Art. 16 
 
Interventi urgenti per il risanamento delle  infrastrutture  sportive
  nelle aree colpite dall'alluvione 
  1. Al fine di  consentire  in  tempi  celeri  il  ripristino  degli
impianti  sportivi  siti  nei  territori  interessati  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso  strutturale
ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, pari a 5  milioni  di  euro  nell'anno  2023,  e'  destinata  al
risanamento    delle    infrastrutture    sportive    particolarmente
danneggiate. 
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sulla base della ricognizione delle  infrastrutture
sportive  danneggiate,  con   ((decreto))   dell'Autorita'   politica
delegata in materia  di  sport,  d'intesa  con  il  Presidente  della
Regione  competente  ((nel   cui   territorio   sono   situate))   le
infrastrutture interessate, e' ((adottato)) un  piano  di  interventi
prioritari e urgenti nei territori di cui  al  comma  1,  nei  limiti
della quota della dotazione del  fondo  ((di  cui  al  comma))  1.  I
predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi  informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati
con  il  Codice  unico  di  progetto  (CUP),  con   indicazione   del
cronoprogramma  procedurale  e  del  soggetto  attuatore.   Ai   fini
attuativi, l'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport  puo'
avvalersi ((della societa' Sport  e  salute  S.p.a.)),  con  oneri  a
carico del Fondo  Sport  e  periferie  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  recante  «Misure
          urgenti per interventi  nel  territorio»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9: 
              «Art. 15 (Misure urgenti per favorire la  realizzazione
          di impianti sportivi nelle periferie urbane). - 1. Ai  fini
          del  potenziamento   dell'attivita'   sportiva   agonistica
          nazionale e dello sviluppo della relativa cultura  in  aree
          svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo  di
          rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la
          sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per   il
          successivo  trasferimento  al   bilancio   autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e
          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,
          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e
          30 milioni di euro nel 2017. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  362,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
              «Omissis 
              362. Al fine di attribuire natura strutturale al  Fondo
          «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita  sezione
          del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le suddette risorse  sono  assegnate  all'Ufficio
          per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri e le modalita' di gestione delle risorse  assegnate
          all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'
          individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
          del  medesimo  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
          n. 9, facendo salve le procedure in corso. 
              Omissis.»