Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro,(( (INL) ))
e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ((ai sensi  del))
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,  dal   personale
ispettivo dell'INPS, nonche' dalla  Guardia  di  finanza  nell'ambito
delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate
ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita'  di
vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che   comportano   la
decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di  violazione  in
materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale,  ((nell'ambito   delle
rispettive competenze,)) il personale ispettivo dell'INL e la Guardia
di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e  le  banche  dati,
sia in forma analitica che  aggregata,  trattate  dall'INPS,  gia'  a
disposizione  del  personale  ispettivo   dipendente   dal   medesimo
Istituto. Per le finalita' di cui al presente comma, l'((INL))  e  la
Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sentiti  l'INL,
l'INPS e il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati le  categorie  di  dati,  le  modalita'  di  accesso,  da
effettuare anche  mediante  cooperazione  applicativa,  le  misure  a
tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. 
  4. Al  fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di  inclusione,
che svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni
legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un  piano  triennale  di
contrasto  all'irregolare  percezione  dell'Assegno  di   inclusione,
contenente le misure  di  contrasto  e  la  strategia  dell'attivita'
ispettiva,  i  criteri  per  il  monitoraggio  dei  suoi  esiti,  gli
obiettivi  annuali   da   conseguire,   nonche'   le   modalita'   di
collaborazione  con  le  parti  sociali  e  con  le   amministrazioni
territoriali. 
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.