((Art. 12 bis 
 
                     Interventi urgenti in aree 
                      con soprassuoli boschivi 
 
  1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in  cui  erano
presenti  soprassuoli  boschivi,  danneggiate  da  movimenti  franosi
conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a  far  data  dal  1°
maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione  prevista  dall'articolo
146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio
o la rimozione della vegetazione compromessa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
              «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo
          di presentare alle amministrazioni competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione.  3.  La  documentazione  a  corredo   del
          progetto e' preordinata alla verifica della  compatibilita'
          fra  interesse   paesaggistico   tutelato   ed   intervento
          progettato. Essa e' individuata, su proposta del  Ministro,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa con la Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere
          aggiornata o integrata con  il  medesimo  procedimento.  4.
          L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo  e
          presupposto rispetto al permesso di costruire o agli  altri
          titoli  legittimanti   l'intervento   urbanistico-edilizio.
          Fuori dai casi di  cui  all'articolo  167,  commi  4  e  5,
          l'autorizzazione non puo' essere  rilasciata  in  sanatoria
          successivamente alla realizzazione, anche  parziale,  degli
          interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo  di
          cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione  dei  progettati
          lavori deve essere sottoposta  a  nuova  autorizzazione.  I
          lavori iniziati nel  corso  del  quinquennio  di  efficacia
          dell'autorizzazione possono essere  conclusi  entro  e  non
          oltre  l'anno  successivo  la  scadenza   del   quinquennio
          medesimo.  Il  termine  di  efficacia   dell'autorizzazione
          decorre dal giorno in  cui  acquista  efficacia  il  titolo
          edilizio  eventualmente  necessario  per  la  realizzazione
          dell'intervento,  a  meno  che  il  ritardo  in  ordine  al
          rilascio e alla conseguente efficacia di  quest'ultimo  non
          sia dipeso da circostanze  imputabili  all'interessato.  5.
          Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica  si  pronuncia
          la regione, dopo avere acquisito il parere  vincolante  del
          soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su
          immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in  base
          alla legge, ai sensi del comma  1,  salvo  quanto  disposto
          all'articolo  143,   commi   4   e   5.   Il   parere   del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di  autorizzazione.  6.  La  regione
          esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
          avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate  competenze
          tecnico-scientifiche e  idonee  risorse  strumentali.  Puo'
          tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori,
          a province, a forme associative e di cooperazione fra  enti
          locali   come   definite   dalle    vigenti    disposizioni
          sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero
          a  comuni,  purche'  gli  enti  destinatari  della   delega
          dispongano di strutture in grado di assicurare un  adeguato
          livello  di  competenze  tecnico-scientifiche  nonche'   di
          garantire  la  differenziazione  tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia    urbanistico-edilizia.    7.    L'amministrazione
          competente al rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,
          ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se  ricorrono
          i presupposti per l'applicazione dell'articolo  149,  comma
          1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli
          140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere
          b), c) e  d).  Qualora  detti  presupposti  non  ricorrano,
          l'amministrazione  verifica   se   l'istanza   stessa   sia
          corredata  della  documentazione  di  cui   al   comma   3,
          provvedendo, ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune
          integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro
          quaranta    giorni    dalla     ricezione     dell'istanza,
          l'amministrazione  effettua  gli  accertamenti   circa   la
          conformita' dell'intervento proposto  con  le  prescrizioni
          contenute nei provvedimenti di dichiarazione  di  interesse
          pubblico  e  nei  piani  paesaggistici   e   trasmette   al
          soprintendente      la      documentazione       presentata
          dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
          illustrativa nonche' con una proposta di  provvedimento,  e
          da'   comunicazione   all'interessato    dell'inizio    del
          procedimento e dell'avvenuta  trasmissione  degli  atti  al
          soprintendente, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
          legge in materia  di  procedimento  amministrativo.  8.  Il
          soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al   comma   5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione  provvede  in  conformita'.  9.   Decorsi
          inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli  atti  da
          parte del soprintendente senza che  questi  abbia  reso  il
          prescritto parere,  l'amministrazione  competente  provvede
          comunque sulla domanda di autorizzazione.  Con  regolamento
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  dicembre  2008,  su
          proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata,
          salvo  quanto  previsto   dall'articolo   3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   sono   stabilite
          procedure semplificate per il rilascio  dell'autorizzazione
          in relazione ad interventi  di  lieve  entita'  in  base  a
          criteri di snellimento e concentrazione  dei  procedimenti,
          ferme, comunque, le esclusioni di  cui  agli  articoli  19,
          comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.  241  e
          successive  modificazioni.  10.  Decorso   inutilmente   il
          termine indicato all'ultimo periodo del comma 8  senza  che
          l'amministrazione si sia  pronunciata,  l'interessato  puo'
          richiedere  l'autorizzazione  in   via   sostitutiva   alla
          regione, che vi provvede, anche mediante un commissario  ad
          acta,  entro  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
          richiesta. Qualora la regione non abbia delegato  gli  enti
          indicati  al  comma  6  al   rilascio   dell'autorizzazione
          paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta
          del  rilascio  in  via   sostitutiva   e'   presentata   al
          soprintendente.  11.  L'autorizzazione   paesaggistica   e'
          trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che  ha  reso
          il parere nel corso del procedimento,  nonche',  unitamente
          allo stesso parere, alla regione  ovvero  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali  interessati   e,   ove   esistente,
          all'ente parco nel cui territorio  si  trova  l'immobile  o
          l'area sottoposti al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»