Art. 7
Controlli
1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro,(( (INL) ))
e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ((ai sensi del))
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale
ispettivo dell'INPS, nonche' dalla Guardia di finanza nell'ambito
delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate
ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di
vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la
decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale, ((nell'ambito delle
rispettive competenze,)) il personale ispettivo dell'INL e la Guardia
di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati,
sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a
disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo
Istituto. Per le finalita' di cui al presente comma, l'((INL)) e la
Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL,
l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da
effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a
tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione,
che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni
legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di
contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione,
contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita'
ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli
obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di
collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni
territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.