Art. 8
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di
rilevante interesse nazionale
1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone,
situata nell'isola ((della Maddalena)), il Commissario straordinario
puo' nominare un sub-commissario, responsabile di uno o piu'
interventi. La remunerazione del sub-commissario((, il cui incarico
cessa entro il 31 dicembre 2024,)) e' pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio)
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche'
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le
disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana e' approvato,
anche per parti o stralci funzionali, con atto del
Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni
dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli
abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in
favore delle amministrazioni interessate. Costituisce
altresi' variante urbanistica automatica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
del Governo vigila sull'attuazione del programma ed
esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9
relativamente alle modalita' di approvazione del programma,
qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione
della proposta di programma, ovvero di attuazione dello
stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro
atto equivalente provenienti da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il
procedimento e non sia previsto un meccanismo di
superamento del dissenso, il Commissario straordinario
propone al Presidente del Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma
11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,
e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il
Commissario e' nominato a titolo gratuito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con il predetto decreto e', inoltre, definita
la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di
personale pari a dieci unita' di livello non dirigenziale e
due unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due
sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui
gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
sub-commissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre
a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per la struttura di supporto e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si
provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di
544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Commissario puo' avvalersi, per le attivita'
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del
comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche', mediante convenzione, di altri
soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario puo'
altresi' avvalersi, in relazione a specifici interventi che
richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui cio'
sia strettamente necessario per il piu' celere
conseguimento degli obiettivi del programma, di altri
Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici
e societa' a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante
la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Commissario si provvede alla conseguente
riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore
di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati
trasferiti.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di
eventuali opposizioni del Commissario straordinario del
Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle
forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data
della conoscenza della predetta rilevazione; per
l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al
suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e'
autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti
finanziari di durata non superiore a quindici anni.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente
comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al
trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla
trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e
agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa,
sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e gli altri atti previsti dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il
Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli
immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della
determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia
del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico
dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
di responsabilita' per i costi della bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e
del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia
possono essere invitati a partecipare il Soggetto
Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori connessi al predetto programma e
possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a
livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia
connesso con le tematiche trattate.
13.1
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della
pianificazione e la necessita' che, ai fini della VAS,
siano previamente definiti i profili localizzativi e le
azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi alla valutazione
integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione
integrata e' effettuata dall'Autorita' competente per la
VAS e si conclude con un unico provvedimento.
13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al
Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un
cronoprogramma relativo alle attivita' di realizzazione di
infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area
interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici
giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della
realizzazione dei predetti interventi e' effettuato ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario, in caso di mancata trasmissione del
cronoprogramma nonche' di mancato rispetto dello stesso,
dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei
compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti,
al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del
soggetto attuatore degli impegni finalizzati
all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi
stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo
a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,
informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di
regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto
attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari,
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi delle societa' in controllo
pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi
al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti
compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il
Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, puo'
proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore,
come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.
13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro
particolare complessita' e della rilevanza strategica per
lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i
quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' le ulteriori misure
di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II,
titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n.
77 del 2021.
13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex
area militare denominata Arsenale militare e area militare
contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena,
il Commissario straordinario puo' nominare un
sub-commissario, responsabile di uno o piu' interventi. La
remunerazione del sub-commissario e' pari ad euro 80.000
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge del 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
1.-4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»