Art. 7
Disposizioni in materia di personale
del Ministero della difesa
1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro
180.760 per il 2023 e a euro 271.140 ((annui a decorrere dal)) 2024,
si provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del
Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione
vigente.».
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono
sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per
le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale e'
disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria
della difesa e' disciplinato dal presente capo, dal capo VI del
titolo II del ((libro)) secondo, dal capo II del ((titolo)) III del
((libro)) terzo e dal regolamento»;
b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole:
«Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela
della cultura e della memoria della difesa» e la parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo
dell'Ufficio»;
c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le
onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della
difesa»;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze
ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la
tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
3) al comma 3, la parola: «Commissario» e' sostituita dalle
seguenti: «capo dell'Ufficio»;
4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la
tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
e) all'articolo 267:
1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita
dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le
onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo
dell'Ufficio»;
g) all'articolo 567:
1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono
sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
h) all'articolo 689:
1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le
seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle
materie di interesse professionale»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite
dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono
inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le
seguenti: «o della materia»;
3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le
seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal
generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano».
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto
dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi
di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della
difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare
nonche' a valorizzare le professionalita' del personale civile di
livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la
dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di due
posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato
((dalla tabella)) A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui
all'allegato 2 ((annessi al presente decreto)).
4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di
una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al
comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un
numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa e di
un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente.
5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, e'
autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento,
nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle
misure di seguito stabilite:
a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi
corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652,
comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e
gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi
dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n.
66 del 2010.
6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono
ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto
del Ministro della difesa.
7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della
categoria e della Forza armata di appartenenza, e' assicurata una
riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli
ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma
1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano
contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti
di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera
a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di vaccini anti
SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuita' delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che
abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia
derivata una menomazione permanente della integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2
raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.»
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono
stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria
competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle
province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno
derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di
queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con
uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle
richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti
nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della
Conferenza delle regioni e delle province autonome,
l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento
spettante alle regioni.
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica
in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita'
operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla
erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica
molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19,
il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in
coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di
personale di livello non dirigenziale di Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di
funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la
fisica, il personale che ha superato le procedure
concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e
disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Le unita' di personale di cui al comma 2 sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di
spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a
decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie del Ministero della difesa gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del
Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze
connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in
sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante
l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione,
diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento,
di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per
l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle
strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi
medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro
8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 32.»
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 652, comma 1, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli
normali) - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei
ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di
tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai
cittadini in possesso di una delle lauree magistrali
definite per ciascun ruolo con i decreti di cui
all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di
eta' alla data indicata nel bando di concorso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 664, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico)
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie
specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e
carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo
anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che
hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di
laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
concorso
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.»
Si riporta il testo dell'articolo 682, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli)
1.-5. (Omissis)
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed
esami per trarre, con il grado di maresciallo e
corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al
Corpo delle capitanerie di porto;
b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata
nel bando di concorso.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari)
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno (53), nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di
personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto
ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di
procedure e di trattamento giuridico ed economico, per
l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno (52), nelle misure di seguito stabilite per
ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, comma
1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazione, dalla legge 18 dicembre
2020, n 176:
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non
prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza
armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della
Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
(Omissis).»