Art. 12 
 
               Supporto per la formazione e il lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attivazione nel  mondo  del  lavoro  delle
persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,  e'  istituito,
dal 1° settembre 2023, il Supporto per  la  formazione  e  il  lavoro
quale misura di attivazione al lavoro, mediante la  partecipazione  a
progetti  di  formazione,  di   qualificazione   e   riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento  al  lavoro  e  di
politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle  ((misure  del
Supporto)) per la formazione e il lavoro rientra il  servizio  civile
universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per  lo
svolgimento del quale  gli  enti  preposti  possono  riservare  quote
supplementari  in  deroga  ai  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui  all'articolo  16,
comma 8, del  citato  decreto  legislativo  n.  40  del  2017.  Nelle
((misure  del  Supporto))  rientrano  anche  i  progetti  utili  alla
collettivita' ((definiti ai sensi dell'articolo 6, comma  5-bis,  del
presente decreto. 
  2. Il Supporto per la formazione e il lavoro  e'  utilizzabile  dai
componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e  59  anni,
con un  valore  dell'ISEE  familiare,  in  corso  di  validita',  non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il  lavoro
puo'  essere  utilizzato  anche  dai  componenti   dei   nuclei   che
percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di  partecipare  ai
percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti  agli  obblighi
di cui all'articolo 6, comma 4, purche'  non  siano  calcolati  nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto  per
la formazione  e  il  lavoro  e'  incompatibile  con  il  Reddito  di
cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento
pubblico  di  integrazione  o  di  sostegno   al   reddito   per   la
disoccupazione.)) 
  3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e
il lavoro con le modalita' telematiche di cui  all'articolo  4  e  il
relativo  percorso  di  attivazione   viene   attuato   mediante   la
piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio  automatico  ai
servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta,  l'interessato  e'
tenuto ((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi  di  istruzione  degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre  2012,  n.  263,  o  comunque  funzionali  all'adempimento
dell'obbligo  di  istruzione,))  a  rilasciare  la  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente  la
trasmissione  dei  dati  relativi  alla  richiesta  ai   centri   per
l'impiego, alle  agenzie  per  il  lavoro  e  agli  enti  autorizzati
all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4  e  6  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  nonche'  ai  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150.  ((Le  modalita'  di
trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi
di cui al presente comma  possono  essere  definite  nell'ambito  dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.)) 
  4. Il richiedente deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), ((numero  1).
Ai fini del soddisfacimento del  requisito  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera b), numero 2), la soglia  di  euro  6.000  annui  si
intende moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala  di
equivalenza, come definita  ai  fini  dell'ISEE.))  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7,  8  e  10,  rimanendo
fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere  all'istruzione  e
formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76((,
o la relativa esenzione)). 
  5. Il richiedente e' convocato presso il  servizio  per  il  lavoro
competente, per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
150, dopo la sottoscrizione del patto di  attivazione  digitale.  Nel
patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la
formazione e il lavoro deve indicare, con idonea  documentazione,  di
essersi  rivolto  ad  almeno  tre  agenzie  per  il  lavoro  o   enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli  articoli
4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura
di attivazione al lavoro. Il patto di  servizio  personalizzato  puo'
prevedere l'adesione ai servizi al lavoro  e  ai  percorsi  formativi
previsti dal Programma nazionale per la  Garanzia  occupabilita'  dei
lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5,  Componente  1,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza. ((La convocazione del  richiedente
da parte del competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.)) 
  6. A seguito della stipulazione del patto di  servizio,  attraverso
la piattaforma di cui all'articolo  5,  l'interessato  puo'  ricevere
offerte di ((lavoro e servizi)) di orientamento e accompagnamento  al
lavoro, ovvero essere inserito in specifici  progetti  di  formazione
erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla  formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici  interprofessionali  e  da
enti  bilaterali.  L'interessato   puo'   autonomamente   individuare
progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli  indicati  al
primo periodo, ai quali essere ammesso e, in  tal  caso,  deve  darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5. 
  ((7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del  patto  di
servizio attraverso  la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  alle
attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del  lavoro
determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale
indennita' di partecipazione alle misure di  attivazione  lavorativa,
pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e'  erogato  per
tutta la durata della misura,  entro  un  limite  massimo  di  dodici
mensilita'. Il  beneficio  economico  e'  erogato  mediante  bonifico
mensile da parte dell'INPS.)) 
  8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di  formazione  e
di  attivazione   lavorativa   indicate   nel   patto   di   servizio
personalizzato,  dando  conferma,  almeno  ogni  novanta  giorni,  ai
servizi competenti, anche in via telematica, della  partecipazione  a
tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma
7 e' sospeso. 
  9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo  1,  comma  316,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((La mancata iscrizione a percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello, previsti  dall'articolo  4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre  2012,  n.  263,  o  comunque  funzionali
all'adempimento  dell'obbligo  di   istruzione,   comporta   la   non
erogazione  del  beneficio,  che  comunque  decorre  dall'inizio  del
percorso formativo, fermo restando il periodo massimo  di  percezione
previsto dal comma 7.)) 
  10. Al Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si  applicano  le
disposizioni ((di cui all'articolo 3, commi 3,)) 5, 6, 7, 8, 9 e  10,
all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7,
e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.  Le  cause  di  decadenza  indicate
all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente. 
  11. Con uno dei decreti di cui  all'articolo  4,  comma  7,  per  i
beneficiari del Supporto per la formazione e  il  lavoro  ((e  per  i
componenti))  dei  nuclei  familiari  beneficiari   dell'Assegno   di
inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni  attivabili  al  lavoro,
sono individuate  le  misure  per  il  coinvolgimento,  nei  percorsi
formativi e di attivazione lavorativa, dei  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione  e  le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con  il  coinvolgimento
((dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nell'ambito di  programmi
operativi nazionali finanziati con  il  Fondo  Sociale  Europeo  Plus
nella programmazione 2021-2027. 
  12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati  di
avanzamento,  criticita'  nell'attuazione   del   Supporto   per   la
formazione e il lavoro, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali individua  le  regioni  che  presentano  particolari  ritardi
nell'attuazione della misura e, d'intesa con le  medesime  e  con  il
supporto ((dell'Anpal Servizi)) S.p.A., attiva  specifici  interventi
di tutoraggio, fermi restando i  poteri  sostitutivi  previsti  dalla
normativa vigente. 
  13. Con uno dei decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  sono
definite le modalita' di trasmissione delle liste  di  disponibilita'
dei beneficiari dell'Assegno  di  inclusione,  del  Supporto  per  la
formazione e il lavoro, ((della nuova  prestazione  di  assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI)  ))  e  di  eventuali  altre  forme  di
sussidio o di misure per l'inclusione  attiva  alle  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  ai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo e ai  soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo. 
  ((13-bis. Le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
provvedere all'erogazione di servizi  destinati  ai  beneficiari  del
Supporto per la formazione e  il  lavoro  nell'ambito  della  propria
competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa,  nel
perseguimento delle finalita'  del  comma  1  ai  sensi  del  proprio
ordinamento.)) 
  14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 14, comma 1, e 16, comma 8,
          del decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  recante
          l'istituzione  e  la   disciplina   del   servizio   civile
          universale, a norma dell'articolo 8 della  legge  6  giugno
          2016, n. 106: 
                «Art. 14 (Requisiti di  partecipazione).  -  1.  Sono
          ammessi a svolgere il servizio civile universale,  su  base
          volontaria,  senza  distinzioni  di  sesso,   i   cittadini
          italiani, i  cittadini  di  Paesi  appartenenti  all'Unione
          europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
          che, alla data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano
          compiuto il diciottesimo e  non  superato  il  ventottesimo
          anno di eta'. 
                Omissis.» 
                «Art. 16 (Rapporto di servizio  civile  universale  e
          durata). - Omissis. 
                8. I soggetti  che  hanno  gia'  svolto  il  servizio
          civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e
          quelli che hanno svolto il servizio civile  universale  non
          possono presentare istanze di partecipazione  ad  ulteriori
          selezioni.». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma  1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.
          263,  recante  «Norme   generali   per   la   ridefinizione
          dell'assetto    organizzativo    didattico    dei    Centri
          d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
          norma dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133»: 
                «Art. 4 (Assetto didattico). - Omissis. 
                  a)  percorsi  di  primo  livello:  i  percorsi   di
          istruzione di primo livello realizzati dai  Centri  di  cui
          all'articolo  2,  sono  finalizzati  al  conseguimento  del
          titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
          della  certificazione   attestante   l'acquisizione   delle
          competenze di base connesse all'obbligo  di  istruzione  di
          cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  22
          agosto  2007,  n.  139,  relative  alle  attivita'  e  agli
          insegnamenti di cui al comma 2, lettera b). 
                Omissis.» 
              -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  6  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante  «Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»: 
                «Art. 4 (Agenzie per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                  a) agenzie di somministrazione di lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui  all'articolo
          20; 
                  b) agenzie di somministrazione di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
                  c) agenzie di intermediazione; 
                  d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                  e)  agenzie   di   supporto   alla   ricollocazione
          professionale. 
                2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento della attivita' svolta. 
                3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma   2,   decorsi
          inutilmente   i   termini   previsti,   la    domanda    di
          autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo  indeterminato  si
          intende accettata. 
                4. Le agenzie autorizzate comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
                5. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
                6. L'iscrizione alla sezione dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. L'iscrizione alla sezione  dell'albo  di
          cui  al  comma  1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della  agenzia  alle  sezioni  dii'  cui  alle
          lettere d) ed e) del predetto albo. 
                7. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.» 
                «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
                  a) gli istituti di  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  statali  e  paritari,  a  condizione  che   rendano
          pubblici e  gratuitamente  accessibili  sui  relativi  siti
          istituzionali i curricula dei  propri  studenti  all'ultimo
          anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi  alla
          data del conseguimento del titolo di studio; 
                  b)  le  universita',  pubbliche  e  private,  e   i
          consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
                  c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
                  d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
                  e)  i  patronati,  gli   enti   bilaterali   e   le
          associazioni senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la
          tutela del  lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle
          attivita' imprenditoriali, la progettazione e  l'erogazione
          di percorsi formativi e  di  alternanza,  la  tutela  della
          disabilita'; 
                  f) i gestori di  siti  internet  a  condizione  che
          svolgano la predetta attivita' senza finalita' di  lucro  e
          che   rendano   pubblici   sul   sito   medesimo   i   dati
          identificativi del legale rappresentante; 
                  f-bis)  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e   di
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello  sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
                2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo  5,
          comma 1. 
                3. Ferme restando le normative regionali vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro. 
                4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali definisce con proprio decreto  le
          modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al  comma
          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua
          nazionale del  lavoro,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          iscrizione  in  una  apposita  sezione  dell'albo  di   cui
          all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento  dei  dati
          alla  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione  dall'albo
          di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto  di
          proseguire l'attivita' di intermediazione. 
                5. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1  inserite
          nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31
          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attivita'    di
          intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. 
                5-bis. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150: 
                «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il  lavoro).
          - 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
          regimi di accreditamento,  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  secondo  criteri
          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa intesa in  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sulla  base  dei  seguenti
          principi: 
                  a) coerenza con il sistema di  autorizzazione  allo
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli
          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                  b) definizione di  requisiti  minimi  di  solidita'
          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza
          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da
          svolgere; 
                  c)  obbligo  di  interconnessione  con  il  sistema
          informativo di cui all'articolo 13  del  presente  decreto,
          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a
          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi
          per le politiche del lavoro; 
                  d)   raccordo   con   il   sistema   regionale   di
          accreditamento degli organismi di formazione; 
                  e) definizione della  procedura  di  accreditamento
          dei  soggetti  abilitati  ad  operare  con   lo   strumento
          dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23. 
                2.  Qualora  ne  facciano  richiesta  all'ANPAL,   le
          agenzie  per  il  lavoro  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.  276
          del 2003 vengono accreditate ai servizi per  il  lavoro  su
          tutto il territorio nazionale. 
                3. ANPAL istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti
          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di
          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al
          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il
          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono
          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
          un proprio regime di accreditamento. 
                4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276  del
          2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
                  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1".» 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.   76
          «Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              -  Si  riporta  l'articolo  20   del   citato   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150: 
              «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.  Allo
          scopo  di  confermare  lo  stato   di   disoccupazione,   i
          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,
          con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni  dalla
          data della dichiarazione di cui all'articolo 19,  comma  1,
          e, in mancanza, sono convocati dai  centri  per  l'impiego,
          entro  il  termine  stabilito  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e  la  stipula
          di un patto di servizio personalizzato. 
                2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
          seguenti elementi: 
                  a)  l'individuazione  di  un   responsabile   delle
          attivita'; 
                  b)  la  definizione  del   profilo   personale   di
          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte
          dall'ANPAL; 
                  c) la definizione degli atti di ricerca attiva  che
          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; 
                  d)  la  frequenza  ordinaria  di  contatti  con  il
          responsabile delle attivita'; 
                  e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
          e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 
                3. Nel patto di cui al comma 1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
                  a) partecipazione a iniziative e laboratori per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
                  b)  partecipazione  a   iniziative   di   carattere
          formativo o  di  riqualificazione  o  altra  iniziativa  di
          politica attiva o di attivazione; 
                  c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come
          definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
                4.  Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data   di
          registrazione  di  cui  all'articolo  19,   comma   1,   il
          disoccupato che non sia  stato  convocato  dai  centri  per
          l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite  posta
          elettronica, le credenziali  personalizzate  per  l'accesso
          diretto   alla   procedura   telematica   di   profilazione
          predisposta dall'ANPAL al fine  di  ottenere  l'assegno  di
          ricollocazione di cui all'articolo 23.» 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  316,  della  citata
          legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          Omissis. 
                316. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  313,
          314  e  315,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  per  i
          beneficiari del reddito di cittadinanza  appartenenti  alla
          fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove  anni  che
          non  hanno  adempiuto  all'obbligo  di  istruzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  l'erogazione   del   reddito   di   cittadinanza   e'
          subordinata  anche  all'iscrizione  e  alla  frequenza   di
          percorsi di  istruzione  degli  adulti  di  primo  livello,
          previsti  dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   a),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o  comunque  funzionali
          all'adempimento del predetto  obbligo  di  istruzione.  Con
          apposito    protocollo,     stipulato     dal     Ministero
          dell'istruzione e del merito e dal Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sono individuate  azioni  volte  a
          facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione  erogati
          dai centri provinciali per  l'istruzione  degli  adulti  e,
          comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni  del
          comma  315  e  del  presente  comma.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                Omissis.»