Art. 8 
 
                 Sanzioni e responsabilita' penale, 
                      contabile e disciplinare 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine  di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  economico  di   cui
all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini  del  mantenimento  del
beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione  da  uno  a
tre anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  di
cui ai commi 1 e  2  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti
l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo  20-bis,
primo  comma,  numeri  1),  2)  e  3),  del  codice  penale,  nonche'
all'applicazione  con  provvedimento  definitivo  di  una  misura  di
prevenzione  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,   consegue,   di
diritto, l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'
tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito.  La
disposizione di cui al primo periodo si  applica  anche  in  caso  di
sentenza adottata ai sensi ((degli  articoli  444  e  seguenti))  del
codice di procedura penale, in deroga alle  previsioni  dell'articolo
445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata  al
beneficiario dall'INPS.  Il  beneficio  non  puo'  essere  nuovamente
richiesto prima che siano  decorsi  dieci  anni  dalla  definitivita'
della sentenza oppure dalla revoca,  o,  comunque,  dalla  perdita  o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura  di
prevenzione. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso  la
dichiarazione di cui al comma 16, e  comunque  quando  risulta  dagli
atti che  il  destinatario  del  provvedimento  giudiziale  gode  del
beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  o  dall'applicazione  della  misura  di   prevenzione   con
provvedimento definitivo. 
  5.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   comma   3,   quando
l'amministrazione erogante accerta  la  non  corrispondenza  al  vero
delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni   poste   a   fondamento
dell'istanza ovvero l'omessa o mendace  successiva  comunicazione  di
qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e  della
composizione   del   nucleo   familiare   dell'istante,   la   stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio.  A  seguito
della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione  di  quanto
indebitamente percepito. 
  6. Il nucleo  familiare  che  percepisce  l'Assegno  di  inclusione
decade dal  beneficio  se  un  componente  del  nucleo,  tenuto  agli
obblighi di cui all'articolo 6: 
    a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per  il
lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; 
    b) non sottoscrive il  patto  per  l'inclusione  o  il  patto  di
servizio personalizzato, di cui  all'articolo  4,  salvi  i  casi  di
esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque  denominate,
nelle quali e' inserito dai servizi per  il  lavoro,  secondo  quanto
previsto dal patto di servizio personalizzato,  ovvero  non  rispetta
gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso
personalizzato((, ovvero non frequenta regolarmente  un  percorso  di
istruzione degli adulti di primo livello, previsto  dall'articolo  4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre  2012,  n.  263,  o  comunque  funzionale
all'adempimento dell'obbligo di istruzione)); 
    d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di  lavoro
ai sensi dell'articolo 9,  relativamente  ai  componenti  del  nucleo
attivabili al lavoro; 
    e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7,  8,
10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da  determinare
un beneficio economico maggiore; 
    f) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare; 
    g) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita'  di  lavoro,
senza  aver  provveduto  alle   prescritte   comunicazioni   di   cui
all'articolo 3. 
  7.  ((Gli  importi))  di  cui  all'articolo  38,   comma   3,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero,
sono riversati dall'INPS all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnati al ((Fondo per il sostegno)) alla poverta'  e  per
l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge  29
dicembre 2022, ((n. 197.)) 
  8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal  beneficio,  l'INPS
dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione  di  cui
all'articolo 4, comma 8. 
  9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio  puo'
essere richiesto da un componente il nucleo  familiare  solo  decorsi
sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. 
  10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema  informativo  di  cui
all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non
oltre  dieci  giorni  dalla  data  dalla  quale  ne  sono  venuti   a
conoscenza,  attraverso   il   medesimo   sistema   informativo,   le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
al  presente  articolo.  L'INPS,  per  il   tramite   del   ((sistema
informativo di cui all'articolo 5)), mette a disposizione dei  centri
per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di
revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e
di conseguente  accertato  illegittimo  godimento  del  beneficio,  i
soggetti  preposti  ai  controlli  e   alle   verifiche   trasmettono
all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni  dall'accertamento,  la
documentazione completa relativa alla verifica. 
  11. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli
anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate  ((ai
fini dell'ISEE)) con quelle disponibili presso gli uffici  anagrafici
e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile
per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del riconoscimento del beneficio. I  comuni  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  12. Il mancato o non corretto espletamento dei  controlli  e  delle
verifiche di cui al presente capo, nonche' la  mancata  comunicazione
dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla  revoca  o
alla  decadenza  dal  beneficio,   determinano   la   responsabilita'
amministrativo-contabile   del   personale   delle    amministrazioni
interessate, degli altri soggetti incaricati  e,  comunque,  preposti
allo svolgimento delle citate  funzioni,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di  cui  al  presente
comma  sono  altresi'  valutate  ai  fini   dell'accertamento   della
responsabilita' disciplinare dell'autore. 
  13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero  di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto  per
la formazione e il lavoro ((di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48))». 
  14. Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale ((o che e'  destinatario  di
uno  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  3  prima  che  diventino
definitivi)), l'erogazione del  beneficio  e'  sospesa.  La  medesima
sospensione si applica anche nei confronti  del  beneficiario  o  del
richiedente dichiarato  latitante  ai  sensi  dell'articolo  296  del
codice di procedura penale o  che  si  e'  sottratto  volontariamente
all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato
nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. 
  15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati
con effetto non retroattivo,  rispettivamente,  dal  giudice  che  ha
disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso  la  sentenza
di  condanna  non  definitiva,  dal  giudice  che  ha  dichiarato  la
latitanza, dal giudice  dell'esecuzione  su  richiesta  del  pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto ovvero  dal  giudice  che  ha  disposto  la
misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. 
  16. Nel primo atto ((del procedimento)) cui e' presente  l'indagato
o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare  se  gode
del beneficio. 
  17. Ai fini della loro immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 14 e 15  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 5 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato. 
  18.   La   sospensione   del   beneficio   puo'   essere   revocata
dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha  disposta,  quando   risultano
mancare, anche per motivi sopravvenuti,  le  condizioni  che  l'hanno
determinata. Ai fini del  ripristino  dell'erogazione  degli  importi
dovuti, l'interessato deve  presentare  domanda  al  competente  ente
previdenziale allegando la copia  del  provvedimento  giudiziario  di
revoca della sospensione della prestazione. 
  19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 14 sono accantonate dall'INPS fino  al  momento  in  cui  viene
accertata la  quota  delle  stesse  comunque  spettante  ai  soggetti
interessati dal provvedimento di  revoca.  La  restante  parte  delle
risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnata   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali violenti,  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206. 
  20. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  7  e  19,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale: 
                «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle  pene  detentive
          brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
          di  legge,  le  pene   sostitutive   della   reclusione   e
          dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge  24
          novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
                  1) la semiliberta' sostitutiva; 
                  2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
                  3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
                  4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
                La   semiliberta'   sostitutiva   e   la   detenzione
          domiciliare  sostitutiva  possono  essere   applicate   dal
          giudice in caso di condanna alla reclusione  o  all'arresto
          non superiori a quattro anni. 
                Il  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo  puo'
          essere applicato dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
          reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. 
                La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere  applicata
          dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla   reclusione   o
          all'arresto non superiori a un anno.» 
              - Per gli articoli 444 e 445 del  codice  di  procedura
          penale, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  29  ottobre  2012,  n.  263  «Regolamento
          recante norme generali per  la  ridefinizione  dell'assetto
          organizzativo didattico dei  Centri  d'istruzione  per  gli
          adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma  dell'articolo
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio  2013,  n.
          47: 
                «Art. 4 (Assetto  didattico).  -  1.  I  percorsi  di
          istruzione degli adulti sono riorganizzati in: 
                  a)  percorsi  di  primo  livello:  i  percorsi   di
          istruzione di primo livello realizzati dai  Centri  di  cui
          all'articolo  2,  sono  finalizzati  al  conseguimento  del
          titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
          della  certificazione   attestante   l'acquisizione   delle
          competenze di base connesse all'obbligo  di  istruzione  di
          cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  22
          agosto  2007,  n.  139,  relative  alle  attivita'  e  agli
          insegnamenti di cui al comma 2, lettera b); 
                  b) percorsi  di  secondo  livello:  i  percorsi  di
          istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
          scolastiche  di  cui  al  comma  6,  sono  finalizzati   al
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione    tecnica,
          professionale e artistica; 
                  c) percorsi di alfabetizzazione e di  apprendimento
          della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e  di
          apprendimento della lingua italiana, realizzati dai  Centri
          di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri  di
          cui all'articolo 3,  nei  limiti  dell'organico  assegnato,
          sono finalizzati al conseguimento di un  titolo  attestante
          il raggiungimento di un livello di conoscenza della  lingua
          italiana non inferiore al  livello  A2  del  Quadro  comune
          europeo  di  riferimento  per  le  lingue   elaborato   dal
          Consiglio d'Europa. 
                2. I percorsi di primo livello di  cui  al  comma  1,
          lettera a), sono articolati in due periodi didattici  cosi'
          strutturati: 
                  a) il primo periodo  didattico  e'  finalizzato  al
          conseguimento del titolo di  studio  conclusivo  del  primo
          ciclo; 
                  b) il secondo periodo didattico e'  finalizzato  al
          conseguimento     della      certificazione      attestante
          l'acquisizione   delle   competenze   di   base    connesse
          all'obbligo di istruzione di  cui  al  citato  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.  139,
          relative alle attivita' e insegnamenti  generali  comuni  a
          tutti gli indirizzi degli istituti  professionali  e  degli
          istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  87,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          88. 
                3.  I  percorsi  di  secondo  livello  di  istruzione
          tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
          articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati: 
                  a)  il  primo  periodo  didattico  e'   finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per  il  primo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo; 
                  b) il  secondo  periodo  didattico  e'  finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione all'ultimo anno dei  percorsi  degli  istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per il secondo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo; 
                  c)  il  terzo  periodo  didattico  e'   finalizzato
          all'acquisizione  del  diploma  di  istruzione  tecnica   o
          professionale,  in  relazione  all'indirizzo  scelto  dallo
          studente.  Tale  periodo  si  riferisce  alle   conoscenze,
          abilita'  e  competenze  previste  per  l'ultimo  anno  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo. 
              4. I  percorsi  di  primo  livello  relativi  al  primo
          periodo didattico di cui al comma 2, lettera a),  hanno  un
          orario  complessivo  di  400  ore,  articolato  secondo  le
          indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
          11, comma 10, destinato allo  svolgimento  di  attivita'  e
          insegnamenti  obbligatori  relativi  ai   saperi   e   alle
          competenze  attesi  in  esito  ai  percorsi  della   scuola
          secondaria di primo  grado.  I  percorsi  sono  organizzati
          anche con riferimento alle competenze chiave in materia  di
          cittadinanza  da  acquisire  al   termine   dell'istruzione
          obbligatoria di cui all'allegato al  decreto  del  Ministro
          della pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139.  In
          assenza  della  certificazione  conclusiva   della   scuola
          primaria, l'orario  complessivo  puo'  essere  incrementato
          fino ad un massimo di ulteriori 200 ore,  in  relazione  ai
          saperi e alle competenze  possedute  dallo  studente.  Tale
          quota, articolata secondo le  indicazioni  contenute  nelle
          linee guida di cui all'articolo 11, comma 10,  puo'  essere
          utilizzata anche ai fini  dell'alfabetizzazione  in  lingua
          italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
          c). 
                5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi  di
          cui al presente articolo e' cosi' determinato: 
                  a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo
          periodo didattico di cui al comma 2, lettera b),  hanno  un
          orario complessivo pari al 70 per cento di quello  previsto
          dai corrispondenti ordinamenti  degli  istituti  tecnici  o
          professionali per l'area di istruzione generale, articolato
          secondo le indicazioni contenute nelle linee guida  di  cui
          all'articolo 11, comma 10; 
                  b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,
          lettere a), b) e  c),  hanno,  rispettivamente,  un  orario
          complessivo pari al 70 per cento  di  quello  previsto  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  all'area   di   istruzione
          generale e alle singole aree di indirizzo. 
                6. I percorsi di secondo livello di cui al  comma  1,
          lettera b), relativi agli istituti tecnici,  agli  istituti
          professionali e ai  licei  artistici,  con  riferimento  ai
          periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b)  e  c),
          sono realizzati dalle  istituzioni  scolastiche  presso  le
          quali  funzionano  i  percorsi   di   istruzione   tecnica,
          professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
          tale  fine   individuate   nell'ambito   della   competenza
          esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano  in  materia  di  programmazione  dell'offerta
          formativa,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei   parametri
          definiti  ai  sensi   della   normativa   vigente   e   con
          l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 
                7.    Nell'ambito    dell'ampliamento    dell'offerta
          formativa,  le  istituzioni  scolastiche  presso  le  quali
          funzionano  i  percorsi  di  istruzione   liceale   possono
          prevedere,   altresi',   la   realizzazione   di   percorsi
          finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione
          liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti  delle
          risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   e   delle
          dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64  del
          decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma  7,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma
          1,  lettera  b),  sono  realizzati  con  riferimento   alle
          conoscenze,   abilita'   e    competenze    previste    dai
          corrispondenti ordinamenti del liceo  artistico  secondo  i
          periodi didattici di cui al comma 3,  l'orario  complessivo
          di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al  comma  9,
          definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
          di cui all'articolo 11, comma 10. 
                9. Ai fini di cui al presente articolo, con le  linee
          guida di cui  all'articolo  11,  comma  10,  approvate  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
          i criteri generali e le modalita' per rendere  sostenibili,
          per lo studente, i carichi orari di cui ai  commi  4  e  5,
          attraverso: 
                  a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti
          dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e  del
          livello richiesto; 
                  b) la  personalizzazione  del  percorso  di  studio
          relativo  al  livello  richiesto,  che  lo  studente   puo'
          completare anche nell'anno scolastico  successivo,  secondo
          quanto previsto dal  patto  formativo  individuale  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera e); 
                  c)  la  fruizione  a  distanza  di  una  parte  del
          percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento
          del corrispondente monte ore complessivo; 
                  d) la realizzazione di attivita' di  accoglienza  e
          di orientamento, finalizzate  alla  definizione  del  Patto
          formativo individuale, per non piu' del 10  per  cento  del
          corrispondente monte ore complessivo del percorso.» 
              - Si riporta l'articolo 38 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
                «Art. 38 (Altre disposizioni in materia  tributaria).
          - 1. Gli enti che erogano  prestazioni  sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, comunicano  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'articolo  21  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328. 
                2. Con apposita convezione stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
                3.  Fermo  restando  la  restituzione  del  vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
                4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
                  a) all'articolo  60,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                    1) al primo comma, lettera a), le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
                    2) al primo comma, lettera d), le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
                    3) al secondo comma, le  parole  «non  risultante
          dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 
                    4) al terzo  comma,  le  parole  "non  risultanti
          dalla dichiarazione annuale" sono  soppresse  e  le  parole
          "della   comunicazione   prescritta   nel   secondo   comma
          dell'articolo 36" sono sostituite  dalle  seguenti:  "della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione  della  dichiarazione  di  inizio   attivita'
          IVA."; 
                  b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: "La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti della riscossione. Non si  applica  l'articolo
          149-bis del codice di procedura civile.". 
                5. Al fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'articolo  2704,  primo  comma,  del   codice   civile.
          All'articolo 3-ter, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  "trenta
          giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
                6. Data la valenza del codice fiscale quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
                7. Le imposte dovute in sede di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di  pensione  di  cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
          euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici  rate,
          senza  applicazione  di  interessi,  a  partire  dal   mese
          successivo a quello in cui e' effettuato  il  conguaglio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi
          eredi, gli importi residui da versare. 
                8. I soggetti che corrispondono redditi  di  pensione
          di cui all'articolo 49, comma  2,  lettera  a),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
                9. 
                10.  All'articolo  3,  comma  24,  lettera  b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46",  sono
          inserite  le  seguenti:  "Ai  fini  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.". 
                11. All'articolo 74 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
                12. Le disposizioni contenute  nell'articolo  25  del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  non  si
          applicano,  limitatamente  al  periodo  compreso  tra   l'1
          gennaio 2010 e il  31  dicembre  2012,  ai  contributi  non
          versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
          data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
                13. Gli obblighi dichiarativi previsti  dall'articolo
          4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
                  a)  alle  persone  fisiche  che   prestano   lavoro
          all'estero per lo Stato italiano, per una sua  suddivisione
          politica o amministrativa o per un suo  ente  locale  e  le
          persone   fisiche   che    lavorano    all'estero    presso
          organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la  cui
          residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
          ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
          redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
          esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
                  b) ai soggetti residenti in Italia che prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
                13.1 L'esonero dagli obblighi  dichiarativi  previsto
          dalla lettera b) del comma 13 si applica,  con  riferimento
          al conto corrente  costituito  all'estero  per  l'accredito
          degli stipendi o degli  altri  emolumenti  derivanti  dalle
          attivita'  lavorative  ivi  svolte  e  limitatamente   alle
          predette somme, anche al coniuge e ai  familiari  di  primo
          grado del titolare del conto eventualmente cointestatari  o
          beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso. 
                13-bis.  Nell'articolo  111  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
                  "1-bis.  La  variazione  delle   riserve   tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento". 
                13-ter. Le disposizioni  contenute  nel  comma  1-bis
          dell'articolo  111  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma  13-bis  del
          presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del
          50 per cento, anche  sul  versamento  del  secondo  acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
                13-quater. In deroga all'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
          e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al citato comma 1-bis dell'articolo  111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
                13-quinquies. Per  l'anno  finanziario  2010  possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. 
                13-sexies. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente: 
                  "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non
          si applicano  alle  societa'  a  prevalente  partecipazione
          pubblica." 
                13-septies. All'articolo 2, comma 1, del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta  la
          seguente: 
                  "tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
          imprese di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito".» 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
          2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile  2002,  n.   73,   Disposizioni   urgenti   per   il
          completamento delle operazioni di  emersione  di  attivita'
          detenute all'estero  e  di  lavoro  irregolare,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2002, n. 46,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Modifiche alle disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare). - 1. Alla legge  18  ottobre  2001,  n.
          383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 1: 
                    1) al comma 1, le parole: "30 giugno  2002"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 
                    2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
          imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 
                    3) al comma 2,  lettera  a),  primo  periodo,  le
          parole: "rispetto a quello relativo  al  periodo  d'imposta
          precedente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "rispetto  a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente"; 
                    4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "2-bis. La contribuzione e l'imposta  sostitutiva
          dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine  di
          presentazione della dichiarazione di  emersione,  previste,
          rispettivamente, alle lettere a) e b)  del  comma  2,  sono
          trattenute  e  versate  in  un'unica  soluzione,  entro  il
          termine  di  presentazione  della  medesima   dichiarazione
          ovvero, a partire dal predetto termine,  in  sessanta  rate
          mensili, senza interessi"; 
                    5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Per le violazioni concernenti  gli  obblighi
          di documentazione, registrazione, dichiarazione  di  inizio
          attivita', commesse nel primo periodo  d'imposta  agevolato
          fino alla data  di  presentazione  della  dichiarazione  di
          emersione, non si applicano le sanzioni  previste  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
          versamento dell'imposta sia  effettuato  entro  il  termine
          previsto per il versamento dovuto  in  base  alla  relativa
          dichiarazione annuale IVA"; 
                    6) al comma  4,  le  parole:  "30  giugno  2002",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
          novembre 2002"; 
                    7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
                    "4-bis. I lavoratori che aderiscono al  programma
          di  emersione  e  che   non   risultano   gia'   dipendenti
          dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo  antecedente
          nonche' per il  triennio  di  emersione,  dal  computo  dei
          limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi  e
          contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
          specifiche  normative  ed  istituti,  ad  eccezione   delle
          disposizioni in  materia  di  licenziamenti  individuali  e
          collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
          di  emersione  di  cui  al   presente   articolo,   tramite
          sottoscrizione  di  specifico  atto  di  conciliazione,  ha
          efficacia  novativa  del  rapporto  di  lavoro  emerso  con
          effetto dalla data di presentazione della dichiarazione  di
          emersione e produce, relativamente  ai  diritti  di  natura
          retributiva e risarcitoria per il  periodo  pregresso,  gli
          effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411  del
          codice di procedura civile; dalla stessa data si  applicano
          gli istituti economici e normativi previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; 
                    8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7.  Per  intensificare  l'azione  di   contrasto
          all'economia  sommersa,  il   CIPE   definisce   un   piano
          straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
          con il quale sono individuate le  priorita'  di  intervento
          coordinato ed  integrato  degli  organi  di  vigilanza  del
          settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
          del piano, l'Agenzia delle entrate invia una  richiesta  di
          informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
          possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
          previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di  pubblica
          utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni  mobili
          registrati e degli studi  di  settore.  Tale  richiesta  e'
          finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
          carattere  generale  correlabili  alle  irregolarita'   del
          rapporto di lavoro e non preclude l'adesione  ai  programmi
          di emersione"; 
                  b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
                    "Art. 1-bis  (Emersione  progressiva).  -  1.  In
          alternativa alla procedura prevista  dall'articolo  1,  gli
          imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha  sede
          l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002,  un  piano
          individuale di emersione contenente: 
                    a)    le    proposte    per    la     progressiva
          regolarizzazione  ed  adeguamento  agli  obblighi  previsti
          dalla normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attivita',
          relativamente  a  materie  diverse  da  quelle  fiscale   e
          contributiva, in un periodo non superiore a diciotto  mesi,
          eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi  in  caso  di
          motivate esigenze; 
                    b) le proposte  per  il  progressivo  adeguamento
          agli obblighi previsti dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
          comunque non superiore al triennio di emersione; 
                    c) il numero e la  remunerazione  dei  lavoratori
          che si intende regolarizzare; 
                    d)   l'impegno   a   presentare   una    apposita
          dichiarazione    di    emersione    successivamente    alla
          approvazione del piano da parte del sindaco. 
                    2. Per la presentazione del piano individuale  di
          emersione,  gli  imprenditori  che   intendono   conservare
          l'anonimato   possono   avvalersi   delle    organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei   professionisti
          iscritti  agli  albi  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei  consulenti  del
          lavoro, che provvedono alla presentazione del programma  al
          sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare  la
          riservatezza dell'imprenditore stesso. 
                    3. Se il piano individuale di emersione  contiene
          proposte di adeguamento progressivo alle  disposizioni  dei
          contratti collettivi nazionali  di  lavoro  in  materia  di
          trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
          parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
          irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
          dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  ove
          istituita. La commissione esprime il parere entro  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso   tale
          termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 
                    4. Il sindaco approva  il  piano  individuale  di
          emersione nell'ambito delle  linee  generali  definite  dal
          CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.
          Il  prefetto  esercita  la  funzione  di  coordinamento   e
          vigilanza. 
                    5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
          quarantacinque  giorni  dalla  sua  presentazione,   previe
          eventuali modifiche concordate con l'interessato  o  con  i
          soggetti di cui  al  comma  2,  ovvero  respinge  il  piano
          stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano,  il
          sindaco dispone,  contestualmente,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 
                    6. Il sindaco o l'organo  di  vigilanza  delegato
          verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei  termini
          fissati, l'avvenuto  adeguamento  o  regolarizzazione  agli
          obblighi  previsti   dalla   normativa   vigente,   dandone
          comunicazione   all'interessato.   L'adeguamento    o    la
          regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,  come
          avvenuti tempestivamente  e  determinano  l'estinzione  dei
          reati contravvenzionali  e  delle  sanzioni  connesse  alla
          violazione dei predetti obblighi. 
                    7. La dichiarazione di  emersione  e'  presentata
          entro il 30 novembre  2002  e  produce  gli  altri  effetti
          previsti dall'articolo 1"; 
                  c) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  "di  cui
          all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e  1-bis
          e degli altri modelli di dichiarazione". 
                2.  Per  i   soggetti   che   hanno   presentato   la
          dichiarazione di emersione prima della data di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          resta ferma l'applicazione del regime di incentivo  fiscale
          per il periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in
          vigore della citata legge n. 383 del  2001,  e  per  i  due
          successivi;  per  i  medesimi  soggetti  si  applicano   le
          disposizioni di maggior  favore  recate  dai  commi  2-bis,
          2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del  2001,
          introdotte  con  il  comma  1,  lettera  a),  del  presente
          articolo. 
                3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  gia'
          previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di
          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
          lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
          domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria: 
                  a) da euro 1.80018  a  euro  10.80018  per  ciascun
          lavoratore irregolare, in caso di  impiego  del  lavoratore
          sino a trenta giorni di effettivo lavoro; 
                  b) da euro 3.60018  a  euro  21.60018  per  ciascun
          lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da
          trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; 
                  c) da euro 7.20018  a  euro  43.20018  per  ciascun
          lavoratore irregolare, in caso di  impiego  del  lavoratore
          oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. 
                3-bis. In relazione alla violazione di cui  al  comma
          3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
          trova  applicazione  la  procedura  di   diffida   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
          124, e successive modificazioni. 
                3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida
          prevede, in relazione ai lavoratori  irregolari  ancora  in
          forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
          cui  risultino  regolarmente  occupati   per   un   periodo
          lavorativo successivo, la stipulazione di un  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  anche  a  tempo
          parziale con riduzione dell'orario di lavoro non  superiore
          al cinquanta per cento dell'orario a  tempo  pieno,  o  con
          contratto  a  tempo  pieno  e  determinato  di  durata  non
          inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento  in  servizio
          degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
          della  avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento  delle
          sanzioni e  dei  contributi  e  premi  previsti,  ai  sensi
          dell'articolo 13,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23
          aprile 2004,  n.  124,  e'  fornita  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. 
                3-quater. Le sanzioni sono aumentate  del  venti  per
          cento in caso di impiego di lavoratori stranieri  ai  sensi
          dell'articolo 22, comma  12,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non  lavorativa  o
          di lavoratori beneficiari del Reddito  di  cittadinanza  di
          cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4  ovvero  di
          lavoratori beneficiari dell'Assegno  di  inclusione  o  del
          Supporto  per  la  formazione  e  il  lavoro  di   cui   al
          decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. 
                3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
          cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
          all'articolo 19, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  nonche'  le  sanzioni  di   cui
          all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
                4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3  non  trovano
          applicazione  qualora,  dagli  adempimenti   di   carattere
          contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque
          la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
          di differente qualificazione. 
                5. All'irrogazione delle sanzioni  amministrative  di
          cui al comma 3  provvedono  gli  organi  di  vigilanza  che
          effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689,   e'   la    Direzione    provinciale    del    lavoro
          territorialmente competente.» 
              - Si riporta l'articolo 296  del  codice  di  procedura
          penale: 
                «Art.  296  (Latitanza).  -  1.  E'   latitante   chi
          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli
          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 
                2. La latitanza e' dichiarata con  decreto  motivato.
          Se la dichiarazione consegue  alla  mancata  esecuzione  di
          un'ordinanza applicativa di misure cautelari,  nel  decreto
          sono  indicati  gli  elementi   che   provano   l'effettiva
          conoscenza della misura e la volonta' di  sottrarvisi.  Con
          il provvedimento che  dichiara  la  latitanza,  il  giudice
          designa un difensore di ufficio al  latitante  che  ne  sia
          privo e ordina che  sia  depositata  in  cancelleria  copia
          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura
          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al
          difensore 2. 
                3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'
          stata dichiarata. 
                4. La qualita' di latitante permane  fino  a  che  il
          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a
          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia
          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il
          provvedimento e' stato emesso 1. 
                4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
          dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il  processo  e'
          in corso, all'imputato e' comunicata la  data  dell'udienza
          successiva 3. 
                5.  Al  latitante  per  ogni  effetto  e'  equiparato
          l'evaso.»