Art. 4
Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio
1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche
all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso ((dei
requisiti e delle condizioni previsti)) dal presente Capo, sulla base
delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a
disposizione dai comuni((, dal Ministero dell'interno attraverso
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) )), dal
Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del
merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro
automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici
dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi
di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti
((dall'articolo 7)). L'INPS informa il richiedente che, per ricevere
il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare
l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine
di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve
espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla
domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli
enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
La richiesta puo' essere presentata presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((La richiesta puo'
essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle
risorse stesse.
1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente
sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di
inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE
affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».))
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di
sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione
digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della
piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei
dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza
per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni
complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari
devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari,
diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono
tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di
patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata
presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Alle attivita'
previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale
dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di
un patto per l'inclusione. ((Nell'ambito di tale valutazione, i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e 59 anni,
attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, comma 4)), vengono avviati ai centri per
l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,)) per la sottoscrizione del
patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di
servizio personalizzato e' sottoscritto entro sessanta giorni
((dall'avvio dei componenti)) al centro per l'impiego ((ovvero presso
i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 6, comma 7)). Successivamente, ogni novanta giorni, i
beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai
centri per l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di
servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,)) per
aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il
beneficio economico e' sospeso.
6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per
l'impiego puo' essere modificato e adeguato in base alle concrete
esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa
dell'interessato.
7. Le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del
patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di
servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato
sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale
e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso
il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalita' di
conferma della condizione del ((nucleo familiare sono definiti)) con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di
pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine
contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla
carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero
delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.
In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del
beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del
nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre
che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti,
la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante
entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare
un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di
locazione.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la
Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi
di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre
utilita'.
10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del
gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale ((nonche' per
l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di
giochi pirotecnici e di prodotti alcolici)).
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo.
Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma
1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.»
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i
consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le
associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la
tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 «isposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).
- 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento
dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento
dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276
del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su
tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1".»
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati ''Centri', possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 479, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35
milioni di euro al fine di consentire la presentazione
delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di
Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge,
nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella
presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A
decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di
cui al periodo precedente sono consentite la presentazione
delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la
formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita'
legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini
dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro
giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata
dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 81 (Settori petrolifero del gas). - Omissis.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi
del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di
minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
Omissis.»