Art. 4
Scuola nazionale dell'amministrazione
e conclusione dei concorsi
1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «lavoro» e' sostituita dalla seguente:
«tirocinio»;
2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale
fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono
con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti
a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralita'
di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso
altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»;
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. ((Con regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica,)) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede
all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al
fine di ((renderle)) coerenti con le misure introdotte dal presente
articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 250, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e
conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
di ricerca)
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale
dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso
selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione
anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due
prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle
sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate
anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche
svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui
all'articolo 247, comma 3;
d) una commissione di concorso articolata in
sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7,
dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione
generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione,
anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e
in sei mesi di formazione specialistica e tirocinio presso
le amministrazioni di destinazione; al fine di ampliare i
contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della
funzione pubblica sottoscrivono con le suddette
amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a
regolamentare la formazione specialistica, assicurando
pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate
nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o
straniere, enti o organismi internazionali, aziende
pubbliche o private; i programmi del corso forniscono ai
partecipanti una formazione complementare rispetto al
titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in
quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di
cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
per cento.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto
dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il
conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere
concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla
base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le
medesime modalita' previste per i relativi bandi, che
possono consentire la valutazione dei candidati e
l'effettuazione di prove orali con le modalita' di cui
all'articolo 247, comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti)
1. (Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004,
n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70, recante "Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2013, n. 146.