Art. 7 Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa 1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 ((annui a decorrere dal)) 2024, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.». 2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»; 1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa e' disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del ((libro)) secondo, dal capo II del ((titolo)) III del ((libro)) terzo e dal regolamento»; b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»; d) all'articolo 266: 1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 3) al comma 3, la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; e) all'articolo 267: 1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»; f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; g) all'articolo 567: 1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; h) all'articolo 689: 1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»; 2) al comma 2: 2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»; 2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»; 2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»; 3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»; i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano». 3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonche' a valorizzare le professionalita' del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato ((dalla tabella)) A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 ((annessi al presente decreto)). 4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, e' autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite: a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010. 6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa. 7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, e' assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: «Art. 20 (Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuita' delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare) 1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.» 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni. 2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita' operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente. 4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.» - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 652, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali) - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di una delle lauree magistrali definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso.» - Si riporta il testo dell'articolo 664, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico) 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso formativo.» Si riporta il testo dell'articolo 682, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) 1.-5. (Omissis) 5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari) 1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno (53), nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno (52), nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. (omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazione, dalla legge 18 dicembre 2020, n 176: «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. (Omissis).»