Art. 9 
 
           Riorganizzazione del Ministero dell'universita' 
      e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca 
 
  1. In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le  parole:  «finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle  attivita'  per  la  diffusione
della cultura scientifica e artistica;» sono  inserite  le  seguenti:
«supporto alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli  43  e
44 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  alle
attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di
cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
coordinamento delle attivita' di  ricerca  delle  universita',  degli
enti pubblici di ricerca e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di  eccellenza
e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione
dei progetti di ricerca;»; 
    b)  all'articolo  51-quater,  le  parole:  «pari  a   sei»   sono
sostituite dalle seguenti: «pari a otto». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e'
abrogato; 
    b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il primo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati; 
    d) all'articolo 28 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2-bis, la lettera b) e' ((abrogata)); 
      2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi. 
  ((2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  dopo
il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. I  professori  e  i  ricercatori  a  tempo  pieno  possono
altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza
vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  o  privati  anche  a
scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di  indipendenza,  non
comportino  l'assunzione  di  poteri   esecutivi   individuali,   non
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza e comunque non comportino detrimento  per  le  attivita'
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate  dall'universita'
di appartenenza». 
  2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento  alle  attivita'  di
consulenza,  si  interpreta  nel  senso  che  ai  professori   e   ai
ricercatori a tempo pieno e' consentito lo svolgimento  di  attivita'
extra-istituzionali realizzate in favore di  privati,  enti  pubblici
ovvero per motivi di giustizia, purche'  prestate  senza  vincolo  di
subordinazione e in mancanza  di  un'organizzazione  di  mezzi  e  di
persone  preordinata  al  loro  svolgimento,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.)) 
  3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la
valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse  derivanti  da
progetti di ricerca, europei o  internazionali,  non  ricompresi  nel
Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  ammessi  al  finanziamento
sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte ((assegnata
con applicazione di tassi forfettari  o  comunque  non  soggetta))  a
puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definite le modalita' di  erogazione  della  quota
premiale in  favore  di  professori  e  ricercatori,  anche  a  tempo
determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite  massimo,
anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca,  del  30
per cento del trattamento economico individuale, per il solo  periodo
di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque  nel
limite della disponibilita' delle risorse di cui  al  primo  periodo,
tenendo conto dell'impegno individuale  nella  elaborazione  e  nella
realizzazione degli interventi proposti  e  finanziati,  nonche'  dei
principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.». 
  ((3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza per la missione 4, «Istruzione  e  Ricerca» -
componente 2, «Dalla ricerca  all'impresa» -  linea  di  investimento
3.1,  «Fondo  per  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato   di
infrastrutture di ricerca e  innovazione»  e  di  favorire  l'apporto
delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca  nonche'  il
rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31
dicembre 2025 le  universita'  statali  e  non  statali  direttamente
impegnate nel rafforzamento e nella creazione  di  infrastrutture  di
ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture
tecnologiche di  innovazione  possono  procedere,  nell'ambito  delle
relative  disponibilita'  di  bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,  anche
in  deroga  ai  requisiti  temporali  di  stabilita'  ivi   previsti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
  4. All'articolo 15 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-bis.  Il  trattamento   accessorio   di   ricercatori,   primi
ricercatori e ((dirigenti di ricerca nonche'))  di  tecnologi,  primi
tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo'  essere
integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei
o internazionali, non ricompresi nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente  alla  parte  ((assegnata  con  applicazione  di  tassi
forfettari o comunque non soggetta)) a puntuale rendicontazione.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono  definite
le modalita' di erogazione dei compensi  aggiuntivi  in  applicazione
del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei  progetti
da cui derivano i fondi e comunque nel  limite  della  disponibilita'
delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale  nella
elaborazione  e  nella  realizzazione  degli  interventi  proposti  e
finanziati,  nonche'  dei  principi  di  trasparenza,  imparzialita',
oggettivita'. I compensi aggiuntivi  di  cui  al  primo  periodo  non
possono comunque essere superiori al 30  per  cento  del  trattamento
economico fondamentale individuale, anche nel caso di  partecipazione
a piu' progetti di ricerca.». 
  ((4-bis. In relazione alle accresciute  attivita',  anche  connesse
all'attuazione degli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero  dell'universita'
e  della  ricerca  e'  autorizzato  a  rideterminare   la   dotazione
finanziaria   destinata   all'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2020, n. 165, in misura pari a  1,25  milioni  di  euro  annui.  Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma,
pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  43  e  44  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CEE): 
              «Art. 43 - 1. Presso il  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'   istituito
          l'Osservatorio   nazionale    della    formazione    medica
          specialistica con il compito di  determinare  gli  standard
          per  l'accreditamento  delle  strutture   universitarie   e
          ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
          verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa  e
          delle singole strutture che le  compongono,  effettuare  il
          monitoraggio  dei  risultati  della   formazione,   nonche'
          definire  i  criteri  e  le  modalita'  per  assicurare  la
          qualita' della formazione, in conformita' alle  indicazioni
          dell'Unione  europea.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: 
              a)   dell'adeguatezza   delle   strutture    e    delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
              b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
          sufficienti per un addestramento completo alla professione; 
              c) della presenza di  servizi  generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
              d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
          che permettono un approccio formativo multidisciplinare; 
              e) della sussistenza di  un  sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali 
              f) del rispetto del  rapporto  numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione specialistica di cui all'articolo  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
              a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica; 
              b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
              c) tre presidi della facolta' di medicina e  chirurgia,
          designati dalla Conferenza permanente dei rettori; 
              d) tre rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
              e)  tre  rappresentanti  dei   medici   in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservatorio propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1.» 
              «Art. 44 -  1.  Presso  le  regioni  nelle  quali  sono
          istituite le scuole di specializzazione di cui al  presente
          decreto legislativo e' istituito  l'Osservatorio  regionale
          per la formazione medico-specialistica, composto, in  forma
          paritetica, da docenti universitari  e  dirigenti  sanitari
          delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
          nonche' da tre  rappresentanti  dei  medici  in  formazione
          specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da  un  preside
          di  facolta'  designato  dai  presidi  delle  facolta'   di
          medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
          commissione e' assicurata la rappresentanza  dei  direttori
          delle  scuole  di  specializzazione.  L'Osservatorio   puo'
          articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio  definisce
          i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
          e verifica  lo  standard  di  attivita'  assistenziali  dei
          medici   in   formazione   specialistica    nel    rispetto
          dell'ordinamento     didattico     della     scuola      di
          specializzazione, del  piano  formativo  individuale  dello
          specializzando  e  dell'organizzazione  delle   aziende   e
          strutture  sanitarie,  in  conformita'   alle   indicazioni
          dell'Unione europea. 
              2.  Le   regioni   provvedono   all'istituzione   degli
          osservatori entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione  al
          Ministero della sanita' e al Ministero  dell'Universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
          decorso  del   termine   i   ministri   della   sanita'   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
          decreto. 
              3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha  sede
          presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
          corsi di specializzazione. L'organizzazione  dell'attivita'
          dell'Osservatorio e' disciplinata dai  protocolli  d'intesa
          fra  universita'  e  regione  e  negli   accordi   fra   le
          universita' e le aziende, attuativi delle predette  intese,
          ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          L'Osservatorio fornisce altresi'  elementi  di  valutazione
          all'Osservatorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 470, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «1.-469. (Omissis) 
              470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale  di  cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.
          368, sono estese  anche  alle  scuole  di  specializzazione
          destinate   alla   formazione   degli   ulteriori   profili
          professionali sanitari. Conseguentemente, la  denominazione
          dell'Osservatorio   nazionale   della   formazione   medica
          specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, e' modificata in  «Osservatorio  nazionale  per  la
          formazione sanitaria specialistica» e la  sua  composizione
          e'  integrata  per  garantire  una   rappresentanza   degli
          specializzandi dei profili professionali  sanitari  diversi
          da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta
          dei medici in formazione specialistica. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19-quinquies  del
          citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: 
              "Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento
          della qualita' della formazione universitaria specialistica
          del settore sanitario) 
              1. - 2. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  la
          vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e
          della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di
          un numero complessivo di 40 unita' di personale, di  cui  1
          dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti  di
          livello dirigenziale non generale e 36 unita'  appartenenti
          alla  III  area  funzionale  -  posizione   economica   F1.
          Conseguentemente, il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo  30,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ad assumere con contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato il contingente di personale di cui al periodo
          precedente  tramite  l'avvio   di   procedure   concorsuali
          pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti  graduatorie
          di procedure concorsuali relative a tali qualifiche  presso
          il  medesimo  Ministero,  ivi  comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 1,  commi  937  e  seguenti,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
              4. Per l'attuazione del comma  3  e'  autorizzata,  per
          l'anno  2022,  una  spesa  pari   ad   euro   100.000   per
          l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche  e,  a
          decorrere dall'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  541.000
          per il  funzionamento  della  struttura  di  missione.  Per
          l'assunzione delle unita' di  personale  ivi  previste,  e'
          altresi' autorizzata una spesa pari  ad  euro  926.346  per
          l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 
              5. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  4  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 1, comma  471,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160. 
              6." 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  decreto-legge
          17 maggio  2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 28 (Patti territoriali dell'alta  formazione  per
          le imprese nonche' disposizioni in materia  di  valutazione
          dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  delle  agenzie
          fiscali) 
              1.  Al  decreto-legge  6   novembre   2021,   n.   152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
              «Art. 14-bis (Patti territoriali  dell'alta  formazione
          per   le   imprese)   -   1.   Al   fine   di    promuovere
          l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la  formazione
          di   profili   professionali   innovativi    e    altamente
          specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
          dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive  nazionali,
          nonche'  di  migliorare  e  ampliare  l'offerta   formativa
          universitaria anche attraverso la sua integrazione  con  le
          correlate attivita' di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          alle universita' che promuovono, nell'ambito della  propria
          autonomia,  la  stipulazione  di  "Patti  territoriali  per
          l'alta formazione per le imprese",  di  seguito  denominati
          "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni  di  ricerca
          pubblici  o  privati,  nonche'   con   altre   universita',
          pubbliche  amministrazioni   e   societa'   pubbliche,   e'
          attribuito, per gli anni dal 2022 al  2025,  un  contributo
          complessivo, a  titolo  di  cofinanziamento,  di  euro  290
          milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
              2. Il contributo di cui al comma  1  e'  ripartito  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          all'esito della valutazione delle proposte di Patto di  cui
          al comma 5. 
              3. L'erogazione del contributo di cui  al  comma  1  e'
          subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto  tra  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Rettore
          dell'universita'  proponente,   i   Rettori   delle   altre
          eventuali universita' sottoscrittrici  e  i  rappresentanti
          degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. 
              4. I Patti: 
              a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in
          particolare, a  promuovere  l'offerta  formativa  di  corsi
          universitari    finalizzati    alla    formazione     delle
          professionalita', anche a carattere innovativo,  necessarie
          allo sviluppo delle potenzialita'  e  della  competitivita'
          dei  settori  e  delle  filiere  in  cui  sussiste  mancata
          corrispondenza  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,   con
          particolare riferimento alle  discipline  STEM  -  Science,
          Technology, Engineering and  Mathematics,  anche  integrate
          con altre discipline  umanistiche  e  sociali.  I  progetti
          possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere  la
          transizione dei laureati nel mondo del  lavoro  e  la  loro
          formazione   continua,   nel   quadro    dell'apprendimento
          permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il
          trasferimento tecnologico, soprattutto nei  riguardi  delle
          piccole e medie imprese; 
              b) sono corredati del cronoprogramma  di  realizzazione
          delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e
          prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di  cui
          al  comma  1  in  caso  di  mancato  raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti,   ferme   restando   le   obbligazioni
          giuridicamente vincolanti gia' assunte.  Per  il  2022,  il
          cronoprogramma prevede obiettivi annuali; 
              c)  indicano  le  risorse  finanziarie  per  provvedere
          all'attuazione  dei  progetti,  distinguendo   tra   quelle
          disponibili  nei  bilanci  delle   universita'   e   quelle
          eventualmente a carico  degli  altri  soggetti  pubblici  o
          privati sottoscrittori; 
              d)  assicurano   la   complementarita'   dei   relativi
          contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative
          di ricerca in corso o in fase di avvio,  anche  nell'ambito
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  e  possono
          recare   misure    per    potenziare    i    processi    di
          internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; 
              e)  possono  prevedere,  ai  fini  dell'attuazione,  la
          stipulazione  di  accordi  di  programma  tra  le   singole
          universita' o aggregazioni  delle  stesse  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  1,
          comma 6, della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  o  la
          federazione,  anche  limitatamente  ad  alcuni  settori  di
          attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. 
              5. I Patti sono definiti e proposti  dalle  universita'
          interessate e valutati  da  una  commissione  nominata  dal
          Ministro dell'universita' e della  ricerca  e  composta  da
          cinque membri, due designati dal Ministro  dell'universita'
          e della  ricerca  e  tre  designati,  rispettivamente,  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
          economico. Ai componenti  della  commissione  non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
              6. Possono proporre i Patti  le  sole  universita'  che
          hanno sede  in  regioni  che  presentano  valori  inferiori
          rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno  dei
          seguenti parametri: 
              a)  numero  di  laureati  rispetto   alla   popolazione
          residente nella regione interessata dal Patto; 
              b) tasso di occupazione dei laureati a tre  anni  dalla
          laurea; 
              c) numero di laureati in regione diversa da  quella  di
          residenza sul totale dei laureati residenti  nella  regione
          interessata dal Patto. 
              7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di
          cui al comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'
          dei Patti, in relazione alle discipline  per  le  quali  e'
          proposto  l'ampliamento  dell'offerta   formativa   e   con
          priorita' per le discipline  STEM  -  Science,  Technology,
          Engineering  and  Mathematics  anche  integrate  con  altre
          discipline umanistiche  e  sociali,  di  colmare  i  divari
          territoriali e di genere espressi dai parametri di  cui  al
          comma 6,  nonche'  del  tasso  di  crescita  delle  filiere
          produttive  connesse   alle   discipline   medesime.   Sono
          prioritariamente  ammessi  al  cofinanziamento  statale   i
          progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
          ad alcuni settori  di  attivita'  o  strutture,  ovvero  la
          fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della  legge  n.
          240 del 2010. 
              8.  La   verifica   dell'attuazione   del   Patto,   il
          monitoraggio delle misure  adottate  e  l'accertamento  del
          raggiungimento  degli   obiettivi   sono   effettuati   dal
          Ministero dell'universita' e della  ricerca.  Il  Ministero
          verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero
          di studenti iscritti ai corsi nelle discipline  previste  e
          del  tasso  di  occupazione  dei  laureati  nelle   filiere
          produttive  correlate,  anche   in   relazione   al   tempo
          intercorso   dalla   laurea,   nonche'    la    rispondenza
          dell'ampliamento  dell'offerta  didattica   rispetto   alle
          esigenze del mercato  del  lavoro  e  l'innalzamento  della
          qualita' della formazione e  della  relativa  attivita'  di
          ricerca. Il mancato rispetto degli  obiettivi  e'  valutato
          dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  anche
          tramite l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
          universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  ai  fini  della
          distribuzione  delle  risorse  pubbliche   destinate   alle
          universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4  e  5,  della
          legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del
          contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera  b).
          I contributi revocati possono  essere  destinati  ad  altri
          Patti con le modalita' di cui al comma 2. 
              9.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  universita'
          interessate definiscono e propongono i Patti  entro  il  15
          settembre 2022 e la relativa procedura  di  valutazione  di
          cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.». 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20  milioni
          di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro  per  ciascuno
          degli  anni  dal  2023  al  2025,  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 58. 
              2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione
          dei progetti di ricerca, alla legge 30  dicembre  2010,  n.
          240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 21, comma 2: 
              1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              «b) definisce gli elenchi dei componenti  dei  comitati
          di valutazione,  ove  previsti  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, ai
          fini della nomina degli stessi  da  parte  della  Struttura
          tecnica di valutazione dei progetti  di  ricerca  istituita
          presso il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  ai
          sensi dell'articolo 21-bis»; 
              2) alla lettera c) sono premesse  le  seguenti  parole:
          «se previsto dai rispettivi bandi,»; 
              2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti
          di ricerca, di  cui  all'articolo  21-bis  della  legge  30
          dicembre 2010, n.  240,  introdotto  dal  comma  2-bis  del
          presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca,  e'  costituita
          da un numero complessivo di quaranta unita'  di  personale,
          delle quali  una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello
          generale, tre con qualifica  dirigenziale  di  livello  non
          generale e trentasei  unita'  appartenenti  alla  III  area
          funzionale,   posizione   economica   F1.   Il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,  nell'anno
          2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  in
          deroga  all'articolo   30,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad  assumere   con
          contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  con
          decorrenza  non  anteriore  al  1°   settembre   2022,   il
          contingente di  personale  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma tramite  l'avvio  di  procedure  concorsuali
          pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti  graduatorie
          di procedure concorsuali relative a tali qualifiche  presso
          il  medesimo  Ministero,  ivi  comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 1,  commi  937  e  seguenti,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle  disposizioni
          del primo periodo sono autorizzate,  per  l'anno  2022,  la
          spesa di euro 100.000 per  l'espletamento  delle  procedure
          concorsuali pubbliche e, a  decorrere  dall'anno  2022,  la
          spesa di euro 541.000  annui  per  il  funzionamento  della
          Struttura tecnica di valutazione dei progetti  di  ricerca.
          Per l'assunzione delle  unita'  di  personale  previste  al
          medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa  di
          euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro  2.323.301  annui  a
          decorrere   dall'anno   2023.    Agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo,  pari
          a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a
          decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse  di  cui  al   comma   6   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
              2-quater. Al fine  di  consentire  la  valutazione  dei
          progetti  presentati  nell'ambito  dei  bandi  relativi  ai
          Progetti  di  rilevante  interesse  nazionale  (PRIN)   nel
          rispetto degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti  dei
          comitati  di  valutazione  e  dei   revisori   esterni   e'
          stabilito, rispettivamente, in 190  e  in  800  unita'  per
          ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della  Struttura
          tecnica di valutazione dei  progetti  di  ricerca,  di  cui
          all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina
          dei componenti dei comitati di valutazione,  che  procedono
          all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata  dal
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui
          all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010,  ed  e'
          disposta con provvedimento della competente  direzione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca.  I  componenti
          dei comitati di valutazione e i revisori  esterni  nominati
          ai sensi del  secondo  periodo  possono  essere  confermati
          nell'incarico anche in altri bandi  relativi  ai  PRIN.  E'
          fatta salva la possibilita' di  sostituzione  nei  casi  di
          incompatibilita'  o,  comunque,  in  ogni  altro  caso   di
          necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti  di
          cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui
          al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
          229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per
          la valutazione e la valorizzazione dei progetti di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178
          del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  per
          quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale
          della  ricerca  del  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca n. 104 del 2 febbraio  2022.  Le  disposizioni  del
          presente comma si  applicano,  in  deroga  alle  previsioni
          contenute nei bandi, anche alle  procedure  di  valutazione
          per le quali non sono stati nominati, alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          i componenti dei  comitati  di  valutazione  e  i  revisori
          esterni. 
              2-quinquies. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1,
          comma 886,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  procedere  allo
          scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della
          vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame  orale
          per  la   copertura   di   venti   posti   di   funzionario
          amministrativo contabile, terza  area  funzionale,  per  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  uffici
          di  Roma,  di  cui  al  bando  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al
          fine di ridurre i tempi  per  la  selezione  del  personale
          dirigenziale delle  agenzie  fiscali  attraverso  procedura
          concorsuale  pubblica  per  titoli  ed  esami,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, nonche' per il reclutamento di personale  dirigenziale
          e non dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze nelle procedure concorsuali  per  titoli  ed  esami
          bandite dal  medesimo  Ministero  nel  triennio  2021-2023,
          comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la
          prova orale alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la  valutazione  dei  titoli,  ferma  restando  la
          predeterminazione  dei  relativi   criteri,   puo'   essere
          effettuata  solo  nei  riguardi  dei  candidati  che  hanno
          superato la prova scritta e prima dello  svolgimento  delle
          prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro
          608.227 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema  universitario),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo) 
              1.  Il  regime  di  impegno  dei   professori   e   dei
          ricercatori e' a tempo pieno o a tempo  definito.  Ai  fini
          della  rendicontazione  dei   progetti   di   ricerca,   la
          quantificazione  figurativa  delle   attivita'   annue   di
          ricerca, di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi
          compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
          1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori  a  tempo
          pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a  tempo
          definito. La quantificazione di  cui  al  secondo  periodo,
          qualora   non   diversamente   richiesto    dai    soggetti
          finanziatori, avviene su base mensile. 
              2. I professori svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
          aggiornamento  scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti didattici e  di  servizio
          agli  studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il   tutorato,
          nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
          meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di  250
          ore in regime di tempo definito. 
              3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
          e di aggiornamento scientifico e, sulla base di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti di didattica  integrativa
          e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
          tutorato,    nonche'    ad    attivita'     di     verifica
          dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
          di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
          tempo definito. 
              4.  Ai  ricercatori   a   tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  ai   professori   incaricati   stabilizzati   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici. Ad essi e' attribuito il titolo  di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
          criteri e  modalita'  stabiliti  con  proprio  regolamento,
          determina la retribuzione  aggiuntiva  dei  ricercatori  di
          ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati  moduli
          o corsi curriculari. 
              5. 
              6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
          1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto  della
          presa di servizio ovvero, nel caso  di  passaggio  dall'uno
          all'altro regime, con  domanda  da  presentare  al  rettore
          almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico  dal
          quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta  l'obbligo  di
          mantenere  il  regime  prescelto   per   almeno   un   anno
          accademico. 
              7. Le modalita' per l'autocertificazione e la  verifica
          dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di
          servizio agli studenti dei  professori  e  dei  ricercatori
          sono  definite  con  regolamento  di  ateneo,  che  prevede
          altresi'  la  differenziazione  dei  compiti  didattici  in
          relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
          tipologia   di   insegnamento,   nonche'    in    relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
              8. In caso di valutazione negativa ai sensi  del  comma
          7,  i  professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi   dalle
          commissioni di abilitazione, selezione  e  progressione  di
          carriera del personale accademico, nonche' dagli organi  di
          valutazione dei progetti di ricerca. 
              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
              10-bis. I professori e  i  ricercatori  a  tempo  pieno
          possono  altresi'  assumere,  previa   autorizzazione   del
          rettore, incarichi senza vincolo di  subordinazione  presso
          enti pubblici o privati anche a  scopo  di  lucro,  purche'
          siano svolti in  regime  di  indipendenza,  non  comportino
          l'assunzione   di   poteri   esecutivi   individuali,   non
          determinino  situazioni  di  conflitto  di  interesse   con
          l'universita' di appartenenza  e  comunque  non  comportino
          detrimento per  le  attivita'  didattiche,  scientifiche  e
          gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. 
              10. I professori e i ricercatori a tempo  pieno,  fatto
          salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,  possono
          svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita'  di
          valutazione  e  di  referaggio,  lezioni  e   seminari   di
          carattere   occasionale,   attivita'   di    collaborazione
          scientifica e di consulenza, attivita' di  comunicazione  e
          divulgazione scientifica  e  culturale,  nonche'  attivita'
          pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
          a   tempo   pieno   possono   altresi'   svolgere,   previa
          autorizzazione  del  rettore,  funzioni  didattiche  e   di
          ricerca, nonche' compiti istituzionali e  gestionali  senza
          vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  e  privati
          senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
          di   conflitto   di   interesse   con   l'universita'    di
          appartenenza, a condizione  comunque  che  l'attivita'  non
          rappresenti   detrimento   delle   attivita'    didattiche,
          scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
          appartenenza. 
              11. I professori e i ricercatori a tempo pieno  possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni. 
              12. I professori  e  i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'  svolgere,  anche  con
          rapporto di lavoro subordinato, attivita'  didattica  e  di
          ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
          autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
          l'adempimento degli obblighi istituzionali. 
              13. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero, di concerto  con
          il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia riguardo alle strutture  cliniche  e  di  ricerca
          traslazionale necessarie per la  formazione  nei  corsi  di
          laurea di area sanitaria di cui alla  direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al  quale
          devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
          rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
          del Servizio sanitario nazionale. 
              14.  I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti   a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'articolo 8 e' di competenza delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'articolo 9.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema  universitario),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Fondo per la premialita') 
              1. E' istituito un Fondo di ateneo per  la  premialita'
          di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto
          dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005,  n.
          230, cui affluiscono le  risorse  di  cui  all'articolo  6,
          comma 14, ultimo periodo, della presente  legge.  Ulteriori
          somme possono essere attribuite a ciascuna universita'  con
          decreto del Ministro, in proporzione alla  valutazione  dei
          risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.  Il  Fondo  puo'
          essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
          proventi   delle   attivita'   conto   terzi   ovvero   con
          finanziamenti  pubblici  o  privati.  In   tal   caso,   le
          universita' possono prevedere,  con  appositi  regolamenti,
          compensi aggiuntivi per  il  personale  docente  e  tecnico
          amministrativo   che   contribuisce   all'acquisizione   di
          commesse conto terzi ovvero  di  finanziamenti  pubblici  o
          privati. 
              1-bis. Le universita'  possono  altresi'  istituire  un
          fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con
          risorse  derivanti  da  progetti  di  ricerca,  europei   o
          internazionali,  non  ricompresi  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento  sulla  base
          di bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  assegnata
          con  applicazione  di  tassi  forfetari,  o  comunque   non
          soggetta  a  puntuale  rendicontazione.  Con  decreto   del
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite  le
          modalita' di erogazione della quota premiale in  favore  di
          professori e ricercatori, anche  a  tempo  determinato,  in
          relazione al primo periodo, entro il limite massimo,  anche
          nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca,  del
          30 per cento del trattamento economico individuale, per  il
          solo periodo di realizzazione dei progetti da cui  derivano
          i fondi e comunque nel limite  della  disponibilita'  delle
          risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno
          individuale nella elaborazione e nella realizzazione  degli
          interventi proposti e finanziati, nonche' dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  9,  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 
              1.-8. (omissis) 
              9.  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, le  universita'  possono  procedere
          alla  copertura  di  posti  di  professore  ordinario,   di
          professore associato e  di  ricercatore  mediante  chiamata
          diretta di  studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  o
          presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche  se
          ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a  livello  universitario,  che  ricoprono  da
          almeno un triennio presso istituzioni  universitarie  o  di
          ricerca estere una posizione accademica equipollente  sulla
          base di tabelle di  corrispondenza  definite  e  aggiornate
          ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca,  sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale,
          ovvero  di   studiosi   che   siano   risultati   vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'universita'  e  della   ricerca,   sentiti   l'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
          in   esito   a   procedure   competitive   finalizzate   al
          finanziamento di progetti condotti da singoli  ricercatori,
          da  amministrazioni  centrali  dello   Stato,   dall'Unione
          europea   o   da   altre   organizzazioni   internazionali.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'universita'
          e della ricerca il quale concede o rifiuta  il  nulla  osta
          alla nomina, previo parere, in  merito  alla  coerenza  del
          curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
          e' ricompreso il settore scientifico  disciplinare  per  il
          quale viene effettuata la chiamata, nonche'  in  merito  al
          possesso dei requisiti per il riconoscimento  della  chiara
          fama, della commissione nominata per  l'espletamento  delle
          procedure di abilitazione  scientifica  nazionale,  di  cui
          all'articolo 16,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni,  per  il
          settore per il quale e' proposta la chiamata, da  esprimere
          entro trenta giorni dalla richiesta  del  medesimo  parere.
          Non e' richiesto il parere  della  commissione  di  cui  al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla  vincita  del  programma.  Il  rettore,  con
          proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
          classe di stipendio sulla base della  eventuale  anzianita'
          di servizio e di valutazioni di merito 
              (Omissis.)» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.  124),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Premi per meriti scientifici e tecnologici) 
              1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono,
          nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva  per
          il personale, istituire premi  biennali  per  il  personale
          ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati  di
          eccellenza nelle specifiche discipline di  competenza,  nel
          limite massimo annuale del venti per cento del  trattamento
          retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili
          a  legislazione  vigente  per  il   trattamento   economico
          fondamentale ed accessorio del personale. 
              2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui  al
          comma 1 sono disciplinate dal consiglio di  amministrazione
          dell'Ente, in conformita' con i  principi  di  trasparenza,
          imparzialita', oggettivita', di cui all'articolo  12  della
          legge 7 agosto 1990 n. 241. 
              2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori,  primi
          ricercatori e dirigenti di ricerca, nonche'  di  tecnologi,
          primi tecnologi e dirigenti tecnologi del  personale  degli
          Enti puo' essere integrato anche con risorse  derivanti  da
          progetti  di  ricerca,  europei   o   internazionali,   non
          ricompresi nel Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          ammessi al finanziamento sulla base di  bandi  competitivi,
          limitatamente alla  parte  assegnata  con  applicazione  di
          tassi  forfetari,  o  comunque  non  soggetta  a   puntuale
          rendicontazione. Con decreto del Ministro  dell'universita'
          e della ricerca sono definite le  modalita'  di  erogazione
          dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo  periodo,
          per il solo periodo di realizzazione dei  progetti  da  cui
          derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita'
          delle  relative   risorse,   tenendo   conto   dell'impegno
          individuale nella elaborazione e nella realizzazione  degli
          interventi proposti e finanziati, nonche' dei  principi  di
          trasparenza,  imparzialita',   oggettivita'.   I   compensi
          aggiuntivi di cui al primo  periodo  non  possono  comunque
          essere superiori al 30 per cento del trattamento  economico
          fondamentale individuale, anche nel caso di  partecipazione
          a piu' progetti di ricerca." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
          settembre   2020,   n.   165    (Regolamento    concernente
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'universita' e della ricerca): 
              «Art. 10 (Trattamento economico) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. Al personale non dirigenziale assegnato agli  Uffici
          di diretta collaborazione, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari
          disagevoli eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria
          dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle   conseguenti
          ulteriori  prestazioni  richieste  dai  responsabili  degli
          Uffici,  spetta   un'indennita'   accessoria   di   diretta
          collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti   retributivi
          finalizzati all'incentivazione  della  produttivita'  e  al
          miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario  della
          predetta indennita' e' determinato dal capo  di  gabinetto,
          sentiti i  responsabili  degli  Uffici  stessi.  La  misura
          dell'indennita' e' determinata ai sensi  dell'articolo  14,
          comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  con
          decreto   del   Ministro,   nel   rispetto   del   criterio
          dell'invarianza della spesa. 
              (Omissis).»