Art. 19 
 
                     Procedure di somma urgenza 
                       e di protezione civile 
 
  1. In caso di somma urgenza relativa  all'immediata  esecuzione  di
lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture  necessari
a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire  dal  1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4  maggio  2023,  del  23
maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si  applicano,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni  di
cui all'articolo 140 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  2. Agli appalti pubblici di lavori,  forniture  e  servizi  per  la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), del ((codice della  protezione  civile,  di  cui
al))  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,   necessari   a
fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4  maggio  2023,  del  23
maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si  applicano,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni  di
cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11,  del  ((codice  dei  contratti
pubblici, di cui al))) decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  in
deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  ((2-bis. I comuni indicati  nell'allegato  1  annesso  al  presente
decreto nonche' le relative  unioni  di  comuni,  province  e  citta'
metropolitane possono adottare  il  provvedimento  di  riconoscimento
delle  spese  per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  previsto
dall'articolo  191,  comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 140 e 229, comma  2,
          del decreto  legislativo  31  marzo  2023  n.  36,  recante
          «Codice dei contratti pubblici»: 
              «Art. 140 (Procedure in caso  di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non consentono alcun indugio, al verificarsi di  eventi
          di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei  a
          determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata
          incolumita',   ovvero    nella    ragionevole    previsione
          dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il  RUP  o
          altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima
          sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei  lavori
          entro il limite di 500.000 euro o di quanto  indispensabile
          per rimuovere lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  e
          privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti,  il
          soggetto  di  cui  al  precedente  periodo  puo'   disporre
          l'immediata acquisizione di servizi o  forniture  entro  il
          limite di quanto indispensabile per rimuovere lo  stato  di
          pregiudizio  alla  pubblica  e   privata   incolumita'   e,
          comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto  che
          dispone,  ai  sensi   del   presente   comma,   l'immediata
          esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di  servizi
          o forniture redige, contemporaneamente, un verbale  in  cui
          sono indicati la descrizione  della  circostanza  di  somma
          urgenza, le cause che  l'hanno  provocata  e  i  lavori,  i
          servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. 
              2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi
          e delle forniture di somma urgenza puo' essere affidata  in
          forma diretta e  in  deroga  alle  procedure  di  cui  agli
          articoli 37  e  41  del  codice  a  uno  o  piu'  operatori
          economici  individuati  dal  RUP   o   da   altro   tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo il RUP puo'  ingiungere  all'affidatario
          l'esecuzione di  forniture,  servizi  o  lavorazioni  o  la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di  cui  al
          primo periodo, se relativi all'esecuzione di  lavori,  sono
          comunque  ammessi  nella  contabilita'   e,   se   relativi
          all'acquisizione di forniture e servizi, sono  allegati  al
          verbale  e  sottoscritti  dall'operatore   economico;   ove
          l'esecutore non iscriva riserva  negli  atti  contabili,  i
          prezzi si intendono definitivamente accettati. 
              4.  Il  RUP  o   altro   tecnico   dell'amministrazione
          competente  compila  una   perizia   giustificativa   delle
          prestazioni richieste entro  dieci  giorni  dall'ordine  di
          esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale  di  somma
          urgenza,  alla  stazione  appaltante  che   provvede   alla
          copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
          affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un  ente
          locale, la copertura  della  spesa  e'  assicurata  con  le
          modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
          1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267. 
              5. Qualora un servizio, una fornitura,  un'opera  o  un
          lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza,  non  ottenga
          l'approvazione del competente organo  dell'amministrazione,
          la relativa  esecuzione  e'  sospesa  immediatamente  e  si
          procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso  di
          lavori,  alla  sospensione   della   prestazione   e   alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'articolo 7 del codice della protezione  civile,  di
          cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero  la
          ragionevole  previsione  dell'imminente  verificarsi  degli
          stessi, che richiede l'adozione di misure  indilazionabili,
          nei limiti dello  stretto  necessario.  La  circostanza  di
          somma  urgenza,  in  tali  casi,  e'  ritenuta  persistente
          finche' non risultino eliminate  le  situazioni  dannose  o
          pericolose per la pubblica o privata incolumita'  derivanti
          dall'evento, e comunque per  un  termine  non  superiore  a
          quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
          termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello  stato
          di emergenza di cui all'articolo 24 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali  circostanze  ed
          entro i medesimi limiti temporali  le  stazioni  appaltanti
          possono affidare appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture con le procedure previste dal presente articolo. 
              7. Qualora si adottino le procedure di  affidamento  in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria. La stazione  appaltante  controlla  il
          possesso dei requisiti in un termine  congruo,  compatibile
          con la gestione della situazione di  emergenza  in  atto  e
          comunque non superiore a sessanta giorni  dall'affidamento.
          La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
          nel primo atto successivo alle verifiche effettuate,  della
          sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso  non  e'
          possibile  procedere  al  pagamento,  anche  parziale,   in
          assenza  delle  relative  verifiche  con  esito   positivo.
          Qualora,   a   seguito   del   controllo,   sia   accertato
          l'affidamento a un operatore privo dei predetti  requisiti,
          la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
          pagamento  del  valore  delle  prestazioni  eseguite  e  il
          rimborso   delle   spese   eventualmente   sostenute    per
          l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei  limiti   delle
          utilita'  conseguite,  e  procede  alle  segnalazioni  alle
          competenti autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 1 del  2018.  L'affidamento  diretto
          per i motivi di cui al presente articolo  non  e'  comunque
          ammesso per appalti di lavori di importo pari  o  superiore
          alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
          importo pari o superiore al triplo della soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o  superiore
          a 140.000 euro, per i quali non siano  disponibili  elenchi
          di  prezzi  definiti  mediante   l'utilizzo   di   prezzari
          ufficiali di riferimento, quando  i  tempi  resi  necessari
          dalla  circostanza  di  somma  urgenza  non  consentano  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie,  gli   affidatari   si
          impegnano a fornire i servizi e le forniture  richiesti  ad
          un prezzo  provvisorio  stabilito  consensualmente  tra  le
          parti e  ad  accettare  la  determinazione  definitiva  del
          prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. 
              10. Sul sito istituzionale  dell'ente  sono  pubblicati
          gli atti relativi  agli  affidamenti  di  cui  al  presente
          articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
          modalita' della scelta e delle motivazioni  che  non  hanno
          consentito   il   ricorso   alle    procedure    ordinarie.
          Contestualmente,  e  comunque   in   un   termine   congruo
          compatibile con la gestione della situazione di  emergenza,
          sono trasmessi all'ANAC  per  i  controlli  di  competenza,
          fermi restando  i  controlli  di  legittimita'  sugli  atti
          previsti dalle vigenti normative. 
              11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato
          lo  stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere
          ulteriori misure  derogatorie  consentite  nell'ambito  dei
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  25   del
          medesimo codice di cui al  decreto  legislativo  n.  1  del
          2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture  e  servizi
          possono   essere   affidati   in   deroga   alle   seguenti
          disposizioni del presente codice: 
              a) articolo 14, comma 12, lettera  a),  per  consentire
          l'autonoma determinazione del valore stimato degli  appalti
          per l'acquisizione di beni e servizi omogenei  e  analoghi,
          caratterizzati da regolarita', da rinnovare  periodicamente
          entro il periodo emergenziale; 
              b) articolo 15, comma 2, primo  periodo,  relativamente
          alla necessaria individuazione del  RUP  tra  i  dipendenti
          della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente,  per
          consentire  alle  stazioni  appaltanti,  ove   strettamente
          necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche
          estranei  alle  stazioni   appaltanti   medesime,   purche'
          dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 
              c) articolo 37, relativamente  alla  necessaria  previa
          programmazione dei lavori  e  degli  acquisiti  di  beni  e
          servizi,  per  consentire  alle  stazioni   appaltante   di
          affidare  l'appalto   anche   in   assenza   della   previa
          programmazione del relativo intervento; 
              d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti
          la  semplificazione  della  procedura  di   affidamento   e
          l'adeguamento  della  sua  tempistica  alle  esigenze   del
          contesto emergenziale, nel rispetto dei  principi  generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea; 
              e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6,  7,  8,  11,  per
          consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del  minor
          prezzo. 
              12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli
          appalti affidati  in  somma  urgenza,  in  occasione  degli
          eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
          b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1  del
          2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
          regionale  o  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          predetto  codice,  ovvero  nella   ragionevole   previsione
          dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in  mancanza
          del provvedimento  di  cui  all'articolo  23  del  predetto
          codice: 
              a) gli importi di cui all'articolo  50,  comma  1,  del
          presente codice sono raddoppiati, nei limiti  delle  soglie
          di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori,  servizi
          e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
          e d), del codice di cui al decreto  legislativo  n.  1  del
          2018; 
              b) il termine temporale di cui al comma 4 del  presente
          articolo e' stabilito in trenta giorni; 
              c) l'amministrazione  competente  e'  identificata  nel
          soggetto attuatore, ove individuato,  di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 25 del codice di cui al  decreto  legislativo
          n. 1 del 2018.» 
              «Art. 229 (Entrata in vigore). - Omissis 
              2. Le disposizioni del codice, con i relativi  allegati
          acquistano efficacia il 1°luglio 2023. 
              Omissis.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 comma  2,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
          recante «Codice della protezione civile»: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  191,  comma  3,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 191 (Regole per l'assunzione  di  impegni  e  per
          l'effettuazione di spese). - Omissis 
              3. Per i lavori pubblici di  somma  urgenza,  cagionati
          dal verificarsi di un evento eccezionale  o  imprevedibile,
          la Giunta, entro  venti  giorni  dall'ordinazione  fatta  a
          terzi,  su  proposta  del  responsabile  del  procedimento,
          sottopone al Consiglio il provvedimento  di  riconoscimento
          della spesa con le modalita'  previste  dall'articolo  194,
          comma 1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa  copertura
          finanziaria nei limiti delle accertate  necessita'  per  la
          rimozione  dello  stato  di   pregiudizio   alla   pubblica
          incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato
          entro 30 giorni dalla data di deliberazione della  proposta
          da parte della Giunta, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. La comunicazione al terzo interessato  e'
          data  contestualmente  all'adozione   della   deliberazione
          consiliare. 
              Omissis.»