Art. 13 
 
           Disposizioni transitorie, finali e finanziarie 
 
  1. I percettori del Reddito di cittadinanza  e  della  Pensione  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
mantengono il relativo beneficio sino alla sua  naturale  scadenza  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni
di cui al citato decreto-legge n. 4 del  2019.  E',  altresi',  fatto
salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  per  i  rapporti  di  lavoro
instaurati entro il 31 dicembre 2023. 
  2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  quanto
previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal ((1°  gennaio))  2023  i
soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura  di  politica
attiva, ivi inclusi corsi di  aggiornamento  delle  competenze  o  di
riqualificazione professionale anche  erogati  attraverso  tecnologie
digitali, o nelle attivita' previste per il  percorso  personalizzato
di  accompagnamento  all'inserimento  lavorativo   e   all'inclusione
sociale individuate dai servizi competenti ai sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
  3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data  in  cui
il beneficio e' stato concesso, per  i  fatti  commessi  fino  al  31
dicembre 2023. 
  4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n.  197,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «ad  eccezione  degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies
e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis,  12,  commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter». 
  5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e'
sostituito dal seguente: «313.  Nelle  more  di  un'organica  riforma
delle misure di  sostegno  alla  poverta'  e  di  inclusione  attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli  da  1  a  3  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita'  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2023. ((Nelle ipotesi di cui al secondo periodo,
ai fini del prosieguo della percezione del  Reddito  di  cittadinanza
fino al 31 dicembre  2023,  i  servizi  sociali,  entro  il  suddetto
termine di sette mesi e  comunque  non  oltre  il  31  ottobre  2023,
comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta  presa  in
carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata,  ricomprendendo  le
mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta  comunicazione,  fermo
restando il termine del 31 ottobre 2023))». 
  6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al  cui
interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  minorenni  o  persone  con  almeno
sessant'anni di eta', non si  applica  il  limite  massimo  di  sette
mensilita' previsto dal  comma  313,  fermo  restando  il  limite  di
fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023». 
  ((6-bis. All'articolo 1, comma 344,  lettera  a),  della  legge  29
dicembre  2022,  n.  197,  dopo  le  parole:  «o   del   reddito   di
cittadinanza»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   dell'Assegno   di
inclusione».)) 
  7. In fase di prima applicazione,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,))
sono stabilite le modalita' di attivazione per l'accesso ai  percorsi
di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle  gia'
previste per i beneficiari del reddito di  cittadinanza,  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo,  l'inosservanza  delle
modalita' di attivazione da parte del  beneficiario  del  Reddito  di
cittadinanza comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
decreto-legge n. 4 del 2019. ((Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  8. ((Ai fini dell'erogazione del beneficio  economico  dell'Assegno
di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi  incentivi
di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8
milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro  per  l'anno
2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno  2026,  5.930,9  milioni  di
euro per l'anno 2027,  5.981,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,
6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro  per
l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa: 
    a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione  di  cui
agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di
euro per l'anno 2024,  5.732,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni
di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di  euro  per  l'anno  2030,
6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro  per
l'anno 2032 e 6.145 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2033)); 
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
140,8 milioni di euro per l'anno 2025,  143,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027,  146,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per  l'anno  2029,  149,4
milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e  154  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033; 
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi  4  e
5: 8,7 milioni di euro per l'anno  2024,  9,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni  di
euro per l'anno 2029, 9,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno  2032
e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
  9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per
la formazione e il lavoro di cui all'articolo  12  e  dei  ((relativi
incentivi  di  cui  all'articolo  10))  e'   autorizzata   la   spesa
complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni
di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
981,7 milioni di euro per l'anno 2026,  603,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni  di
euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per  l'anno  2030,  605,7
milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2032 e 606,6 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa: 
    a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il
lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro  per
l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027; 
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro  per  l'anno  2024,
104,2 milioni di euro per l'anno  2025,  44,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027,  45,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 46  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  46,4
milioni di euro per l'anno 2030, 46,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e  47,8  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033; 
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,  comma  10:
6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  10. Ai fini della prosecuzione della  prestazione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023  cui  si  provvede  a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26. 
  11. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  ai
commi  8,  9  e  10,  l'INPS  accantona,  a  valere  sulle   relative
disponibilita',  all'atto  della  concessione   di   ogni   beneficio
economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari
alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i
medesimi  sono  erogati.  In  caso  di  esaurimento   delle   risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9  e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo  17,  comma
10, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
stabilito dal comma 13 ((del presente  articolo)),  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni  dall'esaurimento  di  dette  risorse,   e'   ristabilita   la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare  dei
benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more  dell'adozione
del decreto di  cui  al  secondo  periodo,  l'acquisizione  di  nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare
dei benefici  economici,  degli  incentivi  o  dei  contributi  opera
esclusivamente   nei   confronti    delle    erogazioni    successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  dei  benefici
economici, degli incentivi e  dei  contributi,  inviando  ((entro  il
giorno 10 di ciascun m))ese la rendicontazione con  riferimento  alla
mensilita' precedente delle  domande  accolte,  dei  relativi  oneri,
nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
L'INPS comunica tempestivamente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del  comma  11  ha
raggiunto il 90 per cento delle  risorse  disponibili  ai  sensi  dei
commi da 8 a 10. 
  13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio  relativa  ai
benefici, agli incentivi e ai  contributi  concessi  ai  sensi  degli
articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero  emergere  economie  rispetto
alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure  previste,
le stesse possono essere utilizzate, con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  per  finanziare  eventuali  esigenze
finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai  predetti
articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1,
2, 3, 4, 10 e 12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa. 
  ((14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di
euro per l'anno 2023,  7.121,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro  per
l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di  euro  per  l'anno  2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.842,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  6.915,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: 
    a) quanto a 122,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    b) quanto a 7.076,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno  2027,  6.542,4  milioni  di
euro per l'anno 2028,  6.605,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per  l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197; 
    c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di
euro per l'anno 2026, 33,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  43
milioni di euro per l'anno 2028, 43,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro  per
l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10; 
    d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e  22  milioni  di
euro   per   l'anno   2025,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e  25,2  milioni
di  euro  per  l'anno   2025,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.)) 
  15. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  capo,  salvo
quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  alle   attivita'   previste
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 12 comma 1,
          del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 1 (Reddito di cittadinanza). - 1. E' istituito,
          a  decorrere  dal  mese  di  aprile  2019,  il  Reddito  di
          cittadinanza, di seguito  denominato  «Rdc»,  quale  misura
          fondamentale di politica attiva del lavoro a  garanzia  del
          diritto  al  lavoro,  di  contrasto  alla  poverta',   alla
          disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta  a
          favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,  alla
          formazione e alla cultura  attraverso  politiche  volte  al
          sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
          rischio di emarginazione nella societa'  e  nel  mondo  del
          lavoro.  Il  Rdc  costituisce  livello   essenziale   delle
          prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 
                2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da
          uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a  67  anni,
          adeguata agli incrementi della  speranza  di  vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, il Rdc  assume  la  denominazione  di  Pensione  di
          cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'  delle
          persone anziane. I requisiti per l'accesso e le  regole  di
          definizione del beneficio economico, nonche'  le  procedure
          per la gestione dello stesso, sono  le  medesime  del  Rdc,
          salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
          beneficiari del Rdc, la Pensione  di  cittadinanza  decorre
          dal  mese  successivo   a   quello   del   compimento   del
          sessantasettesimo anno di eta' del  componente  del  nucleo
          piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.  La
          Pensione di cittadinanza puo'  essere  concessa  anche  nei
          casi in  cui  il  componente  o  i  componenti  del  nucleo
          familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
          incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo
          12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          convivano  esclusivamente  con  una  o  piu'   persone   in
          condizione di disabilita' grave o di  non  autosufficienza,
          come definite dall'allegato 3  al  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013,  n.  159,  di  eta'  inferiore  al  predetto
          requisito anagrafico.» 
                «Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
          nuclei familiari in possesso  cumulativamente,  al  momento
          della presentazione della domanda e  per  tutta  la  durata
          dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: 
                  a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,
          residenza  e  soggiorno,  il  componente   richiedente   il
          beneficio deve essere cumulativamente: 
                    1) in possesso della cittadinanza italiana  o  di
          Paesi  facenti  parte  dell'Unione  europea,   ovvero   suo
          familiare,  come  individuato  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
          che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto  di
          soggiorno permanente, ovvero cittadino di  Paesi  terzi  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo; 
                    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui
          gli ultimi due, considerati al momento della  presentazione
          della domanda e per tutta  la  durata  dell'erogazione  del
          beneficio, in modo continuativo; 
                  b)  con  riferimento  a  requisiti   reddituali   e
          patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
                    1) un  valore  dell'Indicatore  della  situazione
          economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di  nuclei  familiari
          con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7
          del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013; 
                    2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  in
          Italia e all'estero, come definito  a  fini  ISEE,  diverso
          dalla casa di abitazione, non superiore ad  una  soglia  di
          euro 30.000; 
                    3)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare,  come
          definito a fini ISEE, non superiore a una  soglia  di  euro
          6.000, accresciuta di euro 2.000  per  ogni  componente  il
          nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
          euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per  ogni
          figlio successivo al secondo;  i  predetti  massimali  sono
          ulteriormente  incrementati  di   euro   5.000   per   ogni
          componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
          ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
          autosufficienza, come definite a fini  ISEE,  presente  nel
          nucleo; 
                    4) un valore del reddito familiare  inferiore  ad
          una  soglia  di  euro  6.000  annui  moltiplicata  per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. La predetta  soglia  e'  incrementata  ad  euro
          7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione  di  cittadinanza.
          In ogni caso la soglia e' incrementata ad  euro  9.360  nei
          casi in cui il nucleo familiare risieda  in  abitazione  in
          locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
          fini ISEE; 
                  c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
                    1) nessun componente  il  nucleo  familiare  deve
          essere intestatario  a  qualunque  titolo  o  avente  piena
          disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima  volta
          nei  sei  mesi  antecedenti   la   richiesta,   ovvero   di
          autoveicoli  di  cilindrata  superiore   a   1.600   cc   o
          motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
          la prima  volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli
          autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una
          agevolazione  fiscale   in   favore   delle   persone   con
          disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
                    2) nessun componente deve essere  intestatario  a
          qualunque titolo o avente piena disponibilita'  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
                  c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
          sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
          a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
          mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
          precedenti la richiesta, per taluno  dei  delitti  indicati
          all'articolo 7, comma 3. 
                1-bis. Ai fini dell'accoglimento della  richiesta  di
          cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti
          di cui al comma 1,  lettera  b)  ,  del  presente  articolo
          nonche'  per  comprovare   la   composizione   del   nucleo
          familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre  2013,  n.  159,  i   cittadini   di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea  devono  produrre  apposita
          certificazione rilasciata dalla competente autorita'  dello
          Stato estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata
          dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a  quanto
          disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
          dall'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
                1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis  non  si
          applicano: 
                  a)  nei  confronti  dei  cittadini  di  Stati   non
          appartenenti  all'Unione  europea  aventi  lo   status   di
          rifugiato politico; 
                  b) qualora  convenzioni  internazionali  dispongano
          diversamente; 
                  c)  nei  confronti  di  cittadini  di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente
          impossibile acquisire le certificazioni di cui al  comma  1
          -bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi
          nei quali non  e'  possibile  acquisire  la  documentazione
          necessaria per la compilazione della DSU ai fini  ISEE,  di
          cui al citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013. 
                1-quater. Con riferimento ai  requisiti  patrimoniali
          di cui al comma 1, e  con  specifico  riferimento  ai  beni
          detenuti   all'estero,   l'INPS   provvede    a    definire
          annualmente, entro il 31 marzo, un piano  di  verifica  dei
          requisiti  patrimoniali  dichiarati   nella   dichiarazione
          sostitutiva unica di cui all'articolo 10  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc.
          Il piano di verifica, definito con  la  collaborazione  del
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dell'Agenzia delle entrate e col supporto del  Corpo  della
          guardia di finanza, ai sensi dell'articolo  11,  comma  13,
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
          159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,  puo'  prevedere   anche   lo
          scambio di dati con le  competenti  autorita'  dello  Stato
          estero, sulla base  di  accordi  bilaterali.  Il  piano  di
          verifica e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali  entro  sessanta   giorni   dalla
          presentazione. 
                2. I casi di accesso alla misura di cui  al  comma  1
          possono  essere  integrati,  in  ipotesi  di  eccedenza  di
          risorse  disponibili,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che
          riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della
          poverta'  e  tengono  conto,  oltre  che  della  situazione
          economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di
          disabilita', di deprivazione socio-sanitaria,  educativa  e
          abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
          integrazione  del  Rdc,  quali   misure   agevolative   per
          l'utilizzo di trasporti pubblici, di  sostegno  alla  casa,
          all'istruzione e alla tutela della salute. 
                3. Non ha diritto al Rdc  il  componente  del  nucleo
          familiare disoccupato a seguito di  dimissioni  volontarie,
          nei dodici mesi  successivi  alla  data  delle  dimissioni,
          fatte salve le dimissioni per giusta causa. 
                4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di minore eta',  fino  ad  un
          massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel  caso
          in cui nel nucleo familiare siano  presenti  componenti  in
          condizione di disabilita' grave o di  non  autosufficienza,
          come definite ai fini dell'ISEE. 
                5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare  e'  definito
          ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche
          per la richiesta di prestazioni sociali  agevolate  diverse
          dal Rdc, ai fini della definizione  del  nucleo  familiare,
          valgono le seguenti disposizioni, la  cui  efficacia  cessa
          dal  giorno  di  entrata  in  vigore  delle  corrispondenti
          modifiche del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 159 del 2013: 
                  a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
          seguito di separazione o  divorzio,  qualora  continuino  a
          risiedere nella stessa abitazione; se la separazione  o  il
          divorzio sono avvenuti successivamente  alla  data  del  1°
          settembre  2018,  il  cambio  di  residenza   deve   essere
          certificato da apposito verbale della polizia locale; 
                  a-bis ) i  componenti  gia'  facenti  parte  di  un
          nucleo familiare come definito ai  fini  dell'ISEE,  o  del
          medesimo  nucleo  come   definito   ai   fini   anagrafici,
          continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a  seguito
          di variazioni anagrafiche, qualora continuino  a  risiedere
          nella medesima abitazione; 
                  b) il  figlio  maggiorenne  non  convivente  con  i
          genitori  fa  parte  del  nucleo  familiare  dei   genitori
          esclusivamente quando e' di eta' inferiore a  26  anni,  e'
          nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF,  non
          e' coniugato e non ha figli. 
                6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
          al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  159  del  2013,  al  netto  dei
          trattamenti assistenziali eventualmente  inclusi  nell'ISEE
          ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
          in corso di godimento da parte  dei  componenti  il  nucleo
          familiare,  fatta  eccezione   per   le   prestazioni   non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
          assistenziali  non  rilevano  le  erogazioni  riferite   al
          pagamento    di    arretrati,    le     riduzioni     nella
          compartecipazione al costo dei servizi  e  le  esenzioni  e
          agevolazioni per il pagamento di tributi, le  erogazioni  a
          fronte di rendicontazione di  spese  sostenute,  ovvero  le
          erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
          svolgono la funzione di sostituzione di  servizi.  Ai  fini
          del presente decreto, non  si  include  tra  i  trattamenti
          assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1,  comma  125,
          della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
          assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
          sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici  giorni
          dal riconoscimento  al  Sistema  informativo  unitario  dei
          servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
          ivi previste. 
                7. Ai soli fini dell'accertamento dei  requisiti  per
          il mantenimento del Rdc, al  valore  dell'ISEE  di  cui  al
          comma 1, lettera b), numero 1),  e'  sottratto  l'ammontare
          del Rdc percepito  dal  nucleo  beneficiario  eventualmente
          incluso nell'ISEE, rapportato al  corrispondente  parametro
          della scala di  equivalenza.  Per  l'accesso  al  Rdc  sono
          parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
          eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
          sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione
          ovvero delle misure regionali di  contrasto  alla  poverta'
          oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata
          con le citate misure nazionali. 
                8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          e dell'indennita' di disoccupazione per  i  lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui
          rispettivamente  all'articolo  1  e  all'articolo  15   del
          decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e  di  altro
          strumento di sostegno  al  reddito  per  la  disoccupazione
          involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente
          articolo.  Ai  fini  del  diritto  al  beneficio  e   della
          definizione dell'ammontare  del  medesimo,  gli  emolumenti
          percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
          dell'ISEE.» 
                «Art. 3 (Beneficio  economico).  -  1.  Il  beneficio
          economico del Rdc, su base annua, si compone  dei  seguenti
          due elementi: 
                  a)  una  componente  ad  integrazione  del  reddito
          familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
          fino alla soglia di euro 6.000 annui  moltiplicata  per  il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4; 
                  b) una componente, ad integrazione del reddito  dei
          nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
          all'ammontare del canone annuo previsto  nel  contratto  in
          locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un  massimo
          di euro 3.360 annui. La componente  di  cui  alla  presente
          lettera e' erogata direttamente al  locatore  dell'immobile
          risultante dal contratto  di  locazione.  A  tale  fine  il
          beneficiario  comunica  all'ente  erogatore  i   dati   del
          locatore.  Il  pagamento  della  componente  di  cui   alla
          presente lettera e'  imputato  dal  locatore  al  pagamento
          parziale o totale del canone. 
                1-bis. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
          individuate le modalita'  di  attuazione  delle  norme  dei
          periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
          Alle conseguenti attivita' le  amministrazioni  interessate
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2.  Ai  fini  della  definizione  della  Pensione  di
          cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          incrementata ad euro 7.560, mentre il  massimo  di  cui  al
          comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui. 
                3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera  b),  e'
          concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
          e fino  ad  un  massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei
          familiari residenti in abitazione di proprieta' per il  cui
          acquisto o per la cui costruzione sia  stato  contratto  un
          mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 
                4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
          dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo  34,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601, e si  configura  come  sussidio  di
          sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri  ai
          sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.  Il
          beneficio in ogni caso  non  puo'  essere  complessivamente
          superiore ad una soglia di euro 9.360  annui,  moltiplicata
          per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
          ridotta per il valore del reddito  familiare,  fatto  salvo
          quanto previsto al terzo periodo.  Il  beneficio  economico
          non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
          salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
                5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello  della
          richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un  dodicesimo
          del valore su base annua. 
                6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo  durante  il
          quale il beneficiario si trova  nelle  condizioni  previste
          all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
          superiore a diciotto mesi. Il Rdc  puo'  essere  rinnovato,
          previa sospensione  dell'erogazione  del  medesimo  per  un
          periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
          non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
                7. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso  per
          ogni singolo componente maggiorenne del  nucleo  familiare,
          con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6,  terzo
          periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in  parti
          uguali tra i componenti il nucleo familiare. 
                8.   In   caso   di   variazione   della   condizione
          occupazionale nelle forme  dell'avvio  di  un'attivita'  di
          lavoro dipendente da parte di  uno  o  piu'  componenti  il
          nucleo familiare nel  corso  dell'erogazione  del  Rdc,  il
          maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione  del
          beneficio economico  nella  misura  dell'80  per  cento,  a
          decorrere dal mese successivo a quello della  variazione  e
          fino a quando il  maggior  reddito  non  e'  ordinariamente
          recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il  reddito  da
          lavoro   dipendente   e'   desunto   dalle    comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608,  che,  conseguentemente,  a
          decorrere  dal  mese  di  aprile  2019   devono   contenere
          l'informazione relativa alla retribuzione  o  al  compenso.
          L'avvio dell'attivita' di  lavoro  dipendente  e'  comunque
          comunicato  dal  lavoratore  all'INPS   secondo   modalita'
          definite  dall'Istituto,   che   mette   l'informazione   a
          disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
          1.  Nel  caso  di  stipulazione  di  contratti  di   lavoro
          stagionale o intermittente, il maggior  reddito  da  lavoro
          percepito non concorre alla  determinazione  del  beneficio
          economico, entro il limite massimo  di  3.000  euro  lordi.
          Sono comunicati  all'INPS,  con  le  modalita'  di  cui  al
          presente comma, esclusivamente  i  redditi  eccedenti  tale
          limite massimo con riferimento alla parte eccedente. 
                9.   In   caso   di   variazione   della   condizione
          occupazionale  nelle  forme  dell'avvio   di   un'attivita'
          d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  svolta  sia  in  forma
          individuale che di partecipazione, da parte di uno  o  piu'
          componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione
          del  Rdc,  la  variazione  dell'attivita'   e'   comunicata
          all'INPS  entro  il  giorno  antecedente  all'inizio  della
          stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita'
          definite  dall'Istituto,   che   mette   l'informazione   a
          disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
          1. Il reddito e' individuato secondo il principio di  cassa
          come differenza tra i ricavi e i compensi  percepiti  e  le
          spese  sostenute  nell'esercizio   dell'attivita'   ed   e'
          comunicato  entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  al
          termine  di  ciascun  trimestre  dell'anno.  A  titolo   di
          incentivo   non   cumulabile   con   l'incentivo   di   cui
          all'articolo 8, comma  4,  il  beneficiario  fruisce  senza
          variazioni del Rdc  per  le  due  mensilita'  successive  a
          quella di variazione della condizione occupazionale,  ferma
          restando la durata di cui  al  comma  6.  Il  beneficio  e'
          successivamente  aggiornato   ogni   trimestre   avendo   a
          riferimento il trimestre precedente. 
                10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e  9  si
          applicano nel caso di redditi da lavoro  non  rilevati  per
          l'intera  annualita'  nell'ISEE  in  corso   di   validita'
          utilizzato per l'accesso  al  beneficio.  In  tal  caso,  i
          redditi di cui ai commi  8  e  9  sono  comunicati  e  resi
          disponibili all'atto della richiesta del beneficio  secondo
          modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
          comma 1. 
                11. E' fatto obbligo al  beneficiario  di  comunicare
          all'ente erogatore, nel termine di  quindici  giorni,  ogni
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
          numero 2), e lettera  c).  Con  riferimento  al  patrimonio
          mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
          variazione  patrimoniale  che  comporti  la   perdita   dei
          requisiti e' comunicata entro il 31  gennaio  relativamente
          all'anno precedente, ove non gia' compresa  nella  DSU.  La
          perdita  dei  requisiti  si  verifica  anche  nel  caso  di
          acquisizione del possesso di somme o valori superiori  alle
          soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ,  numero
          3), a seguito di donazione, successione  o  vincite,  fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  6,  e  deve
          essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. 
                12. In caso di variazione  del  nucleo  familiare  in
          corso  di  fruizione  del  beneficio,  fermi  restando   il
          mantenimento dei requisiti e la presentazione  di  una  DSU
          aggiornata entro due  mesi  dalla  variazione,  a  pena  di
          decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la  variazione
          produca una riduzione  del  beneficio  medesimo,  i  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo
          familiare modificato, ovvero  a  ciascun  nucleo  familiare
          formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione
          delle variazioni  consistenti  in  decessi  e  nascite,  la
          prestazione decade d'ufficio dal mese successivo  a  quello
          della  presentazione  della  dichiarazione  a   fini   ISEE
          aggiornata, contestualmente alla  quale  i  nuclei  possono
          comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 
                13. Nel caso in cui il nucleo familiare  beneficiario
          abbia tra i suoi componenti  soggetti  che  si  trovano  in
          stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
          di lunga degenza o altre strutture  residenziali  a  totale
          carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica,  il
          parametro della scala di equivalenza di  cui  al  comma  1,
          lettera a), non tiene conto di tali soggetti.  La  medesima
          riduzione del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
          applica nei casi in cui faccia parte del  nucleo  familiare
          un componente sottoposto a misura  cautelare  o  condannato
          per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 
                14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione  del
          beneficio  per   ragioni   diverse   dall'applicazione   di
          sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
          una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
          goduto. Nel caso l'interruzione sia  motivata  dal  maggior
          reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
          e sia  decorso  almeno  un  anno  nella  nuova  condizione,
          l'eventuale successiva richiesta del beneficio  equivale  a
          prima richiesta. 
                15. Il beneficio e' ordinariamente  fruito  entro  il
          mese successivo a quello di  erogazione.  A  decorrere  dal
          mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui al presente  comma,  l'ammontare  di  beneficio  non
          speso ovvero non prelevato, ad eccezione di  arretrati,  e'
          sottratto, nei  limiti  del  20  per  cento  del  beneficio
          erogato, nella mensilita' successiva a  quella  in  cui  il
          beneficio non e' stato interamente speso. Con  verifica  in
          ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
          disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
          6, l'ammontare complessivo non speso ovvero  non  prelevato
          nel  semestre,  fatta  eccezione  per  una  mensilita'   di
          beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite le modalita' con cui,  mediante  il  monitoraggio
          dei soli importi complessivamente spesi e  prelevati  sulla
          Carta Rdc», si verifica la fruizione del beneficio  secondo
          quanto previsto al presente comma, le possibili  eccezioni,
          nonche' le altre modalita' attuative.» 
                «Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
          sociale). - 1. L'erogazione del beneficio  e'  condizionata
          alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
          parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
          modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
          ad   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
          all'inserimento lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che
          prevede  attivita'  al   servizio   della   comunita',   di
          riqualificazione  professionale,  di  completamento   degli
          studi,  nonche'  altri  impegni  individuati  dai   servizi
          competenti  finalizzati  all'inserimento  nel  mercato  del
          lavoro e all'inclusione sociale. 
                2. Sono tenuti  agli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo tutti i componenti il nucleo familiare  che  siano
          maggiorenni,  non  gia'  occupati  e  non  frequentanti  un
          regolare corso di studi , ferma restando per il  componente
          con disabilita' interessato la possibilita'  di  richiedere
          la volontaria adesione  a  un  percorso  personalizzato  di
          accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
          sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
          che tale percorso deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
          necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai
          medesimi  obblighi  i   beneficiari   della   Pensione   di
          cittadinanza ovvero  i  beneficiari  del  Rdc  titolari  di
          pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore  a  65
          anni, nonche' i componenti con disabilita',  come  definita
          ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
          iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti  obblighi
          ai  sensi  della  medesima  disciplina.  I  componenti  con
          disabilita' possono manifestare la loro  disponibilita'  al
          lavoro ed essere destinatari  di  offerte  di  lavoro  alle
          condizioni, con le percentuali e  con  le  tutele  previste
          dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
                3. Possono altresi' essere esonerati  dagli  obblighi
          connessi alla fruizione del Rdc, i componenti  con  carichi
          di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
          minori di tre anni di eta' ovvero di componenti  il  nucleo
          familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
          definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al  comma
          15 -quater e coloro che frequentano  corsi  di  formazione,
          oltre a  ulteriori  fattispecie  identificate  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine  di  assicurare
          omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in
          sede di Conferenza Unificata, principi e  criteri  generali
          da adottarsi da parte dei servizi  competenti  in  sede  di
          valutazione degli esoneri di cui al presente  comma,  anche
          all'esito del primo periodo  di  applicazione  del  Rdc.  I
          componenti con i predetti carichi  di  cura  sono  comunque
          esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
                4. La domanda di Rdc resa  dall'interessato  all'INPS
          per se' e tutti i componenti maggiorenni del  nucleo,  come
          definito dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
          obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
          2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita'  al
          lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
          le  politiche  attive   del   lavoro   (ANPAL),   ai   fini
          dell'inserimento nel  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
          dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di  cui
          al presente comma e' improcedibile. 
                5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
          quelli tenuti agli obblighi ai  sensi  del  comma  2,  sono
          individuati e resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il
          tramite della piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni  dal
          riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o  piu'
          dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: 
                  a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
                  b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro
          ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
          averne terminato la fruizione da non piu' di un anno; 
                  c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
          di servizio attivo presso i centri per l'impiego  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150; 
                  d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
          ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo   15
          settembre 2017, n. 147. 
                5 -bis . Per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 6, comma 2, sono  altresi'  resi  noti  ai
          centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di
          eta' pari o inferiore  a  29  anni,  indipendentemente  dal
          possesso dei requisiti di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo  e  dall'eventuale  presa  in  carico  del  nucleo
          familiare di appartenenza ai sensi del comma 12,  affinche'
          siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento  del
          beneficio. 
                5-ter . La piattaforma digitale di  cui  all'articolo
          6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5  e  5  -bis
          del presente articolo, rende noto ai centri  per  l'impiego
          anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti
          dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni  di  cui
          al comma 5 e che abbiano reso  dichiarazione  di  immediata
          disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
          siano convocati nei  termini  previsti  dalla  legislazione
          vigente. 
                5-quater . Nel caso in cui l'operatore del centro per
          l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei  beneficiari
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   siano   presenti
          particolari  criticita'  in  relazione   alle   quali   sia
          difficoltoso l'avvio  di  un  percorso  di  inserimento  al
          lavoro, per il tramite della piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, invia il  richiedente  ai  servizi
          comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
          coordinano  a  livello  di  ambito  territoriale,  per   la
          valutazione multidimensionale di cui al comma  11.  L'invio
          del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
          l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
          per  l'impiego.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'   di
          trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in  sede
          di Conferenza unificata di cui al comma 3 i  principi  e  i
          criteri generali da adottare in  sede  di  valutazione  per
          l'identificazione   delle   condizioni    di    particolare
          criticita' di cui al presente comma. 
                6. In sede di primo incontro  presso  il  centro  per
          l'impiego sono individuati eventuali componenti del  nucleo
          familiare esonerati dagli obblighi ai sensi  del  comma  3,
          fatta  salva  la   valutazione   di   bisogni   sociali   o
          socio-sanitari connessi ai compiti di cura. 
                7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5 -bis e 5  -ter,
          non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso  i
          centri  per   l'impiego   ovvero,   laddove   previsto   da
          provvedimenti regionali, presso i soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del
          2015, un Patto per il lavoro,  che  equivale  al  patto  di
          servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
          decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
          deve contenere gli obblighi  e  gli  impegni  previsti  dal
          comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro  fine,
          il patto di servizio assume la denominazione di  Patto  per
          il lavoro. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro (ANPAL),  e  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
          definiti appositi indirizzi  e  modelli  nazionali  per  la
          redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al  primo
          periodo di applicazione del Rdc. 
                8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
                  a) collaborare alla definizione del  Patto  per  il
          lavoro; 
                  b)   accettare   espressamente   gli   obblighi   e
          rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro  e,
          in particolare: 
                    1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
          di cui all'articolo 6, comma 1, anche  per  il  tramite  di
          portali   regionali,    se    presenti,    e    consultarla
          quotidianamente quale supporto  nella  ricerca  attiva  del
          lavoro; 
                    2)   svolgere   ricerca   attiva   del    lavoro,
          verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo
          le ulteriori modalita' definite nel Patto  per  il  lavoro,
          che, comunque, individua  il  diario  delle  attivita'  che
          devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del
          lavoro e' verificata presso  il  centro  per  l'impiego  in
          presenza con frequenza almeno mensile; in caso  di  mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio; 
                    3) accettare di  essere  avviato  alle  attivita'
          individuate nel Patto per il lavoro; 
                    4) sostenere i colloqui  psicoattitudinali  e  le
          eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
          indicazione dei servizi  competenti  e  in  attinenza  alle
          competenze  certificate;5)  accettare  almeno  una  di  due
          offerte di lavoro congrue, ai sensi  dell'articolo  25  del
          decreto legislativo n. 150  del  2015,  come  integrato  al
          comma  9;  in  caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena  di
          decadenza dal beneficio, la prima offerta utile  di  lavoro
          congrua ai sensi del comma 9. 
                9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al
          comma 8 e' definita anche  con  riferimento  al  numero  di
          offerte rifiutate.  In  particolare,  e'  definita  congrua
          un'offerta dalle caratteristiche seguenti: 
                  a)  entro  ottanta  chilometri  di  distanza  dalla
          residenza del beneficiario  o  comunque  raggiungibile  nel
          limite temporale massimo di cento minuti  con  i  mezzi  di
          trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta,  ovvero,
          fermo quanto previsto alla lettera  d),  ovunque  collocata
          nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta; 
                  b)  in  caso  di  rapporto  di   lavoro   a   tempo
          determinato o a tempo parziale, con le  caratteristiche  di
          cui all'articolo 25 del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista  piu'  di
          ottanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
          beneficiario  o  e'  comunque  raggiungibile   nel   limite
          temporale massimo di cento minuti con i mezzi di  trasporto
          pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta; 
                  c) in  caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  6,  fermo  quanto  previsto  alla
          lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
          territorio italiano anche  nel  caso  si  tratti  di  prima
          offerta; 
                  d)  esclusivamente  nel  caso  in  cui  nel  nucleo
          familiare siano presenti componenti con  disabilita',  come
          definita ai fini dell'ISEE, non operano  le  previsioni  di
          cui alle lettere b) e c) e, in deroga  alle  previsioni  di
          cui alla lettera a) relative alle offerte  successive  alla
          prima,  indipendentemente  dal  periodo  di  fruizione  del
          beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede  la  distanza
          di cento chilometri dalla residenza del beneficiario. 
                  d-bis) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo
          familiare siano presenti  figli  minori,  anche  qualora  i
          genitori  siano  legalmente  separati,   non   operano   le
          previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e,  in  deroga  alle
          previsioni di cui alle lettere a)  e  b)  ,  con  esclusivo
          riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
          eccede la distanza di  duecentocinquanta  chilometri  dalla
          residenza del  beneficiario.  Le  previsioni  di  cui  alla
          presente   lettera   operano   esclusivamente   nei   primi
          ventiquattro   mesi   dall'inizio   della   fruizione   del
          beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 
                9-bis. All'articolo 25, comma 1,  lettera  d)  ,  del
          decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito
          di cittadinanza,  superiore  di  almeno  il  10  per  cento
          rispetto  al  beneficio  massimo  fruibile   da   un   solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". 
                9-ter.  Le  offerte  di  lavoro  congrue  di  cui  al
          presente decreto possono essere proposte ai beneficiari  di
          cui al comma  7  del  presente  articolo  direttamente  dai
          datori di lavoro privati. L'eventuale mancata  accettazione
          dell'offerta congrua da parte dei  beneficiari  di  cui  al
          medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
          al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
          fini  della  decadenza  dal  beneficio.  Con  decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di
          comunicazione e  di  verifica  della  mancata  accettazione
          dell'offerta congrua. 
                10.  Nel  caso  in  cui  sia  accettata  una  offerta
          collocata oltre duecentocinquanta  chilometri  di  distanza
          dalla residenza del beneficiario, il  medesimo  continua  a
          percepire il beneficio  economico  del  Rdc,  a  titolo  di
          compensazione per le spese di trasferimento sostenute,  per
          i  successivi  tre  mesi  dall'inizio  del  nuovo  impiego,
          incrementati  a  dodici  mesi  nel  caso   siano   presenti
          componenti   di   minore   eta'   ovvero   componenti   con
          disabilita', come definita a fini ISEE. 
                11. I nuclei familiari beneficiari  che  non  abbiano
          componenti  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   sono
          individuati e resi noti, per il tramite  della  piattaforma
          istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai  comuni,  che
          si coordinano a livello di ambito  territoriale,  affinche'
          siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
          beneficio, dai servizi competenti per  il  contrasto  della
          poverta'. Agli  interventi  connessi  al  Rdc,  incluso  il
          percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo,  il
          richiedente e  il  suo  nucleo  familiare  accedono  previa
          valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
          bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto legislativo n. 147 del 2017. 
                12. Nel  caso  in  cui,  in  esito  alla  valutazione
          preliminare, i bisogni del  nucleo  familiare  e  dei  suoi
          componenti siano prevalentemente connessi  alla  situazione
          lavorativa, i servizi competenti sono comunque  individuati
          presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad  essi
          resi  noti  per  il  tramite  delle  piattaforme   di   cui
          all'articolo 6 per la definizione e la  sottoscrizione  del
          Patto per il lavoro entro i successivi trenta  giorni.  Nel
          caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
          beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
          e i servizi si coordinano in maniera  da  fornire  risposte
          unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri
          per l'impiego e ai servizi  sociali,  degli  altri  servizi
          territoriali di  cui  si  rilevi  in  sede  di  valutazione
          preliminare la competenza. 
                13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non
          diversamente specificato,  assume  le  caratteristiche  del
          progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo n. 147 del 2017 e,  conseguentemente,  ai  fini
          del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto  personalizzato
          medesimo  ne  assume  la  denominazione.  Nel   Patto   per
          l'inclusione sociale sono inclusi,  oltre  agli  interventi
          per  l'accompagnamento  all'inserimento   lavorativo,   ove
          opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma  8,
          gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
          poverta' di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
          147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono  riferiti
          al Rdc. Gli interventi e i  servizi  sociali  di  contrasto
          alla poverta'  sono  comunque  attivati,  ove  opportuni  e
          richiesti,   anche   in   favore   dei   beneficiari    che
          sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro.  Il  Patto   per
          l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
          almeno mensile in presenza presso i  servizi  di  contrasto
          alla  poverta'  al  fine  della  verifica   dei   risultati
          raggiunti e del rispetto degli impegni assunti  nell'ambito
          del   progetto   personalizzato;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio. 
                14.  Il  Patto  per  il  lavoro  e   il   Patto   per
          l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche'
          la  valutazione  multidimensionale  che  eventualmente   li
          precede,    costituiscono    livelli    essenziali    delle
          prestazioni,  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                15. In coerenza con le competenze  professionali  del
          beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale,  non
          formale e informale, nonche' in base agli interessi e  alle
          propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
          il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
          il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del  Patto
          per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale  la
          propria disponibilita' per la partecipazione a  progetti  a
          titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
          culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo  e  di
          tutela dei beni comuni,  da  svolgere  presso  il  medesimo
          comune di residenza, mettendo a disposizione un  numero  di
          ore compatibile con le altre attivita' del  beneficiario  e
          comunque non inferiore al numero di otto  ore  settimanali,
          aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore
          complessive settimanali.  Nell'ambito  dei  progetti  utili
          alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
          i percettori di  Rdc  residenti.  Lo  svolgimento  di  tali
          attivita' da parte  dei  percettori  di  Rdc  e'  a  titolo
          gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di  lavoro
          subordinato o parasubordinato  e  non  comporta,  comunque,
          l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego  con  le
          amministrazioni  pubbliche.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione  ai
          progetti e' facoltativa per  le  persone  non  tenute  agli
          obblighi connessi al Rdc. Le forme  e  le  caratteristiche,
          nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di  cui  al
          presente comma sono definite con decreto del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  sei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. I  comuni  comunicano  le
          informazioni sui progetti ad  una  apposita  sezione  della
          piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, di  cui  all'articolo  6,
          comma 1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e  l'assolvimento
          degli obblighi del beneficiario di cui  al  presente  comma
          sono subordinati all'attivazione dei  progetti.  L'avvenuto
          assolvimento di tali obblighi viene attestato  dai  comuni,
          tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. 
                15-bis . I centri per l'impiego, le  agenzie  per  il
          lavoro  e  gli  enti   di   formazione   registrano   nelle
          piattaforme digitali di cui all'articolo  6,  comma  1,  le
          competenze acquisite dal beneficiario  in  ambito  formale,
          non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
                15-ter . All'attuazione delle disposizioni di cui  al
          comma 15 -bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                15-quater . Per  le  finalita'  di  cui  al  presente
          decreto e ad ogni altro fine, si considerano  in  stato  di
          disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da  lavoro
          dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
          inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi  dell'articolo
          13 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
                15-quinquies . La  convocazione  dei  beneficiari  da
          parte dei centri per l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o
          associati,  puo'  essere   effettuata   anche   con   mezzi
          informali,   quali   messaggistica   telefonica   o   posta
          elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                15-sexies. I Patti  per  il  lavoro  e  i  Patti  per
          l'inclusione   sociale   prevedono    necessariamente    la
          partecipazione periodica dei  beneficiari  ad  attivita'  e
          colloqui da svolgere in presenza.» 
                «Art.  8  (Incentivi   per   l'impresa   e   per   il
          lavoratore). - 1. Al datore di lavoro privato che assuma  a
          tempo indeterminato, pieno o  parziale,  o  determinato,  o
          anche  mediante  contratto  di  apprendistato,  i  soggetti
          beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta  da
          un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  e'  riconosciuto,
          ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni
          previdenziali,  l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
          e del lavoratore, con esclusione  dei  premi  e  contributi
          dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile  del  Rdc
          percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un
          periodo  pari  alla  differenza  tra  18  mensilita'  e  le
          mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
          per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
          periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
          misura  fissa  di  5  mensilita'.  L'importo   massimo   di
          beneficio mensile non puo'  comunque  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento  del
          beneficiario  di  Rdc   effettuato   nei   trentasei   mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
          del beneficiario di  Rdc  stipula,  presso  il  centro  per
          l'impiego, ove necessario, un patto di formazione,  con  il
          quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
          riqualificazione professionale. 
                1-bis. Le agenzie per  il  lavoro  iscritte  all'albo
          informatico delle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  autorizzate
          dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro possono svolgere attivita' di  mediazione
          tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 
                1-ter.  Al  fine  di  agevolare   l'occupazione   dei
          soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il  lavoro  di
          cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e'
          riconosciuto,  per  ogni  soggetto  assunto  a  seguito  di
          specifica  attivita'  di  mediazione,  effettuata  mediante
          l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo  6,  comma
          1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo  di
          cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
          per il datore di lavoro. 
                1-quater. I servizi per  il  lavoro,  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 150, e ai quali sia stata  affidata  l'attivazione
          di interventi in favore di beneficiari del Rdc  nell'ambito
          del programma "Garanzia di  Occupabilita'  dei  Lavoratori"
          (GOL), di cui alla missione M5, componente  C1,  del  Piano
          nazionale di ripresa e  resilienza  dell'Italia,  approvato
          con  decisione   di   esecuzione   del   Consiglio   ECOFIN
          dell'Unione  europea  del  13   luglio   2021,   comunicano
          tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al  centro
          per  l'impiego  e  all'ANPAL  la  mancata  accettazione  di
          un'offerta di  lavoro  congrua,  pena  la  decadenza  dalla
          partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro
          al  programma   GOL   per   sei   mesi,   con   riferimento
          all'attivazione di interventi  in  favore  di  qualsivoglia
          nuovo  beneficiario.  Sono  fatti  salvi   gli   interventi
          attivati al momento della mancata comunicazione. 
                1-quinquies. L'ANPAL realizza il  monitoraggio  e  la
          valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
          comma   1-quater,   con   riferimento   agli    esiti    di
          ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto  conto,
          in   particolare,   del   numero   di    offerte    congrue
          complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc,  incluse
          quelle  non   accettate.   L'ANPAL   segnala   ai   servizi
          interessati eventuali criticita'  riscontrate  in  sede  di
          valutazione, anche in termini di numero di  esiti  positivi
          di ricollocazione e  di  offerte  congrue  complessivamente
          formulate, incluse quelle non  accettate,  da  valutare  in
          relazione al contesto territoriale di riferimento.  Ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          partecipazione al programma GOL del servizio per il  lavoro
          interessato. Sono fatti salvi gli  interventi  attivati  al
          momento della revoca. 
                2.  Gli  enti  di  formazione   accreditati   possono
          stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
          accreditati di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista  da
          provvedimenti regionali, un  Patto  di  formazione  con  il
          quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo  o
          di  riqualificazione  professionale,  anche   mediante   il
          coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di  ricerca,
          secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
          sulla base di indirizzi definiti con  accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          utilizzando a tal fine, le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
          formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato   dai   fondi
          paritetici interprofessionali per la formazione continua di
          cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in  sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a  questo
          percorso  formativo  il  beneficiario  di  Rdc  ottiene  un
          lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di  un
          contratto di lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  al
          datore di lavoro che assume, ferma restando  l'aliquota  di
          computo delle prestazioni  previdenziali,  e'  riconosciuto
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile  del
          Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per
          un periodo pari alla differenza  tra  18  mensilita'  e  il
          numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
          e, comunque, per  un  importo  non  superiore  a  390  euro
          mensili e per un periodo non inferiore a 6  mensilita'.  In
          caso  di  rinnovo  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   6,
          l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei  mensilita'
          per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo  massimo  del
          beneficio mensile comunque non  puo'  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
          mensile  del  Rdc   percepito   dal   lavoratore   all'atto
          dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili  e  per
          un periodo non inferiore a 6  mensilita',  e'  riconosciuta
          all'ente di formazione  accreditato  che  ha  garantito  al
          lavoratore assunto il  predetto  percorso  formativo  o  di
          riqualificazione  professionale,  sotto  forma  di  sgravio
          contributivo  applicato  ai  contributi   previdenziali   e
          assistenziali dovuti per i  propri  dipendenti  sulla  base
          delle stesse regole valide per  il  datore  di  lavoro  che
          assume il beneficiario del Rdc. Nel caso  di  licenziamento
          del beneficiario del  Rdc  effettuato  nei  trentasei  mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo. 
                3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si
          applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi  un
          incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel
          rispetto dei criteri fissati  dall'articolo  31,  comma  1,
          lettera f),  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,
          riferiti   esclusivamente    ai    lavoratori    a    tempo
          indeterminato. Il diritto  alle  predette  agevolazioni  e'
          subordinato al rispetto degli ulteriori  principi  generali
          di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.  150  del
          2015. 
                4. Ai beneficiari del Rdc  che  avviano  un'attivita'
          lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
          cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del  Rdc
          e'  riconosciuto  in  un'unica   soluzione   un   beneficio
          addizionale pari a sei mensilita' del Rdc,  nei  limiti  di
          780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
          del beneficio addizionale sono stabilite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          dello sviluppo economico. 
                5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui
          al presente  articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle
          condizioni stabilite dall'articolo  1,  comma  1175,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le  medesime  agevolazioni
          non spettano ai datori di lavoro che non  siano  in  regola
          con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi  di
          assunzione  di  beneficiario  di  Reddito  di  cittadinanza
          iscritto alle liste di cui alla medesima legge. 
                6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
                7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          compatibili  e  aggiuntive  rispetto  a  quelle   stabilite
          dall'articolo 1, comma 247, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia  esaurito
          gli esoneri contributivi in forza della predetta  legge  n.
          145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
          del presente articolo, sono fruiti sotto forma  di  credito
          di imposta  per  il  datore  di  lavoro.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
          predetto credito di imposta.» 
                «Art. 12 (Disposizioni finanziarie  per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - 1. Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   denominato   «Fondo    per    il    reddito    di
          cittadinanza».". 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 313,  314,  315,  318,
          321 e 344 della citata legge 29 dicembre 2022, n.197: 
                «Omissis. 
                313. Nelle more di un'organica riforma  delle  misure
          di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno
          2023, la misura del reddito di  cittadinanza  di  cui  agli
          articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n.  26,  e'  riconosciuta  nel  limite  massimo  di   sette
          mensilita' e comunque non oltre il  31  dicembre  2023.  Il
          limite temporale di cui al primo periodo non si applica per
          i percettori del Reddito di cittadinanza che,  prima  della
          scadenza dei sette mesi, sono stati  presi  in  carico  dai
          servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.  Nelle
          ipotesi di  cui  al  secondo  periodo,  i  servizi  sociali
          comunicano all'INPS, entro il 30  giugno  2023,  l'avvenuta
          presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del
          reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. 
                314. In caso di nuclei familiari al  cui  interno  vi
          siano persone con disabilita', come definite ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni  o  persone
          con almeno sessant'anni di eta', non si applica  il  limite
          massimo di sette mensilita' previsto dal comma  313,  fermo
          restando il limite di fruizione del beneficio entro  il  31
          dicembre 2023. 
                315. Fermo restando quanto previsto ai  commi  313  e
          314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti  agli
          obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura  di
          politica attiva, ivi inclusi corsi di  aggiornamento  delle
          competenze  o  di  riqualificazione   professionale   anche
          erogati attraverso tecnologie digitali, o  nelle  attivita'
          previste per il percorso personalizzato di  accompagnamento
          all'inserimento   lavorativo   e   all'inclusione   sociale
          individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni
          sono tenute a  trasmettere  all'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro gli elenchi  dei  soggetti  che
          non rispettano l'obbligo di frequenza. 
                Omissis. 
                318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli  da
          1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono
          abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6,
          comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
          9-bis, 10, comma 1-bis,  11,  11-bis,  12,  commi  da  3  a
          3-quater e 8 e 13, comma 1-ter. 
                Omissis. 
                321. Ai fini dell'organica riforma  delle  misure  di
          sostegno alla poverta' e di inclusione  attiva  di  cui  al
          comma 313  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il  «  Fondo
          per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva  »,
          nel  quale  confluiscono  le   economie   derivanti   dalla
          soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di  spesa
          di cui al comma 319, rideterminate al  netto  dei  maggiori
          oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto  stabilito
          nella parte II della presente legge. 
                Omissis. 
                344. Le prestazioni agricole  di  lavoro  subordinato
          occasionale a tempo determinato sono riferite ad  attivita'
          di natura stagionale di durata non superiore a 45  giornate
          annue per singolo  lavoratore,  rese  da  soggetti  che,  a
          eccezione dei pensionati, non abbiano  avuto  un  ordinario
          rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre  anni
          precedenti all'instaurazione  del  rapporto  ai  sensi  dei
          commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla
          presente disciplina, quali: 
                  a) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  nonche'
          percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale
          per l'impiego (NASpI) o dell'indennita'  di  disoccupazione
          denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1
          e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  o  del
          reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori
          sociali; 
                  b) pensionati di vecchiaia o di anzianita'; 
                  c) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto  scolastico   di   qualsiasi   ordine   e   grado,
          compatibilmente  con  gli  impegni  scolastici,  ovvero  in
          qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un'universita'; 
                  d)  detenuti  o  internati,   ammessi   al   lavoro
          all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
          1975, n. 354, nonche' soggetti in semiliberta'  provenienti
          dalla detenzione o internati in semiliberta'. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281  recante  «Definizione  e  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali  e  Conferenza  unificata).  -  1.   La   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie e i compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,  con
          la Conferenza Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, il  Ministro
          delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
          della sanita', il  presidente  dell'Associazione  nazionale
          dei comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente  dell'Unione
          province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell'Unione
          nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -  UNCEM.  Ne
          fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
          e sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI.  Dei
          quattordici    sindaci    designati    dall'ANCI,    cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubbici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 10,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          Omissis. 
                10. Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 186 e 203 della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232 recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
                «Omissis. 
                186. Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1  milioni
          di euro per l'anno 2022,  di  169,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno  2024,  di
          71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  8,9  milioni  di
          euro  per  l'anno  2026.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate  e  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la  decorrenza  dell'indennita'
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 185, e, a parita'  degli  stessi,  in  ragione
          della data di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
          garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
          al numero programmato in relazione  alle  predette  risorse
          finanziarie. 
                Omissis. 
                203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          5 dicembre 2013, n. 159, recante  «Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19.