Art. 13
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni
di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi', fatto
salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro
instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto
previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal ((1° gennaio)) 2023 i
soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica
attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di
riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie
digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato
di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui
il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31
dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies
e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e'
sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma
delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli
articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. ((Nelle ipotesi di cui al secondo periodo,
ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza
fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto
termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023,
comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in
carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le
mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo
restando il termine del 31 ottobre 2023))».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui
interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno
sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette
mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di
fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».
((6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «o del reddito di
cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e dell'Assegno di
inclusione».))
7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))
sono stabilite le modalita' di attivazione per l'accesso ai percorsi
di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle gia'
previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle
modalita' di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di
cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal
decreto-legge n. 4 del 2019. ((Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))
8. ((Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno
di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi
di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8
milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno
2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028,
6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per
l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui
agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di
euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025,
5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per
l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni
di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030,
6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per
l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033));
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con
esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024,
140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per
l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di
euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4
milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno
2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e
5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032
e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per
la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei ((relativi
incentivi di cui all'articolo 10)) e' autorizzata la spesa
complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni
di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025,
981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per
l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di
euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7
milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno
2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il
lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per
l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024,
104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per
l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di
euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4
milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno
2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10:
6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di
cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata
la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai
commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative
disponibilita', all'atto della concessione di ogni beneficio
economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari
alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i
medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma
10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto
stabilito dal comma 13 ((del presente articolo)), con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei
benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare
dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera
esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici
economici, degli incentivi e dei contributi, inviando ((entro il
giorno 10 di ciascun m))ese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri,
nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha
raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei
commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai
benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli
articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto
alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure previste,
le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze
finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti
articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1,
2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa.
((14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di
euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024,
7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per
l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per
l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno
2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029,
6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per
l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre
2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di
euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43
milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno
2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per
l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.))
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo
quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 12 comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 1 (Reddito di cittadinanza). - 1. E' istituito,
a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del
diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del
lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da
uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni,
adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle
persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure
per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc,
salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre
dal mese successivo a quello del compimento del
sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo
piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei
casi in cui il componente o i componenti del nucleo
familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza,
come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto
requisito anagrafico.»
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno, il componente richiedente il
beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo
familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui
gli ultimi due, considerati al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e
patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari
con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in
Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di
euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel
nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta
nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di
cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti
di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo
nonche' per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata
dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si
applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea aventi lo status di
rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente
impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1
-bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi
nei quali non e' possibile acquisire la documentazione
necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.
1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali
di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni
detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire
annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei
requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc.
Il piano di verifica, definito con la collaborazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della
guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, puo' prevedere anche lo
scambio di dati con le competenti autorita' dello Stato
estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di
verifica e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1
possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di
risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che
riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della
poverta' e tengono conto, oltre che della situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di
disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per
l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa,
all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo
familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie,
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni,
fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un
massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso
in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza,
come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse
dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare,
valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa
dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti
modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il
divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1°
settembre 2018, il cambio di residenza deve essere
certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis ) i componenti gia' facenti parte di un
nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del
medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici,
continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e'
nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non
e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei
trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE
ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo
familiare, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a
fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini
del presente decreto, non si include tra i trattamenti
assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni
dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei
servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per
il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare
del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente
incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro
della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono
parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione
ovvero delle misure regionali di contrasto alla poverta'
oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata
con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente
articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della
definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti
percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
dell'ISEE.»
«Art. 3 (Beneficio economico). - 1. Il beneficio
economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti
due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in
locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo
di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente
lettera e' erogata direttamente al locatore dell'immobile
risultante dal contratto di locazione. A tale fine il
beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del
locatore. Il pagamento della componente di cui alla
presente lettera e' imputato dal locatore al pagamento
parziale o totale del canone.
1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le modalita' di attuazione delle norme dei
periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
Alle conseguenti attivita' le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai fini della definizione della Pensione di
cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e'
concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un
mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Il
beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente
superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo
quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico
non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della
richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo
del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato,
previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un
periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,
con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti
uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di
lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il
maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a
decorrere dal mese successivo a quello della variazione e
fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente
recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da
lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque
comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalita'
definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro
stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro
percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all'INPS, con le modalita' di cui al
presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
9. In caso di variazione della condizione
occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita'
d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma
individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione
del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata
all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della
stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita'
definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e'
comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al
termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di
incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza
variazioni del Rdc per le due mensilita' successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma
restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio e'
successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i
redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi
disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare
all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente
all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La
perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, fermi restando il
mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU
aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di
decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione
produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo
familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare
formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione
delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la
prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello
della presentazione della dichiarazione a fini ISEE
aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono
comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1,
lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima
riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare
un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di
sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior
reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a
prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il
mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non
speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e'
sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il
beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato
nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio
dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla
Carta Rdc», si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni,
nonche' le altre modalita' attuative.»
«Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale). - 1. L'erogazione del beneficio e' condizionata
alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi , ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15 -quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS
per se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5 -bis . Per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai
centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di
eta' pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal
possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente
articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo
familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter . La piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5 -bis
del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego
anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti
dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui
al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater . Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter,
non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e
rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e,
in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro,
verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo
le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro,
che, comunque, individua il diario delle attivita' che
devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del
lavoro e' verificata presso il centro per l'impiego in
presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;5) accettare almeno una di due
offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al
comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di
decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro
congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al
comma 8 e' definita anche con riferimento al numero di
offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua
un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di
ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite
temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto
pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b) , con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d) , del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione".
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al
presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di
cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai
datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta
collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza
dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per
l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche'
la valutazione multidimensionale che eventualmente li
precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis . I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter . All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15 -bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater . Per le finalita' di cui al presente
decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies . La convocazione dei beneficiari da
parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o
associati, puo' essere effettuata anche con mezzi
informali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza.»
«Art. 8 (Incentivi per l'impresa e per il
lavoratore). - 1. Al datore di lavoro privato che assuma a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o
anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti
beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da
un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le
mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di
beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del
beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per
l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il
quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale.
1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate
dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro possono svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei
soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di
specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di
cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione
di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito
del programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori"
(GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN
dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano
tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro
per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di
un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla
partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro
al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia
nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi
attivati al momento della mancata comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la
valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
comma 1-quater, con riferimento agli esiti di
ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto conto,
in particolare, del numero di offerte congrue
complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi
interessati eventuali criticita' riscontrate in sede di
valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi
di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente
formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in
relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro
interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al
momento della revoca.
2. Gli enti di formazione accreditati possono
stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da
provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il
quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca,
secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del
Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In
caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per
un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio
contributivo applicato ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si
applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un
incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel
rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015,
riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo
indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc
e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui
al presente articolo e' subordinato al rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni
non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola
con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza
iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n.
145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
predetto credito di imposta.»
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di
cittadinanza».".
- Si riporta l'articolo 1, commi 313, 314, 315, 318,
321 e 344 della citata legge 29 dicembre 2022, n.197:
«Omissis.
313. Nelle more di un'organica riforma delle misure
di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno
2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli
articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette
mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il
limite temporale di cui al primo periodo non si applica per
i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della
scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai
servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle
ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali
comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta
presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del
reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi
siano persone con disabilita', come definite ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone
con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite
massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo
restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31
dicembre 2023.
315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e
314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni
sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che
non rispettano l'obbligo di frequenza.
Omissis.
318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da
1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6,
comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Omissis.
321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva »,
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.
Omissis.
344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato
occasionale a tempo determinato sono riferite ad attivita'
di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate
annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a
eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario
rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni
precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei
commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla
presente disciplina, quali:
a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche'
percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego (NASpI) o dell'indennita' di disoccupazione
denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1
e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del
reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori
sociali;
b) pensionati di vecchiaia o di anzianita';
c) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un'universita';
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nonche' soggetti in semiliberta' provenienti
dalla detenzione o internati in semiliberta'.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante «Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubbici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta l'articolo 17, comma 10, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 186 e 203 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.