((Art. 7 bis 
 
Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale,  ambientale
  e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo
  con compiti di polizia ambientale 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita  altresi'  le  funzioni  di
polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  fermi  restando  gli  specifici
compiti attribuiti  in  materia  dalla  normativa  vigente  ad  altre
amministrazioni dello Stato»; 
  b) all'articolo 161,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di  polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»; 
  c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: 
  «Art.  161-bis  (Personale  ispettivo  con   compiti   di   polizia
ambientale). -  1.  Per  le  esigenze  connesse  all'esercizio  delle
funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto
del Ministro della  difesa  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno,  sono
stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri  generali
per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio
della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione  delle  visite
nei singoli siti o  impianti,  al  fine  di  garantire  la  terzieta'
dell'intervento ispettivo. 
  2.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui   al   comma   1,   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati: 
  a) il personale incaricato degli  interventi  ispettivi  svolti  ai
sensi della vigente normativa  internazionale,  dell'Unione  europea,
nazionale e regionale in materia ambientale; 
  b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonche'  le
relative attivita' di formazione e aggiornamento». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti  del  decreto  legislativo  del  15
          marzo 2010,  n.  66,  si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,
          recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche",   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.