Art. 5
Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL
1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati
per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi
autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da
parte dei beneficiari, nonche' per finalita' di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti
accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle
finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma
digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I
beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla
piattaforma, accedono a informazioni e proposte ((su offerte di
lavoro, corsi)) di formazione, tirocini di orientamento e formazione,
progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e
sulle attivita' previste dal ((patto di servizio personalizzato e dal
patto per l'inclusione)). La piattaforma agevola la ricerca di
lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative
e formative e delle competenze professionali pregresse del
beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro,
di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di
tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali,
((l'INPS e l'ANPAL)), di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano
tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e ((sono
individuati)) misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso
specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per
la ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3,
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «((d-ter) la
piattaforma)) digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la
presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi
regionali del lavoro.».
((4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo
24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente: «2-ter)
Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari
dell'Assegno di inclusione».))
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta l'articolo 13, comma 2, lettera d)-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»:
Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - Omissis.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
Omissis.
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'»:
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - Omissis.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
Omissis.»