Art. 2 
 
                    Misure urgenti in materia di 
                      giustizia civile e penale 
 
  1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate  tra  il  16
maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e  di
Forli' e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di
Ravenna e di Forli', sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31
maggio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente  tenute  alla
presenza di tutte le parti. 
  2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 e' sospeso il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al  comma  1.  Si
intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i  termini  per  la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei  procedimenti
esecutivi,  per  le  impugnazioni  e,  in  genere,  tutti  i  termini
procedurali. Ove il decorso  del  termine  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  3.  Fermo  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2,  le  udienze  dei
procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e
quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici  giudiziari,  in
cui almeno una delle  parti,  alla  data  del  1°  maggio  2023,  era
residente,  domiciliata  o  aveva   sede   nei   territori   indicati
nell'allegato 1, sono  rinviate,  su  istanza  della  predetta  parte
proposta in qualunque forma, a data successiva  al  31  luglio  2023,
((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute  alla  presenza  di
tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si  applicano
anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o  lo  studio
legale nei  territori  stessi,  su  istanza  del  predetto  difensore
proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore
al 1° maggio 2023. 
  4. Per i soggetti che alla data  del  1°  maggio  2023  avevano  la
residenza,  il  domicilio,  la  sede  legale,  la  sede  operativa  o
esercitavano  la  propria  attivita'  lavorativa,  produttiva  o   di
funzione nei territori  indicati  nell'allegato  1,  il  decorso  dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione  ed
eccezione, e' sospeso dal 1° maggio 2023 fino al  31  luglio  2023  e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione.  Ove  il
decorso abbia inizio durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio
stesso e' differito alla fine  del  periodo.  Quando  il  termine  e'
computato a ritroso e ricade in tutto  o  in  parte  nel  periodo  di
sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui  decorre  il
termine in modo da consentirne il rispetto.  Sono  altresi'  sospesi,
per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali,  nonche'
i  termini  di  svolgimento  di  attivita'   difensiva   e   per   la
presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal
1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e' altresi' sospeso il  decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice  penale  in  relazione
alle querele dei soggetti di cui al primo periodo. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023  fino
al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali  e  a  ogni
altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva,  sono  sospesi
per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore  di  debitori  e
obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  non  operano  nei
seguenti casi: 
    a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile  o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e
trattenimento di cittadini di  Paesi  terzi  e  dell'Unione  europea;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore,
egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di  sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura  penale,  procedimenti  per  la  consegna  di  un
imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile
2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo
I del titolo  II  del  libro  XI  del  codice  di  procedura  penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e'
pendente  la  richiesta  di  applicazione  di  misure  di   sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i  proposti  o  i  loro
difensori espressamente  richiedono  che  si  proceda,  altresi'  nei
seguenti casi: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, ((salvi i  casi))
di  sospensione  cautelativa  delle  misure  alternative,  ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi dei commi 2  e  4  sono  altresi'  sospesi,  per  lo  stesso
periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli
303 e 308 del codice di procedura penale. 
  8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del  comma  1  non  si
tiene conto del periodo compreso tra la data originaria  dell'udienza
rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma  del
comma 3  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  tra  la  data
originaria  dell'udienza  rinviata  e  il   31   luglio   2023.   Nei
procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non
si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio  2023  e  il  31
maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini  sono  stati  sospesi  a
norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra  il  1°
maggio 2023 e il 31 luglio 2023. 
  9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  agli  istituti  che
disciplinano le assenze,  fino  alla  data  del  31  luglio  2023  il
personale appartenente all'amministrazione giudiziaria,  residente  o
domiciliato  nei  territori  indicati  nell'allegato   1,   che   sia
impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, puo' svolgere la
propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche  nella
forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera  b),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da  concordare  con  il  dirigente
dell'ufficio di appartenenza. La  prestazione  lavorativa  in  lavoro
agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita'   del   dipendente,   qualora   non   siano    forniti
dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non
risulta possibile ricorrere alle modalita'  di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo, l'amministrazione  puo'  motivatamente  esentare  il
personale  dipendente  dal  servizio  per   il   tempo   strettamente
necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio  prestato  a
tutti gli effetti di legge. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  35  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale: 
              «Art. 35 (Procedimento  relativo  agli  accertamenti  e
          trattamenti sanitari obbligatori in condizioni  di  degenza
          ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
          - Il provvedimento con  il  quale  il  sindaco  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
          ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore  dalla  convalida  di
          cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
          medica motivata di cui  all'articolo  33,  terzo  comma,  e
          dalla suddetta convalida deve essere notificato,  entro  48
          ore  dal  ricovero,  tramite  messo  comunale,  al  giudice
          tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 
              Il  giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,
          assunte  le   informazioni   e   disposti   gli   eventuali
          accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
          non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione  al
          sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
          cessazione  del  trattamento  sanitario   obbligatorio   in
          condizioni di degenza ospedaliera. 
              Se il provvedimento di cui al primo comma del  presente
          articolo e' disposto dal sindaco di un  comune  diverso  da
          quello di residenza dell'infermo, ne va data  comunicazione
          al sindaco di questo  ultimo  comune,  nonche'  al  giudice
          tutelare nella cui  circoscrizione  rientra  il  comune  di
          residenza. Se il provvedimento di cui al  primo  comma  del
          presente articolo e' adottato nei confronti  dei  cittadini
          stranieri  o  di  apolidi,  ne  va  data  comunicazione  al
          Ministero dell'interno, e al consolato competente,  tramite
          il prefetto. 
              Nei casi in cui il trattamento  sanitario  obbligatorio
          debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed  in  quelli  di
          ulteriore  prolungamento,  il  sanitario  responsabile  del
          servizio psichiatrico  della  unita'  sanitaria  locale  e'
          tenuto a formulare, in tempo utile, una  proposta  motivata
          al sindaco che ha disposto il ricovero,  il  quale  ne  da'
          comunicazione al giudice tutelare, con le modalita'  e  per
          gli adempimenti  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  del
          presente   articolo,   indicando   la   ulteriore    durata
          presumibile del trattamento stesso. 
              Il sanitario di cui al comma  precedente  e'  tenuto  a
          comunicare al  sindaco,  sia  in  caso  di  dimissione  del
          ricoverato che in continuita'  di  degenza,  la  cessazione
          delle condizioni che richiedono l'obbligo  del  trattamento
          sanitario;  comunica  altresi'  la  eventuale  sopravvenuta
          impossibilita'  a  proseguire  il  trattamento  stesso.  Il
          sindaco, entro 48 ore dal ricevimento  della  comunicazione
          del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. 
              Qualora ne sussista la necessita' il  giudice  tutelare
          adotta i provvedimenti urgenti che  possono  occorrere  per
          conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. 
              La omissione  delle  comunicazioni  di  cui  al  primo,
          quarto e quinto comma del presente  articolo  determina  la
          cessazione di ogni effetto del provvedimento  e  configura,
          salvo che non sussistano gli estremi  di  un  delitto  piu'
          grave, il reato di omissione di atti di ufficio. 
              Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
          e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre  al  tribunale
          competente per territorio ricorso contro  il  provvedimento
          convalidato dal giudice tutelare. 
              Entro il termine di  trenta  giorni,  decorrente  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo comma  del  presente
          articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso  avverso
          la mancata  convalida  del  provvedimento  che  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio. 
              Nel processo davanti  al  tribunale  le  parti  possono
          stare in giudizio senza  ministero  di  difensore  e  farsi
          rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
          al ricorso o in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'  essere
          presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
          ricevimento. 
              Il  presidente  del  tribunale   fissa   l'udienza   di
          comparizione delle parti con decreto in  calce  al  ricorso
          che, a cura  del  cancelliere,  e'  notificato  alle  parti
          nonche' al pubblico ministero. 
              Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
          che ha disposto il  trattamento  sanitario  obbligatorio  e
          sentito  il  pubblico   ministero,   puo'   sospendere   il
          trattamento medesimo anche prima che sia  tenuta  l'udienza
          di comparizione. 
              Sulla  richiesta  di  sospensiva  il   presidente   del
          tribunale provvede entro dieci giorni. 
              Il tribunale provvede in camera di  consiglio,  sentito
          il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
          raccolto le prove disposte di  ufficio  o  richieste  dalle
          parti. 
              I ricorsi ed i successivi procedimenti sono  esenti  da
          imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
          a registrazione.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  22
          maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la  tutela  sociale
          della  maternita'  e  sull'interruzione  volontaria   della
          gravidanza»: 
              «Art.  12  -  La  richiesta   di   interruzione   della
          gravidanza secondo le procedure  della  presente  legge  e'
          fatta personalmente dalla donna. 
              Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni,  per
          l'interruzione della gravidanza e' richiesto  l'assenso  di
          chi  esercita  sulla  donna   stessa   la   responsabilita'
          genitoriale  o  la  tutela.  Tuttavia,  nei  primi  novanta
          giorni, quando vi  siano  seri  motivi  che  impediscano  o
          sconsiglino la consultazione  delle  persone  esercenti  la
          responsabilita' genitoriale o  la  tutela,  oppure  queste,
          interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano  pareri
          tra  loro  difformi,  il   consultorio   o   la   struttura
          socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i  compiti
          e le procedure di cui all'art.  5  e  rimette  entro  sette
          giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
          parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
          giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la  donna  e
          tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
          della relazione trasmessagli, puo'  autorizzare  la  donna,
          con atto non soggetto a reclamo, a decidere  l'interruzione
          della gravidanza. 
              Qualora il medico accerti l'urgenza  dell'intervento  a
          causa di un grave pericolo per la salute  della  minore  di
          diciotto  anni,  indipendentemente  dall'assenso   di   chi
          esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
          adire il  giudice  tutelare,  certifica  l'esistenza  delle
          condizioni   che    giustificano    l'interruzione    della
          gravidanza.  Tale  certificazione  costituisce  titolo  per
          ottenere in via di urgenza l'intervento e,  se  necessario,
          il ricovero. 
              Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
          novanta giorni, si applicano anche alla minore di  diciotto
          anni le procedure  di  cui  all'art.  7,  indipendentemente
          dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale
          o la tutela.» 
              Si riporta il testo degli articoli 283, 351 e  373  del
          codice di procedura civile 
              «Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello). - Il  giudice  d'appello,  su  istanza  di  parte
          proposta  con  l'impugnazione  principale  o   con   quella
          incidentale, sospende  in  tutto  o  in  parte  l'efficacia
          esecutiva o l'esecuzione della sentenza  impugnata,  con  o
          senza cauzione,  se  l'impugnazione  appare  manifestamente
          fondata o se dall'esecuzione della sentenza  puo'  derivare
          un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
          ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
          relazione alla possibilita'  di  insolvenza  di  una  delle
          parti. 
              L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta  o
          riproposta  nel  corso  del  giudizio  di  appello  se   si
          verificano mutamenti nelle circostanze, che  devono  essere
          specificamente   indicati   nel   ricorso,   a   pena    di
          inammissibilita'. 
              Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma  e'
          inammissibile o manifestamente infondata  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, puo'  condannare  la  parte  che
          l'ha proposta al pagamento  in  favore  della  cassa  delle
          ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250  e
          non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
          la sentenza che definisce il giudizio.» 
              «Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione  provvisoria).
          - Sull'istanza prevista  dal  primo  e  dal  secondo  comma
          dell'articolo 283 il giudice  provvede  con  ordinanza  non
          impugnabile nella prima  udienza.  Davanti  alla  corte  di
          appello, i provvedimenti sull'esecuzione  provvisoria  sono
          adottati   con   ordinanza   collegiale.    Se    nominato,
          l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. 
              La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che  la
          decisione   sulla   sospensione   sia   pronunciata   prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
              Il presidente del collegio o il tribunale, con  decreto
          in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti  in
          camera    di    consiglio,     rispettivamente,     davanti
          all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso  decreto,  se
          ricorrono  giusti  motivi   di   urgenza,   puo'   disporre
          provvisoriamente  l'immediata  sospensione   dell'efficacia
          esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;  in  tal  caso,
          con  l'ordinanza  non  impugnabile  pronunciata   all'esito
          dell'udienza in  camera  di  consiglio  il  collegio  o  il
          tribunale  conferma,  modifica  o  revoca  il  decreto  con
          ordinanza non impugnabile. 
              Il giudice, all'udienza prevista dal  primo  comma,  se
          ritiene la causa matura per la decisione,  puo'  provvedere
          ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti  alla  corte  di
          appello, se l'udienza e' stata  tenuta  dall'istruttore  il
          collegio, con l'ordinanza con cui  adotta  i  provvedimenti
          sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza  davanti  a  se'
          per la precisazione  delle  conclusioni  e  la  discussione
          orale  e  assegna  alle   parti   un   termine   per   note
          conclusionali. Se per la  decisione  sulla  sospensione  e'
          stata fissata l'udienza di cui al terzo comma,  il  giudice
          fissa apposita udienza per la  decisione  della  causa  nel
          rispetto dei termini a comparire.» 
              «Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). -  Il  ricorso
          per cassazione non sospende  l'esecuzione  della  sentenza.
          Tuttavia  il  giudice  che  ha  pronunciato   la   sentenza
          impugnata   puo',   su   istanza   di   parte   e   qualora
          dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile  danno,
          disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
          sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 
              L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
          tribunale in composizione monocratica o al  presidente  del
          collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
          la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
          al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
          decreto sono notificate al  procuratore  dell'altra  parte,
          ovvero alla parte stessa, se questa sia stata  in  giudizio
          senza ministero di difensore o non si  sia  costituita  nel
          giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo  stesso
          decreto,  in  caso  di  eccezionale  urgenza  puo'   essere
          disposta    provvisoriamente    l'immediata     sospensione
          dell'esecuzione.». 
              Si riporta il testo degli articoli  22,  23  e  24  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 69): 
              «Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie in
          materia di  eleggibilita',  decadenza  ed  incompatibilita'
          nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1.  Le
          controversie previste dall'articolo  82,  primo  e  secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          maggio 1960,  n.  570,  quelle  previste  dall'articolo  7,
          secondo comma, della  legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,
          quelle previste dall'articolo 19 della  legge  17  febbraio
          1968, n.  108,  e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sono  regolate
          dal rito semplificato di cognizione, ove  non  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
              2. Le azioni popolari e le impugnative  consentite  per
          quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
          tribunale  della  circoscrizione  territoriale  in  cui  e'
          compreso il  comune  medesimo.  Le  azioni  popolari  e  le
          impugnative consentite  per  quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
          circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
          della  provincia.  Le  azioni  popolari  e  le  impugnative
          consentite per quanto concerne le elezioni  regionali  sono
          di competenza del tribunale del capoluogo della regione. 
              3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al
          giudizio partecipa il pubblico ministero. 
              4. Il ricorso  avverso  le  deliberazioni  adottate  in
          materia di eleggibilita' deve essere proposto,  a  pena  di
          inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale  di
          pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data  della
          notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine  e'
          di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
              5.  I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e   la
          costituzione delle parti sono perentori. 
              6.  La  sentenza   che   definisce   il   giudizio   e'
          immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
          sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero  al
          presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
          ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
          del dispositivo nell'albo dell'ente. 
              7. Contro la sentenza pronunciata  dal  tribunale  puo'
          essere proposto appello  da  qualsiasi  cittadino  elettore
          dell'ente locale o  da  chiunque  altro  vi  abbia  diretto
          interesse, dal procuratore della  Repubblica,  nonche'  dal
          prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'. 
              8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal
          tribunale e' sospesa in pendenza di appello. 
              9. Il termine per l'appello  decorre,  per  ogni  altro
          cittadino  elettore  o  diretto  interessato,   dall'ultimo
          giorno della pubblicazione del dispositivo  della  sentenza
          nell'albo dell'ente. 
              10. Contro la decisione della corte di appello la parte
          soccombente e il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello  possono  proporre  ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
              11.  Il  presidente  della  corte  di  cassazione,  con
          decreto della sentenza,  fissa  l'udienza  di  discussione.
          Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'. 
              12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il
          risultato  delle  elezioni  e  sostituisce   ai   candidati
          illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
          esserlo. 
              13. Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'
          immediatamente comunicato al sindaco, al  presidente  della
          giunta provinciale ovvero al presidente della regione,  che
          subito  ne  cura  la  notificazione,  senza   spese,   agli
          interessati. Eguale comunicazione e' data al  prefetto  per
          le controversie inerenti elezioni regionali. 
              14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in
          ogni grado. 
              15. Gli atti  del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
              16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
          urgenza.» 
              «Art. 23 (Delle azioni in materia  di  eleggibilita'  e
          incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
          - 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della  legge
          24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
          di cognizione, ove non diversamente disposto  dal  presente
          articolo. 
              2.  E'  competente  la  corte  di  appello  nella   cui
          circoscrizione  ha  sede  l'ufficio   elettorale   che   ha
          proclamato l'elezione  o  la  surrogazione  e  al  giudizio
          partecipa il pubblico ministero. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo
          24 della  legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  ovvero  entro
          sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
              4.  I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e   la
          costituzione delle parti sono perentori. 
              5. La sentenza che definisce il giudizio, ove  non  sia
          stato proposto ricorso per  cassazione,  e'  immediatamente
          trasmessa in copia, a cura del cancelliere,  al  presidente
          dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. 
              6. Contro la decisione della corte di appello la  parte
          soccombente e il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello  possono  proporre  ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
              7.  Il  presidente  della  corte  di  cassazione,   con
          decreto, fissa l'udienza di discussione.  Tutti  i  termini
          del procedimento sono ridotti alla meta'.  La  sentenza  e'
          immediatamente  pubblicata  e   trasmessa,   a   cura   del
          cancelliere, per l'esecuzione  al  presidente  dell'Ufficio
          elettorale nazionale. 
              8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
          da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
              9. La controversia e' trattata in ogni grado in via  di
          urgenza.» 
              «Art.  24  (Dell'impugnazione  delle  decisioni   della
          Commissione elettorale circondariale in tema di  elettorato
          attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
          non diversamente disposto dal presente articolo. 
              2.  E'  competente  la  corte  di  appello  nella   cui
          circoscrizione   ha   sede   la   Commissione    elettorale
          circondariale che ha emesso la  decisione  impugnata  e  al
          giudizio partecipa il pubblico ministero. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione di  cui  al  quarto
          comma dell'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il  ricorrente  e'
          lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva  presentato
          direttamente alla Commissione una  domanda  d'iscrizione  o
          era  stato  dalla  Commissione  medesima  cancellato  dalle
          liste. In tutti gli altri  casi  il  ricorso  e'  proposto,
          anche dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
          competente per  territorio,  a  pena  di  inammissibilita',
          entro trenta giorni  dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione
          della lista rettificata. I termini sono raddoppiati  per  i
          cittadini residenti all'estero di cui all'articolo  11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223. 
              4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di
          fissazione  d'udienza,  al   cittadino   o   ai   cittadini
          interessati e alla Commissione elettorale. 
              5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti
          i termini del procedimento sono ridotti  alla  meta'  fatta
          eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
              6. Le parti possono stare in giudizio personalmente  in
          ogni grado. 
              7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'
          comunicato immediatamente dalla cancelleria  al  presidente
          della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
          ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione  agli
          interessati. 
              8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
          da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
              9. La controversia e' trattata in ogni grado in via  di
          urgenza.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  304,  comma  6,  del
          codice di procedura penale. 
              «Art. 304 (Sospensione dei termini  di  durata  massima
          della custodia cautelare). - 1-5. Omissis. 
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare il doppio dei termini previsti dall'articolo  303,
          commi 1, 2 e 3 senza tenere  conto  dell'ulteriore  termine
          previsto dall'articolo 303, comma  1,  lettera  b),  numero
          3-bis)  e  i  termini  aumentati   della   meta'   previsti
          dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'  favorevole,  i
          due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
          reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 
              7. Omissis.» 
              Legge 22 aprile 2005, n. 69, recante «Disposizioni  per
          conformare  il  diritto  interno  alla   decisione   quadro
          2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
          mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna  tra
          Stati membri» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          aprile 2005, n. 98. 
              Si riporta il testo dell'articolo 51-ter della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
              «Art.  51-ter  (Sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative). -  1.  Se  la  persona  sottoposta  a  misura
          alternativa pone in essere  comportamenti  suscettibili  di
          determinarne la  revoca,  il  magistrato  di  sorveglianza,
          nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne  da'
          immediata  comunicazione  al  tribunale   di   sorveglianza
          affinche' decida in ordine alla prosecuzione,  sostituzione
          o revoca della misura. 
              2. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  il  magistrato  di
          sorveglianza  puo'  disporre  con   decreto   motivato   la
          provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare
          l'accompagnamento  in   istituto   del   trasgressore.   Il
          provvedimento  di  sospensione  perde   efficacia   se   la
          decisione del tribunale non interviene entro trenta  giorni
          dalla ricezione degli atti.» 
              Si riporta il testo degli articoli 303, 308 e  392  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 303 (Termini di  durata  massima  della  custodia
          cautelare). - 1.  La  custodia  cautelare  perde  efficacia
          quando: 
              a) dall'inizio della  sua  esecuzione  sono  decorsi  i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato   ai   sensi
          dell'articolo 438, ovvero senza che sia  stata  pronunciata
          la sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti: 
              1) tre mesi, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
              2) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3); 
              3) un anno, quando si procede per  un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena
          della reclusione non inferiore nel  massimo  a  venti  anni
          ovvero per uno  dei  delitti  indicati  nell'articolo  407,
          comma 2, lettera a), sempre che  per  lo  stesso  la  legge
          preveda la pena della reclusione superiore  nel  massimo  a
          sei anni; 
              b) dall'emissione  del  provvedimento  che  dispone  il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 
              1) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
              2) un anno, quando si procede per  un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1); 
              3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o
          la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a  venti
          anni; 
              3-bis)  qualora  si  proceda  per  i  delitti  di   cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui  ai
          numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino  a  sei  mesi.  Tale
          termine e' imputato a quello della fase precedente ove  non
          completamente utilizzato, ovvero ai  termini  di  cui  alla
          lettera  d)  per  la  parte   eventualmente   residua.   In
          quest'ultimo caso i termini di cui  alla  lettera  d)  sono
          proporzionalmente ridotti; 
              b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice
          dispone  il  giudizio  abbreviato  o   dalla   sopravvenuta
          esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti  termini
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  di  condanna  ai
          sensi dell'articolo 442: 
              1) tre mesi, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
              2) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          nel numero 1; 
              3) nove mesi, quando si procede per un delitto  per  il
          quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena
          della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 
              c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di  primo
          grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia  sono
          decorsi i seguenti termini senza che sia stata  pronunciata
          sentenza di condanna in grado di appello: 
              1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla  pena  della
          reclusione non superiore a tre anni; 
              2) un anno, se vi e' stata  condanna  alla  pena  della
          reclusione non superiore a dieci anni; 
              3) un anno e sei mesi, se vi  e'  stata  condanna  alla
          pena dell'ergastolo o della reclusione  superiore  a  dieci
          anni; 
              d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in  grado
          di appello o dalla sopravvenuta esecuzione  della  custodia
          sono decorsi gli stessi termini previsti dalla  lettera  c)
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  irrevocabile  di
          condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera  b),  numero
          3-bis). Tuttavia, se vi e' stata condanna in  primo  grado,
          ovvero se la impugnazione e' stata proposta  esclusivamente
          dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione
          del comma 4. 
              2. Nel caso in  cui,  a  seguito  di  annullamento  con
          rinvio da parte della  Corte  di  cassazione  o  per  altra
          causa, il procedimento regredisca a una fase o a  un  grado
          di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad  altro  giudice,
          dalla data del procedimento che dispone il  regresso  o  il
          rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 
              3. Nel caso  di  evasione  dell'imputato  sottoposto  a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e  grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare. 
              4. La  durata  complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste  dall'articolo  305,
          non puo' superare i seguenti termini: 
              a) due anni, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
              b) quattro anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dalla lettera a); 
              c) sei anni, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.» 
              «Art. 308  (Termini  di  durata  massima  delle  misure
          diverse  dalla  custodia  cautelare).  -   1.   Le   misure
          coercitive diverse dalla custodia  cautelare  [c.p.p.  281,
          282, 283] perdono efficacia quando dall'inizio  della  loro
          esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio
          dei termini previsti dall'articolo 303. 
              2. Le misure interdittive [c.p.p. 287, 288,  289,  290]
          non possono avere durata superiore a dodici mesi e  perdono
          efficacia quando e' decorso il termine fissato dal  giudice
          nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state  disposte
          per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo'  disporne  la
          rinnovazione  nei  limiti  temporali  previsti  dal   primo
          periodo del presente comma. 
              2-bis. 
              3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
          dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o  ad
          altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie  o  di
          altre misure interdittive.» 
              «Art.  392  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
              a) all'assunzione della testimonianza di  una  persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra' essere esaminata nel dibattimento per  infermita'  o
          altro grave impedimento; 
              b) all'assunzione  di  una  testimonianza  quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
              c) all'esame della persona sottoposta alle indagini  su
          fatti concernenti la responsabilita' di altri; 
              d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e
          all'esame dei testimoni di giustizia; 
              e) al confronto tra  persone  che  in  altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
              f) a una perizia o a un esperimento giudiziale,  se  la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
              g) a una ricognizione, quando  particolari  ragioni  di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
              2. Il pubblico ministero e la persona  sottoposta  alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  24
          marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa  riparazione
          in caso di violazione del termine ragionevole del  processo
          e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
          civile»: 
              «Art.  2  (Diritto  all'equa  riparazione).  -  1.   E'
          inammissibile la domanda di equa riparazione  proposta  dal
          soggetto  che  non  ha   esperito   i   rimedi   preventivi
          all'irragionevole durata del processo di  cui  all'articolo
          1-ter. 
              2. Nell'accertare la violazione il  giudice  valuta  la
          complessita'  del  caso,  l'oggetto  del  procedimento,  il
          comportamento  delle  parti  e  del  giudice   durante   il
          procedimento,  nonche'  quello  di  ogni   altro   soggetto
          chiamato  a  concorrervi   o   a   contribuire   alla   sua
          definizione. 
              2-bis. Si considera rispettato il  termine  ragionevole
          di cui al comma 1 se il processo non eccede  la  durata  di
          tre anni in primo grado, di due anni in secondo  grado,  di
          un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini  del  computo
          della durata il  processo  si  considera  iniziato  con  il
          deposito del ricorso introduttivo del giudizio  ovvero  con
          la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si  considera
          rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
          esecuzione forzata si e' concluso in  tre  anni,  e  se  la
          procedura concorsuale  si  e'  conclusa  in  sei  anni.  Il
          processo penale  si  considera  iniziato  con  l'assunzione
          della  qualita'  di  imputato,  di  parte   civile   o   di
          responsabile civile,  ovvero  quando  l'indagato  ha  avuto
          legale   conoscenza   della   chiusura    delle    indagini
          preliminari. 
              2-ter. Si  considera  comunque  rispettato  il  termine
          ragionevole  se  il  giudizio  viene   definito   in   modo
          irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 
              2-quater. Ai fini del computo non si  tiene  conto  del
          tempo in cui il processo e' sospeso e di quello  intercorso
          tra il giorno in cui inizia  a  decorrere  il  termine  per
          proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 
              2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
              a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in
          giudizio  consapevole  della  infondatezza   originaria   o
          sopravvenuta delle proprie domande o  difese,  anche  fuori
          dai casi di cui all'articolo 96  del  codice  di  procedura
          civile; 
              b) nel  caso  di  cui  all'articolo  91,  primo  comma,
          secondo periodo, del codice di procedura civile; 
              c) nel caso di cui  all'articolo  13,  comma  1,  primo
          periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
              d) in ogni altro caso di abuso dei  poteri  processuali
          che abbia  determinato  una  ingiustificata  dilazione  dei
          tempi del procedimento. 
              2-sexies. Si presume insussistente  il  pregiudizio  da
          irragionevole durata del processo, salvo  prova  contraria,
          nel caso di: 
              a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
          limitatamente all'imputato; 
              b) contumacia della parte; 
              c) estinzione del processo per rinuncia  o  inattivita'
          delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
          procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
          amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104; 
              d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81  e
          82 del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel
          giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
          dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
          cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              f) introduzione di domande nuove,  connesse  con  altre
          gia' proposte,  con  ricorso  separato,  pur  ricorrendo  i
          presupposti per i motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43
          del codice del processo amministrativo, di cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  salvo  che  il  giudice
          amministrativo disponga la separazione dei processi; 
              g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
          valutata anche in relazione alle condizioni personali della
          parte. 
              2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno
          quando  la  parte  ha   conseguito,   per   effetto   della
          irragionevole durata del  processo,  vantaggi  patrimoniali
          eguali o  maggiori  rispetto  alla  misura  dell'indennizzo
          altrimenti dovuto. 
              3.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art. 87 (Misure straordinarie  in  materia  di  lavoro
          agile  e  di  esenzione  dal  servizio   e   di   procedure
          concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in  malattia  o  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva,  o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza   attiva,   dai
          dipendenti delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          dovuta al COVID-19, e' equiparato al  periodo  di  ricovero
          ospedaliero e non e' computabile ai  fini  del  periodo  di
          comporto. Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza
          epidemiologica da  COVID-2019,  ovvero  fino  ad  una  data
          antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, il  lavoro  agile  e'  una  delle
          modalita'  ordinarie  di  svolgimento   della   prestazione
          lavorativa   nelle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che, conseguentemente: 
              a) Omissis; 
              b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e   dagli
          obblighi informativi previsti dagli articoli  da  18  a  23
          della legge 22 maggio 2017, n. 81.»