Art. 20 
 
                   Proroga di termini per i comuni 
                  colpiti dagli eventi alluvionali 
 
  1.  Con  riferimento  all'anno  2022,   per   i   comuni   indicati
nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui
all'articolo  1,  comma  449,  lettere  d-quinquies),   d-sexies)   e
d-octies), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  certificato
attraverso  la  compilazione  delle   schede   di   monitoraggio   da
trasmettere  digitalmente  alla  SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema
economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023. 
  2. Per i  comuni  indicati  nell'allegato  1,  il  termine  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
prorogato al 31 luglio 2023. 
  3. Per i comuni indicati nell'allegato  1,  che  non  hanno  ancora
approvato il rendiconto 2022, il termine  di  cui  all'articolo  227,
comma 2, del ((testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'
differito al 30 giugno 2023. 
  4. Per i comuni indicati nell'allegato  1,  che  non  hanno  ancora
provveduto alla trasmissione dei dati contabili del  rendiconto  2022
alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il  termine  di  cui
all'articolo 4,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,  e'  prorogato  al  31
luglio 2023. 
  ((4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno  e'  autorizzato
ad erogare in  un'unica  soluzione,  in  favore  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto, le  risorse  relative  al
Fondo di solidarieta' comunale previsto dall'articolo 1,  comma  380,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023,  i  comuni
indicati nell'allegato 1  annesso  al  presente  decreto  nonche'  le
relative unioni di comuni, province e  citta'  metropolitane  possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con  l'approvazione
del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  187,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  4-quater. In via  eccezionale  e  limitatamente  all'anno  2023,  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono
utilizzare l'avanzo in deroga  alle  indicazioni  dell'articolo  187,
comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267. 
  4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023,  per
i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 30 settembre. 
  4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023,  per  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  prorogato  al  31
dicembre. 
  4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 15 novembre. 
  4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023,  per  i
comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente  decreto  nonche'
per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il
termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile,  di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
174, e' prorogato di sessanta giorni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, lettere
          d-quinquies),  d-sexies)  e  d-octies),  della   legge   11
          dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
              «Omissis 
              449. 
              Omissis 
              d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000  euro  per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
          osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
          definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
          raggiunto  entro  il  2026,  alla   luce   dell'istruttoria
          condotta  dalla  predetta   Commissione,   l'obiettivo   di
          servizio di un rapporto tra  assistenti  sociali  impiegati
          nei servizi sociali territoriali  e  popolazione  residente
          pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
          periodo, il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,
          per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
          milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025,  di  77
          milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di  107
          milioni di euro per l'anno 2029 e di 113  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni
          della  Regione  siciliana   e   della   regione   Sardegna,
          ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
          di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              d-sexies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
          quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
          di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro  per  l'anno
          2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450  milioni
          di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro  annui  a
          decorrere  dall'anno   2027,   quale   quota   di   risorse
          finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
          risorse disponibili per ciascun anno, il numero  dei  posti
          nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
          comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, sino al raggiungimento di  un  livello  minimo
          che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'  tenuto  a
          garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
          precedente e' definito quale numero dei posti dei  predetti
          servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
          costo standard al servizio  a  tempo  pieno  dei  nidi,  in
          proporzione alla popolazione  ricompresa  nella  fascia  di
          eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base  locale  nel  33
          per   cento,   inclusivo   del   servizio    privato.    In
          considerazione delle risorse di  cui  al  primo  periodo  i
          comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
          una  progressione  differenziata  per  fascia   demografica
          tenendo  anche   conto,   ove   istituibile,   del   bacino
          territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
          essenziale  della  prestazione  attraverso   obiettivi   di
          servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo  di  servizio,
          per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
          di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto
          periodo,  dando  priorita'  ai  bacini  territoriali   piu'
          svantaggiati e tenendo conto  di  una  soglia  massima  del
          28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i  comuni
          svantaggiati non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello  di
          prestazioni. L'obiettivo di  servizio  e'  progressivamente
          incrementato annualmente sino al raggiungimento,  nell'anno
          2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
          locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il  28  febbraio
          2022 per l'anno 2022 ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento per gli anni  successivi
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'istruzione, il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale e il Ministro per le pari  opportunita'  e  la
          famiglia, previa intesa in sede di Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, su proposta della Commissione  tecnica
          per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  disponibili,
          dei costi standard per la funzione "Asili  nido"  approvati
          dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido  da  conseguire,  per
          ciascuna fascia  demografica  del  bacino  territoriale  di
          appartenenza, con le risorse assegnate, e le  modalita'  di
          monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.  Le  somme
          che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo  periodo,
          risultassero non destinate ad assicurare  il  potenziamento
          del servizio asili nido sono recuperate a valere sul  fondo
          di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi  comuni  o,
          in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I   comuni   possono   procedere
          all'assunzione  del  personale  necessario   alla   diretta
          gestione dei servizi educativi per  l'infanzia  utilizzando
          le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle
          stesse. Si applica  l'articolo  57,  comma  3-septies,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              Omissis 
              d-octies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario,  della  Regione  siciliana   e   della   regione
          Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
          milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2025 e 2026 e a 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
          incrementare, nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
          ciascun anno e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          (LEP), il  numero  di  studenti  disabili  frequentanti  la
          scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola
          secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
          fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
          contributo di cui al primo periodo e' ripartito,  entro  il
          28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento per  gli  anni
          successivi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per   i
          fabbisogni standard, tenendo conto,  ove  disponibili,  dei
          costi standard relativi alla componente trasporto  disabili
          della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
          Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
          decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
          trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui  al
          periodo   precedente,   risultassero   non   destinate   ad
          assicurare  l'obiettivo  stabilito  di   incremento   degli
          studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
          a valere sul fondo di solidarieta' comunale  attribuito  ai
          medesimi comuni o, in caso di insufficienza  dello  stesso,
          secondo  le  modalita'  di  cui  ai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  3,  del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: 
              «Art.  13  (Utilizzo  nell'anno  2022   delle   risorse
          assegnate agli Enti locali  negli  anni  2020  e  2021).  -
          "Omissis 
              3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui  al
          comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a  inviare,  utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2023,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.  La
          certificazione di cui  al  primo  periodo  non  include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di  certificazione
          di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
          Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni  in
          materia di finanza locale in via  esclusiva,  sono  assolti
          per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo  227,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 227 (Rendiconto della gestione). - "Omissis 
              2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il
          30  aprile  dell'anno  successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  380,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)»: 
              «Omissis 
              380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1°marzo 2012 presso  la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  187,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art.    187    (Composizione    del    risultato    di
          amministrazione). - Omissis 
              2.  La  quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le
          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
              a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
              b) per i provvedimenti necessari  per  la  salvaguardia
          degli equilibri di bilancio di cui  all'art.  193  ove  non
          possa provvedersi con mezzi ordinari; 
              c) per il finanziamento di spese di investimento; 
              d)  per  il  finanziamento  delle  spese   correnti   a
          carattere non permanente; 
              e) per  l'estinzione  anticipata  dei  prestiti.  Nelle
          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora
          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',
          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato
          a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,
          un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
              Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale  quota
          del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
          dell'approvazione  del   rendiconto,   sulla   base   della
          determinazione dell'ammontare definitivo  della  quota  del
          risultato  di  amministrazione  accantonata  per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 187, comma 3-bis, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art.    187    (Composizione    del    risultato    di
          amministrazione). - Omissis 
              3-bis. L'avanzo di amministrazione  non  vincolato  non
          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in
          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,
          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio
          di cui all'articolo 193. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  193,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). -
          Omissis 
              2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 31 luglio di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare
          provvede con delibera  a  dare  atto  del  permanere  degli
          equilibri generali di bilancio o, in caso  di  accertamento
          negativo, ad adottare, contestualmente: 
              a) le misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio
          qualora  i  dati  della   gestione   finanziaria   facciano
          prevedere un disavanzo, di gestione o  di  amministrazione,
          per squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa
          ovvero della gestione dei residui; 
              b) i  provvedimenti  per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti di cui all'art. 194; 
              c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
          amministrazione in caso di gravi squilibri  riguardanti  la
          gestione dei residui. 
              La   deliberazione   e'    allegata    al    rendiconto
          dell'esercizio relativo. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo degli articoli 151, comma  8,  170,
          comma 1, e 233, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto
          2000,  n.   267,   recante   «Testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 151 (Principi generali). - Omissis 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              Omissis.» 
              «Art. 170 (Documento unico  di  programmazione).  -  1.
          Entro il 31 luglio di ciascun anno la  Giunta  presenta  al
          Consiglio il  Documento  unico  di  programmazione  per  le
          conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di  ciascun
          anno, con lo schema di delibera del bilancio di  previsione
          finanziario, la Giunta presenta al  Consiglio  la  nota  di
          aggiornamento del Documento unico  di  programmazione.  Con
          riferimento  al  periodo   di   programmazione   decorrente
          dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono  tenuti  alla
          predisposizione del documento  unico  di  programmazione  e
          allegano al bilancio annuale di  previsione  una  relazione
          previsionale e programmatica che copra un  periodo  pari  a
          quello  del  bilancio  pluriennale,  secondo  le  modalita'
          previste dall'ordinamento contabile vigente  nell'esercizio
          2014.  Il  primo  documento  unico  di  programmazione   e'
          adottato con riferimento agli esercizi 2016  e  successivi.
          Gli  enti  che  hanno  partecipato   alla   sperimentazione
          adottano la disciplina prevista  dal  presente  articolo  a
          decorrere dal 1°gennaio 2015. 
              Omissis.» 
              «Art. 233 (Conti degli agenti contabili interni). -  1.
          Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio
          finanziario, l'economo, il  consegnatario  di  beni  e  gli
          altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono  il
          conto della propria gestione all'ente locale  il  quale  lo
          trasmette alla  competente  sezione  giurisdizionale  della
          Corte dei  conti  entro  60  giorni  dall'approvazione  del
          rendiconto. 
              Omissis.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  139,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice
          di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 2015, n. 124»: 
              «Allegato 1 - Articolo 139. Presentazione del conto 
              1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il  termine  di
          sessanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalla
          legge,  dalla  chiusura   dell'esercizio   finanziario,   o
          comunque dalla cessazione  della  gestione,  presentano  il
          conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 
              Omissis.»