Art. 11 
 
              Coordinamento, monitoraggio e valutazione 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare  e
responsabile ((del monitoraggio  sull'attuazione  delle  disposizioni
relative  all'Assegno  di  inclusione))  e  predispone,  annualmente,
sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un  rapporto  sulla
sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del  programma,
da pubblicare sul proprio sito istituzionale. 
  2.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
((responsabile  della  valutazione  dell'efficacia  dell'Assegno   di
inclusione))  e  del  coordinamento   dell'attuazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni sociali. 
  3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  provvede  anche  attraverso  il   Comitato
scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario ((dell'INPS, dell'ANPAL
e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nei limiti delle risorse  finanziarie,
umane e strumentali gia' previste  a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la
cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della  protezione  e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma  10-bis  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  a  decorrere  dal  1°
gennaio   2024,   ((esercita   le   sue   competenze   in   relazione
all'attuazione dell'Assegno di inclusione)). 
  5. Al fine di promuovere  forme  partecipate  di  programmazione  e
monitoraggio  dell'Assegno  di  inclusione,   nonche'   degli   altri
interventi di contrasto alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  e'
istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche  sociali,  a  cui  partecipano,  oltre  alle
istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui
al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del  Terzo
settore ed esperti. La composizione e le modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Per la partecipazione  all'Osservatorio  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  ((5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette
alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a  una  valutazione
dell'impatto  della  disciplina  recata  dal  capo  I  del   presente
decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   10,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni»: 
                «Art. 10 (Coordinamento, monitoraggio  e  valutazione
          del Rdc). - Omissis. 
                1-bis. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e'  responsabile  della  valutazione  del  Rdc.  La
          valutazione e' operata  secondo  un  progetto  di  ricerca,
          redatto  in  conformita'  all'articolo   3   delle   regole
          deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di
          ricerca scientifica, di cui alla delibera del  Garante  per
          la  protezione  dei  dati  personali  n.  515/2018  del  19
          dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11
          del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di  un  Comitato
          scientifico,  appositamente  istituito  con   decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  presieduto
          dal  medesimo  Ministro  o  da  un  suo  rappresentante   e
          composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
          rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi  delle
          politiche pubbliche (INAPP), da  esperti  indipendenti.  Ai
          fini  della  valutazione  della  misura   con   metodologia
          controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati  personali,  puo'  essere  individuato   un   campione
          rappresentativo di beneficiari, corrispondente a  non  piu'
          del 5 per cento dei  nuclei  beneficiari,  all'interno  del
          quale  possono  essere  selezionati  gruppi  di   controllo
          tramite  procedura  di  selezione  casuale,  per  i   quali
          prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo  4  per
          tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi
          di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
          accettazione di un'offerta di lavoro congrua.  Al  campione
          di beneficiari identificati ai fini della  valutazione  del
          Rdc   possono   essere   somministrati    questionari    di
          valutazione, il cui contenuto e' approvato con  il  decreto
          di cui al secondo  periodo.  I  dati  raccolti  mediante  i
          questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine  di
          elaborazione statistica per lo svolgimento delle  attivita'
          di valutazione previste dal Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Ai fini della valutazione, il  Ministero
          del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   utilizza   le
          informazioni di cui al  comma  1.  Sono  altresi'  messe  a
          disposizione del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
          informazioni,  riguardanti  la   condizione   economica   e
          sociale, le esperienze educative, formative  e  lavorative,
          nonche' le prestazioni economiche  e  sociali,  individuate
          con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata
          a pieno regime  la  misura  del  Rdc,  i  dati  individuali
          anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta  il
          collegamento  con  gli  interessati  e   comunque   secondo
          modalita' che rendono  questi  ultimi  non  identificabili,
          raccolti  ai  fini  della  valutazione,   potranno   essere
          altresi' messi a disposizione di  universita'  ed  enti  di
          ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione,  previa
          presentazione  di  un  documentato  progetto   di   ricerca
          autorizzato dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Ai componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto
          alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di   spese.   Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente  comma  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 10-bis,  del  decreto
          legislativo   15   settembre   2017,   n.   147,    recante
          «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
          contrasto alla poverta'»: 
                «Art. 21 (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - Omissis. 
                10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'
          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia
          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi
          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro
          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province
          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un
          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
          La cabina di regia opera, anche mediante  articolazioni  in
          sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  consulta
          periodicamente le  parti  sociali  e  gli  enti  del  Terzo
          settore  rappresentativi  in  materia  di  contrasto  della
          poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di  regia  non  e'
          corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
          del presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.»