((Art. 3 ter 
 
           Misure per favorire il reclutamento di giovani 
                   nella pubblica amministrazione 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite
del  10  per  cento  delle  facolta'  assunzionali  esercitabili,  in
relazione ai rispettivi  ordinamenti,  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia, possono assumere,  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato di  apprendistato  di  durata  massima  di
trentasei mesi, giovani laureati  individuati  su  base  territoriale
mediante   avvisi   pubblicati   nel   portale    del    reclutamento
(www.inpa.gov.it) della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri
e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova  scritta,
la valutazione dei punteggi  dei  titoli  accademici  conseguiti  dal
candidato, compresa  la  media  ponderata  dei  voti  conseguiti  nei
singoli   esami,   la   valutazione   degli   eventuali   titoli   di
specializzazione  post   lauream   e   delle   eventuali   esperienze
professionali documentate, conferenti  con  la  tipologia  dei  posti
messi a concorso, nonche' una prova  orale  in  cui  e'  valutato  il
possesso delle competenze di cui  all'articolo  35-quater,  comma  1,
lettera a), secondo periodo, del citato decreto  legislativo  n.  165
del 2001. A parita' di  punteggio  e'  preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta'. 
  2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al  comma  1
possono   stipulare   convenzioni   non   onerose   con   istituzioni
universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle  universita'
italiane per l'individuazione, attraverso  le  modalita'  di  cui  al
medesimo comma 1, di studenti  di  eta'  inferiore  a  24  anni,  che
abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a
tempo determinato con contratto di formazione e  lavoro,  nel  limite
del  10  per  cento  delle  facolta'  assunzionali  esercitabili,  in
relazione ai rispettivi  ordinamenti,  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  stabiliti  altresi'  i
contenuti omogenei delle convenzioni. 
  3. Il personale assunto ai sensi dei commi  1  e  2  e'  inquadrato
nell'area dei funzionari. Alla  scadenza  dei  contratti  di  cui  ai
predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso  al  pubblico
impiego e  della  valutazione  positiva  del  servizio  prestato,  il
rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta'  assunzionali  gia'  utilizzate  ai  sensi  dei
medesimi commi 1 e 2. 
  4. I bandi di concorso per l'accesso al  pubblico  impiego  possono
prevedere che  il  punteggio  del  titolo  di  studio  richiesto  sia
aumentato fino al doppio qualora il titolo  di  studio  medesimo  sia
stato conseguito  nei  cinque  anni  antecedenti  alla  scadenza  del
termine  di  presentazione  della  domanda   di   partecipazione   al
concorso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con
          forme di lavoro flessibile) 
              1. (Omissis) 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              (Omissis).» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  9,   comma   28   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, comma 1,
          del citato decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165: 
              «Art.  35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale non dirigenziale) 
              1.  I  concorsi  per  l'assunzione  del  personale  non
          dirigenziale delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui  all'articolo  35,
          comma 5, ed esclusi quelli relativi  al  personale  di  cui
          all'articolo 3, prevedono: 
              a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche  a
          contenuto  teorico-pratico,   e   di   una   prova   orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
              b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali  e,
          facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
          prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
          tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
              c) che le prove di esame possano  essere  precedute  da
          forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
          e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
          possano riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
          possesso delle competenze di cui alla lettera a),  indicate
          nel bando; 
              d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
          dalle   singole    amministrazioni    responsabili    dello
          svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
          quali adottano la tipologia selettiva piu'  conferente  con
          la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
          l'assunzione   di   profili   specializzati,   oltre   alle
          competenze,  siano  valutate   le   esperienze   lavorative
          pregresse   e   pertinenti,   anche   presso   la    stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
              e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in
          sede di bando, ad  elevata  specializzazione  tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
              f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
          inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
          non superiore a un terzo,  alla  formazione  del  punteggio
          finale. 
              (Omissis).»