((Art. 12 ter 
 
                         Verifiche antimafia 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia e di eseguire con efficacia e celerita' gli  interventi  di
sostegno  alle   imprese   danneggiate   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede  legale  o
la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1  annesso  al
presente decreto, fino al 31 dicembre 2023  ricorre  sempre  il  caso
d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di
contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,   prestiti,   agevolazioni,
pagamenti o  benefici  economici  comunque  denominati  da  parte  di
pubbliche amministrazioni in favore delle medesime  imprese,  qualora
il rilascio della documentazione non sia  immediatamente  conseguente
alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  92,  comma  3,  del
          decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  recante
          «Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»: 
              «Art. 92 (Termini per il rilascio delle  informazioni).
          - Omissis 
              3. Decorso il termine di cui al comma  2,  ovvero,  nei
          casi di urgenza, decorso  il  termine  di  quindici  giorni
          dalla  ricezione  della  richiesta,  i  soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono  anche  in  assenza
          dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi,  i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
          soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o recedono  dai  contratti,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  96,  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale  unica
          della documentazione antimafia). - 1. Presso  il  Ministero
          dell'interno, Dipartimento per le politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie e' istituita  la  banca  dati  nazionale  unica
          della  documentazione  antimafia,  di  seguito   denominata
          «banca dati». 2. Al fine di verificare  la  sussistenza  di
          una delle cause di decadenza, di sospensione o  di  divieto
          di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca  dati  e'
          collegata telematicamente con il Centro  elaborazione  dati
          di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»