Art. 4 
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione 
                     e conclusione dei concorsi 
 
  1. All'articolo 250  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  la  parola:  «lavoro»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«tirocinio»; 
      2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti  di  tale
fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono
con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti
a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita'
di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso
altre  amministrazioni,  italiane  o  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»; 
    b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  2. ((Con regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,)) ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  entro   il   30   settembre   2023,   si   provvede
all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  al
fine di ((renderle)) coerenti con le misure introdotte  dal  presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   250,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  250  (Scuola  Nazionale  dell'amministrazione  e
          conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
          di ricerca) 
              1.  Entro  il  30  giugno  2020  la  Scuola   nazionale
          dell'Amministrazione   bandisce    l'VIII    corso-concorso
          selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo: 
              a) la presentazione  della  domanda  di  partecipazione
          anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5  dell'articolo
          247; 
              b) lo svolgimento  con  modalita'  telematiche  di  due
          prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle
          sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2; 
              c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate
          anche le conoscenze linguistiche,  che  puo'  essere  anche
          svolto in  videoconferenza  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 247, comma 3; 
              d)  una   commissione   di   concorso   articolata   in
          sottocommissioni.  Si  applica   comunque   il   comma   7,
          dell'articolo 247. 
              2. Il corso si articola in quattro mesi  di  formazione
          generale presso la Scuola  nazionale  dell'Amministrazione,
          anche attraverso l'utilizzo della didattica a  distanza,  e
          in sei mesi di formazione specialistica e tirocinio  presso
          le amministrazioni di destinazione; al fine di  ampliare  i
          contenuti di tale fase, la  SNA  e  il  Dipartimento  della
          funzione   pubblica   sottoscrivono   con    le    suddette
          amministrazioni specifici  protocolli  di  intesa  volti  a
          regolamentare  la  formazione  specialistica,   assicurando
          pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate
          nel  bando  o  presso  altre  amministrazioni,  italiane  o
          straniere,  enti  o   organismi   internazionali,   aziende
          pubbliche o private; i programmi del  corso  forniscono  ai
          partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto   al
          titolo posseduto all'accesso alla Scuola. 
              3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 settembre 2004, n.  272  ed  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  aprile  2013,  n.  70,  in
          quanto compatibili. 
              4. Sono ammessi alla frequenza  del  corso-concorso  di
          cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro  il
          limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
          per cento. 
              5.  Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento,  gia'
          bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto
          dagli enti pubblici  di  ricerca  e  le  procedure  per  il
          conferimento, ai sensi  dell'articolo  22  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere
          concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi,  sulla
          base  di  nuove  determinazioni,  rese  pubbliche  con   le
          medesime modalita'  previste  per  i  relativi  bandi,  che
          possono  consentire  la   valutazione   dei   candidati   e
          l'effettuazione di prove orali  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 247, comma 3.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti) 
              1. (Omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di  disciplina
          in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
          dell'articolo 28, comma 5, del D.lgs.  30  marzo  2001,  n.
          165" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 novembre  2004,
          n. 267. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 70,  recante  "Regolamento  recante  riordino  del
          sistema  di  reclutamento  e  formazione   dei   dipendenti
          pubblici e delle Scuole pubbliche di  formazione,  a  norma
          dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135", e' pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  24  giugno
          2013, n. 146.