Art. 12
Supporto per la formazione e il lavoro
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle
persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito,
dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro
quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a
progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di
politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle ((misure del
Supporto)) per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile
universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo
svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote
supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16,
comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle
((misure del Supporto)) rientrano anche i progetti utili alla
collettivita' ((definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del
presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai
componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni,
con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro
puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che
percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai
percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi
di cui all'articolo 6, comma 4, purche' non siano calcolati nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per
la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di
cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento
pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione.))
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e
il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 e il
relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la
piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai
servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e'
tenuto ((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento
dell'obbligo di istruzione,)) a rilasciare la dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la
trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per
l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati
all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ((Le modalita' di
trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi
di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.))
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), ((numero 1).
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si
intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE.)) Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo
fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e
formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76((,
o la relativa esenzione)).
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro
competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel
patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la
formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di
essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura
di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato puo'
prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi
previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei
lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. ((La convocazione del richiedente
da parte del competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.))
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso
la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato puo' ricevere
offerte di ((lavoro e servizi)) di orientamento e accompagnamento al
lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione
erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da
enti bilaterali. L'interessato puo' autonomamente individuare
progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al
primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5.
((7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di
servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle
attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro
determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale
indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa,
pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato per
tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici
mensilita'. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico
mensile da parte dell'INPS.))
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e
di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio
personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai
servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a
tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma
7 e' sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. ((La mancata iscrizione a percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del
percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione
previsto dal comma 7.))
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le
disposizioni ((di cui all'articolo 3, commi 3,)) 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7,
e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate
all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i
beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro ((e per i
componenti)) dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di
inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro,
sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi
formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento
((dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi)) S.p.A., nell'ambito di programmi
operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus
nella programmazione 2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di
avanzamento, criticita' nell'attuazione del Supporto per la
formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi
nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il
supporto ((dell'Anpal Servizi)) S.p.A., attiva specifici interventi
di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono
definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita'
dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la
formazione e il lavoro, ((della nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) )) e di eventuali altre forme di
sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
((13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del
Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria
competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel
perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio
ordinamento.))
14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 14, comma 1, e 16, comma 8,
del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
l'istituzione e la disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno
2016, n. 106:
«Art. 14 (Requisiti di partecipazione). - 1. Sono
ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base
volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini
italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione
europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di eta'.
Omissis.»
«Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e
durata). - Omissis.
8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio
civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e
quelli che hanno svolto il servizio civile universale non
possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori
selezioni.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.
263, recante «Norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133»:
«Art. 4 (Assetto didattico). - Omissis.
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b).
Omissis.»
- Si riportano gli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni dii' cui alle
lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.»
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.»
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).
- 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento
dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento
dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276
del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su
tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1".»
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula
di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione
predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 316, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,
314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i
beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla
fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che
non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e'
subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con
apposito protocollo, stipulato dal Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a
facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati
dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e,
comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del
comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»