Art. 5
Disposizioni in materia di personale
del Ministero dell'istruzione e del merito
1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero
dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 420:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva, nel profilo di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al
comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di
studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con
diploma di istituto secondario superiore.»;
3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono ((definiti)):
a) le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione
del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli
valutabili;
c) le modalita' di individuazione e di nomina delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito;
g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono
superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o
equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo' definire, altresi',
una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche
diversa da quella di cui al primo periodo, nonche' un eventuale
numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito ((dai seguenti)):
«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico
con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente
generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli
del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano
ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i
professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e non
statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del
comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero
dell'istruzione e del merito;
c) ((soppressa.
1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del
presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti nell'ambito
del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati
anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro
anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»));
c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di
cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove
scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei
titoli.»;
d) all'articolo 423:
1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente generale»;
2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a
concorso» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».
3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «e 2021/2022»((, ovunque ricorrono,)) sono sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di
complessita' delle istituzioni scolastiche, non possono derivare
aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a
quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle
risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico
2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del
Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico
regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli
stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine,
dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima
fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima
fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di
specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 e' proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso
a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5,
salvo quanto previsto dal comma 12.
7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui
al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e
prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresi', una
lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui
all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16
aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e' integrato da un
componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio
scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti
amministrativi e dirigenti tecnici.
9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e
8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con
contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima
istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo
determinato.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e
6)) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio
nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di
formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con
riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le
modalita' di attribuzione del contratto a tempo determinato ((a
docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie)) provinciali
per le supplenze ((e nei relativi elenchi aggiuntivi,)) nel limite
dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le
modalita' di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al
comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili,
ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio
1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di
abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito
all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima
fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento
del titolo di accesso.
14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo
determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento
delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella
prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio
1999, n. 124.
15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto ((nel corso
della vigenza)) del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il
medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel
corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14
interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto e'
immediatamente risolto.
((16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di
cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in
ogni caso, la procedura di cui al comma 5.))
17. I soggetti di cui al comma 13 ((sono assegnatari dei)) posti di
sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione
concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 nella provincia della graduatoria di appartenenza ((nell'anno))
scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del
titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con
priorita' rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista
per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024,
utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini
delle assegnazioni di cui al comma 5. ((Ai soggetti di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.))
18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una
convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla
mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita' connesse al
riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di
specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.
19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e»
sono soppresse.
20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo
indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024,
le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
((b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al
personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria,
a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su
ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della
mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in sede
contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima sede,
esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico
2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti
vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non
devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio
relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per
la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi
degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei
casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono
l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al
comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti
disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti
possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza
rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque,
senza necessita' di assenso da parte dell'ufficio scolastico
regionale della regione di richiesta destinazione».
20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della
nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno
partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai
sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13
luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a
decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza
rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di immissione
in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano
superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il
relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza
demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di
dirigente scolastico.))
21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme
legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono
sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli
investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole:
«materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione,
anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte nell'attuazione
degli interventi del PNRR»;
b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «Il
contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, ((del regolamento
di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167.»;
c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui
al terzo periodo possono essere utilizzate, altresi', per le
finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.».
((21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte
assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di
centocinquanta unita' di personale, presso: a) enti e associazioni
che svolgono attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in
tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i
dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di
studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti
cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni
che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita' nel campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica».
21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30
giugno 2023»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi'
per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i
laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non
esclusiva, dagli ITS Academy».))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 341, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-340. (Omissis)
341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le
contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra
gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni
sindacali rappresentative, per la definizione delle
retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici a livello regionale, sempre sulla base del
riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico
nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio
economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione
in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della
dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il
primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15
luglio 2010.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-558. (Omissis)
559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per
la definizione delle retribuzioni di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli
uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali
rappresentative, possono innalzare la percentuale delle
risorse complessive del fondo unico nazionale per la
dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di
posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8
luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la
ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 558 della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-557. (Omissis)
558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione
della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo
accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del
merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica,
il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento
alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali
e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale
scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo
confluiscono le eventuali economie derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono
ripartite annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono
iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di
variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 601 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
Art. 1. Disposizioni varie in materia fiscale
«1. - 600. (Omissis)
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time)
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (145). Per l'anno 1998, il
predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998,
in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata
una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
«Art. 4 (Supplenze)
1.-6. (Omissis)
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e
posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei
relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti
in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) - 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un
periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il
superamento del periodo annuale di prova in servizio e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno
centoventi per le attivita' didattiche. Il personale
docente in periodo di prova e' sottoposto a un test finale,
che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche
pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del
dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che
non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del
test finale o di valutazione negativa del periodo di prova
in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale di prova in servizio, non
ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono
definiti le modalita' di svolgimento del test finale e i
criteri per la valutazione del personale in periodo di
prova.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti)
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e'
presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di
docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica,
nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e'
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo
448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio
di un docente componente del comitato, ai lavori non
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita
altresi' le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all'articolo 501.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 17-bis
a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
(Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria)
1.-17. (Omissis)
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo
possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono
presentare istanza per i posti di una o piu' province di
una medesima regione, per ciascuna graduatoria di
provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente
mediante il sistema informativo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la
procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo)
1. (Omissis)
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i
docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello
Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio
negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole
paritarie e i percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni, e che siano in possesso del
titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono
svolti con modalita' di erogazione convenzionale,
interamente in presenza o, esclusivamente per attivita'
diverse dalle attivita' di tirocinio e laboratorio, con
modalita' telematiche in misura comunque non superiore al
20 per cento del totale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, del
citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo)
1.-4. (Omissis)
5. In caso di superamento del test finale e di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto
il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto
e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il
periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il
periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di
sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per la
partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione
provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di
appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza
per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe
di concorso per le quali abbia titolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici)
1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina
della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in
sede contrattuale e in de-roga a quella gia' prevista nella
medesima sede, esclusivamente per le operazioni di
mobilita' dell'anno scolastico 2023/2024 e' reso
disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti
in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non
devono derivare situazioni di esubero di personale per il
triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/
2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma
non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici
regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte
dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di
esubero di cui al secondo periodo o per effetto della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali che
dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali
di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive
di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi
provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra
regione con precedenza rispetto alle altre procedure di
immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di
assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della
regione di richiesta destinazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 87 e 88,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
1.-87. (Omissis)
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita'
dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni
sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso
pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita'
di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso
riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura
concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 1, del
citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione)
1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle
istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi
legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi
alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni
scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e
l'anno scolastico 2025/2026 e' individuato dal Ministero
dell'istruzione - Unita' di missione per il PNRR un numero
di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un
numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da
porre in posizione di comando presso l'Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la
costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il
PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe formative
territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un
costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per
l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo
scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli
investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al
31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di
un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in
possesso di specifica ed elevata competenza nelle attivita'
coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui
spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000
lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il
contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi
aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui
al terzo periodo possono essere utilizzate, altresi', per
le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane)
1.-5. (Omissis)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 167 (Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione):
«Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione)
1.-3. (Omissis)
4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o
consulenti di alta professionalita' o specializzazione
nelle materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, di management e di analisi e
definizione delle politiche pubbliche, desumibili da
specifici attestati culturali e professionali, in numero
non superiore a quindici.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 26 (Norme di interpretazione autentica, di
utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto)
1.-8. (Omissis)
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente
non superiore a centocinquanta unita', determinato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni
che svolgono attivita' di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105
del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unita'. Alle
associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonche'
agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalita'
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati
docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di
cinquanta unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma,
ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica
centrale e periferica, comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale
posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i
docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella
quale erano titolari al momento del collocamento fuori
ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta
posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di
durata superiore essi sono assegnati con priorita' ad una
sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 105, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza»:
«Art. 105 (Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media)
1.-4- (Omissis)
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il
consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,
con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell'art. 116.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione)
1. Per diciassette mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge si intendono
temporaneamente accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro il
31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data
successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
di entrata in vigore della presente legge, che abbiano
almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non
inferiore al 50 per cento della media nazionale degli
iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e
laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 31 marzo 2023; (7)
2. Le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 30 giugno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai
sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria,
della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche tenendo conto delle diverse
categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai
criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11,
commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la
gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della
quota di monte orario complessivo dedicata agli stage
aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei
finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre
2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure
nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo
possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di
nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori
e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in
via non esclusiva, dagli ITS Academy.
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione
della presente legge si provvede con uno o piu' decreti,
aventi natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.»