((Art. 12 - bis 
 
Disposizioni per le regioni a statuto  speciale  e  per  le  province
                   autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
dell'Assegno  di  inclusione  nell'ambito  della  propria  competenza
legislativa   e   della   relativa   potesta'   amministrativa,   nel
perseguimento delle  finalita'  del  presente  decreto.  Le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  altresi'  prevedere  misure
aventi  finalita'  analoghe  a  quelle  dell'Assegno  di  inclusione,
adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti  e  comunicate  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche'  le  stesse
non siano computate  ai  fini  dell'accesso  all'Assegno,  della  sua
quantificazione e del suo mantenimento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.