Art. 8
Sanzioni e responsabilita' penale,
contabile e disciplinare
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui
all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del
beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a
tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di
cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti
l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione,
anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis,
primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonche'
all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di
prevenzione da parte dell'autorita' giudiziaria, consegue, di
diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e'
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di
sentenza adottata ai sensi ((degli articoli 444 e seguenti)) del
codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo
445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata al
beneficiario dall'INPS. Il beneficio non puo' essere nuovamente
richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitivita'
della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di
prevenzione.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la
dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli
atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del
beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con
provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero
delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di
qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito
della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito.
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione
decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli
obblighi di cui all'articolo 6:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il
lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di
servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di
esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate,
nelle quali e' inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto
previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta
gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso
personalizzato((, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di
istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale
all'adempimento dell'obbligo di istruzione));
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo
attivabili al lavoro;
e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8,
10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare
un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del
nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro,
senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui
all'articolo 3.
7. ((Gli importi)) di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero,
sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al ((Fondo per il sostegno)) alla poverta' e per
l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29
dicembre 2022, ((n. 197.))
8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS
dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui
all'articolo 4, comma 8.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio puo'
essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi
sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui
all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non
oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a
conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le
informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
al presente articolo. L'INPS, per il tramite del ((sistema
informativo di cui all'articolo 5)), mette a disposizione dei centri
per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di
revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e
di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i
soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono
all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la
documentazione completa relativa alla verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli
anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ((ai
fini dell'ISEE)) con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici
e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile
per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle
verifiche di cui al presente capo, nonche' la mancata comunicazione
dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o
alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita'
amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni
interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti
allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente
comma sono altresi' valutate ai fini dell'accertamento della
responsabilita' disciplinare dell'autore.
13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per
la formazione e il lavoro ((di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48))».
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e'
applicata una misura cautelare personale ((o che e' destinatario di
uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino
definitivi)), l'erogazione del beneficio e' sospesa. La medesima
sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del
richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del
codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente
all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato
nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati
con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha
disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza
di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la
latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la
misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto ((del procedimento)) cui e' presente l'indagato
o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode
del beneficio.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata
dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano
mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno
determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi
dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di
revoca della sospensione della prestazione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene
accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti
interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle
risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti, nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206.
20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive
brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
di legge, le pene sostitutive della reclusione e
dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24
novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione
domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal
giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto
non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo'
essere applicato dal giudice in caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata
dal giudice in caso di condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a un anno.»
- Per gli articoli 444 e 445 del codice di procedura
penale, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2013, n.
47:
«Art. 4 (Assetto didattico). - 1. I percorsi di
istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di
istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri
di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di
cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato,
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1,
lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi'
strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli
istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione
tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un
orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le
indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e
insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola
secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati
anche con riferimento alle competenze chiave in materia di
cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione
obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In
assenza della certificazione conclusiva della scuola
primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato
fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale
quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle
linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere
utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di
cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali per l'area di istruzione generale, articolato
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,
lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento all'area di istruzione
generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1,
lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti
professionali e ai licei artistici, con riferimento ai
periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
tale fine individuate nell'ambito della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta
formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri
definiti ai sensi della normativa vigente e con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta
formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali
funzionano i percorsi di istruzione liceale possono
prevedere, altresi', la realizzazione di percorsi
finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione
liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e delle
dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma
1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze previste dai
corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i
periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo
di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee
guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili,
per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti
dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio
relativo al livello richiesto, che lo studente puo'
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo
quanto previsto dal patto formativo individuale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del
percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento
del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e
di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del
corrispondente monte ore complessivo del percorso.»
- Si riporta l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).
- 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante
dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti
dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole
"della comunicazione prescritta nel secondo comma
dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita'
IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: "La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono
inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo
4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro
all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione
politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13.1 L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto
dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento
al conto corrente costituito all'estero per l'accredito
degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle
attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle
predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo
grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.
13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento".
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis
dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del
presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del
50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica."
13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
"tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito".»
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare, pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2002, n. 46, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30
novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma
di emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva
regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita',
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e
contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di
motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento
agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori
che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita
dichiarazione di emersione successivamente alla
approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di
emersione nell'ambito delle linee generali definite dal
CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.
Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e
vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata
entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis
e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due
successivi; per i medesimi soggetti si applicano le
disposizioni di maggior favore recate dai commi 2-bis,
2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001,
introdotte con il comma 1, lettera a), del presente
articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.80018 a euro 10.80018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.60018 a euro 21.60018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da
trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 7.20018 a euro 43.20018 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma
3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di
centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o
di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di
lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del
Supporto per la formazione e il lavoro di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui
all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.»
- Si riporta l'articolo 296 del codice di procedura
penale:
«Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato.
Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di
un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto
sono indicati gli elementi che provano l'effettiva
conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con
il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice
designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia
privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al
difensore 2.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e'
stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il
provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a
norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia
ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento e' stato emesso 1.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e'
in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza
successiva 3.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato
l'evaso.»