((Art. 17 bis 
 
         Misure compensative in materia di prevenzione degli 
            incendi a sostegno delle attivita' economiche 
 
  1. Al fine di garantire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli  incendi  di
cui all'allegato I al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori  dei
comuni di cui all'allegato 1 annesso al  presente  decreto  e  i  cui
impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in
conseguenza delle  avverse  condizioni  meteorologiche  del  mese  di
maggio 2023, i responsabili  delle  attivita'  medesime,  purche'  in
regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5  del  citato
regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti  atte  a
compensare il rischio aggiuntivo di incendio. 
  2. L'idoneita' delle misure di cui al  comma  1,  in  relazione  al
maggior  rischio  di  incendio  nell'attivita',  deve  risultare   da
apposita attestazione, rilasciata da  un  professionista  antincendio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto  del
Ministro  dell'interno  7  agosto  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  201  del  29  agosto   2012.   L'attestazione   e   la
documentazione sono rese disponibili per i  controlli  di  competenza
degli organi ispettivi. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio
2023 al 31 gennaio 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  5  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151
          «Regolamento recante semplificazione della  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  degli  incendi,  a
          norma dell'articolo 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 30 luglio 2010, n. 122»: 
              «Art. 4 (Controlli di prevenzione incendi). - 1. Per le
          attivita' di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,
          l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando,
          prima dell'esercizio dell'attivita', mediante  segnalazione
          certificata   di   inizio   attivita',   corredata    dalla
          documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo  2,
          comma 7, del presente regolamento. Il Comando  verifica  la
          completezza formale dell'istanza,  della  documentazione  e
          dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne
          rilascia ricevuta. 
              2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria  A
          e B, il Comando,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche  con
          metodo a campione o in base  a  programmi  settoriali,  per
          categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale
          pericolo comunque segnalate o  rilevate.  Entro  lo  stesso
          termine, in caso di accertata carenza dei requisiti  e  dei
          presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti  dalla
          normativa  di  prevenzione  incendi,  il   Comando   adotta
          motivati   provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti
          dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione  che,  ove  sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa antincendio e ai criteri tecnici  di  prevenzione
          incendi detta attivita' entro un termine di  quarantacinque
          giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato,  in  caso
          di esito positivo, rilascia copia del verbale della  visita
          tecnica. 
              3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria  C,
          il  Comando,  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di
          accertata carenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per
          l'esercizio delle attivita'  previsti  dalla  normativa  di
          prevenzione   incendi,   il   Comando    adotta    motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi  dalla  stessa
          prodotti,   ad   eccezione   che,   ove   sia    possibile,
          l'interessato  provveda   a   conformare   alla   normativa
          antincendio e ai criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi
          detta attivita' entro un termine di quarantacinque  giorni.
          Entro quindici giorni dalla  data  di  effettuazione  delle
          visite  tecniche  effettuate  sulle  attivita'  di  cui  al
          presente comma, in  caso  di  esito  positivo,  il  Comando
          rilascia il certificato di prevenzione incendi. 
              4.  Il  Comando  acquisisce  le  certificazioni  e   le
          dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita'  di
          cui all'Allegato I alla normativa di  prevenzione  incendi,
          ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              5. Qualora il sopralluogo debba essere  effettuato  dal
          Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione  che
          prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da  organi
          collegiali, dei quali e' chiamato a far  parte  il  Comando
          stesso, si applicano i diversi termini stabiliti  per  tali
          procedimenti. 
              6.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  del
          presente decreto in caso di  modifiche  che  comportano  un
          aggravio  delle  preesistenti   condizioni   di   sicurezza
          antincendio,  l'obbligo  per   l'interessato   di   avviare
          nuovamente le  procedure  previste  dal  presente  articolo
          ricorre quando  vi  sono  modifiche  di  lavorazione  o  di
          strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali  o  di
          variazioni  qualitative  e  quantitative   delle   sostanze
          pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi  e  ogni
          qualvolta sopraggiunga una  modifica  delle  condizioni  di
          sicurezza precedentemente accertate.» 
              «Art.  5  (Attestazione   di   rinnovo   periodico   di
          conformita' antincendio). -  1.  La  richiesta  di  rinnovo
          periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni,
          il titolare delle  attivita'  di  cui  all'Allegato  I  del
          presente regolamento e' tenuto ad inviare  al  Comando,  e'
          effettuata tramite una dichiarazione  attestante  l'assenza
          di variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  antincendio
          corredata dalla documentazione prevista dal decreto di  cui
          all'articolo 2, comma 7. Il  Comando  rilascia  contestuale
          ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 
              2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8,  64,  71,
          72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui  al
          comma 1 e' elevata a dieci anni.».