Art. 12 Supporto per la formazione e il lavoro 1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle ((misure del Supporto)) per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle ((misure del Supporto)) rientrano anche i progetti utili alla collettivita' ((definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto. 2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purche' non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.)) 3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto ((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,)) a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ((Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.)) 4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), ((numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE.)) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76((, o la relativa esenzione)). 5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ((La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.)) 6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato puo' ricevere offerte di ((lavoro e servizi)) di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo' autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5. ((7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.)) 8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e' sospeso. 9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.)) 10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni ((di cui all'articolo 3, commi 3,)) 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente. 11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro ((e per i componenti)) dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento ((dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027. 12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto ((dell'Anpal Servizi)) S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. 13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, ((della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) )) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo. ((13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.)) 14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 14, comma 1, e 16, comma 8, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106: «Art. 14 (Requisiti di partecipazione). - 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'. Omissis.» «Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e durata). - Omissis. 8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.». - Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante «Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»: «Art. 4 (Assetto didattico). - Omissis. a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b). Omissis.» - Si riportano gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»: «Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attivita' svolta. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni dii' cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.» «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita'; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente. 2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1.» - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). - 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23. 2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. 4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".» - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. - Si riporta l'articolo 20 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. 2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita'; e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita': a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.» - Si riporta l'articolo 1, comma 316, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - Omissis. 316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e' subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis.»