Art. 14 
 
  Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione 
 
  1. Al fine di finanziare e  avviare  gli  interventi  di  tutela  e
ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i
musei,  danneggiato   in   conseguenza   degli   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio  2023,  per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
il costo dei  biglietti  di  ingresso,  dal  15  giugno  2023  al  15
settembre  2023((,))  negli  istituti  e  luoghi  della  cultura   di
appartenenza statale di cui all'articolo 101 del  ((codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' incrementato di 1 euro. 
  2. ((Per il fine di cui al comma 1 e'  istituito,  nello  stato  di
previsione)) del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato
a: 
    a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale,
pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli
eventi di cui al comma 1; 
    b) attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo-contabile  da
attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui  al  comma  1,
anche attraverso la societa' in house  del  Ministero  della  cultura
«Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; 
    c)  sostegno  ai  settori  dello  spettacolo  dal  vivo  e  delle
attivita' delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli
eventi di cui al comma 1. 
  3.  La  maggiorazione  di  cui  al  comma  1,   previo   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, e'  riassegnata,  con  appositi
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di  cui
al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione  e
le procedure di erogazione delle risorse per le finalita' di  cui  al
comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  101,  comma  1,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) «museo», una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) «archivio», una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca; 
              d) «area archeologica», un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  «parco  archeologico»,   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) «complesso monumentale», un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.»