Art. 9
Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione
1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di
inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad
accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali previsti
dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato,
anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti piu'
di 80 chilometri dal domicilio del soggetto ((o sia raggiungibile in
non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti figli con eta' inferiore a quattordici anni, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui
alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di
lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del
soggetto o comunque e' raggiungibile nel limite temporale massimo di
120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5,
relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il
reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un
rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno
di inclusione e' sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di
lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a
essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si
computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento
del beneficio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.»