Art. 11
Coordinamento, monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e
responsabile ((del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni
relative all'Assegno di inclusione)) e predispone, annualmente,
sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla
sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma,
da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
((responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di
inclusione)) e del coordinamento dell'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato
scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario ((dell'INPS, dell'ANPAL
e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la
cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, ((esercita le sue competenze in relazione
all'attuazione dell'Assegno di inclusione)).
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e
monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonche' degli altri
interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e'
istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle
istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui
al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo
settore ed esperti. La composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
((5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette
alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione
dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente
decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 10 (Coordinamento, monitoraggio e valutazione
del Rdc). - Omissis.
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' responsabile della valutazione del Rdc. La
valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca,
redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per
la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato
scientifico, appositamente istituito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto
dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e
composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai
fini della valutazione della misura con metodologia
controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu'
del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del
quale possono essere selezionati gruppi di controllo
tramite procedura di selezione casuale, per i quali
prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per
tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi
di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione
di beneficiari identificati ai fini della valutazione del
Rdc possono essere somministrati questionari di
valutazione, il cui contenuto e' approvato con il decreto
di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i
questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita'
di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali utilizza le
informazioni di cui al comma 1. Sono altresi' messe a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e
sociale, le esperienze educative, formative e lavorative,
nonche' le prestazioni economiche e sociali, individuate
con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata
a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali
anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendono questi ultimi non identificabili,
raccolti ai fini della valutazione, potranno essere
altresi' messi a disposizione di universita' ed enti di
ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa
presentazione di un documentato progetto di ricerca
autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 21, comma 10-bis, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'»:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - Omissis.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»