Art. 6
Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per il biennio 2023-2024 puo' riservare il 50 per
cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli
assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 ((annesso al
presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei
requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che
hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo
decreto.
((1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023
e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le
retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di
riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione
per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.))
2. L'incremento di 100 unita' di personale della seconda area
funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma
714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a
decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella
quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911»,
«3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del
primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono
soppresse.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con
l'estero.» sono soppresse;
b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono
inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, i cinque mezzi».
5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 5,2 milioni di euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2024 per
l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri
inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo
personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni ((annui a
decorrere dall'anno)) 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
((5-bis. E' autorizzata, in favore del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle
iniziative di formazione per il personale della predetta
amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro
200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il
numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale
nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale di dieci unita', nonche' a
sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del
medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo
precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera
diplomatica in servizio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 152 e dell'articolo
160, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri):
«Art. 152 (Impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti di cultura. Contingente e durata del contratto).
1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
2. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
3. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»
- Si riporta il testo dell'articolo 160, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18:
«Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio) - Nel caso
di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato
riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il
precedente regime contrattuale."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 714, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1.-713. (Omissis)
714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione
organica del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713».
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2010, n. 145.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 263, comma 4, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
lavoro pubblico e di lavoro agile)
1.-3. (Omissis)
- 4 La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero
di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e'
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate
dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della
diffusione del Covid-19.
(Omissis).»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95:
«Art. 1 (Amministrazione centrale)
1.-4. (Omissis)
5. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di cento
unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si
provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
(Omissis).»