((Art. 3 ter
Misure per favorire il reclutamento di giovani
nella pubblica amministrazione
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite
del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in
relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di
trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale
mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento
(www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri
e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta,
la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal
candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei
singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di
specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze
professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti
messi a concorso, nonche' una prova orale in cui e' valutato il
possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1,
lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001. A parita' di punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta'.
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1
possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni
universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane per l'individuazione, attraverso le modalita' di cui al
medesimo comma 1, di studenti di eta' inferiore a 24 anni, che
abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite
del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in
relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i
contenuti omogenei delle convenzioni.
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' inquadrato
nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai
predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il
rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta' assunzionali gia' utilizzate ai sensi dei
medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono
prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia
aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia
stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del
citato decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile)
1. (Omissis)
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 9, comma 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, comma 1,
del citato decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale)
1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui
all'articolo 3, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
l'assunzione di profili specializzati, oltre alle
competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
(Omissis).»