((Art. 12 - bis
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza
legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel
perseguimento delle finalita' del presente decreto. Le province
autonome di Trento e di Bolzano possono altresi' prevedere misure
aventi finalita' analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione,
adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse
non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua
quantificazione e del suo mantenimento.))
Riferimenti normativi
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.