Art. 6 
 
Disposizioni in materia  di  personale  del  Ministero  degli  affari
             esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale per il biennio 2023-2024  puo'  riservare  il  50  per
cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione  di
personale  a  tempo   indeterminato   appartenenti   all'area   degli
assistenti, di cui  alla  tabella  B  dell'allegato  2  ((annesso  al
presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza  italiana  e  dei
requisiti previsti per l'accesso  all'area  degli  assistenti  e  che
hanno compiuto senza demerito almeno  tre  anni  di  servizio,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  160,  primo  comma,  secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e
in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  167  del  medesimo
decreto. 
  ((1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno  2023
e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare  le
retribuzioni del personale di cui all'articolo 152  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  ai  parametri  di
riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro  1  milione
per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale.)) 
  2. L'incremento di 100  unita'  di  personale  della  seconda  area
funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1,  comma
714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si  applica  a
decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024,  nella
quarta colonna della tabella 1  annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale,  come  rideterminata  dall'articolo  1,  comma   714,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre:  «1.911»,
«3.823» e «5.133» sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali»  sono
soppresse. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  34  le  parole  da:  «La  destinazione»  a  «con
l'estero.» sono soppresse; 
    b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi»  sono
inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, i cinque mezzi». 
  5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 5,2 milioni di euro  ((annui  a  decorrere  dall'anno))  2024  per
l'incremento del contingente di militari  dell'Arma  dei  carabinieri
inviati negli uffici  all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  158  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, a tutela degli  uffici  medesimi  e  del  relativo
personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed  euro  5,2  milioni  ((annui  a
decorrere  dall'anno))  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  ((5-bis. E' autorizzata,  in  favore  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro  200.000
annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per  il   potenziamento   delle
iniziative  di   formazione   per   il   personale   della   predetta
amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a  euro
200.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
19 maggio 2010, n. 95, le modifiche  necessarie  ad  incrementare  il
numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non  generale
nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale di dieci unita', nonche' a
sopprimere il primo periodo  del  comma  8-bis  dell'articolo  5  del
medesimo  decreto.  Gli  uffici  istituiti  ai  sensi   del   periodo
precedente sono assegnati esclusivamente a personale  della  carriera
diplomatica in servizio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 152 e dell'articolo
          160, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli
          affari esteri): 
              «Art.  152  (Impiegati  assunti   a   contratto   dalle
          rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
          istituti di cultura. Contingente e durata del contratto). 
              1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          di prima categoria, gli istituti italiani di cultura  e  le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.150  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
              2. Il contratto di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              3. Il contingente di cui al primo comma e'  comprensivo
          di  quello  di  cui   all'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 160, comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18: 
              «Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio) - Nel  caso
          di  chiusura  o  soppressione  di  un  ufficio  all'estero,
          l'amministrazione si impegna, nei limiti  consentiti  dalle
          esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio,  a
          ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
          un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 166, primo  comma,  lettera  f).  L'impiegato
          riassunto  presso  altro  ufficio  conserva,  a  tutti  gli
          effetti,  la  precedente  anzianita'  di  servizio  ed   il
          precedente regime contrattuale." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 714, della
          citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 
              1.-713. (Omissis) 
              714. Nella quarta colonna della tabella  1  annessa  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 19 maggio 2010,  n.  95,  recante  la  dotazione
          organica del personale del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite
          rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713». 
              (Omissis).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale, a  norma
          dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133", e' pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  24  giugno
          2010, n. 145. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 263, comma  4,  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
          lavoro pubblico e di lavoro agile) 
              1.-3. (Omissis) 
              - 4 La presenza dei lavoratori negli uffici  all'estero
          di  pubbliche  amministrazioni,  comunque  denominati,   e'
          consentita nei limiti previsti dalle  disposizioni  emanate
          dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento  della
          diffusione del Covid-19. 
              (Omissis).» 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  19  maggio
          2010, n. 95: 
              «Art. 1 (Amministrazione centrale) 
              1.-4. (Omissis) 
              5.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale, nel numero complessivo di  cento
          unita', nonche' alla definizione dei  relativi  compiti  si
          provvede, entro 120 giorni  dalla  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, con decreto  ministeriale  di  natura
          non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).»