Art. 7 
 
                Disposizioni in materia di personale 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma   2   sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari  a  euro
180.760 per il 2023 e a euro 271.140 ((annui a decorrere dal))  2024,
si provvede  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  ordinarie  del
Ministero della difesa gia' maturate  e  disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici  centrali»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»; 
        1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale  per
le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti:  «Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «l'area  tecnico-industriale  e'
disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria
della difesa e' disciplinato dal  presente  capo,  dal  capo  VI  del
titolo II del ((libro)) secondo, dal capo II del ((titolo))  III  del
((libro)) terzo e dal regolamento»; 
    b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1  e  2,  le  parole:
«Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti:  «capo  dell'Ufficio  per  la  tutela
della  cultura  e  della  memoria  della   difesa»   e   la   parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»; 
    c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato  generale  per  le
onoranze  ai  Caduti»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria  della
difesa»; 
    d) all'articolo 266: 
      1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze
ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per  la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      2) al comma 2, le parole: «del Commissariato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Ufficio» e  la  parola  «Commissario»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      3) al comma 3, la parola:  «Commissario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      4) al comma 4, le parole: «il  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
    e) all'articolo 267: 
      1) la parola: «Commissario»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      2) al comma 5, le parole: «del Commissariato  generale  per  le
onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
    f) agli articoli 268, 269,  271,  272,  273  e  276,  la  parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»; 
    g) all'articolo 567: 
      1) al comma 1, le parole: «al  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «Commissario   generale»   sono
sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
    h) all'articolo 689: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le
seguenti: «ovvero, in aggiunta  o  in  alternativa,  all'esame  delle
materie di interesse professionale»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le parole: «prove  di  lingua  estera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»; 
        2.2) dopo le parole: «insegnante della  lingua  estera»  sono
inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»; 
        2.3)  dopo  le  parole:  «della  lingua»  sono  inserite   le
seguenti: «o della materia»; 
      3) al comma 3, dopo  la  parola:  «assegna»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»; 
    i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a),  le  parole:  «dal
generale   di   divisione»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano». 
  3. Per la costituzione dell'ufficio  centrale  aggiuntivo  previsto
dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi
di riorganizzazione strutturale  e  funzionale  del  Ministero  della
difesa volti a  potenziare  i  settori  strategici  della  ricerca  e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement  militare
nonche' a valorizzare le professionalita'  del  personale  civile  di
livello dirigenziale mediante l'accesso agli  incarichi  apicali,  la
dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di  due
posizioni  dirigenziali  di  livello  generale  cosi'  come  indicato
((dalla tabella)) A di cui all'allegato 1 e dalla tabella  B  di  cui
all'allegato 2 ((annessi al presente decreto)). 
  4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento  di
una delle due posizioni dirigenziali di livello generale  di  cui  al
comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un
numero di posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa  e  di
un corrispondente ammontare di facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5.  Il  Ministero  della  difesa,  ferma   restando   la   garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno  per  le  medesime  categorie,  e'
autorizzato a bandire  concorsi  straordinari  per  il  reclutamento,
nell'anno  2023,  di  ufficiali  medici  e  sottufficiali  infermieri
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente,  nelle
misure di seguito stabilite: 
    a) n. 16 ufficiali medici  con  il  grado  di  tenente,  e  gradi
corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652,
comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e
gradi   corrispondenti,   mediante   concorsi   banditi   ai    sensi
dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto  legislativo  n.
66 del 2010. 
  6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere  a)  e  b),  sono
ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei  carabinieri  con  decreto
del Ministro della difesa. 
  7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5,  nell'ambito  della
categoria e della Forza armata di  appartenenza,  e'  assicurata  una
riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  in  favore  degli
ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio
a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   1,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma
1, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  che  abbiano
contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti
di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma  1,  lettera
a), e 682, comma  5-bis,  lettera  b),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20,  del  citato
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: 
              «Art. 20  (Disposizioni  in  materia  di  vaccini  anti
          SARS-CoV-2 e misure per  assicurare  la  continuita'  delle
          prestazioni connesse alla diagnostica molecolare) 
              1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
          dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
          L'indennizzo di cui al comma 1 spetta,  alle  condizioni  e
          nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che
          abbiano riportato lesioni o  infermita',  dalle  quali  sia
          derivata  una  menomazione  permanente   della   integrita'
          psico-fisica, a causa della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2
          raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.» 
              1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
          valutato in 50 milioni di euro per l'anno  2022  e  in  100
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
          provvede  ai  sensi  dell'articolo  32.  Le  risorse   sono
          stanziate in apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria
          competenza, nonche' al trasferimento alle  regioni  e  alle
          province autonome delle risorse nel limite  del  fabbisogno
          derivante dagli indennizzi da  corrispondere  da  parte  di
          queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro della salute,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabilite le modalita' per il  monitoraggio  annuale  delle
          richieste di accesso agli indennizzi e dei  relativi  esiti
          nonche', sulla base delle  richiamate  comunicazioni  della
          Conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome,
          l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento
          spettante alle regioni. 
              2. Al fine di fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
          in  atto  da  SARS-CoV-2,  e  di   assicurare   continuita'
          operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla
          erogazione  delle  prestazioni  connesse  alla  diagnostica
          molecolare per il contrasto alla diffusione  del  COVID-19,
          il  Ministero  della  difesa,  nell'ambito  delle  facolta'
          assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  e   in
          coerenza con il Piano di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  e'  autorizzato  ad
          assumere  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato fino a  un  massimo  di  quindici  unita'  di
          personale  di  livello  non  dirigenziale  di  Area  terza,
          posizione   economica   F1,   profilo   professionale    di
          funzionario tecnico  per  la  biologia,  la  chimica  e  la
          fisica,  il  personale  che  ha   superato   le   procedure
          concorsuali semplificate di cui all'articolo  8,  comma  2,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  2,
          nel limite  di  spesa  pari  a  euro  611.361  a  decorrere
          dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle   facolta'
          assunzionali del Ministero della  difesa  gia'  maturate  e
          disponibili a legislazione vigente. 
              3-bis. Le unita' di personale di cui al  comma  2  sono
          incrementate fino a un massimo di sei  unita'.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite  di
          spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a  euro  271.140  a
          decorrere dal 2024, si provvede  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali ordinarie  del  Ministero  della  difesa  gia'
          maturate e disponibili a legislazione vigente. 
              4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
          del Dipartimento scientifico del Policlinico  militare  del
          Celio necessario  ad  affrontare  le  eccezionali  esigenze
          connesse  all'andamento  dell'epidemia   da   COVID-19   in
          sinergia  con  il  servizio  sanitario  nazionale  mediante
          l'incremento  delle  attuali  capacita'   di   prevenzione,
          diagnostiche, diagnostiche molecolari,  di  sequenziamento,
          di  profilassi  e  di  cura,  e'   autorizzata   la   spesa
          complessiva  di  euro  8.000.000  per   l'anno   2022   per
          l'adeguamento  infrastrutturale  e   bioinformatico   delle
          strutture nonche' per l'approvvigionamento  di  dispositivi
          medici, macchinari e presidi igienico-sanitari. 
              5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  4,  pari  a  euro
          8.000.000  per  l'anno   2022,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 32.» 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 652, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art.  652  (Alimentazione  straordinaria   dei   ruoli
          normali) - 1. Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei
          ruoli normali possono anche essere tratti con il  grado  di
          tenente,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          cittadini  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali
          definite  per  ciascun  ruolo  con   i   decreti   di   cui
          all'articolo 647, che non hanno superato  il  35°  anno  di
          eta' alla data indicata nel bando di concorso.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  664,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico) 
              1.  Il  reclutamento  degli   ufficiali   delle   varie
          specialita' del ruolo  tecnico  dell'Arma  dei  carabinieri
          avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
          quale possono partecipare: 
              a) i cittadini  italiani  che  non  hanno  superato  il
          trentaduesimo anno di eta'  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti per gli ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche'  del  diploma
          di laurea richiesto dal bando di concorso  pertinente  alla
          specifica professionalita' del ruolo; 
              b) con riserva non superiore al  venti  per  cento  dei
          posti  disponibili,  i  militari  in  servizio   permanente
          dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai  ruoli  degli
          ispettori,   dei   sovrintendenti,   degli   appuntati    e
          carabinieri che non hanno  superato  il  quarantacinquesimo
          anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che
          hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
          inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma  di
          laurea magistrale o specialistica richiesto  dal  bando  di
          concorso 
              2. I vincitori del concorso sono: 
              a) nominati tenenti con anzianita'  relativa  stabilita
          in base all'ordine della graduatoria di merito; 
              b) ammessi a frequentare un corso formativo.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 682, comma 5-bis, del
          citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) 
              1.-5. (Omissis) 
              5-bis. Per  specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
          armate, possono essere altresi' banditi, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili,  concorsi  per  titoli  ed
          esami  per  trarre,  con  il   grado   di   maresciallo   e
          corrispondenti, giovani: 
              a) in possesso  di  laurea  definita  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti per i concorsi  relativi  al
          Corpo delle capitanerie di porto; 
              b) di eta' non superiore a 32 anni alla  data  indicata
          nel bando di concorso. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
          militari) 
              1. Al fine di contrastare e  contenere  il  diffondersi
          del  virus  COVID-19,  e'  autorizzato,  per  l'anno  2020,
          l'arruolamento  eccezionale,   a   domanda,   di   militari
          dell'Esercito italiano  in  servizio  temporaneo,  con  una
          ferma eccezionale della  durata  di  un  anno  (53),  nelle
          misure di  seguito  stabilite  per  ciascuna  categoria  di
          personale: 
              a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
              b) n. 200 sottufficiali infermieri,  con  il  grado  di
          maresciallo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento  della  Sanita'
          militare) 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto
          ivi previsto in materia  di  modalita',  di  requisiti,  di
          procedure e di  trattamento  giuridico  ed  economico,  per
          l'anno 2020 e' autorizzato  l'arruolamento  eccezionale,  a
          domanda,    di    personale    della    Marina    militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in
          servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
          di un anno (52), nelle  misure  di  seguito  stabilite  per
          ciascuna categoria e Forza armata: 
              a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o  grado
          corrispondente,  di  cui  30  della  Marina  militare,   30
          dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
              b)  100  sottufficiali  infermieri  con  il  grado   di
          maresciallo,  di  cui  50  della  Marina  militare   e   50
          dell'Aeronautica militare. 
              (omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies,  comma
          1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
          misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
          ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con  modificazione,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n 176: 
              «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento  della  Sanita'
          militare) 
              1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo   7   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  nel
          rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
          requisiti, di  procedure  e  di  trattamento  giuridico  ed
          economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
          domanda, di personale dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare in  servizio  a  tempo
          determinato, con una ferma della durata  di  un  anno,  non
          prorogabile,   e   posto   alle    dipendenze    funzionali
          dell'Ispettorato generale  della  Sanita'  militare,  nelle
          misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e  Forza
          armata: 
              a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o  grado
          corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano,  8  della
          Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
              b)  70  sottufficiali  infermieri  con  il   grado   di
          maresciallo, di cui 30  dell'Esercito  italiano,  20  della
          Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 
              (Omissis).»