Art. 6 Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 puo' riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 ((annesso al presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto. ((1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.)) 2. L'incremento di 100 unita' di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse; b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi». 5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ((5-bis. E' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unita', nonche' a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 152 e dell'articolo 160, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 152 (Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Contingente e durata del contratto). 1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. 2. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. 3. Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.» - Si riporta il testo dell'articolo 160, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio) - Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale." (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 714, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 1.-713. (Omissis) 714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713». (Omissis).» - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145. - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 263, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile) 1.-3. (Omissis) - 4 La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Omissis).» - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95: «Art. 1 (Amministrazione centrale) 1.-4. (Omissis) 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di cento unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. (Omissis).»