((Art. 17 bis Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attivita' economiche 1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attivita' medesime, purche' in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio. 2. L'idoneita' delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attivita', deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122»: «Art. 4 (Controlli di prevenzione incendi). - 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.» «Art. 5 (Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio). - 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.».