Art. 5 
 
                Disposizioni in materia di personale 
             del Ministero dell'istruzione e del merito 
 
  1. Al fine  di  rafforzare  la  funzione  ispettiva  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 420: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: 
          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed
educative statali; 
          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo  di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al
comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di
studio: 
          a) laurea magistrale; 
          b) laurea specialistica; 
          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000; 
          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono ((definiti)): 
          a)   le   modalita'   di   svolgimento   del   concorso   e
dell'eventuale preselezione, nonche' le  modalita'  di  pubblicazione
del bando e dei successivi adempimenti informativi; 
          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonche'  i  titoli
valutabili; 
          c)  le  modalita'  di  individuazione  e  di  nomina  delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; 
          d) la valutazione della eventuale preselezione; 
          e) la valutazione delle prove e dei titoli; 
          f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito; 
          g) le modalita' attuative  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 
        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono
superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o
equivalente. Il decreto di cui al comma 7  puo'  definire,  altresi',
una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche
diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonche'  un  eventuale
numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»; 
    b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito ((dai seguenti)): 
      «1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico
con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente
generale competente e sono composte da: 
        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli
del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano
ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i
professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e  non
statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; 
        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del
comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero
dell'istruzione e del merito; 
        c) ((soppressa. 
  1-bis. I membri di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  del
presente articolo nonche' quelli eventualmente  previsti  nell'ambito
del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati
anche fra soggetti collocati in quiescenza da  non  piu'  di  quattro
anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»)); 
    c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di
cui: 
        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove
scritte; 
        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; 
        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei
titoli.»; 
    d) all'articolo 423: 
      1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente generale»; 
      2) al comma 2, le parole: «,  nel  limite  dei  posti  messi  a
concorso» sono soppresse. 
  2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023». 
  3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «e  2021/2022»((,  ovunque  ricorrono,))  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023». 
  4. Dall'attuazione  dei  commi  2  e  3,  per  ciascuna  fascia  di
complessita' delle  istituzioni  scolastiche,  non  possono  derivare
aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a
quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui  all'articolo  4
del contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009. Qualora, sulla base  degli  esiti  della  rilevazione  del
Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio  scolastico
regionale, emergano  nuovi  o  maggiori  oneri  anche  per  gli  anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e  2021/2022,  alla  copertura  degli
stessi si provvede mediante  corrispondente  riduzione,  nell'ordine,
dei risparmi accertati ai sensi del secondo  periodo  del  comma  558
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2023/2024, i posti di sostegno vacanti e  disponibili  che  residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione  vigente,  sono
assegnati   con   contratto   a   tempo   determinato,   nel   limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella  prima
fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di   cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi  elenchi  aggiuntivi  alla  prima
fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono  il  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno 2023. 
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5  e'  proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso
a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie  provinciali  per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo  comma  5,
salvo quanto previsto dal comma 12. 
  7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui
al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione  e
prova di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, con  le  integrazioni  di  cui  al  comma  8  del
presente articolo. 
  8. Il personale docente in periodo di prova svolge,  altresi',  una
lezione  simulata  dinanzi  al  comitato  di   valutazione   di   cui
all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo))  16
aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e'  integrato  da  un
componente esterno individuato dal  dirigente  titolare  dell'Ufficio
scolastico   regionale   tra    dirigenti    scolastici,    dirigenti
amministrativi e dirigenti tecnici. 
  9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7  e
8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica  dalla  data  di  inizio  del  servizio  con
contratto a tempo determinato di  cui  al  comma  5,  nella  medesima
istituzione scolastica  presso  cui  ha  prestato  servizio  a  tempo
determinato. 
  10.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2023/2024,   i   docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei  commi  5  e
6)) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione  provvisoria  o
l'utilizzazione in  altra  istituzione  scolastica  ovvero  ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di  effettivo  servizio
nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso  annuale  di
formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve  le  situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con
riferimento alla procedura di cui al comma 5,  sono  disciplinate  le
modalita' di attribuzione  del  contratto  a  tempo  determinato  ((a
docenti iscritti nella prima fascia delle  graduatorie))  provinciali
per le supplenze ((e nei relativi elenchi  aggiuntivi,))  nel  limite
dei posti vacanti e disponibili di cui al  medesimo  comma  5,  e  le
modalita' di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8. 
  12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al
comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e  disponibili,
ai docenti di cui  al  medesimo  comma  5  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis  a  17-septies
dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   2019,   n.   126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
  13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le  supplenze  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999,  n.  124,  con  riserva  di  riconoscimento   del   titolo   di
abilitazione  ovvero  di  specializzazione  sul  sostegno  conseguito
all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima
fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo  riconoscimento
del titolo di accesso. 
  14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo
determinato, con clausola risolutiva espressa,  per  il  conferimento
delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo  nella
prima fascia o negli elenchi  aggiuntivi  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. 
  15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto ((nel  corso
della vigenza)) del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14,  il
medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se  nel
corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma  14
interviene il mancato riconoscimento  del  titolo,  il  contratto  e'
immediatamente risolto. 
  ((16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai  soggetti  di
cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico  2023/2024,  in
ogni caso, la procedura di cui al comma 5.)) 
  17. I soggetti di cui al comma 13 ((sono assegnatari dei)) posti di
sostegno  vacanti  e  disponibili  nel   limite   dell'autorizzazione
concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 nella provincia della graduatoria di  appartenenza  ((nell'anno))
scolastico successivo  alla  data  di  effettivo  riconoscimento  del
titolo di specializzazione sul sostegno  conseguito  all'estero,  con
priorita' rispetto a ogni altra procedura  di  reclutamento  prevista
per il medesimo anno, se risultano, nell'anno  scolastico  2023/2024,
utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini
delle assegnazioni di cui al comma 5. ((Ai soggetti di cui  al  primo
periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.)) 
  18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla  base  di  una
convenzione triennale, si avvale del  Centro  di  informazione  sulla
mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita'  connesse  al
riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero  di
specializzazione  sul  sostegno  conseguiti  all'estero.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  1.460.000  euro
per ciascuno degli anni 2023,  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»))  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito. 
  19. Al comma 2 dell'articolo  18-bis  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e»
sono soppresse. 
  20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Ai  docenti  della  scuola   dell'infanzia,   primaria   e
secondaria,  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a   tempo
indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano,  a  decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno  scolastico  2023/2024,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»; 
  ((b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. Per l'anno scolastico  2022/2023,  con  riferimento  al
personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria,
a qualunque titolo destinatario di nomina a  tempo  indeterminato  su
ogni tipologia di posto, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». 
  20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Nelle more della definizione  di  una  nuova  disciplina  della
mobilita'   interregionale   dei   dirigenti   scolastici   in   sede
contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima  sede,
esclusivamente per le operazioni di  mobilita'  dell'anno  scolastico
2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero  dei  posti
vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del  primo  periodo  non
devono derivare situazioni di esubero di personale  per  il  triennio
relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e  2025/2026.  Per
la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli  assensi
degli uffici scolastici  regionali  interessati,  salvo  il  caso  di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta  nei
casi di esubero di  cui  al  secondo  periodo  o  per  effetto  della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali  che  dispongono
l'immissione in ruolo nella regione medesima. 
  1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali  di  cui  al
comma  1,  terzo  periodo,  riguardino   regioni   prive   di   posti
disponibili,  i  soggetti  destinatari  dei  medesimi   provvedimenti
possono essere immessi in  ruolo  in  altra  regione  con  precedenza
rispetto alle altre procedure di immissione  in  ruolo  e,  comunque,
senza  necessita'  di  assenso  da  parte   dell'ufficio   scolastico
regionale della regione di richiesta destinazione». 
  20-ter. I soggetti destinatari di  provvedimenti  di  revoca  della
nomina o  di  risoluzione  del  contratto  di  dirigente  scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali,  che  hanno
partecipato con riserva al corso intensivo di formazione  indetto  ai
sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88,  lettera  b),  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito  ai  concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati  nel  posto  di  lavoro  a
decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti  vacanti,  con  precedenza
rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di  immissione
in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024,  a  condizione  che  abbiano
superato la prova scritta finale delle  procedure  concorsuali  e  il
relativo periodo di formazione e prova e che abbiano  prestato  senza
demerito, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, almeno tre anni di servizio  con  contratti  di
dirigente scolastico.)) 
  21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  periodo,  le  parole:  «l'attuazione  delle  riforme
legate al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  relative»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti legati al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,»  sono  soppresse  e  le  parole:
«materie inerenti al sistema nazionale di  istruzione  e  formazione,
anche con riferimento alla legislazione in  materia  di  istruzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte  nell'attuazione
degli interventi del PNRR»; 
    b)  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Il
contingente di cui al terzo periodo  e'  da  considerarsi  aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4,  ((del  regolamento
di cui al decreto)) del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 167.»; 
    c) al  quarto  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di  cui
al  terzo  periodo  possono  essere  utilizzate,  altresi',  per   le
finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.». 
  ((21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dal  seguente:
«A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere  disposte
assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di
centocinquanta unita' di personale, presso: a)  enti  e  associazioni
che svolgono attivita'  di  prevenzione  del  disagio  psico-sociale,
assistenza,    cura,    riabilitazione     e     reinserimento     di
tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in
tali  casi  possono  concorrere  alle  assegnazioni  i  docenti  e  i
dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi  di
studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990;  b)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed  enti
cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le  istituzioni
che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita'  nel  campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica». 
  21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) le fondazioni ITS Academy  per  le  quali  sia  intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30
giugno 2023»; 
    b) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate  altresi'
per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per  potenziare  i
laboratori e le infrastrutture  tecnologicamente  avanzate,  comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati,  anche  in  via  non
esclusiva, dagli ITS Academy».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado» e'  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,
          recante «Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
          didattica degli atenei» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          del 23  agosto  1988,  n.  400,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 341, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 
              1.-340. (Omissis) 
              341. Per  gli  anni  scolastici  2019/2020,  2020/2021,
          2021/2022   e   2022/2023,   continuano   ad   operare   le
          contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra
          gli  uffici  scolastici  regionali  e   le   organizzazioni
          sindacali  rappresentative,  per   la   definizione   delle
          retribuzioni di posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti
          scolastici a  livello  regionale,  sempre  sulla  base  del
          riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico
          nazionale, di  cui  all'articolo  4  del  citato  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al   personale
          dell'Area  V  della  dirigenza  per  il   secondo   biennio
          economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione
          in applicazione dell'articolo 25 del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della
          dirigenza per il  quadriennio  normativo  2006-2009  ed  il
          primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data  15
          luglio 2010. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 
              1.-558. (Omissis) 
              559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR)  per
          la  definizione  delle  retribuzioni  di  posizione  e   di
          risultato dei dirigenti scolastici per gli anni  scolastici
          2020/2021, 2021/2022  e  2022/2023,  sottoscritte  tra  gli
          uffici scolastici regionali e le  organizzazioni  sindacali
          rappresentative, possono  innalzare  la  percentuale  delle
          risorse  complessive  del  fondo  unico  nazionale  per  la
          dirigenza  scolastica  destinata   alla   retribuzione   di
          posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
          istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo  42,
          comma 3,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          relativo  all'Area  istruzione  e  ricerca,  stipulato  l'8
          luglio  2019,  esclusivamente  al  fine   di   evitare   la
          ripetizione di somme gia' erogate in favore  dei  dirigenti
          scolastici negli anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022  e
          2022/2023. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 558  della
          citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 
              1.-557. (Omissis) 
              558.  I  risparmi  conseguiti  mediante  l'applicazione
          della disciplina di cui al comma 557  confluiscono,  previo
          accertamento degli stessi,  in  un  fondo  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e  del
          merito e possono essere destinati ad incrementare il  Fondo
          per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui
          all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, il fondo unico nazionale per la dirigenza  scolastica,
          il fondo integrativo di  istituto,  anche  con  riferimento
          alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali
          e amministrativi, il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          202, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  nonche'  al
          pagamento delle supplenze brevi e saltuarie  del  personale
          scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo  periodo
          confluiscono    le     eventuali     economie     derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978,  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento  operato  con
          decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Le
          risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono
          ripartite   annualmente   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. I  risparmi  accertati  sono
          iscritti nel medesimo fondo  con  uno  o  piu'  decreti  di
          variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 601  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              Art. 1. Disposizioni varie in materia fiscale 
              «1. - 600. (Omissis) 
              601. A decorrere dall'anno 2007, al fine  di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time) 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  (145).  Per  l'anno   1998,   il
          predetto decreto e'  emanato  entro  il  31  gennaio  dello
          stesso anno, con l'obiettivo  della  riduzione  complessiva
          del personale in servizio alla data del 31  dicembre  1998,
          in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al  numero
          delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
          31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
          del personale in servizio in misura non  inferiore  all'1,5
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata
          una ulteriore  riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento
          rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.  Per
          l'anno  2001  deve  essere  realizzata  una  riduzione   di
          personale non inferiore all'1 per cento rispetto  a  quello
          in  servizio  al  31  dicembre  1997,  fermi  restando  gli
          obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti,  e
          fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
          legge   12   marzo   1999,   n.   68.   Nell'ambito   della
          programmazione e delle procedure  di  autorizzazione  delle
          assunzioni,   deve   essere   prioritariamente    garantita
          l'immissione  in  servizio  degli  addetti  a  compiti   di
          sicurezza pubblica e dei vincitori dei  concorsi  espletati
          alla data del 30 settembre 1999. Per  ciascuno  degli  anni
          2003 e  2004,  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
          realizzare una riduzione di personale non  inferiore  all'1
          per cento rispetto a quello  in  servizio  al  31  dicembre
          2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
              a) i concorsi sono espletati su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
              b) il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
              d) la prova attitudinale deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
              e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  in   materia   di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
              "47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998". 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17.  Il  termine  del  31   dicembre   1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. Il personale di cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'articolo 9,  comma  19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608,  le  parole  "31  dicembre
          1997" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  1998".
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  le  parole:  "31
          dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          1998". L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'articolo 1,  commi  58  e  59,
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di
          rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano  al
          personale dipendente delle  regioni  e  degli  enti  locali
          finche' non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con
          proprio atto normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'articolo 1,  comma  62,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile  il
          segreto d'ufficio.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  6-bis,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              «Art. 4 (Supplenze) 
              1.-6. (Omissis) 
              6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e
          posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
          1 e 2, sono costituite specifiche  graduatorie  provinciali
          distinte per posto e  classe  di  concorso.  Una  specifica
          graduatoria provinciale, finalizzata  all'attribuzione  dei
          relativi incarichi di supplenza, e' destinata  ai  soggetti
          in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  (Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) -  1.  I
          vincitori  del  concorso  su  posto  comune,  che   abbiano
          l'abilitazione  all'insegnamento,  sono  sottoposti  a   un
          periodo annuale di  prova  in  servizio,  il  cui  positivo
          superamento determina l'effettiva immissione in  ruolo.  Il
          superamento del periodo annuale di  prova  in  servizio  e'
          subordinato allo svolgimento  del  servizio  effettivamente
          prestato per almeno centottanta giorni,  dei  quali  almeno
          centoventi  per  le  attivita'  didattiche.  Il   personale
          docente in periodo di prova e' sottoposto a un test finale,
          che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche
          pratiche   le   conoscenze    teoriche    disciplinari    e
          metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del
          dirigente  scolastico,   sentito   il   comitato   per   la
          valutazione dei docenti di cui all'articolo  11  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          sulla base dell'istruttoria di un  docente  al  quale  sono
          affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che
          non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico  del
          bilancio dello Stato. In caso di  mancato  superamento  del
          test finale o di valutazione negativa del periodo di  prova
          in servizio,  il  personale  docente  e'  sottoposto  a  un
          secondo  periodo  annuale  di  prova   in   servizio,   non
          ulteriormente  rinnovabile.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022,  sono
          definiti le modalita' di svolgimento del test  finale  e  i
          criteri per la valutazione  del  personale  in  periodo  di
          prova. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti) 
              1. Presso ogni istituzione scolastica ed  educativa  e'
          istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
              2. Il comitato ha durata di  tre  anni  scolastici,  e'
          presieduto dal dirigente scolastico ed  e'  costituito  dai
          seguenti componenti: 
              a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui  due
          scelti dal collegio dei docenti  e  uno  dal  consiglio  di
          istituto; 
              b) due  rappresentanti  dei  genitori,  per  la  scuola
          dell'infanzia e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  un
          rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei
          genitori, per il secondo ciclo di  istruzione,  scelti  dal
          consiglio di istituto; 
              c)  un  componente  esterno  individuato   dall'ufficio
          scolastico regionale tra docenti,  dirigenti  scolastici  e
          dirigenti tecnici. 
              3.   Il   comitato   individua   i   criteri   per   la
          valorizzazione dei docenti sulla base: 
              a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
          miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'   del
          successo formativo e scolastico degli studenti; 
              b) dei risultati ottenuti dal docente o dal  gruppo  di
          docenti in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze
          degli alunni e dell'innovazione didattica  e  metodologica,
          nonche' della collaborazione alla ricerca  didattica,  alla
          documentazione  e  alla  diffusione   di   buone   pratiche
          didattiche; 
              c)  delle  responsabilita'  assunte  nel  coordinamento
          organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
              4. Il comitato esprime altresi' il proprio  parere  sul
          superamento del periodo di formazione e  di  prova  per  il
          personale docente ed educativo. A tal fine il  comitato  e'
          composto dal dirigente scolastico,  che  lo  presiede,  dai
          docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato  dal
          docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
              5. Il comitato valuta il servizio di  cui  all'articolo
          448 su richiesta  dell'interessato,  previa  relazione  del
          dirigente scolastico; nel caso di valutazione del  servizio
          di un  docente  componente  del  comitato,  ai  lavori  non
          partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
          all'individuazione di un sostituto.  Il  comitato  esercita
          altresi' le competenze per la riabilitazione del  personale
          docente, di cui all'articolo 501.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  17-bis
          a 17-septies, del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.  126
          (Misure di straordinaria necessita' ed urgenza  in  materia
          di reclutamento del personale scolastico e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione  dei  docenti),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria) 
              1.-17. (Omissis) 
              17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
          l'immissione nei ruoli del personale  docente  o  educativo
          possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
          in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
          graduatorie. A  tale  fine,  i  predetti  soggetti  possono
          presentare istanza per i posti di una o  piu'  province  di
          una  medesima  regione,   per   ciascuna   graduatoria   di
          provenienza.   L'istanza   e'   presentata   esclusivamente
          mediante   il    sistema    informativo    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
          deroga   agli    articoli    45    e    65    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              17-ter. Gli  uffici  scolastici  regionali  dispongono,
          entro il 10 settembre di ciascun  anno,  le  immissioni  in
          ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel  limite  dei
          posti di cui al comma 17. 
              17-quater. Le immissioni  in  ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter sono disposte rispettando  la  ripartizione  tra  le
          graduatorie  concorsuali,  cui  viene  comunque  attribuito
          l'eventuale  posto  dispari,  e  le  graduatorie   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne  le
          graduatorie concorsuali, e' rispettato il  seguente  ordine
          di priorita' discendente: 
              a) graduatorie di  concorsi  pubblici,  per  titoli  ed
          esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
              b) graduatorie di  concorsi  riservati  selettivi,  per
          titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
              c) graduatorie di  concorsi  riservati  non  selettivi,
          nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
              17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinati  i
          termini e le modalita' di presentazione  delle  istanze  di
          cui al comma 17-bis nonche' i termini, le  modalita'  e  la
          procedura per le  immissioni  in  ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter. 
              17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter si applica l'articolo 13, comma  3,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
          in ruolo a seguito della procedura di cui al  comma  17-ter
          comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
          prova, la decadenza da ogni  graduatoria  finalizzata  alla
          stipulazione   di   contratti   a   tempo   determinato   o
          indeterminato per il  personale  del  comparto  scuola,  ad
          eccezione  delle  graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per
          titoli  ed  esami,  di   altre   procedure,   nelle   quali
          l'aspirante sia inserito. 
              17-septies. Nel caso in cui risultino avviate,  ma  non
          concluse, procedure concorsuali, i posti messi  a  concorso
          sono accantonati e resi indisponibili per la  procedura  di
          cui ai commi da 17 a 17-sexies. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18-bis,  comma  2,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59  (Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art.  18-bis  (Norme  transitorie  per  l'accesso   al
          concorso e per l'immissione in ruolo) 
              1. (Omissis) 
              2. Fino al termine del periodo transitorio  di  cui  al
          comma 1, ai percorsi di specializzazione per  le  attivita'
          di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
          nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con
          il  Ministero  dell'istruzione,  coloro,  ivi  compresi   i
          docenti assunti  a  tempo  indeterminato  nei  ruoli  dello
          Stato, che abbiano prestato almeno  tre  anni  di  servizio
          negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle  scuole  del
          sistema nazionale di istruzione,  ivi  compresi  le  scuole
          paritarie  e  i  percorsi  di   istruzione   e   formazione
          professionale delle regioni, e che siano  in  possesso  del
          titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono
          svolti   con   modalita'   di   erogazione   convenzionale,
          interamente in presenza  o,  esclusivamente  per  attivita'
          diverse dalle attivita' di  tirocinio  e  laboratorio,  con
          modalita' telematiche in misura comunque non  superiore  al
          20 per cento del totale. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: 
              «Art.  18-bis  (Norme  transitorie  per  l'accesso   al
          concorso e per l'immissione in ruolo) 
              1.-4. (Omissis) 
              5.  In  caso  di  superamento  del  test  finale  e  di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto
          il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto
          e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il
          periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo  e  all'articolo  18-bis,  il
          periodo necessario per completare la formazione iniziale  e
          acquisire   l'abilitazione,   salvo   che   nei   casi   di
          sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo  33,
          commi  5  o  6,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
          limitatamente  a  fatti  sopravvenuti  successivamente   al
          termine   di   presentazione   delle   istanze    per    la
          partecipazione  al  relativo  concorso.  Il  docente   puo'
          presentare,  in  ogni   caso,   domanda   di   assegnazione
          provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia  di
          appartenenza e puo' accettare il conferimento di  supplenza
          per l'intero anno scolastico per altra tipologia  o  classe
          di concorso per le quali abbia titolo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19-quater,  del
          decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da  COVID-19,   nonche'   per   il
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nel
          settore elettrico), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 19-quater (Disposizioni in materia  di  mobilita'
          straordinaria dei dirigenti scolastici) 
              1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina
          della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici  in
          sede contrattuale e in de-roga a quella gia' prevista nella
          medesima  sede,  esclusivamente  per   le   operazioni   di
          mobilita'   dell'anno   scolastico   2023/2024   e'    reso
          disponibile il 100 per cento del numero dei  posti  vacanti
          in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo  non
          devono derivare situazioni di esubero di personale  per  il
          triennio relativo agli  anni  scolastici  2023/2024,  2024/
          2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma
          non sono richiesti  gli  assensi  degli  uffici  scolastici
          regionali interessati, salvo il caso di  diniego  da  parte
          dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di
          esubero di cui al  secondo  periodo  o  per  effetto  della
          necessita' di eseguire  provvedimenti  giurisdizionali  che
          dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima 
              1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti  giurisdizionali
          di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni  prive
          di posti disponibili, i soggetti destinatari  dei  medesimi
          provvedimenti possono essere  immessi  in  ruolo  in  altra
          regione con precedenza rispetto  alle  altre  procedure  di
          immissione  in  ruolo  e,  comunque,  senza  necessita'  di
          assenso da parte dell'ufficio  scolastico  regionale  della
          regione di richiesta destinazione." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 87  e  88,
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              1.-87. (Omissis) 
              87. Al fine di tutelare  le  esigenze  di  economicita'
          dell'azione amministrativa e di prevenire le  ripercussioni
          sul sistema scolastico dei possibili esiti del  contenzioso
          pendente relativo ai concorsi per dirigente  scolastico  di
          cui al comma 88, con decreto del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da emanare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le  modalita'  di  svolgimento  di  un
          corso  intensivo  di  formazione  e  della  relativa  prova
          scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
          comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita'
          di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
          rispettivamente, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione  vigente   e   a   valere   sulle   assunzioni
          autorizzate per effetto dell'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: 
              b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
          almeno nel primo  grado  di  giudizio  ovvero  non  abbiano
          avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
          alcuna sentenza  definitiva,  nell'ambito  del  contenzioso
          riferito ai concorsi per dirigente  scolastico  di  cui  al
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca   22   novembre   2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          94 del 26 novembre 2004, e al decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6  ottobre
          2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della   procedura
          concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
              «Art. 47 (Misure per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza di cui  e'  titolare  il  Ministero
          dell'istruzione) 
              1. Al fine di potenziare le  azioni  di  supporto  alle
          istituzioni scolastiche per l'attuazione  degli  interventi
          legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza  relativi
          alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni
          scolastici ricompresi tra  l'anno  scolastico  2022/2023  e
          l'anno scolastico 2025/2026 e'  individuato  dal  Ministero
          dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un  numero
          di docenti e assistenti amministrativi  pari  a  100  e  un
          numero di dirigenti scolastici fino a un massimo  di  5  da
          porre in  posizione  di  comando  presso  l'Amministrazione
          centrale e presso gli Uffici scolastici  regionali  per  la
          costituzione del Gruppo di  supporto  alle  scuole  per  il
          PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe  formative
          territoriali, gia' costituite  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  725,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un
          costante accompagnamento alle istituzioni  scolastiche  per
          l'attuazione  degli   investimenti   del   PNRR,   con   il
          coordinamento funzionale dell'Unita'  di  missione  per  il
          PNRR. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  e  allo
          scopo di  garantire  l'attuazione  delle  riforme  e  degli
          investimenti  legati  al  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza, relativi al sistema nazionale di  istruzione  e
          formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al
          31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto,  di
          un contingente di esperti,  in  numero  massimo  di  6,  in
          possesso di specifica ed elevata competenza nelle attivita'
          coinvolte nell'attuazione degli  interventi  del  PNRR  cui
          spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000
          lordi annui per singolo incarico, entro il limite di  spesa
          complessivo  non  superiore  a  420.000  euro   annui.   Il
          contingente di cui al  terzo  periodo  e'  da  considerarsi
          aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo  9,  comma
          4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
          settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo  periodo
          si    provvede    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse  di  cui
          al terzo periodo possono essere utilizzate,  altresi',  per
          le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane) 
              1.-5. (Omissis) 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  4,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          settembre   2020,   n.   167    (Regolamento    concernente
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'istruzione): 
              «Art.   9   (Personale   degli   Uffici   di    diretta
          collaborazione) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Il Ministro puo' individuare,  altresi',  esperti  o
          consulenti  di  alta  professionalita'  o  specializzazione
          nelle materie di  competenza  del  Ministero  e  in  quelle
          giuridico-amministrative, di  management  e  di  analisi  e
          definizione  delle  politiche  pubbliche,   desumibili   da
          specifici attestati culturali e  professionali,  in  numero
          non superiore a quindici. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 8,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              «Art.  26  (Norme  di  interpretazione  autentica,   di
          utilizzazione del personale  scolastico  e  trattamento  di
          fine rapporto) 
              1.-8. (Omissis) 
              8. L'amministrazione scolastica centrale  e  periferica
          puo' avvalersi, per i  compiti  connessi  con  l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni
          che  svolgono  attivita'   di   prevenzione   del   disagio
          psico-sociale,   assistenza,   cura,    riabilitazione    e
          reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
          all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105
          del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
          scolastici  nel  limite  massimo  di  cento  unita'.   Alle
          associazioni  professionali  del  personale   direttivo   e
          docente ed agli enti cooperativi da esse promossi,  nonche'
          agli enti ed istituzioni che svolgono, per  loro  finalita'
          istituzionale, impegni nel campo della formazione  e  della
          ricerca educativa e  didattica,  possono  essere  assegnati
          docenti  e  dirigenti  scolastici  nel  limite  massimo  di
          cinquanta unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma,
          ivi comprese  quelle  presso  l'amministrazione  scolastica
          centrale  e  periferica,  comportano  il  collocamento   in
          posizione di fuori ruolo.  Il  periodo  trascorso  in  tale
          posizione e' valido a tutti gli effetti  come  servizio  di
          istituto nella scuola. All'atto  del  rientro  in  ruolo  i
          docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella
          quale erano titolari  al  momento  del  collocamento  fuori
          ruolo se il periodo di  servizio  prestato  nella  predetta
          posizione non e' durato oltre un quinquennio.  In  caso  di
          durata superiore essi sono assegnati con priorita'  ad  una
          sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 105, comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza»: 
              «Art.  105  (Promozione  e  coordinamento,  a   livello
          provinciale,  delle   iniziative   di   educazione   e   di
          prevenzione.  Corsi  di  studio  per  insegnanti  e   corsi
          sperimentali di scuola media) 
              1.-4- (Omissis) 
              5.  Il  provveditore  agli  studi,  d'intesa   con   il
          consiglio provinciale  scolastico  e  sentito  il  comitato
          tecnico provinciale, organizza  corsi  di  studio  per  gli
          insegnanti delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sulla
          educazione sanitaria  e  sui  danni  derivanti  ai  giovani
          dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
          fenomeno criminoso nel suo  insieme,  con  il  supporto  di
          mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine  puo'  stipulare,
          con i fondi a sua disposizione,  apposite  convenzioni  con
          enti locali, universita',  istituti  di  ricerca  ed  enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo regionale o  provinciale  da  istituirsi  a  norma
          dell'art. 116. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  15
          luglio 2022, n. 99 (Istituzione del  Sistema  terziario  di
          istruzione tecnologica superiore),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 14 (Fase transitoria e attuazione) 
              1. Per diciassette  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  si   intendono
          temporaneamente accreditate: 
              a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro  il
          31 dicembre 2019; 
              b)  le  fondazioni  ITS  Academy  accreditate  in  data
          successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  che  abbiano
          almeno un percorso attivo con un  numero  di  iscritti  non
          inferiore al 50  per  cento  della  media  nazionale  degli
          iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano  di  sedi  e
          laboratori anche in via non esclusiva; 
              c)  le  fondazioni  ITS  Academy  per  le   quali   sia
          intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle  persone
          giuridiche entro il 31 marzo 2023; (7) 
              2.  Le  fondazioni  ITS  Academy  per  le   quali   sia
          intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle  persone
          giuridiche entro il 30 giugno 2023. 
              3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai
          sensi del comma 6  e'  disciplinata  la  fase  transitoria,
          della durata di tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, anche  tenendo  conto  delle  diverse
          categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
          comma 1. 
              4. Il decreto di cui al comma 3  individua  deroghe  ai
          criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo  11,
          commi 5 e 6,  e  stabilisce  criteri  che  garantiscano  la
          gradualita' nell'incremento dal 30 al 35  per  cento  della
          quota di  monte  orario  complessivo  dedicata  agli  stage
          aziendali e ai tirocini formativi. 
              5. Per gli  anni  2022  e  2023,  la  ripartizione  dei
          finanziamenti  agli  ITS  Academy  avviene  secondo  quanto
          previsto  dall'accordo  sancito  in  sede   di   Conferenza
          unificata il 5 agosto 2014,  come  modificato  dall'accordo
          sancito in sede di  Conferenza  unificata  il  17  dicembre
          2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della  legge
          30  dicembre  2018,  n.  145,  riservando  una  quota   non
          superiore al 5 per  cento  delle  risorse  complessivamente
          disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
          superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
          dicembre 2006, n.  296,  alla  realizzazione  delle  misure
          nazionali di sistema, ivi compresi  il  monitoraggio  e  la
          valutazione come previsto dall'articolo 12,  comma  5,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          gennaio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86
          dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del  Fondo
          possono essere utilizzate  altresi'  per  la  dotazione  di
          nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i  laboratori
          e le  infrastrutture  tecnologicamente  avanzate,  comprese
          quelle per la formazione a distanza, utilizzati,  anche  in
          via non esclusiva, dagli ITS Academy. 
              6. Salvo quanto diversamente  disposto,  all'attuazione
          della presente legge si provvede con uno  o  piu'  decreti,
          aventi   natura    non    regolamentare,    del    Ministro
          dell'istruzione, sentiti  il  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              7. Resta ferma la disciplina del sistema di  istruzione
          e   formazione   tecnica   superiore    (IFTS)    istituito
          dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.»