Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base
annua, e' composto da una integrazione del reddito familiare, come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui,
ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare e' composto da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di
eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in
condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico
e', altresi', composto da una integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone
annuo previsto nel ((contratto di locazione)), come dichiarato ((ai
fini dell'ISEE)), fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di
1.800 euro annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte
di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o
superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di
disabilita' grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non
rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio ((economico)) e' erogato mensilmente per un periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato,
previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista
la sospensione di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura
come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei
poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque, inferiore ad
euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte
di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da
lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono
comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di
seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo
con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente
la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a
decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a
quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto
dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita'
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni
dall'avvio della medesima secondo modalita' definite dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di
cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni
dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni
obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia
stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto ((che non
si sia ottemperato a tale obbligo)) e comunque non oltre tre mesi
dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali ((il diritto alla
prestazione decade)).
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta
sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o
piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione
dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette
l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui
all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il principio di
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il
quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza
variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilita'
successive a quella di variazione della condizione occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e'
successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il
trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente
3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del
lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque
denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata
inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dal
presente articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni
caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso
alla misura e ((per il suo mantenimento)), a pena di decadenza dal
beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale
degli interessati e' corrispondentemente aggiornata ai fini della
determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi
di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione
sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in
ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio
e all'aggiornamento della misura ((da parte dell'INPS)).
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli
obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 34, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
«Disciplina delle agevolazioni tributarie»:
«Art. 34 (Altre agevolazioni). - Omissis.
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui
redditi nei confronti dei percipienti.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 545 del Codice di procedura
civile:
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono
essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause
di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente
del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la
parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per
oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di
un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle
cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre
alla meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle
speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al
presente articolo in violazione dei divieti e oltre i
limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni
di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e'
rilevata dal giudice anche d'ufficio.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 316, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025»:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,
314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i
beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla
fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove anni che
non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'erogazione del reddito di cittadinanza e'
subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con
apposito protocollo, stipulato dal Ministero
dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a
facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati
dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e,
comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del
comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»