((Art. 7 ter 
 
        Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione 
                      del Ministro della difesa 
 
  1. Il Ministero della difesa  e'  autorizzato  ad  incrementare  di
venti unita' di personale, a decorrere  dal  1°  settembre  2023,  il
contingente  degli  uffici   di   diretta   collaborazione   di   cui
all'articolo 17, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  come  ridotto  ai
sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma
4 del citato articolo 17  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  per  il  quale  e'
corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo  determinato  ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del  medesimo  regolamento.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata  la  spesa  di  euro
177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
          di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246): 
              «Art. 17 (Personale  addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione) 
              Il contingente di personale  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, di cui all'articolo 14,  comma  2,  lettere
          a), b), c) e  d),  e'  stabilito  complessivamente  in  145
          unita'. Entro tale contingente complessivo  possono  essere
          assegnati  agli  uffici   di   diretta   collaborazione   i
          dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi  dell'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          nel limite  del  10  per  cento  del  predetto  contingente
          complessivo, collaboratori assunti con  contratto  a  tempo
          determinato, esperti e consulenti per  specifiche  aree  di
          attivita'   e   per    particolari    professionalita'    e
          specializzazioni, anche  con  incarichi  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto  del   criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'articolo  14,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 372, della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              1.- 371. (Omissis) 
              372. Il contingente del personale assegnato agli uffici
          di diretta collaborazione  del  Ministro  della  difesa  e'
          ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede  alle
          consequenziali modificazioni della  disciplina  recata  dal
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia  di  uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro della difesa.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90: 
              «Art. 17 (Personale  addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio
          legislativo, dal Consigliere diplomatico,  dal  Capo  della
          segreteria del Ministro,  dal  Segretario  particolare  del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere
          giuridico si intendono aggiuntive rispetto  al  contingente
          di cui al comma 1; i predetti soggetti,  se  dirigenti  del
          ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90: 
              «Art. 19 (Trattamento economico) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. Al Capo dell'Ufficio legislativo,  se  militare,  al
          Consigliere diplomatico, al Consigliere  giuridico,  a  tre
          Vice capo di Gabinetto,  spetta  un  trattamento  economico
          onnicomprensivo, articolato in  una  voce  retributiva  non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
          generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per
          i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante." 
              (Omissis).»