Art. 4 
 
         Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio 
 
  1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con  modalita'  telematiche
all'INPS, che  lo  riconosce,  previa  verifica  del  possesso  ((dei
requisiti e delle condizioni previsti)) dal presente Capo, sulla base
delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati  o  messe  a
disposizione dai  comuni((,  dal  Ministero  dell'interno  attraverso
l'Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR)  )),  dal
Ministero  della  giustizia,  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito,   dall'Anagrafe    tributaria,    dal    pubblico    registro
automobilistico e dalle altre  pubbliche  amministrazioni  detentrici
dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso  sistemi
di   interoperabilita',   fatti   salvi    i    controlli    previsti
((dall'articolo 7)). L'INPS informa il richiedente che, per  ricevere
il  beneficio  economico  di  cui  all'articolo  3,  deve  effettuare
l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al  fine
di  sottoscrivere  un  patto   di   attivazione   digitale   e   deve
espressamente autorizzare la  trasmissione  dei  dati  relativi  alla
domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il  lavoro  e  agli
enti autorizzati all'attivita'  di  intermediazione  ai  sensi  degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,
nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per  il  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150.
La richiesta puo' essere presentata presso gli istituti di  patronato
di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.  152.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al terzo periodo  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((La  richiesta  puo'
essere presentata presso  i  centri  di  assistenza  fiscale  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti  delle
risorse stesse. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere  dal  1°
gennaio 2024, a valere sulle risorse di  cui  al  periodo  precedente
sono  consentite  la  presentazione  delle  domande  di  Assegno   di
inclusione e di Supporto per la formazione e  il  lavoro  di  cui  al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  anche  attraverso  i  centri  di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai  sensi  dell'articolo
4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le  attivita'  legate
all'assistenza  nella  presentazione  della  DSU  ai  fini  dell'ISEE
affidate  ai  medesimi  centri  di  assistenza   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».)) 
  2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a  quello  di
sottoscrizione, da parte del richiedente, del  patto  di  attivazione
digitale. 
  3. Il  percorso  di  attivazione  viene  attuato  per  mezzo  della
piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio  automatico  dei
dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza
per l'analisi e  la  presa  in  carico  dei  componenti  con  bisogni
complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. 
  4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari
devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale.  Successivamente,  ogni  novanta  giorni,  i   beneficiari,
diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui  al  comma  5,  sono
tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o  presso  gli  istituti  di
patronato, per aggiornare la propria posizione. In  caso  di  mancata
presentazione, il beneficio  economico  e'  sospeso.  Alle  attivita'
previste dal presente comma si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I servizi sociali effettuano una  valutazione  multidimensionale
dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione  di
un patto per  l'inclusione.  ((Nell'ambito  di  tale  valutazione,  i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e  59  anni,
attivabili al lavoro e  tenuti  agli  obblighi  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 4)), vengono avviati  ai  centri  per
l'impiego ((ovvero presso i soggetti accreditati ai  servizi  per  il
lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,)) per la sottoscrizione del
patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il  patto  di
servizio  personalizzato  e'  sottoscritto  entro   sessanta   giorni
((dall'avvio dei componenti)) al centro per l'impiego ((ovvero presso
i  soggetti  accreditati  ai  servizi  per   il   lavoro   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 7)). Successivamente, ogni novanta  giorni,  i
beneficiari di cui al presente comma sono  tenuti  a  presentarsi  ai
centri per  l'impiego  ((ovvero  presso  i  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il  patto  di
servizio personalizzato ai sensi  dell'articolo  6,  comma  7,))  per
aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il
beneficio economico e' sospeso. 
  6. L'avvio del  componente  del  nucleo  familiare  al  centro  per
l'impiego puo' essere modificato e adeguato  in  base  alle  concrete
esigenze di  inclusione  o  di  attivazione  lavorativa  o  formativa
dell'interessato. 
  7. Le modalita' di richiesta della misura,  di  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di
servizio  personalizzato,  nonche'  le  attivita'   di   segretariato
sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale
e di definizione e di adesione al progetto personalizzato  attraverso
il sistema informativo di  cui  all'articolo  5  e  le  modalita'  di
conferma della condizione del ((nucleo familiare sono definiti))  con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Agenzia
nazionale per le politiche  attive  del  lavoro,  di  seguito  ANPAL,
previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  da  adottarsi  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il beneficio economico e' erogato attraverso  uno  strumento  di
pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
In sede di prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del  termine
contrattuale,  l'emissione  della  Carta  di  inclusione  avviene  in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente  alla
carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per  il  numero
delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione  del  beneficio.
In sede di nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire  l'erogazione  del
beneficio suddivisa  per  ogni  singolo  componente  maggiorenne  del
nucleo familiare che concorre alla definizione del  beneficio.  Oltre
che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti,
la Carta di inclusione permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di  effettuare
un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto  di
locazione. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  possono
essere individuate ulteriori esigenze  da  soddisfare  attraverso  la
Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi
di contante, fermo restando il  divieto  di  utilizzo  del  beneficio
economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre
utilita'. 
  10. La consegna della Carta di inclusione  presso  gli  uffici  del
gestore del  servizio  integrato  avviene  dopo  sette  giorni  dalla
sottoscrizione  del  patto  di  attivazione  digitale  ((nonche'  per
l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di
giochi pirotecnici e di prodotti alcolici)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  6  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  «Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»: 
                «Art. 4 (Agenzie per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                  a) agenzie di somministrazione di lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui  all'articolo
          20; 
                  b) agenzie di somministrazione di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
                  c) agenzie di intermediazione; 
                  d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                  e)  agenzie   di   supporto   alla   ricollocazione
          professionale. 
                2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. 
                Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento della attivita' svolta. 
                3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma   2,   decorsi
          inutilmente   i   termini   previsti,   la    domanda    di
          autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo  indeterminato  si
          intende accettata. 
                4. Le agenzie autorizzate comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
          inoltre l'obbligo  di  fornire  alla  autorita'  concedente
          tutte le informazioni da questa richieste. 
                5. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
                6. L'iscrizione alla sezione dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. 
                L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui  al  comma
          1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione  della
          agenzia alle sezioni di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del
          predetto albo. 
                7. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.» 
                «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
                  a) gli istituti di  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  statali  e  paritari,  a  condizione  che   rendano
          pubblici e  gratuitamente  accessibili  sui  relativi  siti
          istituzionali i curricula dei  propri  studenti  all'ultimo
          anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi  alla
          data del conseguimento del titolo di studio; 
                  b)  le  universita',  pubbliche  e  private,  e   i
          consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
                  c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
                  d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
                  e)  i  patronati,  gli   enti   bilaterali   e   le
          associazioni senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la
          tutela del  lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle
          attivita' imprenditoriali, la progettazione e  l'erogazione
          di percorsi formativi e  di  alternanza,  la  tutela  della
          disabilita'; 
                  f) i gestori di  siti  internet  a  condizione  che
          svolgano la predetta attivita' senza finalita' di  lucro  e
          che   rendano   pubblici   sul   sito   medesimo   i   dati
          identificativi del legale rappresentante; 
                  f-bis)  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e   di
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello  sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
                2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo  5,
          comma 1. 
                3. Ferme restando le normative regionali vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro. 
                4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali definisce con proprio decreto  le
          modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al  comma
          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua
          nazionale del  lavoro,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          iscrizione  in  una  apposita  sezione  dell'albo  di   cui
          all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento  dei  dati
          alla  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione  dall'albo
          di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto  di
          proseguire l'attivita' di intermediazione. 
                5. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1  inserite
          nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31
          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attivita'    di
          intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. 
                5-bis. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1.». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150 «isposizioni per il  riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183»: 
                «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il  lavoro).
          - 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
          regimi di accreditamento,  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  secondo  criteri
          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa intesa in  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sulla  base  dei  seguenti
          principi: 
                  a) coerenza con il sistema di  autorizzazione  allo
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli
          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                  b) definizione di  requisiti  minimi  di  solidita'
          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza
          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da
          svolgere; 
                  c)  obbligo  di  interconnessione  con  il  sistema
          informativo di cui all'articolo 13  del  presente  decreto,
          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a
          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi
          per le politiche del lavoro; 
                  d)   raccordo   con   il   sistema   regionale   di
          accreditamento degli organismi di formazione; 
                  e) definizione della  procedura  di  accreditamento
          dei  soggetti  abilitati  ad  operare  con   lo   strumento
          dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23. 
                2.  Qualora  ne  facciano  richiesta  all'ANPAL,   le
          agenzie  per  il  lavoro  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.  276
          del 2003 vengono accreditate ai servizi per  il  lavoro  su
          tutto il territorio nazionale. 
                3. ANPAL istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti
          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di
          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al
          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il
          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono
          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
          un proprio regime di accreditamento. 
                4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276  del
          2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
                  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1".» 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152 «Nuova disciplina  per
          gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97. 
              - Si riporta l'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  «Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni»: 
                «Art. 32 (Soggetti abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di  assistenza
          fiscale, di seguito denominati  ''Centri',  possono  essere
          costituiti dai seguenti soggetti: 
                  a)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
                  b)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
                  c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
                  d)   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
          dipendenti e pensionati od organizzazioni  territoriali  da
          esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
          aderenti; 
                  e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
                  f)  associazioni  di   lavoratori   promotrici   di
          istituti di patronato riconosciuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  29  luglio
          1947, n. 804, aventi complessivamente almeno  cinquantamila
          aderenti.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 479,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022», come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                479. A decorrere dall'anno 2020,  sono  stanziati  35
          milioni di euro al  fine  di  consentire  la  presentazione
          delle  domande  di  Reddito  di  cittadinanza  (Rdc)  e  di
          Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso  i  centri  di
          assistenza fiscale  in  convenzione  con  l'INPS  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  1,  del  predetto  decreto-legge,
          nonche'  per  le  attivita'  legate  all'assistenza   nella
          presentazione della DSU a fini ISEE  affidate  ai  medesimi
          centri di assistenza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere  sulle  risorse  di
          cui al periodo precedente sono consentite la  presentazione
          delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la
          formazione e il lavoro di cui  al  decreto-legge  4  maggio
          2023, n.  48,  anche  attraverso  i  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4,
          comma 1, del predetto decreto-legge, nonche'  le  attivita'
          legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini
          dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre 2013, n. 159. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n. 159: 
                «Art.  11  (Rafforzamento  dei  controlli  e  sistema
          informativo dell'ISEE). - 1. I  soggetti  incaricati  della
          ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo  10,  comma  6,
          trasmettono per via telematica entro i  successivi  quattro
          giorni lavorativi i  dati  in  essa  contenuti  al  sistema
          informativo dell'ISEE gestito  dall'INPS  e  rilasciano  al
          dichiarante   esclusivamente   la    ricevuta    attestante
          l'avvenuta presentazione della DSU. La  DSU  e'  conservata
          dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
          contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
          temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5.  L'INPS  per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'ISEE  puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322, ai soli fini della trasmissione  delle  DSU  e  per
          l'eventuale assistenza nella compilazione. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 81, comma 35, lettera  b),  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 81 (Settori petrolifero del gas). - Omissis. 
                35.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          ovvero uno dei soggetti di cui questo si  avvale  ai  sensi
          del comma 34, individua: 
                  a) i titolari del beneficio di cui al comma 32,  in
          conformita' alla disciplina di cui al comma 33; 
                  b) il gestore del servizio  integrato  di  gestione
          delle   carte   acquisti   e    dei    relativi    rapporti
          amministrativi, tenendo conto della disponibilita'  di  una
          rete  distributiva  diffusa  in   maniera   capillare   sul
          territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni  di
          sportello  relative  all'attivazione  della  carta  e  alla
          gestione  dei   rapporti   amministrativi,   al   fine   di
          minimizzare gli oneri, anche di spostamento,  dei  titolari
          del beneficio,  e  tenendo  conto  altresi'  di  precedenti
          esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di   contributi
          pubblici. 
                Omissis.»