Art. 8 
 
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle  aree  di
                    rilevante interesse nazionale 
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «13-sexies.  Per  il  coordinamento  e  la  realizzazione   degli
interventi e delle opere di cui al comma  3,  nell'ex  area  militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua  molo  carbone,
situata nell'isola ((della Maddalena)), il Commissario  straordinario
puo'  nominare  un  sub-commissario,  responsabile  di  uno  o   piu'
interventi. La remunerazione del sub-commissario((, il  cui  incarico
cessa entro il 31  dicembre  2024,))  e'  pari  ad  euro  80.000  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164: 
              «Art. 33 (Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio) 
              1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui  all'art.
          117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione  nonche'
          ai livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m)  della  Costituzione  le
          disposizioni finalizzate alla bonifica  ambientale  e  alla
          rigenerazione urbana  delle  aree  di  rilevante  interesse
          nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
          particolare, le disposizioni relative alla  disciplina  del
          procedimento di  bonifica,  al  trasferimento  delle  aree,
          nonche'  al  procedimento  di  formazione,  approvazione  e
          attuazione del programma di riqualificazione  ambientale  e
          di  rigenerazione  urbana,   finalizzato   al   risanamento
          ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e  dei
          beni  immobili  pubblici,  al   superamento   del   degrado
          urbanistico  ed  edilizio,  alla  dotazione   dei   servizi
          personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
          sicurezza urbana. Esse  hanno  l'obiettivo  prioritario  di
          assicurare  la  programmazione,  realizzazione  e  gestione
          unitaria degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla
          seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i  Presidenti
          delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
              a) a individuare e realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
              b) a definire gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
              c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
              d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma   di   svolgimento   dei   lavori   di   cui
          all'articolo 242-bis del decreto  legislativo  n.  152  del
          2006,  da  uno  studio  di  fattibilita'   territoriale   e
          ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
          dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),  nonche'  da
          un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
          degli interventi previsti, contenente  l'indicazione  delle
          fonti finanziarie pubbliche  disponibili  e  dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana e'  approvato,
          anche  per  parti  o  stralci  funzionali,  con  atto   del
          Commissario straordinario del Governo, entro  dieci  giorni
          dalla conclusione  della  conferenza  di  servizi  o  dalla
          deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti  le  autorizzazioni,  le  concessioni,   i   titoli
          abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri
          e gli assensi previsti dalla  legislazione  vigente,  fermo
          restando  il  riconoscimento  degli  oneri  costruttivi  in
          favore  delle  amministrazioni   interessate.   Costituisce
          altresi'  variante  urbanistica   automatica   e   comporta
          dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
          e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
          del  Governo  vigila  sull'attuazione  del   programma   ed
          esercita  i  poteri  sostitutivi  previsti  dal   programma
          medesimo. 
              10-bis.  Ferma  restando  l'applicazione  del  comma  9
          relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
          qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
          della proposta di programma,  ovvero  di  attuazione  dello
          stesso, emergano dissensi, dinieghi,  opposizioni  o  altro
          atto equivalente  provenienti  da  un  organo  di  un  ente
          territoriale  interessato  che,  secondo  la   legislazione
          vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in  parte,  il
          procedimento  e  non  sia   previsto   un   meccanismo   di
          superamento  del  dissenso,  il  Commissario  straordinario
          propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   le
          opportune iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al  comma
          11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,
          e' individuato  nel  Sindaco  pro  tempore  di  Napoli.  Il
          Commissario e' nominato a titolo gratuito con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro
          venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
          la struttura di supporto  per  l'esercizio  delle  funzioni
          commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze    del
          Commissario,  composta  da  un   contingente   massimo   di
          personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
          due   unita'   di   livello   dirigenziale   non   generale
          appartenenti ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, in  possesso  delle  competenze  e  dei
          requisiti di  professionalita'  richiesti  dal  Commissario
          straordinario per l'espletamento  delle  proprie  funzioni,
          con   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Si applica, in  relazione  alle  modalita'  di
          reperimento  e  alla   retribuzione   del   personale   non
          dirigenziale,  quanto  previsto  dall'articolo  11-ter  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.  All'atto
          del collocamento fuori ruolo  del  predetto  personale,  e'
          reso indisponibile, per tutta la  durata  del  collocamento
          fuori ruolo, un numero di posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
          di reperimento, al personale  di  livello  dirigenziale  e'
          riconosciuta  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          titolari di incarichi dirigenziali di livello non  generale
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della   retribuzione   di   posizione.   Detto    personale
          dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco, fuori ruolo  o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico
          della medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a
          carico  esclusivo   della   struttura   commissariale.   Il
          Commissario, per lo svolgimento del proprio  mandato,  puo'
          altresi' nominare, dal  2022  al  2025,  non  piu'  di  due
          sub-commissari  ai  quali  delegare  attivita'  e  funzioni
          proprie, scelti  tra  soggetti  di  propria  fiducia  e  in
          possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti  cui
          gli   stessi   sono   preposti.   La   remunerazione    dei
          sub-commissari  e'  stabilita  nell'atto  di   conferimento
          dell'incarico  entro  la  misura   massima,   per   ciascun
          sub-commissario, di 75.000 euro lordi  onnicomprensivi.  La
          struttura   cessa   alla   scadenza    dell'incarico    del
          Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore,  oltre
          a quanto previsto dal comma 4, operano in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea.  Per  la  struttura   di   supporto   e   per   la
          realizzazione degli interventi di cui al presente comma  e'
          autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
          intestata  al  Commissario   straordinario,   nella   quale
          confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.  Agli
          oneri relativi alle spese di personale della  struttura  si
          provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno  2021  e  di
          544.213 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2025,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.  Il  Commissario  puo'  avvalersi,  per  le  attivita'
          strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  delle
          strutture e  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi  del
          comune di Napoli, dei  provveditorati  interregionali  alle
          opere pubbliche, nonche', mediante  convenzione,  di  altri
          soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori  oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica.  Il  Commissario  puo'
          altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
          richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
          sia   strettamente   necessario   per   il   piu'    celere
          conseguimento  degli  obiettivi  del  programma,  di  altri
          Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
          e  societa'  a  partecipazione  pubblica  o   a   controllo
          pubblico, o altri organismi di diritto  pubblico,  mediante
          la stipula  di  apposite  Convenzioni.  In  tal  caso,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Commissario si  provvede  alla  conseguente
          riduzione dei compensi riconosciuti al  Soggetto  attuatore
          di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
          trasferiti. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. La  trascrizione  del
          decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
          civile. Alla procedura fallimentare della societa'  Bagnoli
          Futura Spa e' riconosciuto  un  importo  corrispondente  al
          valore di mercato delle aree e degli  immobili  trasferiti,
          rilevato   dall'Agenzia   del   demanio   alla   data   del
          trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
          Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro  dodici
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  facendo  comunque  salvi  gli   effetti   di
          eventuali opposizioni  del  Commissario  straordinario  del
          Governo,   del   Soggetto   Attuatore,    della    curatela
          fallimentare o di terzi  interessati,  da  proporre,  nelle
          forme e con le modalita' di cui all'articolo 54  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data  di
          pubblicazione della legge di conversione del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se  successiva,  dalla  data
          della   conoscenza   della   predetta   rilevazione;    per
          l'acquisizione della provvista  finanziaria  necessaria  al
          suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
          fabbisogni  per  interventi  necessari  all'attuazione  del
          programma di cui al  comma  8,  il  Soggetto  Attuatore  e'
          autorizzato a emettere su mercati  regolamentati  strumenti
          finanziari  di  durata  non  superiore  a  quindici   anni.
          L'emissione degli strumenti finanziari di cui  al  presente
          comma non comporta  l'esclusione  dai  limiti  relativi  al
          trattamento economico stabiliti  dall'articolo  23-bis  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Dalla
          trascrizione del decreto di trasferimento e  alla  consegna
          dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle  aree  e
          agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
          procedura fallimentare della societa' Bagnoli  Futura  Spa,
          sono estinti e  le  relative  trascrizioni  cancellate.  La
          trascrizione del  predetto  decreto,  da  effettuare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  e  gli  altri  atti  previsti  dal
          presente comma e conseguenti  sono  esenti  da  imposte  di
          registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e  imposta.  Il
          Soggetto  Attuatore  ha  diritto  all'incasso  delle  somme
          rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli
          immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'  indicate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          emanare entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della
          determinazione del valore suddetto  da  parte  dell'Agenzia
          del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a  carico
          dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
          di responsabilita' per i costi della bonifica. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o da  un  Ministro  o
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  da  lui  designato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da  un
          rappresentante, rispettivamente, della regione  Campania  e
          del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina  di  regia
          possono  essere  invitati   a   partecipare   il   Soggetto
          Attuatore,  nonche'  altri  organismi  pubblici  o  privati
          operanti nei  settori  connessi  al  predetto  programma  e
          possono essere sentite le associazioni, i  comitati  e  gli
          altri soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a
          livello nazionale o locale, il cui  scopo  associativo  sia
          connesso con le tematiche trattate. 
              13.1 
              13.2 Ai fini della puntuale definizione della  proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. Considerata la  complessita'  della
          pianificazione e la necessita'  che,  ai  fini  della  VAS,
          siano previamente definiti i  profili  localizzativi  e  le
          azioni  che,   in   ragione   della   loro   pluralita'   e
          contestualita',  sono  suscettibili  di  generare   effetti
          cumulativi e sinergici, puo'  procedersi  alla  valutazione
          integrata della VAS con la VIA. In tal caso la  valutazione
          integrata e' effettuata dall'Autorita'  competente  per  la
          VAS e si conclude con un unico provvedimento. 
              13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e  trasmette  al
          Commissario, entro il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  un
          cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione  di
          infrastrutture  e   di   rigenerazione   urbana   dell'area
          interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
          di  cui  al  comma  3,  che  e'   approvato   con   proprio
          provvedimento dal Commissario entro i  successivi  quindici
          giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati  dal
          Codice Unico di Progetto (CUP) ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  Il  monitoraggio  della
          realizzazione dei  predetti  interventi  e'  effettuato  ai
          sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  Il
          Commissario,  in   caso   di   mancata   trasmissione   del
          cronoprogramma nonche' di mancato  rispetto  dello  stesso,
          dispone,  con  proprio  provvedimento,  la  riduzione   dei
          compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni  vigenti,
          al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. 
              13-bis.2. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  del
          soggetto    attuatore     degli     impegni     finalizzati
          all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di  suoi
          stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
          provvedimenti necessari all'avvio degli interventi,  ovvero
          nel ritardo,  inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei
          progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia  messo
          a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e
          finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
          informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
          soggetto attuatore interessato un  termine  per  provvedere
          non superiore  a  trenta  giorni.  In  caso  di  perdurante
          inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
          regia,  individua  l'amministrazione,  l'ente,  l'organo  o
          l'ufficio, ovvero  in  alternativa  nomina  altro  soggetto
          attuatore, al quale attribuisce,  in  via  sostitutiva,  il
          potere di adottare  gli  atti  o  provvedimenti  necessari,
          ovvero di provvedere all'esecuzione dei  progetti  e  degli
          interventi, anche avvalendosi delle societa'  in  controllo
          pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di  altre
          amministrazioni pubbliche. In relazione a  tali  interventi
          al Soggetto attuatore inadempiente  non  sono  riconosciuti
          compensi. In caso di gravi  e  reiterati  inadempimenti  il
          Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
          proporre la revoca  dell'incarico  di  Soggetto  attuatore,
          come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca  e  la
          contestuale individuazione  del  nuovo  soggetto  attuatore
          sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri. 
              13-ter. 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'articolo
          1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147, verifica i fabbisogni di personale  necessari  per  le
          attivita' di competenza del  Soggetto  Attuatore  e  assume
          ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i  livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento. 
              13-quinquies. Gli interventi  relativi  alle  aree  del
          comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  in  ragione   della   loro
          particolare complessita' e della rilevanza  strategica  per
          lo sviluppo dell'area, sono ricompresi  tra  quelli  per  i
          quali  si  applicano  le  procedure  speciali  previste  in
          particolare dagli articoli 18 e  44  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le  ulteriori  misure
          di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
          titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
          77 del 2021. 
              13-sexies. Per  il  coordinamento  e  la  realizzazione
          degli interventi e delle opere di cui al comma  3,  nell'ex
          area militare denominata Arsenale militare e area  militare
          contigua molo carbone, situata nell'isola de La  Maddalena,
          il   Commissario    straordinario    puo'    nominare    un
          sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi.  La
          remunerazione del sub-commissario e' pari  ad  euro  80.000
          per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al  lordo  degli  oneri
          riflessi  a   carico   dell'amministrazione.   Agli   oneri
          derivanti dal presente  comma,  pari  ad  euro  80.000  per
          ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.» 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge del 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi) 
              1.-4. (Omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»