Art. 2
Beneficiari
1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei
componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di
inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei
componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' ((ovvero dei
componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di
cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione.))
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al
momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e
di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione ((europea)) o suo familiare che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare
dello status di protezione internazionale, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo
continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti
del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di
equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica
equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a
euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del ((citato regolamento di cui al
decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e'
composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero
da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la
soglia di reddito familiare e' fissata in euro 7.560 annui,
moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto
requisito anagrafico di 67 anni e' adeguato agli incrementi della
speranza di vita ((ai sensi dell'articolo 12)) del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra
nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti
assistenziali inclusi nell'ISEE e ((al medesimo reddito famigliare
sono sommati)) tutti quelli in corso di godimento, che saranno
rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione
per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito
familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le
pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei
componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo
di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito
familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito
a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'. I
compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi
dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore
del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della
valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ((ai
fini dell'ISEE)), diverso dalla casa di abitazione di valore ((ai
fini dell'imposta municipale propria (IMU) )) non superiore a euro
150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ((ai fini
dell'ISEE)), non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di
euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori
euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti
massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni
componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ((ai fini dell'ISEE)), presente nel
nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri
indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei
trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all'articolo 3, comma 1, ((del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo)) 18 luglio 2005, n. 171,
nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal ((codice della
navigazione));
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata
sottoposizione ((a misura cautelare personale o a misura)) di
prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o
adottate ai sensi ((degli articoli 444 e seguenti)) del codice di
procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,
come indicate nell'articolo 8, comma 3.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in
cui un componente, ((sottoposto agli obblighi di cui)) all'articolo
6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie,
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
((4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a
1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore
a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura,
come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di
grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di
assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo.))
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di
equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di
interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo
familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano
le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa
abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare, come
definito ((ai fini dell'ISEE)), o del medesimo nucleo come definito
ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di
variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima
abitazione;
((b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a
se', anche ai fini dell'ISEE.))
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di
carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico
dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto
personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito
territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per
le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio
economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di
tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi
nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e
valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di ogni
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del
diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo,
gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita' della
residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal
territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di ((assenza dal territorio
italiano per un periodo)) pari o superiore a quattro mesi anche non
continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la
continuita' del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o
a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per
gravi e documentati motivi di salute.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
«Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19:
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).
- 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con
persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1.
I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il
diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni
per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore
privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i
previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per
l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma
6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo
annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore
a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e'
pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a
50.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di determinazione della prima scadenza
utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione
dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di
lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale
dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta,
con riferimento al requisito anagrafico per il
pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65
anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o
piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto
requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del
1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del
presente comma anche per eta' corrispondenti a valori
superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura
di cui all'articolo l, comma 11, della citata legge n. 335
del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto' ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del
comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per
interventi dedicati a politiche sociali e familiari con
particolare attenzione alla non autosufficienza e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del
predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro
nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252
milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro
nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592
milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro
nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342
milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020".
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al l° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si
applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche
nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione
dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in
cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a
domanda si siano verificate in epoca antecedente al l°
luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente".
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento
delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.»
- Si riporta l'articolo 4, comma 2, del citato decreto
del citato Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). -
Omissis.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole,
svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
fine va assunta la base imponibile determinata ai fini
dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque
titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita'
finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo familiare, individuato secondo
quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei
depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro
ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo»:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - Omissis.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti
compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre
a formare il reddito del percipiente solo per la parte
eccedente tale importo.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali -
commercial yacht: si intende ogni unita' di cui
all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di
cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero ((fino
a)) 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio
1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a
remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.
h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
da diporto a comando remoto priva a bordo di personale
adibito al comando.
Omissis.»
- Si riportano gli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444,
comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento [c.p.p. 535, 691] ne' l'applicazione di pene
accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215],
fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal
presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma
1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma
2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento
della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi
diverse da quelle penali che equiparano la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di
condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il
giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 «Norma sui licenziamenti individuali»:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento
del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma
3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di
quindici giorni.»
- La rubrica dell'allegato 3 al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
recita:
(Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo
1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b);
articolo 10, comma 7, lett. c)).
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare
del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione
giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del
codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata
la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice
civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a
seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'
competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia
coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare
dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se'
stante, salvo che debba essere considerato componente del
nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.»