Art. 6
Percorso personalizzato di inclusione sociale
e lavorativa
1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una
volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad
aderire ad un ((percorso personalizzato di inclusione sociale e
lavorativa)). Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu'
progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare
nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5,
primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale
competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove
necessario, la valutazione multidimensionale e' ((svolta da
un'equipe)) multidisciplinare definita dal servizio sociale
coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali,
con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene
sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di
servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi
formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di
occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5,
componente C1, del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)).
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva
a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di
politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di
inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i
componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la
responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come
indicati al comma 5.
5. I componenti ((del nucleo familiare)) con disabilita' o di eta'
pari o superiore a sessanta anni ((o inseriti nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere)) possono comunque
richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi
di cui al comma 4:
a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione
diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;
b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento
alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu'
figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con
disabilita' o non autosufficienza come ((definite nell'allegato 3 al
regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
((d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con
o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti
dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere.
5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto
l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a
titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale
fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da
svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre
attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di tali attivita' e' a
titolo gratuito, non e' assimilabile a una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai
fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per
l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il
comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e
a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei
medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per
responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri
aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la
partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono
sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle
risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai
relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche'
dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte
dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi,
quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i
contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita'
definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti
del Terzo settore, ((disciplinati dal codice di cui al decreto))
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali enti e'
riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento
a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori
del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella
progettazione personalizzata((, nonche' nelle attivita' di
supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di
lavoro)), ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo
settore o presso i medesimi.
7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di
servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del
beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, ((siano
effettuate)) presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,
mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i
sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
((9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti
territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e
i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a
decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai
beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli
individui in simili condizioni di disagio economico.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le
linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi
all'attuazione dell'Assegno di inclusione.))
11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo
utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a
decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».
12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni
coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di
cui al comma 9.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula
di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione
predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali.»
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'»:
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il
contrasto alla poverta'). - Omissis.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
Poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici
rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo
Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni
regione e nei limiti della medesima, sono definiti ((in un
atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le
autonomie locali,)) sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi
sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione da parte di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche',
a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla
seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente
alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma
restando la verifica da parte dello stesso Ministero del
lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli
utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente
non rendicontate devono comunque essere esposte entro la
successiva erogazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»
«Omissis.
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
Omissis.»