Art. 18 
 
        Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Per la tempestiva realizzazione degli  interventi  piu'  urgenti
previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 2 dell'articolo 25 del
codice della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo))  2
gennaio  2018,  n.  1,  sul  territorio  interessato   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e  reintegro,  in
termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature  impiegate,  allo
scopo di ricostituire tempestivamente la  piena  capacita'  operativa
delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione civile, il Fondo  per  le  emergenze  nazionali,  previsto
dall'articolo 44 ((del medesimo  codice  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018)), e'  incrementato  nella  misura  di  200
milioni di euro nell'anno 2023. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25,  comma
2, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
da eseguire nei territori  delle  Marche  colpiti  dagli  eccezionali
eventi metereologici verificatisi a partire dal  15  settembre  2022,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere
del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022  e  del  19  ottobre
2022 e  successive  modifiche  ed  estensioni,  si  provvede  con  le
modalita' e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge  18  novembre  2022,  n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali".» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  25,  comma  2,  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante  «Codice
          della protezione civile»: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              Omissis.» 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12-bis   del
          decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.  6,  recante
          «Misure urgenti di sostegno nel  settore  energetico  e  di
          finanza  pubblica»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 gennaio 2023 n. 6: 
              «Art. 12-bis  (Misure  a  favore  dei  territori  delle
          Marche  colpiti  dagli  eccezionali  eventi   meteorologici
          verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022). -  1.
          Al  fine  di  far  fronte  all'emergenza  derivante   dagli
          eccezionali eventi  meteorologici  per  i  quali  e'  stato
          dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio
          dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19  ottobre  2022,
          pubblicate, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022,  in
          parte  del  territorio   delle   province   di   Ancona   e
          Pesaro-Urbino  e   dei   comuni   ricadenti   nella   parte
          settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi  alla
          provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022,  per  la  realizzazione  degli
          interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere  a),
          b), c), d) ed e), del codice della  protezione  civile,  di
          cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse
          di cui al primo periodo sono trasferite nella  contabilita'
          speciale aperta per l'emergenza ai sensi  dell'articolo  9,
          comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23  settembre  2022,  e
          intestata al Commissario delegato  di  cui  all'articolo  1
          della medesima ordinanza. Agli oneri derivanti dal presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  730,  della
          legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
              «Omissis 
              730.  Ad  integrazione  delle   risorse   assegnate   a
          legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli  eventi
          meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
          emergenza con le deliberazioni del Consiglio  dei  ministri
          del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022  in  parte  del
          territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino  e
          dei  comuni  situati  nella  parte   settentrionale   della
          provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di  Ancona,
          e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2023  e  2024,  per  la  realizzazione   degli
          interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d),  e,
          limitatamente  al  ripristino  delle  strutture   e   delle
          infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono
          trasferite   nella   contabilita'   speciale   aperta   per
          l'emergenza   ai   sensi   dell'articolo   9,   comma    2,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 922  del  17  settembre  2022,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022,  intestata
          al  Commissario  delegato  di  cui  all'articolo  1   della
          medesima ordinanza. 
              Omissis.»