Art. 11 
 
           Sospensione di termini in favore delle imprese 
 
  1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023,
avevano la sede ((legale od operativa o unita' locali)) nei territori
indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al
30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: 
    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30
giugno 2023; 
    c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti
inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o
professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica
anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria
aventi   per   oggetto   beni   mobili   strumentali    all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. 
  ((1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle  societa'  e
alle imprese che, alla data del  1°  maggio  2023,  avevano  la  sede
operativa nei territori delle province di Reggio Emilia,  di  Modena,
di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini,  per
i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di   emergenza   con   le
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio
2023.)) 
  2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese  di  cui  al
comma 1 sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore  ai  sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla
Centrale dei rischi. 
  3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori
indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso
le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023
e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti
amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del
comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine. 
  ((4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai
titolari di attivita' economiche  colpite  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a far  data  dal  1°  maggio  2023,  aventi  ad  oggetto
immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attivita' si
svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la
ripresa dell'attivita' medesima.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura»: 
              «Art. 18 (Finanziamento delle camere di  commercio).  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c); 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate derivanti da prestazioni  e  controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Restano  fermi  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  28  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
              a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi
          standard determinati ai sensi dell'articolo  28,  comma  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              a-bis)  individuazione  degli  ambiti   prioritari   di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'articolo 2 e del relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
              b) detrazione dal fabbisogno di  cui  alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
              c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'articolo 4-bis.» 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1218  del  codice
          civile. 
              «Art.  1218  (Responsabilita'  del  debitore).   -   Il
          debitore che non esegue esattamente la  prestazione  dovuta
          e' tenuto al risarcimento  del  danno,  se  non  prova  che
          l'inadempimento  o  il  ritardo  e'  stato  determinato  da
          impossibilita' della prestazione derivante da causa  a  lui
          non imputabile.»