Art. 15 
 
          Criteri di remunerazione per i servizi educativi, 
           socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari 
 
  1. Per i mesi  di  maggio,  giugno  e  luglio  2023,  le  pubbliche
amministrazioni possono  provvedere  in  favore  degli  enti  gestori
privati     alla     remunerazione     dei     servizi     educativi,
socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza  degli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, secondo il numero di prestazioni  erogate  nel  mese  di
aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito
budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, ferma restando la  garanzia  dell'equilibrio  economico
del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto
budget previsto per l'anno 2023.  Previo  accordo  tra  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti di cui  al  primo  e  secondo  periodo,  i
servizi educativi,  socio-assistenziali,  socio-sanitari  e  sanitari
possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando
priorita' ad interventi a domicilio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del
          decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
          «Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).   -   1.Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore deldecreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) individuazione delle responsabilita' riservate  alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella  definizione  degli  accordi  contrattuali  e   nella
          verifica del loro rispetto; 
              b) indirizzo  per  la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
              c) determinazione del piano  delle  attivita'  relative
          alle  alte  specialita'  ed  alla  rete  dei   servizi   di
          emergenza; 
              d) criteri per la  determinazione  della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              1-bisI  soggetti  privati  di  cui  al  comma  1   sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo
          le  modalita'  definite  ai   sensi   del   comma   7   del
          medesimoarticolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di
          controllo, vigilanza  e  monitoraggio  per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
              2.In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le
          modalita' di cui al comma 1-bis, la  regione  e  le  unita'
          sanitarie  locali  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
              a)  gli  obiettivi  di  salute   e   i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
              b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza  clinica   ed
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; 
              d)  il  corrispettivo  preventivato  a   fronte   delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il monitoraggio degli accordi pattuiti e le  procedure  che
          dovranno essere seguite  per  il  controllo  esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle   strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis - 2-ter. 
              2-quater.Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
          pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere scientifico privati, che  sono  definiti  con  le
          modalita' di cui all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le  regioni  stipulano
          altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di  cui
          agliarticoli 41e43, secondo comma, della legge 23  dicembre
          1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che
          l'attivita'  assistenziale,  attuata  in  coerenza  con  la
          programmazione  sanitaria  regionale,  sia   finanziata   a
          prestazione in base ai tetti  di  spesa  ed  ai  volumi  di
          attivita' predeterminati annualmente  dalla  programmazione
          regionale nel rispetto dei  vincoli  di  bilancio,  nonche'
          sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni,  tenendo
          conto  nella  remunerazione  di  eventuali   risorse   gia'
          attribuite   per   spese   di   investimento,   ai    sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412e successive modificazioni ed integrazioni. Ai  predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies.In caso di mancata stipula degli accordi di
          cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
          cui   all'articolo   8-quaterdelle    strutture    e    dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.»