Art. 10 
 
                     Misure urgenti di sostegno 
                      alle imprese esportatrici 
 
  1. Al fine di sostenere le  imprese  esportatrici  localizzate  nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le
imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto  e  nel  rispetto  del
((regolamento(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno
2014,)) che dichiara alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato,  all'erogazione  di  contributi   a   fondo   perduto   per
l'indennizzo dei  comprovati  danni  diretti  subiti  dalle  medesime
imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la  quale  non
si e' avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della  finanza
pubblica. I contributi di cui al primo periodo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. La misura di cui al  comma  1  si  applica  secondo  condizioni,
termini e modalita'  stabiliti  con  una  o  piu'  deliberazioni  del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere  sulle
giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro,  del  conto  di
tesoreria intestato ((alla SIMEST)) per la gestione del fondo di  cui
all'articolo 72, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30  dicembre
2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
          17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107  e  108  del  trattato,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 1,  lettera
          d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  recante
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, recante misure di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga  dei   termini   per
          l'adozione di decreti legislativi»: 
              «Art.  72  (Misure  per  l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
              Omissis 
              d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto  fino
          al dieci per cento  dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n.  394,  quale  incentivo  da  riconoscere  a
          fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
          o  in  settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,
          secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con  una  o
          piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I
          cofinanziamenti sono concessi tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili e nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato.
          Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo  perduto
          sono concessi fino al limite del venticinque per cento  dei
          finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
          comma,  del  decreto-legge  28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  394,  tenuto  conto   delle   risorse   disponibili   e
          dell'ammontare complessivo delle domande  di  finanziamento
          presentate nei termini e secondo  le  condizioni  stabilite
          con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49,  lettera
          b), della legge del  30  dicembre  2021,  n.  234,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «Omissis 
              49. Per il  sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
              a) la dotazione del fondo rotativo di cui  all'articolo
          2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394,  e'  incrementata  di  1,5  miliardi  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
              b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla  lettera  d)
          del medesimo comma.» 
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea  e'
          pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012, n. C 326.