Art. 4 Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi 1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola: «lavoro» e' sostituita dalla seguente: «tirocinio»; 2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»; b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 2. ((Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica,)) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di ((renderle)) coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 250, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca) 1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo: a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247; b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2; c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3; d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247. 2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e tirocinio presso le amministrazioni di destinazione; al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola. 3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. 5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.» - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) 1. (Omissis) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).» - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n. 267. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146.