Art. 13 
 
               Interventi urgenti in materia sanitaria 
 
  1.  Al  fine  di  provvedere  ad   interventi   di   ripristino   e
consolidamento  delle  strutture  sanitarie  e   ad   interventi   di
riattivazione e potenziamento infrastrutturale  e  tecnologico  della
rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto,  e'  autorizzato  un  contributo
pari a 8 milioni di  euro  per  l'anno  2023  a  valere  sull'importo
fissato dall'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  come
rifinanziato dall'articolo 1, comma  555,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate  dall'articolo  1,  comma
263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle  risorse
non  ancora  ((ripartite  tra  le  regioni)).  I  trasferimenti  sono
disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con  decreto
del Ministro della salute. 
  2. I crediti formativi del triennio  2023-2025,  da  acquisire,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2,  commi  da  357  a  360,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione  continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di  un  terzo  per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3,  che  hanno  svolto  in  maniera  documentata  la  loro  attivita'
professionale nei  territori  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1
durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di  tali  crediti
e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base
annua. 
  3. Fino al 31 agosto 2023 e  nei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24),
del  ((regolamento  (UE)  2016/429  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,)) del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella  Banca
dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del
decreto  legislativo  5  agosto  2022,   n.   134,   ottempera   alle
disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo  decreto  legislativo
entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e  in  deroga
((ai tempi prescritti)) dallo stesso articolo 9. 
  4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti  di
cui al comma  3,  effettuati  entro  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
n. 134 del 2022, le sanzioni di  cui  all'articolo  18  del  medesimo
decreto legislativo. 
  5.  Resta  fermo  l'obbligo  per  l'operatore  di  identificare   e
registrare gli animali prima delle  movimentazioni  in  uscita  dallo
stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento  per
immediato  pericolo  per  la  vita  degli  animali  ((e   di   tali))
movimentazioni deve essere informato il servizio  veterinario  locale
territorialmente competente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  20  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)»: 
              «Art.  20  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di   euro   34.000   miliardi.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrare recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettera
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standars   che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
          aree  e  spazi  resi   disponibili   dalla   riduzione   di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  555,  della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «Omissis. 
              555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di  euro
          dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando,  per
          la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni  e
          l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
          sanitario interessati, il limite  annualmente  definito  in
          base   alle   effettive   disponibilita'    di    bilancio.
          L'incremento  di  cui  al  presente  comma   e'   destinato
          prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
          sottoscrizione di  accordi,  la  propria  disponibilita'  a
          valere sui citati 24 miliardi di euro 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  263,  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «Omissis 
              263.  Ai   fini   del   finanziamento   del   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato
          dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.   67,
          rideterminato,  da  ultimo,  in   32   miliardi   di   euro
          dall'articolo 1, comma 442, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, e' incrementato di ulteriori 2  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le  regioni  e  per  il  trasferimento  delle
          risorse,  il  limite  annualmente  definito  in  base  alle
          effettive  disponibilita'  del  bilancio  dello  Stato.  La
          ripartizione  dell'incremento  di  cui  al  presente  comma
          avviene  sulla  base  della  composizione  percentuale  del
          fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno
          2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, con decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni  in
          conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267.
          L'accesso  alle  risorse  di  cui  al  presente  comma   e'
          destinato  prioritariamente  alle   regioni   che   abbiano
          esaurito, con la  sottoscrizione  di  accordi,  la  propria
          disponibilita' a valere sui citati 32 miliardi di euro. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  16-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai  sensi  del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
          presso le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  impegnato
          nella sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato
          attraverso il conseguimento di appositi  crediti  formativi
          su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali  sia
          data rilevanza anche alla medicina  di  genere  e  all'eta'
          pediatrica nonche' alla comunicazione tra il  medico  e  il
          paziente,  e   multiprofessionali   nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici. 
              2. La formazione  continua  consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui   all'art.
          16-ter. 
              2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e  gli  altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 357 a 360
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»: 
              «Omissis 
              357. Il sistema nazionale  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM) e' disciplinato secondo le  disposizioni  di
          cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano in  data  1°  agosto  2007,
          recante il riordino del sistema di formazione  continua  in
          medicina. In particolare, la  gestione  amministrativa  del
          programma di ECM e il supporto alla  Commissione  nazionale
          per la formazione continua di  cui  all'articolo16-ter  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, istituita dall'articolo 5  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,   n.   266,   e   successive
          modificazioni, che, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  assume  la  denominazione  di
          Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  organo
          tecnico-scientifico del Servizio sanitario  nazionale,  che
          svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
          Ministro della  salute,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. La  Commissione  nazionale
          per la formazione continua, che  svolge  le  funzioni  e  i
          compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007,  e'
          costituita con decreto  del  Ministro  della  salute  nella
          composizione individuata nel predetto accordo.  Concorrono,
          altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
          gli  ulteriori  organismi  previsti  dal  citato   accordo,
          secondo le competenze da esso attribuite 
              358. Per  favorire  l'attivazione  dei  nuovi  servizi,
          l'Agenzia di cui al comma  357  puo'  avvalersi,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di
          comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre
          pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  un  contingente  massimo  di  quindici
          unita'. Il Ministro della  salute  puo'  altresi'  disporre
          presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con  le
          modalita' previste all'articolo 1, comma 308,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino  a
          un massimo di quindici unita' di personale  dipendente  del
          Ministero della salute. I contributi  alle  spese  previsti
          all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, affluiscono direttamente al bilancio  dell'Agenzia  ai
          fini della copertura degli oneri  dalla  stessa  sostenuti,
          ivi incluse le spese  di  funzionamento  della  Commissione
          nazionale per la  formazione  continua  e  degli  ulteriori
          organismi previsti dal citato Accordo del  1°  agosto  2007
          nonche' le spese per il personale derivanti dall'attuazione
          dei commi da 357 a 360. 
              359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357  di
          fare  fronte  tempestivamente  e   con   completezza   agli
          ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica  del
          relativo personale e' determinata  in  sessanta  unita'  di
          personale di ruolo, di cui quarantotto unita' di  personale
          non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia e'  autorizzata
          a procedere alla copertura dei posti di nuova  istituzione,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  rideterminata  dal
          presente comma  e  del  finanziamento  complessivo  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del
          decreto-legge 19 febbraio  2001,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato
          dai contributi di cui al comma 358. 
              360.   Sono   abrogate   le   disposizioni    di    cui
          all'articolo16-ter  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con
          i commi da 357 al presente comma e le disposizioni  di  cui
          al primo periodo del comma 4 dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,   n.   266,   e   successive
          modificazioni. 
              Omissis.» 
              La legge 11 gennaio 2018,  n.  3,  recante  «Delega  al
          Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
          nonche' disposizioni  per  il  riordino  delle  professioni
          sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero  della
          salute» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  gennaio
          2018, n. 25. 
              Il regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 9  marzo  2016,  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella GUUE  31
          marzo 2016, n. L 84. 
              Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,  lettera
          b), 9 e 18 del decreto legislativo 5 agosto  2022  n.  134,
          recante   «Disposizioni   in   materia   di   sistema    di
          identificazione  e  registrazione  degli  operatori,  degli
          stabilimenti  e  degli  animali  per  l'adeguamento   della
          normativa nazionale alle disposizioni  delregolamento  (UE)
          2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  lettere  a),
          b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  dell'applicazione
          del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: 
              Omissis 
              b) BDN: la base dati informatizzata  nazionale  di  cui
          all'articolo  109,  paragrafo  1,  del  regolamento,   gia'
          istituita  con  l'articolo  12,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 maggio 1999, n.  196,  presso  il  Ministero
          della salute e gestita dal  Centro  Servizi  Nazionale,  di
          seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il  portale
          internet dei sistemi informativi veterinari; 
              Omissis.» 
              «Art. 9 (Identificazione e registrazione degli  animali
          e degli eventi). - 1. L'operatore di bovini, equini, ovini,
          caprini,  suini,  cervidi  e  camelidi,   deve   provvedere
          all'identificazione e alla registrazione in BDN di  ciascun
          animale   detenuto   conformemente   al   regolamento,   al
          regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di
          esecuzione (UE) nn.  2021/520  e  2021/963,  rispettando  i
          tempi e le modalita' indicati nel manuale operativo. 
              2. Le deroghe alle modalita' di  identificazione  degli
          animali di cui al regolamento delegato (UE)  n.  2019/2035,
          potranno essere autorizzate con  le  modalita'  di  cui  al
          manuale operativo. 
              3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione
          di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli  ruminali
          e transponder iniettabili di cui all'allegato III,  lettere
          d) ed e),  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/2035,
          l'assenza di altro dispositivo o di segni che  ne  indicano
          la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme. 
              4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse
          di  quelle  di  cui  al  comma   1,   deve   garantire   la
          identificazione e la registrazione  in  BDN  dei  gruppi  o
          insiemi  di  animali  con   le   modalita'   indicate   nel
          regolamento e nel manuale operativo,  nonche'  nel  decreto
          previsto dall'articolo 16, comma 3. 
              5. L'operatore  deve  registrare  in  BDN  entro  sette
          giorni    dall'evento,     le     informazioni     inerenti
          all'identificazione degli animali di cui al comma  1,  alle
          movimentazioni in ingresso e in uscita, nonche' alla  morte
          degli  animali  identificati  sia  singolarmente  che   per
          insiemi, con le modalita' indicate nel  manuale  operativo.
          Per gli  animali  di  cui  al  comma  1,  le  nascite  sono
          registrate entro sette giorni dall'identificazione. 
              6. L'operatore o il suo delegato, deve comunicare  alla
          ASL il  furto,  lo  smarrimento  o  il  ritrovamento  degli
          animali detenuti oppure del  documento  di  identificazione
          individuale e dei mezzi di identificazione  detenuti  entro
          quarantotto ore dalla  scoperta  dell'evento,  unendo  alla
          comunicazione copia della  denuncia.  Nel  caso  di  equini
          registrati, la comunicazione e' fatta  anche  all'organismo
          competente al rilascio  del  documento  di  identificazione
          dell'equino. 
              7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il
          documento di  identificazione  individuale  per  le  specie
          animali per cui esso e' previsto dal  regolamento,  con  le
          modalita' e i tempi di  cui  al  regolamento  e  suoi  atti
          delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo. 
              8. In caso di morte, smarrimento o furto  dell'animale,
          l'operatore deve consegnare il documento di identificazione
          individuale, se  previsto  dal  regolamento,  entro  trenta
          giorni dall'evento alla ASL  o  all'organismo  di  rilascio
          competente per la verifica,  invalidazione  e  distruzione.
          Nei casi di smarrimento o furto di animali,  oltre  che  di
          morte di equini per i  quali  il  documento  non  e'  stato
          rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi
          dall'organismo di rilascio o dall'ASL che  li  ha  ricevuti
          per almeno un anno dall'evento. 
              9. La ASL o l'organismo di  rilascio  che  ha  ricevuto
          l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento
          provvede a registrare l'evento in BDN  entro  sette  giorni
          dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento
          di un equino, l'evento e'  registrato  entro  sette  giorni
          dalla verifica di identita'. 
              10. L'operatore provvede alla registrazione in  BDN  di
          tutte le informazioni inerenti  agli  animali  identificati
          singolarmente, alle partite, agli insiemi e  ai  gruppi  di
          animali, nonche' agli eventi che li riguardano, con i tempi
          di cui al presente articolo  e  con  i  modi  previsti  nel
          manuale operativo  anche  ai  fini  della  generazione  del
          registro della propria attivita'  nella  stessa  BDN.  Tale
          registro sostituisce  qualsiasi  altro  registro  aziendale
          cartaceo o su altro supporto concernente  l'identificazione
          e registrazione degli animali. 
              11. Alle condizioni, con i tempi  e  con  le  modalita'
          riportati  nella  normativa  di   riferimento   dell'Unione
          europea  e  nazionale,  in   caso   di   illeggibilita'   o
          smarrimento del documento unico di identificazione  a  vita
          di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo
          di rilascio competente, il rilascio  del  duplicato  o  del
          sostitutivo del documento unico di identificazione a vita. 
              12. L'operatore di psittacidi movimentati  verso  altro
          Stato dell'Unione europea provvede affinche'  tali  animali
          siano   identificati   individualmente   conformemente   al
          regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035,  al
          regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2021/520,  e  con  le
          modalita' indicate dal  decreto  di  cui  all'articolo  16,
          comma 3. 
              13. L'operatore di apicoltura deve apporre un  cartello
          identificativo  in  un  luogo   chiaramente   visibile   in
          prossimita' di ogni apiario, con le modalita' indicate  nel
          manuale operativo. 
              14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il
          censimento annuale con le modalita'  indicate  nel  manuale
          operativo.» 
              «Art. 18 (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
          violazioni agli articoli 8 e 9). - 1. Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, l'operatore che non adempie  all'obbligo
          di conservazione della documentazione prevista all'articolo
          8, commi da 1 a 5, e' soggetto al pagamento della  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 150 euro  a  1.500  euro,  per
          ciascun documento non conforme. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore
          dello  stabilimento  di   provenienza   che   non   adempie
          all'obbligo  di  compilazione  in  BDN  del  documento   di
          accompagnamento   degli   animali   movimentati    previsto
          all'articolo 8, comma 7, e'  soggetto  al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
          per ciascuna movimentazione irregolare. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore
          dello stabilimento di provenienza che  entro  sette  giorni
          non  annulla  in  BDN  il  documento   di   accompagnamento
          informatizzato di  cui  all'articolo  8,  comma  7,  se  la
          relativa  movimentazione  non  e'  effettuata,  oppure  non
          rettifica  in  BDN  le  informazioni  errate  inerenti   al
          movimento   in   uscita,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da 150  euro  a  1.500  euro  per
          ciascuna movimentazione irregolare. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
          animali che non adempie agli  obblighi  di  identificazione
          previsti all'articolo 9, commi 1 e  4,  inclusi  i  ritardi
          nella dichiarazione di nascita degli equini, se e' comunque
          garantita la rintracciabilita', e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 150  euro  a  1.500  euro.  La
          sanzione e' applicata: 
              a)  per  ciascun  animale  irregolare,  nel   caso   di
          tipologie animali per  cui  e'  prevista  l'identificazione
          individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure 
              b) per ciascun gruppo o insieme  irregolare,  nel  caso
          sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9,
          comma 4. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
          animali che non adempie agli  obblighi  di  identificazione
          previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i  ritardi  e
          le mancate dichiarazioni di nascita  degli  equini,  se  e'
          impossibile  l'identificazione   e   la   rintracciabilita'
          dell'animale  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a  9.000  euro.  La
          sanzione e' applicata: 
              a)  per  ciascun  animale  irregolare,  nel   caso   di
          tipologie animali per  cui  e'  prevista  l'identificazione
          individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure 
              b) per ciascun gruppo o insieme  irregolare,  nel  caso
          sia prevista tale identificazione, ai  sensi  dell'articolo
          9, comma 4. 
              6. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore
          che non adempie  agli  obblighi  previsti  all'articolo  9,
          commi 3, 5, 6, 7, 8, 10,  11,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro  per  le
          irregolarita' relative a  ciascun  documento  o  a  ciascun
          evento non comunicato. 
              7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
          psittacidi movimentati verso  un  altro  Stato  dell'Unione
          europea  che  non  identifica   tali   animali   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 12, e' soggetto al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
          per ciascun animale non identificato. 
              8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
          apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui
          all'articolo 9, comma 13, e' soggetto  al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
          per ciascun apiario irregolare. 
              9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
          apicoltura che non registra in BDN  il  censimento  annuale
          previsto  dall'articolo  9,  comma  14,  e'   soggetto   al
          pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria  da  300
          euro a 3.000 euro per ciascun apiario.».