Art. 10 
 
                              Incentivi 
 
  1.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto  di
apprendistato, e' riconosciuto ((per  ciascun  lavoratore)),  per  un
periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100  per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro,  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  8.000  euro  su  base   annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso  di  licenziamento
del  beneficiario   dell'Assegno   di   inclusione   effettuato   nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'
tenuto  alla  restituzione  dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che  il  licenziamento  avvenga
per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto
anche per le trasformazioni dei  contratti  a  tempo  determinato  in
contratti a tempo indeterminato nel limite  massimo  di  ventiquattro
mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2. 
  2.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato o stagionale, pieno  o  parziale,  e'  riconosciuto
((per ciascun lavoratore)), per un periodo massimo di dodici  mesi  e
comunque non oltre la durata del rapporto di  lavoro,  l'esonero  dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi  previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
  3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente
al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro  nel  ((sistema
informativo di cui all'articolo 5)). 
  4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari  dell'Assegno
di inclusione,  alle  agenzie  per  il  lavoro,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e'  riconosciuto,  per  ogni
soggetto assunto a  seguito  di  specifica  attivita'  di  mediazione
effettuata mediante l'utilizzo  della  piattaforma  digitale  per  la
presa in carico e la ricerca attiva, un contributo  pari  al  30  per
cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  ((agli  enti  del  Terzo
settore)) che, per statuto, svolgono tra le  attivita'  di  interesse
generale quelle di cui all'((articolo 5, comma  1,  lettera  p),  del
codice di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, e  alle
imprese sociali che,  per  statuto,  svolgono  tra  le  attivita'  di
impresa di interesse generale quelle previste all'articolo  2,  comma
1, lettera p) del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  112,  ove
autorizzati all'attivita' di intermediazione,  e'  riconosciuto,  per
ogni persona con disabilita'  assunta  a  seguito  dell'attivita'  di
mediazione svolta dai predetti  enti,  secondo  quanto  indicato  nel
patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta  per
cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi
del comma 1 o un contributo pari all'ottanta  per  cento  dell'intero
incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma  2.  Ai
fini  del  riconoscimento  del  contributo,  il  patto  di   servizio
personalizzato definito  con  i  servizi  per  il  lavoro  competenti
prevede che gli enti di cui  al  primo  periodo  assicurano,  per  il
periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di  lavoro
ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che
svolga il  ruolo  di  responsabile  dell'inserimento  lavorativo.  Il
contributo di cui al primo periodo non esclude il  riconoscimento  al
datore di lavoro dell'eventuale  rimborso  di  cui  all'articolo  14,
comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  6.  Ai  beneficiari  dell'Assegno   di   inclusione   che   avviano
un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o  una
societa' cooperativa entro i  primi  dodici  mesi  di  fruizione  del
beneficio  e'  riconosciuto  in  un'unica  soluzione   un   beneficio
addizionale pari a sei mensilita'  dell'Assegno  di  inclusione,  nei
limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made
in Italy. 
  7. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge. 
  8. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi  297  e
298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197  e  dall'articolo  13  della
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 116, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2001)»: 
                «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
          irregolare). - 1. Alle imprese che  recepiscono,  entro  un
          anno  dalla  decisione  assunta  dalla  Commissione   delle
          Comunita'  europee  sul  regime  di  aiuto  di   Stato   n.
          236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
          alle  condizioni  dell'articolo  5  del  decreto-legge   1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          e' concesso, per la durata del programma di  riallineamento
          e, comunque, per un periodo non superiore  a  cinque  anni,
          uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per
          i lavoratori individuati secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge  n.
          510 del 1996, introdotto dall'articolo 75  della  legge  23
          dicembre  1998,  n.   448,   mai   denunciati   agli   enti
          previdenziali. 
                2.  Lo  sgravio  contributivo  di  cui  al  comma  1,
          determinato  sulle  retribuzioni  corrisposte,  e'  fissato
          nella misura del 100 per cento per il primo  anno,  dell'80
          per cento per il secondo anno, del  60  per  cento  per  il
          terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno  e  del  20
          per cento per il quinto anno. 
                3.  Per  i  lavoratori  gia'  denunciati  agli   enti
          previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
          di  cui  al  comma  1  per  periodi  e   retribuzioni   non
          denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari  alla
          meta' delle misure di cui al comma 2. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  trovano
          applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
          corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del
          citato  decreto-legge  n.  510  del  1996,   e   successive
          modificazioni, secondo le seguenti modalita': 
                  a) per il periodo successivo secondo le  annualita'
          e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3; 
                  b) per il periodo del contratto  di  riallineamento
          antecedente,  lo  sgravio  si  applica   sotto   forma   di
          conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per  i
          lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure  di
          cui ai commi 1, 2  e  3.  L'importo  del  conguaglio  cosi'
          determinato, usufruibile entro il termine  del  periodo  di
          riallineamento e, comunque, entro il periodo  di  fruizione
          dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
          le modalita' fissate dagli  enti  previdenziali,  a  valere
          anche sulle regolarizzazioni  in  corso  di  cui  al  comma
          3-sexies dell'articolo 5 del citato  decreto-legge  n.  510
          del  1996,  introdotto  dall'articolo  75  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448. 
                5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4,  valutati
          nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno  degli
          anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2004,  2005  e  2006,  si  provvede   mediante
          l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236. 
                6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre  1999,  n.
          488, il comma 3 e' abrogato. 
                7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3,  la  parola:  "nove"  e'  sostituita
          dalla   seguente:   "dieci",   dopo   le   parole:   "della
          programmazione economica," e' inserita la  seguente:  "due"
          ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  il
          funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di  lire
          1000 milioni a decorrere dall'anno 2001"; 
                  b) al comma 4, dopo il primo periodo,  e'  inserito
          il seguente: "A tale fine le commissioni  possono  affidare
          l'incarico  di  durata  non  superiore  a  quindici   mesi,
          rinnovabile una sola volta per una durata non  superiore  a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto dotato di idonea professionalita',  previo  parere
          favorevole espresso dal Comitato di  cui  al  comma  3  che
          provvede, altresi', a verificare e valutare  periodicamente
          l'attivita' svolta dal tutore,  segnalandone  l'esito  alla
          rispettiva commissione  per  l'adozione  delle  conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e 2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita  od
          operante, all'affidamento dell'incarico e  all'adozione  di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3"; 
                  c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                    "5-bis.  All'onere  per  il   funzionamento   del
          Comitato di cui  al  comma  3  e  a  quello  relativo  agli
          incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.  Le  somme
          occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi  e
          criteri  determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale". 
                8. I soggetti che non  provvedono  entro  il  termine
          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle
          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti: 
                  a) nel caso di mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge;258 
                  b) in caso di evasione connessa a  registrazioni  o
          denunce obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  cioe'
          nel caso in cui  il  datore  di  lavoro,  con  l'intenzione
          specifica di non versare  i  contributi  o  premi,  occulta
          rapporti  di  lavoro  in  essere  ovvero  le   retribuzioni
          erogate, al pagamento di una sanzione  civile,  in  ragione
          d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'
          essere  superiore  al  60  per   cento   dell'importo   dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. Qualora la denuncia della situazione  debitoria  sia
          effettuata  spontaneamente   prima   di   contestazioni   o
          richieste da parte degli enti impositori e  comunque  entro
          dodici mesi dal termine  stabilito  per  il  pagamento  dei
          contributi  o  premi  e  sempreche'   il   versamento   dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. 
                9. Dopo il raggiungimento  del  tetto  massimo  delle
          sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e  b)
          del comma 8  senza  che  si  sia  provveduto  all'integrale
          pagamento del  dovuto,  sul  debito  contributivo  maturano
          interessi nella misura  degli  interessi  di  mora  di  cui
          all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10. Nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi  o  premi  derivanti  da  oggettive   incertezze
          connesse a contrastanti  orientamenti  giurisprudenziali  o
          amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo  contributivo,
          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o
          amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi  o
          premi sia effettuato entro il termine  fissato  dagli  enti
          impositori, si applica  una  sanzione  civile,  in  ragione
          d'anno, pari al tasso ufficiale di  riferimento  maggiorato
          di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere  superiore
          al 40 per cento dell'importo dei  contributi  o  premi  non
          corrisposti entro la scadenza di legge. 
                11.  Nelle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato e negli enti locali il  dirigente  responsabile
          e' sottoposto a  sanzioni  disciplinari  ed  e'  tenuto  al
          pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai  commi
          8, 9 e 10. 
                12. Ferme restando le sanzioni penali,  sono  abolite
          tutte le sanzioni amministrative relative a  violazioni  in
          materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
          nell'omissione  totale  o  parziale   del   versamento   di
          contributi  o  premi  o   dalle   quali   comunque   derivi
          l'omissione totale o parziale del versamento di  contributi
          o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e  terzo,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a  violazioni
          di norme sul collocamento di carattere formale. 
                13. Nei casi di tardivo pagamento  dei  contributi  o
          premi dovuti alle gestioni previdenziali ed  assistenziali,
          per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
          civili e degli interessi di mora di  cui  al  comma  8  del
          presente articolo e di cui  alla  previgente  normativa  in
          materia sanzionatoria, non  possono  essere  richiesti  gli
          interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile. 
                14. I pagamenti  effettuati  per  contributi  sociali
          obbligatori ed accessori a favore  degli  enti  gestori  di
          forme obbligatorie di previdenza  ed  assistenza  non  sono
          soggetti all'azione  revocatoria  di  cui  all'articolo  67
          delle disposizioni approvate con  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267. 
                15.  Fermo   restando   l'integrale   pagamento   dei
          contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
          assistenziali, i consigli  di  amministrazione  degli  enti
          impositori, sulla base di apposite  direttive  emanate  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica , fissano criteri e modalita'  per
          la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma  8  fino
          alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: 
                  a) nei casi di mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi  o  premi  derivanti  da  oggettive   incertezze
          connesse  a  contrastanti   ovvero   sopravvenuti   diversi
          orientamenti     giurisprudenziali     o     determinazioni
          amministrative sulla ricorrenza  dell'obbligo  contributivo
          successivamente  riconosciuto  in  sede  giurisdizionale  o
          amministrativa  in  relazione  alla  particolare  rilevanza
          delle incertezze interpretative che hanno dato  luogo  alla
          inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
          contributi o premi, derivanti da  fatto  doloso  del  terzo
          denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo
          comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria; 
                  b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
          adottati i provvedimenti previsti  dalla  legge  12  agosto
          1977, n. 675, dalla legge 5  dicembre  1978,  n.  787,  dal
          decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,  e  dalla
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
          crisi,  riconversione  o  ristrutturazione  aziendale   che
          presentino particolare rilevanza sociale  ed  economica  in
          relazione alla  situazione  occupazionale  locale  ed  alla
          situazione  produttiva  del   settore,   comprovati   dalla
          Direzione provinciale del lavoro - Servizio  ispezione  del
          lavoro  territorialmente  competente,  e,   comunque,   per
          periodi  contributivi  non  superiori  a  quelli  stabiliti
          dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
          1991, con riferimento alla concessione per i casi di  crisi
          aziendali,   di   ristrutturazione,   riorganizzazione    o
          conversione aziendale. 
                15-bis. Per le aziende  agricole  colpite  da  eventi
          eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali  dichiarate
          ai sensi  del  comma  2  dell'articolo  2  della  legge  14
          febbraio  1992,  n.  185,  e  le  emergenze  di   carattere
          sanitario, la riduzione delle sanzioni  civili  di  cui  al
          comma 8 e' fissata con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura non  inferiore  al
          tasso di interesse legale. 
                16. In attesa della fissazione da parte dei  medesimi
          consigli di amministrazione dei criteri e  delle  modalita'
          di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per  i
          casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta  fermo
          quanto stabilito dall'articolo 3,  commi  da  1  a  3,  del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  giugno  1997,  n.  166  e
          successive  modificazioni.  Resta  altresi'  fermo   quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge  23
          dicembre  1996,  n.  662  in  materia  di  riduzione  delle
          sanzioni civili di cui al  comma  8  rispettivamente  nelle
          ipotesi di procedure concorsuali e nei  casi  di  omesso  o
          ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
          non economici e di  enti,  fondazioni  e  associazioni  non
          aventi fini di lucro. 
                17. Nei casi previsti dal comma 15,  lettera  a),  il
          pagamento rateale di cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
          decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,  puo'
          essere   consentito   fino   a   sessanta   mesi,    previa
          autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
          criteri di eccezionalita' ivi previsti. 
                17-bis.  Nei  casi  di  particolare   eccezionalita',
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze tra quelli previsti dal  comma  15-bis,  il
          pagamento rateale di cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
          decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,  puo'
          essere  consentito  fino  a   quaranta   rate   trimestrali
          costanti. 
                18. Per  i  crediti  in  essere  e  accertati  al  30
          settembre 2000 le  sanzioni  sono  dovute  nella  misura  e
          secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219,  220,
          221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1996, n.  662.  Il  maggiore  importo  versato,  pari  alla
          differenza fra quanto dovuto ai sensi  dei  predetti  commi
          del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662
          e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da  8
          a  17  del  presente  articolo,  costituisce   un   credito
          contributivo  nei  confronti  dell'ente  previdenziale  che
          potra' essere posto a conguaglio ratealmente  nell'arco  di
          un anno, tenendo conto delle  scadenze  temporali  previste
          per  il  pagamento  dei  contributi  e  premi  assicurativi
          correnti, secondo modalita' operative  fissate  da  ciascun
          ente previdenziale. 
                19. L'articolo 37 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, e' sostituito dal seguente: 
                  "Articolo 37 (Omissione o falsita' di registrazione
          o  denuncia  obbligatoria).  -  1.  Salvo  che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro  che,  al
          fine di non versare in tutto o in parte contributi e  premi
          previsti  dalle  leggi  sulla   previdenza   e   assistenza
          obbligatorie, omette una o  piu'  registrazioni  o  denunce
          obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie
          in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con  la
          reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
          versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
          previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
          non  inferiore  al  maggiore  importo  fra  cinque  milioni
          mensili  e  il   cinquanta   per   cento   dei   contributi
          complessivamente dovuti. 
                  2.  Fermo   restando   l'obbligo   dell'organo   di
          vigilanza di riferire al pubblico ministero la  notizia  di
          reato,  qualora  l'evasione  accertata  formi  oggetto   di
          ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale
          e' sospeso dal momento  dell'iscrizione  della  notizia  di
          reato nel registro di cui all'articolo 335  del  codice  di
          procedura  penale,  fino   al   momento   della   decisione
          dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 
                  3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
          anche attraverso dilazione, estingue il reato. 
                  4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto
          a    dare    comunicazione    all'autorita'     giudiziaria
          dell'avvenuta regolarizzazione  o  dell'esito  del  ricorso
          amministrativo o giudiziario". 
                20. Il pagamento della  contribuzione  previdenziale,
          effettuato in buona fede ad un ente previdenziale  pubblico
          diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei  confronti
          del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha  ricevuto
          il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
          incassate, senza aggravio di interessi,  all'ente  titolare
          della contribuzione." 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003,  n.  30»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          ottobre 2003, n. 235, S.O.: 
                «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazioni). -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
                  a) gli istituti di  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  statali  e  paritari,  a  condizione  che   rendano
          pubblici e  gratuitamente  accessibili  sui  relativi  siti
          istituzionali i curricula dei  propri  studenti  all'ultimo
          anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi  alla
          data del conseguimento del titolo di studio; 
                  b)  le  universita',  pubbliche  e  private,  e   i
          consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
                  c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
                  d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
                  e)  i  patronati,  gli   enti   bilaterali   e   le
          associazioni senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la
          tutela del  lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle
          attivita' imprenditoriali, la progettazione e  l'erogazione
          di percorsi formativi e  di  alternanza,  la  tutela  della
          disabilita'; 
                  f) i gestori di  siti  internet  a  condizione  che
          svolgano la predetta attivita' senza finalita' di  lucro  e
          che   rendano   pubblici   sul   sito   medesimo   i   dati
          identificativi del legale rappresentante; 
                  f-bis)  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e   di
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello  sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
                2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo  5,
          comma 1. 
                3. Ferme restando le normative regionali vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro. 
                4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali definisce con proprio decreto  le
          modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al  comma
          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua
          nazionale del  lavoro,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          iscrizione  in  una  apposita  sezione  dell'albo  di   cui
          all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento  dei  dati
          alla  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione  dall'albo
          di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto  di
          proseguire l'attivita' di intermediazione. 
                5. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1  inserite
          nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31
          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attivita'    di
          intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. 
                5-bis. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1.» 
              - Si riporta l'articolo 2, del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 112 «Revisione della disciplina in  materia
          di impresa sociale,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.  106»,  Pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167: 
                «Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse  generale).
          - 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
          una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita'  sociale.  Ai  fini  del  presente   decreto,   si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' d'impresa aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, ed interventi,  servizi
          e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
          successive modificazioni, e di cui  alla  legge  22  giugno
          2016, n. 112, e successive modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri del  14  febbraio
          2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6
          giugno 2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del  volontariato,
          e delle attivita' di interesse generale di cui al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali alle imprese  sociali  o  ad
          altri enti del Terzo  settore  resi  da  enti  composti  in
          misura non inferiore  al  settanta  per  cento  da  imprese
          sociali o da altri enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica   svantaggiata
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del produttore  al  mercato,  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone di cui al comma 4; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e  successive
          modificazioni nonche' ogni  altra  attivita'  di  carattere
          residenziale  temporaneo  diretta  a   soddisfare   bisogni
          sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) microcredito, ai  sensi  dell'articolo  111  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni; 
                  t) agricoltura sociale, ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                  u) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
                2.   Tenuto   conto    delle    finalita'    civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
          comma 1,  della  legge  n.  106  del  2016,  nonche'  delle
          finalita' e dei principi di cui agli articoli  1  e  2  del
          codice del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa  di
          interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del  decreto,  decorsi  i
          quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.5 
                3. Ai fini di cui al comma 1, si  intende  svolta  in
          via principale l'attivita' per la quale i  relativi  ricavi
          siano  superiori  al  settanta   per   cento   dei   ricavi
          complessivi  dell'impresa  sociale,  secondo   criteri   di
          computo definiti con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali.7 
                4.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si   considera
          comunque di interesse generale, indipendentemente  dal  suo
          oggetto,  l'attivita'  d'impresa  nella   quale,   per   il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita' sociale, sono occupati: 
                  a)   lavoratori   molto   svantaggiati   ai   sensi
          dell'articolo  2,  numero  99),  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17   giugno   2014,   e
          successive modificazioni; 
                  b) persone svantaggiate o con disabilita' ai  sensi
          dell'articolo 112, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          persone beneficiarie di protezione internazionale ai  sensi
          del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e
          successive modificazioni,  e  persone  senza  fissa  dimora
          iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto  comma,
          della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino  in
          una condizione di poverta' tale da  non  poter  reperire  e
          mantenere un'abitazione in autonomia. 
                5. Ai fini di  cui  al  comma  4,  l'impresa  sociale
          impiega alle sue dipendenze un numero  di  persone  di  cui
          alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento  dei
          lavoratori. Ai  fini  del  computo  di  questa  percentuale
          minima, i lavoratori di cui alla  lettera  a)  non  possono
          contare per piu' di un terzo e  per  piu'  di  ventiquattro
          mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori  di  cui
          al comma 4 deve essere attestata ai sensi  della  normativa
          vigente.6 
                6. Per gli enti di cui all'articolo 1,  comma  3,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e   5   si   applicano
          limitatamente allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
          presente articolo.» 
              - Si riporta l'articolo 14, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68 «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: 
                «Art.  14  (Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
          disabili). - 1. Le regioni istituiscono il Fondo  regionale
          per  l'occupazione  dei  disabili,  di  seguito  denominato
          "Fondo",  da  destinare  al  finanziamento  dei   programmi
          regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 
                2.  Le  modalita'  di  funzionamento  e  gli   organi
          amministrativi  del  Fondo  sono  determinati   con   legge
          regionale,  in   modo   tale   che   sia   assicurata   una
          rappresentanza paritetica dei  lavoratori,  dei  datori  di
          lavoro e dei disabili. 
                3. Al Fondo  sono  destinati  gli  importi  derivanti
          dalla irrogazione delle  sanzioni  amministrative  previste
          dalla presente legge ed i contributi versati dai datori  di
          lavoro ai sensi della presente legge non versati  al  Fondo
          di  cui  all'articolo  13,   nonche'   il   contributo   di
          fondazioni, enti di  natura  privata  e  soggetti  comunque
          interessati. 
                4. Il Fondo eroga: 
                  a) contributi agli  enti  indicati  nella  presente
          legge,  che  svolgano  attivita'  rivolta  al  sostegno   e
          all'integrazione lavorativa dei disabili; 
                  b) contributi per il rimborso  forfetario  parziale
          delle  spese  necessarie  all'adozione   di   accomodamenti
          ragionevoli in favore dei lavoratori  con  riduzione  della
          capacita' lavorativa superiore al  50  per  cento,  incluso
          l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la  rimozione
          delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
          modo   l'integrazione   lavorativa   della   persona    con
          disabilita',  nonche'   per   istituire   il   responsabile
          dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; 
                  c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione  delle
          finalita' della presente legge.» 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 297 e 298, della legge
          29 dicembre 2022 n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella  Gazz.   Uff.   29
          dicembre 2022, n. 303, S.O.: 
                «Omissis. 
                297. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  si  applicano  anche
          alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato   e   alle
          trasformazioni  dei  contratti  a  tempo   determinato   in
          contratti a tempo indeterminato effettuate dal  1°  gennaio
          2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
          periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di  cui
          al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
          2020 e' elevato a 8.000 euro. 
                298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale
          femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano  anche
          alle nuove assunzioni di donne lavoratrici  effettuate  dal
          1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le  assunzioni  di
          cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000
          euro di cui al comma  16  dell'articolo  1  della  predetta
          legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 13, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68 «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: 
                «Art.  13  (Incentivi  alle  assunzioni).  -  1.  Nel
          rispetto dell'articolo 33 del Regolamento  UE  n.  651/2014
          della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori  di  lavoro
          e' concesso a  domanda  un  incentivo  per  un  periodo  di
          trentasei mesi: 
                  a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
          minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta  categoria  di
          cui alle tabelle citate nella lettera a). 
                1-bis. L'incentivo di cui  al  comma  1  e'  altresi'
          concesso, nella misura del 70 per cento della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore con  disabilita'  intellettiva  e  psichica  che
          comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
          al 45 per cento, per un periodo di  60  mesi,  in  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato o di  assunzione  a  tempo
          determinato di durata non inferiore a  dodici  mesi  e  per
          tutta la durata del contratto. 
                1-ter. L'incentivo di cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle
          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione
          dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita  procedura
          telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
          fornire una specifica comunicazione  telematica  in  ordine
          alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
          per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
          in favore del richiedente opera una riserva di  somme  pari
          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al
          richiedente e' assegnato un  termine  perentorio  di  sette
          giorni per provvedere alla stipula del contratto di  lavoro
          che da' titolo all'incentivo. Entro il  termine  perentorio
          dei successivi sette giorni lavorativi, il  richiedente  ha
          l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
          predetta  procedura  telematica,  l'avvenuta  stipula   del
          contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di  mancato
          rispetto dei termini perentori di cui  al  terzo  e  quarto
          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme
          operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
          a  disposizione  di   ulteriori   potenziali   beneficiari.
          L'incentivo di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuto
          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione
          delle domande cui abbia fatto seguito  l'effettiva  stipula
          del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in  caso  di
          insufficienza delle risorse a disposizione  determinate  ai
          sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
          pluriennale con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet  istituzionale.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle minori entrate valutate con  riferimento
          alla durata dell'incentivo, inviando relazioni  trimestrali
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  L'INPS  provvede
          all'attuazione del presente comma  con  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente. 
                2. 
                3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi  anche
          ai datori di lavoro privati che, pur non  essendo  soggetti
          agli   obblighi    della    presente    legge,    procedono
          all'assunzione di lavoratori disabili e  ne  fanno  domanda
          con le modalita' di cui al comma 1-ter. 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
          Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
          versamenti da parte di soggetti privati a titolo  spontaneo
          e solidale. Le somme sono versate all'entrata del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  al
          medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          secondo modalita' definite con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                5. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  definito  l'ammontare
          delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  4  che  vengono
          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
          per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
          cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al
          presente  comma  e'  aggiornato  annualmente  al  fine   di
          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al
          comma  4  per  il  versamento   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 5, comma 3-bis. 
                6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29-quater
          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. - 9. 
                10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede  ad  una
          verifica degli  effetti  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  e  ad  una  valutazione  dell'adeguatezza   delle
          risorse finanziarie ivi previste.»