Art. 12 
 
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli  eventi  alluvionali
  verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  e  disposizioni  per  la
  ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme  per
  il ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole  colpite  dalla
  siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022 
  ((1. Le imprese  agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile, ivi comprese  le  cooperative  che  svolgono  l'attivita'  di
produzione agricola, possono beneficiare  degli  interventi  previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  a
condizione  che  abbiano  subito  danni  a   seguito   degli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023,  che  abbiano
superfici aziendali situate nei territori  indicati  nell'allegato  1
annesso al presente decreto o per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri  del  4
maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25  maggio  2023  e  che  siano
intestatarie del fascicolo aziendale, previsto  dall'articolo  9  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, le regioni  competenti  attuano,
anche  avvalendosi  di  strumenti  geospaziali,   la   procedura   di
delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,
per i danni riguardanti le  produzioni  vegetali  e  zootecniche,  le
strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali.  Il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  entro
quindici  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  delle   regioni,
dichiara l'esistenza del carattere di  eccezionalita'  degli  eventi,
individuando i territori danneggiati e  le  provvidenze  applicabili.
Nel rispetto del regime di  aiuto  applicabile,  le  regioni  possono
chiedere  un'anticipazione  a  copertura  delle  spese  sostenute  in
situazione di emergenza dalle imprese agricole per  la  continuazione
dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento delle  risorse
di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo. 
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture  aziendali,  alle
infrastrutture interaziendali  e  alle  produzioni  zootecniche  sono
trasmesse alla regione competente, che  provvede  a  istruirle  e  ad
erogare gli aiuti. 
  4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali  sono  trasmesse
al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita' previste  dal  Piano
di gestione  dei  rischi  in  agricoltura  2023,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.  Sulla
base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2
del  presente  articolo,  il  soggetto  gestore  del  suddetto  Fondo
provvede al ricevimento della domanda, alla sua  istruttoria  e  alla
predisposizione  degli  elenchi  di  liquidazione.  L'erogazione  del
relativo  indennizzo,  previa  verifica  di  sovracompensazione,   e'
effettuata nel limite della disponibilita' delle risorse  di  cui  al
comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le  procedure  di
cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarieta'  nazionale
- interventi indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  come  rifinanziato  dall'articolo
13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate,
nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di
cui al comma 1 con le seguenti modalita': 
  a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni  sulla  base  dei
fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione  dei
territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni
zootecniche,  alle  strutture   aziendali   e   alle   infrastrutture
interaziendali; 
  b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione
del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo  1,  comma  515,
della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  a  favore  delle  imprese
aderenti,  per  gli  indennizzi  alle  produzioni   vegetali,   senza
applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui
agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di  gestione  dei
rischi in agricoltura 2023, adottato ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al  100  per  cento
del danno d'area calcolato  sulla  base  dei  valori  indice  di  cui
all'allegato 12 al medesimo Piano. 
  5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma  5,  le  risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.)) 
  6. Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese
agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso
dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal
regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale
sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
  7. La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno
comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite; 
    b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel
corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo
alle domande istruite e da queste comunicato. 
  8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1,
comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10
milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a
sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al
medesimo   comma   428   realizzati   da    imprese    dei    settori
dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura
con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023.
I criteri e le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono
stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della
legge n. 197 del 2022. 
  9. All'articolo 1, comma 443, della legge n.  197  del  2022,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole:  «raccolta  di  legname»  sono  inserite  le
seguenti: «avulso e»; 
    b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici,
mareggiate e piene» sono soppresse. 
  ((9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui  all'articolo  1,
comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato  dal
presente articolo, il fondo istituito dal comma  444  della  medesima
legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere
derivante dal primo periodo, pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.)) 
  10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3
del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.   39((,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), e' attribuito  il
compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione  delle
opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque  meteoriche
realizzate sull'intero territorio nazionale. 
  ((10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso  rateale  e
non rateale, di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  c),  possono
essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per
un periodo di rimborso  fino  a  venticinque  anni,  di  cui  uno  di
preammortamento, e secondo  modalita'  che  assicurino  l'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi  1
e 2, e conformemente a quanto  previsto  dal  comma  5  del  medesimo
articolo 4, i procedimenti per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici  o
contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023
su istanza delle imprese aventi la sede legale o  la  sede  operativa
nei territori indicati nell'allegato 1 annesso  al  presente  decreto
non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di
assicurarne la celere conclusione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. Per coltivazione  del  fondo,
          per selvicoltura e per allevamento di animali si  intendono
          le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
          biologico o di una fase necessaria  del  ciclo  stesso,  di
          carattere vegetale o  animale,  che  utilizzano  o  possono
          utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
          marine.  Si  intendono  comunque  connesse  le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38»: 
              «Art.   5(Interventi   per    favorire    la    ripresa
          dell'attivita' produttiva).  -1.Possono  beneficiare  degli
          interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le
          cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
          agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
          nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
          Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai  sensi
          dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori  al  30
          per cento della produzione lorda  vendibile.  Nel  caso  di
          danni alle produzioni vegetali, sono  escluse  dal  calcolo
          dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
          produzioni zootecniche.2. Al fine di  favorire  la  ripresa
          economica e produttiva delle imprese  agricole  di  cui  al
          comma 1, nei limiti dell'entita' del danno,  accertato  nei
          termini   previsti   dagli   orientamenti   e   regolamenti
          comunitari per gli aiuti di  Stato  nel  settore  agricolo,
          possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma  singola
          o combinata, a scelta delle  regioni,  tenuto  conto  delle
          esigenze e dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'  delle
          risorse finanziarie disponibili:  a)  contributi  in  conto
          capitale fino all'80 per cento del  danno  accertato  sulla
          base della produzione lorda vendibile media  ordinaria,  da
          calcolare secondo le  modalita'  e  le  procedure  previste
          dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in  materia
          di  aiuti  di  Stato.  Nelle  zone  svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;  b)
          prestiti ad ammortamento quinquennale per  le  esigenze  di
          esercizio  dell'anno  in  cui  si  e'  verificato  l'evento
          dannoso e per l'anno successivo,  da  erogare  al  seguente
          tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso  di  riferimento
          per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013;
          2) 35 per cento del tasso di riferimento per le  operazioni
          di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti
          in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le
          rate delle operazioni di credito in scadenza  nei  12  mesi
          successivi all'evento  inerenti  all'impresa  agricola;  c)
          proroga  delle  operazioni  di  credito  agrario,  di   cui
          all'articolo  7;  d)  agevolazioni  previdenziali,  di  cui
          all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle  strutture
          aziendali ed alle scorte possono essere concessi  a  titolo
          di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80  per
          cento dei costi effettivi elevabile al 90 per  cento  nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013. 4. Sono  esclusi  dalle  agevolazioni
          previste al presente articolo i danni  alle  produzioni  ed
          alle strutture ammissibili  all'assicurazione  agevolata  o
          per  i   quali   e'   possibile   aderire   ai   fondi   di
          mutualizzazione. Nel calcolo della  percentuale  dei  danni
          sono comprese le perdite derivanti  da  eventi  calamitosi,
          subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria,
          che non siano stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La
          produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
          danno non e'  comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre
          integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai  sensi
          della normativa europea sono altresi' esclusi dagli  aiuti:
          a)le grandi imprese;  b)  le  imprese  in  difficolta',  ad
          eccezione degli aiuti destinati a indennizzare  le  perdite
          causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali,  a  condizione  che   l'impresa   sia   diventata
          un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
          causati  dagli  eventi  in   questione;   c)   i   soggetti
          destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito  di
          una precedente  decisione  della  Commissione  europea  che
          dichiara gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il
          mercato interno. 4-ter. Il  regime  di  aiuto  deve  essere
          attivato entro tre  anni  dal  verificarsi  dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a una  calamita'  naturale  e  gli
          aiuti sono versati ai  beneficiari  entro  quattro  anni  a
          decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel  limite
          dell'importo dei  danni  subiti  come  conseguenza  diretta
          dell'avversita' atmosferica assimilabile  a  una  calamita'
          naturale e calcolati, a livello  di  singolo  beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: a)tenendo conto  della  somma  delle
          componenti  colture   e   allevamenti   qualora   risultino
          danneggiate entrambe  o  i  danni  abbiano  interessato  le
          strutture   aziendali;   b)limitatamente    alle    singole
          componenti qualora risultino danneggiate solo le colture  o
          solo gli allevamenti.4-quater. Gli aiuti  e  gli  eventuali
          altri pagamenti  ricevuti  a  titolo  di  indennizzo  delle
          perdite, compresi quelli  percepiti  nell'ambito  di  altre
          misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per  cento
          dei costi ammissibili. L'intensita' di  aiuto  puo'  essere
          aumentata al 90 per cento nelle  zone  soggette  a  vincoli
          naturali.4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare  i
          danni causati da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
          calamita' naturali sono ridotti del  50  per  cento,  salvo
          quando sono accordati a beneficiari che  abbiano  stipulato
          una polizza assicurativa a copertura di almeno  il  50  per
          cento della loro  produzione  media  annua  o  del  reddito
          ricavato dalla produzione e dei rischi  climatici  compresi
          nel piano di gestione dei rischi  in  agricoltura.4-sexies.
          Si possono utilizzare indici per  calcolare  la  produzione
          agricola  della  singola  impresa,  purche'  il  metodo  di
          calcolo  utilizzato  permetta  di  determinare  la  perdita
          effettiva dell'impresa agricola nell'anno  in  questione.5.
          Le domande di intervento  debbono  essere  presentate  alle
          autorita' regionali competenti entro il termine  perentorio
          di quarantacinque giornidalla  data  di  pubblicazione  del
          decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  e  di   individuazione   delle   zone
          interessate,   di   cui   all'articolo   6,   comma    2.6.
          Compatibilmente con  le  esigenze  primarie  delle  imprese
          agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono  essere
          adottate misure volte al  ripristino  delle  infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, con onere della  spesa  a  totale  carico  del
          Fondo di solidarieta' nazionale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,
          recante «Regolamento recante norme per l'istituzione  della
          Carta dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe
          delle aziende agricole,  in  attuazione  dell'articolo  14,
          comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173»: 
              «Art. 9 (Fascicolo aziendale).  -  1.  Per  i  fini  di
          semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo  14,
          comma 3, del  decreto  legislativo  n.  173  del  1998,  e'
          istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a  decorrere  dal  30
          giugno 2000, il fascicolo aziendale,  modello  cartaceo  ed
          elettronico riepilogativo dei dati  aziendali,  finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'articolo 3. 2. Anteriormente alla data di cu  al
          comma 1,  attraverso  le  procedure  progressivamente  rese
          disponibili   dai   SIAN,   ciascun    soggetto    iscritto
          all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di
          conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo  di
          confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le  eventuali
          variazioni  o  integrazioni.  Nell'ambito  delle   predette
          procedure sono indicati tempi e modalita' per le  conferme,
          le  variazioni  o  le  integrazioni.  In  caso  di  mancata
          conferma entro i termini indicati dalle procedure,  valgono
          i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai  fini
          della verifica delle consistenze aziendali  sia  necessario
          rendere disponibile all'azienda, attraverso i  servizi  del
          SIAN, la riproduzione dei  dati  catastali,  la  stessa  e'
          tenuta al pagamento degli  oneri  di  cui  al  decreto  del
          Ministero delle finanze del 27  giugno  1996  e  successive
          modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste
          per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo
          d'intesa tra il Ministero  delle  finanze  e  il  Ministero
          delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. 3.
          Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma
          2  sono  valide  anche  ai  fini   dell'aggiornamento   del
          repertorio delle notizie economiche e amministrative  (REA)
          e vengono trasmesse dal SIAN al sistema  informativo  delle
          camere di commercio con le modalita' di cui all'articolo 5.
          4.  A  partire  dal  1°  luglio  2000,   le   aziende   che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione, ai fini  dell'ammissione  a  qualsiasi
          beneficio comunitario, nazionale o regionale, a  comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  515,  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «Omissis 
              515. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera f), e 76 del regolamento (UE)  recante  «Norme  sul
          sostegno ai piani strategici che gli  Stati  membri  devono
          redigere nell'ambito della politica agricola comune  (piani
          strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio», in fase di approvazione definitiva da parte
          del Parlamento europeo.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali sono definite  le
          disposizioni per il  riconoscimento,  la  costituzione,  il
          finanziamento e la gestione  del  Fondo.  I  criteri  e  le
          modalita' d'intervento del Fondo sono definiti  annualmente
          nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          102. 
              Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38»: 
              «Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in  agricoltura).
          -  1.  L'entita'  del   contributo   pubblico   sui   premi
          assicurativi e sulle quote di partecipazione e  adesione  a
          fondi sperimentali di mutualizzazione  e  della  soglia  di
          danno e' determinata attraverso il Piano  di  gestione  dei
          rischi  in  agricoltura,  di  seguito  denominato  "Piano",
          tenendo   conto   delle   disponibilita'    di    bilancio,
          dell'importanza  socio-economica  delle  produzioni  e  del
          numero di potenziali assicurati  e  aderenti  ai  fondi  di
          mutualizzazione,  dell'esigenza   di   ampliare   la   base
          territoriale e il numero di  imprese  beneficiarie.  2.  Il
          Piano e' elaborato anche sulla base  delle  informazioni  e
          dei  dati  di  carattere  statistico-assicurativo  rilevati
          dalla Banca dati sui  rischi  agricoli,  ed  e'  approvato,
          entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  con  decreto  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le proposte di una Commissione tecnica  costituita,
          da: a) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, che la  presiede;  b)  tre
          rappresentanti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; c) un rappresentate  dell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);  d)  un
          rappresentante per  ciascuna  Organizzazione  professionale
          agricola    rappresentata    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL);  e)  un  rappresentante
          della   Cooperazione   agricola;   f)   un   rappresentante
          dell'Associazione nazionale degli organismi  collettivi  di
          difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti  dell'Associazione
          nazionale delle imprese  assicuratrici  (ANIA);  g-bis)  un
          rappresentante   dell'Agenzia   per   le   erogazioni    in
          agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante  dell'Istituto
          di vigilanza sulle imprese assicuratrici  (IVASS).  3.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali e'  approvato  il  regolamento  di  funzionamento
          della Commissione tecnica. Ai componenti della  Commissione
          tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di
          presenza,  rimborso  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. Alle spese di funzionamento  della  Commissione
          tecnica  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato. 4. Nel Piano  sono  stabiliti,  nel  rispetto  della
          normativa europea, i termini, le modalita',  l'entita'  del
          contributo dello Stato,  le  soglie  minime  di  danno,  le
          procedure di erogazione del  contributo  ed  i  criteri  di
          cumulo delle  misure  di  gestione  del  rischio  ai  sensi
          dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
          contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
          partecipazione ed  adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
          distinti  per:  a)  tipologia  di  polizza  assicurativa  o
          mutualistica e schema contrattuale contenente gli  standard
          minimi; b) area territoriale identificata sulla base  delle
          proposte delle regioni e delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano; c)  eventi  coperti,  garanzia;  d)  tipo  di
          coltura  impianti   produttivi,   produzioni   zootecniche,
          strutture. 5. Nel Piano possono essere disposti anche: a) i
          termini massimi di  sottoscrizione  delle  polizze  per  le
          diverse produzioni e  aree;  b)  qualsiasi  altro  elemento
          ritenuto necessario per garantire un  impiego  efficace  ed
          efficiente delle  risorse  pubbliche.  5-bis.  Al  fine  di
          garantire continuita' alla copertura  dei  rischi,  qualora
          entro la data stabilita al comma 2  non  sia  approvato  un
          nuovo Piano, continuano ad applicarsi le  disposizioni  del
          piano precedente.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  517,  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «Omissis 
              517. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  e'  autorizzata
          l'apertura di un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale,
          intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
          comma 516, sul quale confluiscono  le  somme  destinate  al
          finanziamento del Fondo di cui  al  comma  515.  L'AGEA  e'
          individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
          di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
          compensazioni  finanziarie  in  favore  degli   agricoltori
          partecipanti  sulla  base  degli  elenchi  di  liquidazione
          trasmessi dal soggetto  gestore  del  Fondo,  nonche'  alla
          verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto  di
          un cumulo degli interventi del Fondo con  altri  regimi  di
          gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
          attivita'  di  sperimentazione   per   la   definizione   e
          implementazione delle procedure di competenza. 
              Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38»: 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. 
              2. Per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
          e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per  la  dotazione
          finanziaria del Fondo di  solidarieta'  nazionale-incentivi
          assicurativi destinato agli interventi di cui  all'articolo
          1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni. Per  la  dotazione  finanziaria
          del  Fondo   di   solidarieta'   nazionale   -   interventi
          indennizzatori,   destinato   agli   interventi   di    cui
          all'articolo 1, comma 3, lettere b) e  c),  si  provvede  a
          valere sulle risorse del Fondo di protezione  civile,  come
          determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  4,  del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
          urgenti in materia di energia, emergenza idrica,  politiche
          sociali e industriali» convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 settembre 2022, n. 142: 
              «Art. 13 (Sostegno alle  imprese  agricole  danneggiate
          dalla siccita'). - Omissis 
              4. Per gli interventi di cui al comma 1,  la  dotazione
          finanziaria  del  «Fondo  di   solidarieta'   nazionale   -
          interventi  indennizzatori»  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di  200
          milioni di euro per il 2022, di cui fino a  40  milioni  di
          euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del  decreto-legge
          9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti  in  materia
          di  energia,  emergenza   idrica,   politiche   sociali   e
          industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          settembre 2022, n. 142: 
              «Art. 13 (Sostegno alle  imprese  agricole  danneggiate
          dalla  siccita').  -  1.  Le  imprese   agricole   di   cui
          all'articolo  2135  del  codice  civile,  ivi  comprese  le
          cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
          agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
          nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno  subito
          danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal
          mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento,  non
          beneficiavano   della   copertura   recata    da    polizze
          assicurative a fronte del rischio siccita' possono accedere
          agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  anche  in
          deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini  di
          cui al comma 5, che sono fissati in  sessanta  giorni,  del
          medesimo articolo 5. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti  all'articolo
          6, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  102  del  2004,
          possono  deliberare  la   proposta   di   declaratoria   di
          eccezionalita'  degli  eventi  di  cui  al  comma  1  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  per  gli  eventi  calamitosi   le   cui
          manifestazioni sono terminate a tale data. 3. Le regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nelle  more
          della deliberazione della  proposta  di  cui  al  comma  2,
          verificato il superamento della  soglia  di  danno  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
          2004, con le modalita' di cui all'articolo 6  del  medesimo
          decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle
          somme del riparto a  copertura  delle  spese  sostenute  in
          emergenza  dalle  imprese  agricole  per  la  continuazione
          dell'attivita' produttiva.  Il  saldo  dell'importo  verra'
          ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   base   dei   fabbisogni   risultanti
          dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a
          fronte della declaratoria della eccezionalita'  di  cui  al
          comma 2. 4. Per gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  la
          dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta'  nazionale
          - interventi indennizzatori» di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di  200
          milioni di euro per il 2022, di cui fino a  40  milioni  di
          euro riservati per le anticipazioni di cui al comma  3.  5.
          Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
          pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 43.» 
              Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,  del
          25 giugno 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n.1857/2006, e' pubblicato nella GUUE 1° luglio  2014,
          n. L 193. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  3,  del
          decreto legislativo del 29  marzo  2004,  n.  102,  recante
          «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38»: 
              «Art. 6 (Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). - Omissis 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  428,  430,
          443 e 444, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
              «Omissis 
              428. Al fine di favorire lo  sviluppo  di  progetti  di
          innovazione finalizzati all'incremento della  produttivita'
          nei    settori    dell'agricoltura,    della    pesca     e
          dell'acquacoltura attraverso la diffusione  delle  migliori
          tecnologie   disponibili   per   la    gestione    digitale
          dell'impresa, per  l'utilizzo  di  macchine,  di  soluzioni
          robotiche,   di   sensoristica   e   di    piattaforme    e
          infrastrutture  4.0,  per  il  risparmio  dell'acqua  e  la
          riduzione dell'impiego di sostanze  chimiche,  nonche'  per
          l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, il Fondo per  l'innovazione  in
          agricoltura, con una dotazione di 75 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
              Omissis. 
              430.   Con   uno   o   piu'   decreti   del    Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428,  nel
          rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
          aiuti  di  Stato.  Il  Ministro   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle  foreste  puo'  sottoscrivere
          con  l'Istituto  di  servizi  per   il   mercato   agricolo
          alimentare (ISMEA) e  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo  svolgimento  di
          attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo per la
          gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attivita' a
          queste connesse,  strumentali  o  accessorie.  Le  medesime
          convenzioni definiscono la remunerazione per  le  attivita'
          svolte, a  valere  sulle  risorse  del  Fondo,  nel  limite
          complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per  le
          quali l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa
          prestano le  citate  attivita'  di  assistenza  e  supporto
          tecnico-operativo. 
              Omissis 
              443. Al fine di  contenere  i  consumi  energetici,  di
          promuovere la produzione di energia dalla biomassa  legnosa
          e  l'autoconsumo   nonche'   di   prevenire   il   dissesto
          idrogeologico  nelle  aree  interne,  e'  consentita   agli
          imprenditori agricoli  la  raccolta  di  legname  avulso  e
          depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti,
          sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare. 
              444. Per il finanziamento  di  progetti  relativi  alle
          attivita' di cui al comma 443, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, un fondo con una  dotazione  di
          500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni  urgenti
          per  il  contrasto  della  scarsita'  idrica   e   per   il
          potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno  2023,
          n. 68: 
              «Art.  3  (Commissario  straordinario   nazionale   per
          l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
          scarsita'  idrica).  -  1.  Al  fine  di  provvedere   alla
          mitigazione dei danni connessi al fenomeno della  scarsita'
          idrica e di ottimizzare l'uso  della  risorsa  idrica,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottarsi entro dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, previa delibera del  Consiglio
          dei ministri,  e'  nominato  il  Commissario  straordinario
          nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi  al
          fenomeno della scarsita' idrica, di seguito  «Commissario».
          Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre  2023  e
          puo'  essere  prorogato  fino  al  31  dicembre  2024.   Il
          Commissario  esercita  le  proprie   funzioni   sull'intero
          territorio  nazionale,  fatte  salve  le  competenze  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei
          dati  degli  osservatori  distrettuali   permanenti   sugli
          utilizzi idrici  istituiti  presso  ciascuna  Autorita'  di
          bacino  distrettuale  ai  sensi  dell'articolo  63-bis  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto
          dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario  puo'
          essere riconosciuto un compenso,  da  determinarsi  con  il
          decreto  di  nomina,  in  misura  non  superiore  a  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n.  111.  Agli  oneri  derivanti  dal
          quarto periodo, nei  limiti  massimi  di  euro  77.409  per
          l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024,  comprensivi
          degli oneri  a  carico  dell'amministrazione,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 2. Il Commissario provvede, in  via
          d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di  cui  sia
          incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3. A tali fini, il Commissario  opera  in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da  quella  penale,  nel
          rispetto  della   Costituzione,   dei   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'
          dei  vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
          all'Unione  europea.  Al   Commissario   straordinario   e'
          intestata apposita contabilita' speciale aperta  presso  la
          tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese
          disponibili ai sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  per  la
          realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.  3.
          Il Commissario, inoltre: a) acquisisce i dati relativi allo
          stato di severita' idrica su scala nazionale; b) acquisisce
          dalle autorita' concedenti il censimento delle  concessioni
          di derivazione rilasciate su tutto il territorio  nazionale
          per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e
          delle  domande  di  concessione  presentate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto;  c)  provvede  alla
          regolazione dei volumi  e  delle  portate  derivanti  dagli
          invasi e alla riduzione  temporanea  dei  volumi  riservati
          alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo  5;  d)
          acquisisce  i  dati  del  monitoraggio   sullo   stato   di
          attuazione del  programma  degli  interventi  indicati  nei
          piani di ambito adottati ai  sensi  dell'articolo  149  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  e)  verifica  e
          coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle  misure
          previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli
          sprechi della risorsa idrica,  proponendo  l'esercizio  dei
          poteri sostitutivi  di  cui  al  comma  4;  f)  verifica  e
          monitora  lo  svolgimento   dell'iter   autorizzativo   dei
          progetti di gestione degli invasi di cui  all'articolo  114
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato
          alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi,
          proponendo l'adozione degli  interventi  correttivi  ovvero
          l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al  comma  4,  in
          caso di  inerzia  o  ritardo;  provvede  all'individuazione
          delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e  urgente
          l'adozione di interventi per  la  rimozione  dei  sedimenti
          accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma  3;
          (g) effettua una ricognizione dei corpi idrici  sotterranei
          potenzialmente  idonei  a  ricevere   interventi   per   il
          ravvenamento o l'accrescimento artificiale  della  falda  a
          garanzia  della  tutela  delle   risorse   idriche,   degli
          ecosistemi  terrestri  dipendenti  e  della  salute  umana,
          nonche'  degli  invasi  fuori  esercizio   temporaneo,   da
          finanziare  nell'ambito  della  quota  di  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne  il
          recupero in alternativa alla dismissione); h) collabora con
          le regioni e  le  supporta  nell'esercizio  delle  relative
          competenze in materia. 4. In  caso  di  inerzia  o  ritardo
          nella realizzazione degli interventi e delle misure di  cui
          al comma  3,  il  Commissario,  anche  su  richiesta  delle
          regioni   o   dell'Autorita'   di    bacino    distrettuale
          territorialmente  competente,  informa  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e assegna al  soggetto  inadempiente
          un termine per provvedere non superiore a quindici  giorni.
          In caso di perdurante inerzia, il Presidente del  Consiglio
          dei ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  previa
          delibera  del  Consiglio  dei  ministri,   attribuisce   al
          Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva,  gli
          atti o  i  provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere
          all'esecuzione dei progetti  e  degli  interventi.  5.  Per
          l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo'
          adottare  in  via  d'urgenza   i   provvedimenti   motivati
          necessari  a  fronteggiare  ogni   situazione   eccezionale
          correlata al fenomeno della scarsita' idrica, ad esclusione
          delle attivita' di protezione civile  che  sono  assicurate
          dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in  raccordo
          con il Commissario. Tali provvedimenti sono  immediatamente
          comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e alle singole  regioni  su  cui  il  provvedimento
          incide  nonche'  alle  Autorita'  di  bacino   distrettuali
          territorialmente competenti. Il  Commissario  puo'  operare
          con i poteri di cui al comma 2,  secondo  periodo.  6.  Per
          l'esercizio   dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
          straordinario si avvale di una struttura di supporto  posta
          alle  sue   dirette   dipendenze,   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri e composta da un contingente massimo di  personale
          pari a dodici  unita',  di  cui  due  unita'  di  personale
          dirigenziale di livello non generale  reclutate  in  deroga
          alle percentuali di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dieci  unita'
          di personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni centrali e degli enti territoriali,  previa
          intesa con questi ultimi, in possesso  delle  competenze  e
          dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
          straordinario per l'espletamento  delle  proprie  funzioni,
          con  esclusione  del   personale   docente,   educativo   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche, nonche' del personale in  servizio  presso  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Detto
          personale e' posto, ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco o fuori ruolo o  altro  analogo  istituto
          previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
          collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  tutta
          la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  Il
          trattamento economico del personale collocato in  posizione
          di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303  del  1999.  La
          Struttura di cui al presente comma puo' avvalersi  altresi'
          fino a un massimo di cinque esperti o  consulenti,  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del
          1999, scelti anche in relazione alla comprovata  esperienza
          maturata all'interno  della  pubblica  amministrazione  nel
          settore  della  gestione  delle  risorse  idriche  e  degli
          invasi, cui compete un compenso fino a un  importo  massimo
          annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi  previdenziali
          ed  assistenziali  e   degli   oneri   fiscali   a   carico
          dell'amministrazione per singolo incarico. Il  compenso  e'
          definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa
          alla scadenza dell'incarico del Commissario  straordinario.
          A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro  873.591  per
          l'anno 2023  e  di  euro  1.497.584  per  l'anno  2024.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  7.  Restano
          fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti  e
          le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n.   55,   per   la    realizzazione    degli    interventi
          infrastrutturali individuati  ai  sensi  del  comma  1  del
          medesimo  articolo,  dei  Commissari  straordinari  per  il
          dissesto idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione
          degli interventi idrici di cui all'articolo 1,  comma  153,
          della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  del  Commissario
          straordinario di governo  di  cui  all'articolo  21,  comma
          11.1,  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214 e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la
          depurazione  di  cui   all'articolo   2,   comma   1,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  18,  e
          all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
          n. 111,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          dicembre 2019, n. 141, nonche'  del  commissario  dell'Ente
          per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la   trasformazione
          fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma  10
          dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214 qualora gia' nominati alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto.  Restano,  altresi',  fermi  i
          compiti e le  funzioni  dei  Commissari  delegati  per  gli
          interventi urgenti per  la  gestione  della  crisi  idrica,
          nominati a  seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza in relazione alla situazione di  deficit  idrico,
          ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c),  16,  comma
          1, e 24, commi 1 e 3, del codice della  protezione  civile,
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  nei
          territori  delle  regioni  Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia
          Giulia,  Lombardia,  Piemonte,   Veneto,   Umbria,   Lazio,
          Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.  7-bis.
          Il Commissario  straordinario,  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  16  aprile  2021
          per l'intervento  relativo  alla  messa  in  sicurezza  del
          sistema  acquedottistico  del  Peschiera,  e'   autorizzato
          all'apertura di una contabilita' speciale per le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione,  in  conformita'  con  le
          procedure  di  cui  all'articolo  4,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55.
          L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
          convenzione, senza oneri per il Commissario.»