Art. 10
Incentivi
1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari
dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di
apprendistato, e' riconosciuto ((per ciascun lavoratore)), per un
periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel
limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento
del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e'
tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga
per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto
anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro
mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari
dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e' riconosciuto
((per ciascun lavoratore)), per un periodo massimo di dodici mesi e
comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente
al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel ((sistema
informativo di cui all'articolo 5)).
4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno
di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni
soggetto assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione
effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la
presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per
cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ((agli enti del Terzo
settore)) che, per statuto, svolgono tra le attivita' di interesse
generale quelle di cui all'((articolo 5, comma 1, lettera p), del
codice di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, e alle
imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attivita' di
impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma
1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove
autorizzati all'attivita' di intermediazione, e' riconosciuto, per
ogni persona con disabilita' assunta a seguito dell'attivita' di
mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel
patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per
cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi
del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero
incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai
fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio
personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti
prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il
periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro
ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che
svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il
contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al
datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una
societa' cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del
beneficio e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' dell'Assegno di inclusione, nei
limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made
in Italy.
7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano
in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e
298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 116, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)»:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
e' concesso, per la durata del programma di riallineamento
e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni,
uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per
i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti
previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita'
e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il comma 3 e' abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita
dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della
programmazione economica," e' inserita la seguente: "due"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire
1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli
incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme
occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;258
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile
e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica , fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al
tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita',
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a quaranta rate trimestrali
costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30
settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e
secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla
differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi
del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8
a 17 del presente articolo, costituisce un credito
contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che
potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di
un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per il pagamento dei contributi e premi assicurativi
correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun
ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 37 (Omissione o falsita' di registrazione
o denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al
fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce
obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie
in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di
reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale
e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di
reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, fino al momento della decisione
dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto
a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria
dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso
amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione."
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella Gazz. Uff. 9
ottobre 2003, n. 235, S.O.:
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazioni). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.»
- Si riporta l'articolo 2, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112 «Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», Pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse generale).
- 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato,
e delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad
altri enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da imprese
sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche' delle
finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa di
interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.5
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in
via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi
siano superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di
computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.7
4. Ai fini del presente decreto, si considera
comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo
oggetto, l'attivita' d'impresa nella quale, per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale, sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi
dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e
successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi
dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche'
persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni, e persone senza fissa dimora
iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in
una condizione di poverta' tale da non poter reperire e
mantenere un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale
impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui
alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei
lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale
minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono
contare per piu' di un terzo e per piu' di ventiquattro
mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui
al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente.6
6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le
disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo.»
- Si riporta l'articolo 14, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.:
«Art. 14 (Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili). - 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di
lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di
lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo
di cui all'articolo 13, nonche' il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale
delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti
ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con
disabilita', nonche' per istituire il responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalita' della presente legge.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 297 e 298, della legge
29 dicembre 2022 n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2022, n. 303, S.O.:
«Omissis.
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui
al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
2020 e' elevato a 8.000 euro.
298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale
femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di
cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000
euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta
legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 13, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.:
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel
rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche
ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda
con le modalita' di cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo
e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate al
medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui
all'articolo 5, comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. - 9.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente
articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste.»