((Art. 7 ter Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad incrementare di venti unita' di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale e' corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 145 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 372, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 1.- 371. (Omissis) 372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e' ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle consequenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.» - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: «Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) 1.-3. (Omissis) 4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: «Art. 19 (Trattamento economico) 1.-2. (Omissis) 3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante." (Omissis).»