Art. 4 
 
            Misure urgenti in materia di sospensione dei 
              procedimenti e dei termini amministrativi 
 
  1. Per il periodo dal  1°  maggio  2023  al  31  agosto  2023,  nei
confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio  2023  avevano  la
residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa ((o
esercitavano  la  propria  attivita'  lavorativa,  produttiva  o   di
funzione)) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti
i termini ordinatori o perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,
finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi,  comunque
denominati,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2023  o  iniziati
successivamente a tale data,  ivi  inclusi  quelli  sanzionatori,  ad
esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con  ordinanze  di
protezione civile adottate per il coordinamento e la  gestione  dello
stato di emergenza di cui alle delibere del  Consiglio  dei  ministri
del 4 maggio 2023, del 23 maggio ((2023)) e del 25 maggio 2023.  ((E'
facolta'  delle  amministrazioni  sospendere   i   termini   per   la
presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali
fino al 31 agosto 2023. 
  1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1: 
  a) i termini  e  i  procedimenti  concernenti  i  concorsi  per  il
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,   ove
richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per  il  personale
della protezione civile; 
  b)  i  termini  relativi  a  procedimenti  individuati   con   atti
amministrativi regionali, al fine  di  evitare  ogni  pregiudizio  ai
soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali  e
di garantire, in  particolare,  la  piena  attuazione  dei  programmi
definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento  europei
2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea; 
  c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui  al  comma
1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione  di  contributi  a
valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a
carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al  fine  del  rispetto
dei termini per l'esigibilita' della spesa nell'anno 2023; 
  d)  i  procedimenti  connessi  alle  selezioni  e  alle  iscrizioni
relative  all'anno  accademico  2023/2024,  nonche'  i   procedimenti
connessi al funzionamento dell'attivita' propria delle universita'  e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica. 
  1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato  1  annesso  al
presente decreto, i termini dei  procedimenti  di  prevenzione  degli
incendi aventi ad oggetto le  attivita'  di  cui  all'allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del  1°  maggio  2023  e
quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.)) 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
tutti   i   termini    ordinatori    o    perentori,    propedeutici,
endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi  relativi  a  procedimenti
amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio
2023 o iniziati successivamente  a  tale  data,  ivi  inclusi  quelli
sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1. 
  ((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano  la
facolta' delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere,  su
istanza  motivata   dei   soggetti   interessati,   alla   tempestiva
conclusione dei procedimenti relativi  alla  realizzazione  di  opere
connesse ai servizi pubblici locali a rete nonche' di quelli relativi
all'esercizio dei medesimi servizi.)) 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti,  per
il tempo corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volonta'
conclusiva   dell'amministrazione   nelle    forme    del    silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  ((3-bis. Per gli enti locali  di  cui  all'allegato  1  annesso  al
presente  decreto  sono  sospesi,  su  richiesta   dell'ente   locale
interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i
termini connessi a richieste della Corte  dei  conti  in  materia  di
piani di riequilibrio finanziario pluriennale.)) 
  4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per  l'accesso
al pubblico impiego, residenti o  domiciliati  ai  fini  delle  prove
selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le  amministrazioni
che hanno in calendario  lo  svolgimento  di  prove  concorsuali  nel
periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31  agosto  2023  possono
prevedere lo svolgimento di apposite prove di  recupero,  su  istanza
del  candidato  che,  per  condizioni  di  oggettiva   impossibilita'
derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e  del  25  maggio  2023,  non  sia  in  grado  di
partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati  di  cui  al
periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi  che
si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e  la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  presentano  l'istanza  di
cui al presente comma entro i dieci giorni successivi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa
idonea ad assicurare comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla  base
di motivate istanze degli interessati e con priorita' per  quelli  da
considerare urgenti, potendo ricorrere al  piu'  ampio  utilizzo  del
lavoro agile, anche in deroga ai contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per
il  personale  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti  dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal  1°  maggio
2023, per i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio
2023 e del 25 maggio 2023, non  sia  in  condizione  di  svolgere  la
prestazione lavorativa neppure  attraverso  la  modalita'  agile,  il
periodo di assenza dal servizio e' considerato  servizio  prestato  a
tutti gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non  e'
computabile nel limite di cui all'articolo  37,  terzo  comma,  ((del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  di  cui  al))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per  il  periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini  per  la
fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  quelli  per  l'avvio  e  lo
svolgimento   delle   indagini   statistiche   in   corso    condotte
dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   e   i   connessi
adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e  sulle  unita'  di
rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989,  nonche'
le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e
11 del medesimo decreto legislativo n. 322  del  1989.  Nei  predetti
casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini  per
il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT  per  le  rilevazioni
concluse prima del 1° maggio 2023. 
  ((6-bis. Per i comuni di cui all'allegato  1  annesso  al  presente
decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di
cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023,
sono prorogati di sei mesi.)) 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
procedimenti  relativi  al  raggiungimento  dei  traguardi  e   degli
obiettivi previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
approvato con decisione di esecuzione del  Consiglio  del  13  luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ((In relazione alle procedure  di
assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo  per  l'avvio
di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la  sospensione  dei  termini  dei
procedimenti  non  si  applica  qualora  vi   sia   il   rischio   di
compromettere  parzialmente  o  totalmente  il   raggiungimento   dei
relativi traguardi e obiettivi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151, recante «Regolamento recante  semplificazione
          della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
          degli incendi, a norma dell'articolo  49,  comma  4-quater,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2011,  n.
          221. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  37,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, recante «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato»: 
              «Art. 37 (Congedo straordinario). - Omissis 
              In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente  nel  corso   dell'anno   la   durata   di
          quarantacinque giorni. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  degli  articoli  7,  11,  13,  del
          decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  recante
          «Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»: 
              «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). -  1.  E'
          fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e  organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per  le  rilevazioni  previste  dal  programma   statistico
          nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo  i  soggetti
          privati  per  le  rilevazioni,  rientranti  nel   programma
          stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su  proposta
          del Presidente  dell'ISTAT,  sentito  il  Comitato  di  cui
          all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
          annualmente definita, in relazione  all'oggetto,  ampiezza,
          finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
          ciascuna rilevazione statistica, la tipologia  di  dati  la
          cui  mancata  fornitura,  per   rilevanza,   dimensione   o
          significativita'  ai  fini  della  rilevazione  statistica,
          configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
          I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai  sensi
          dell'articolo 11  confluiscono  in  apposito  capitolo  del
          bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla  copertura  degli
          oneri per le rilevazioni previste dal programma  statistico
          nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto.» 
              «Art.  11  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  di  cui   all'art.   7,   sono
          stabilite: 
              a) nella  misura  minima  di  lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattromilioni per le violazioni  da  parte
          di persone fisiche; 
              b) nella misura minima di lire un milione e massima  di
          lire diecimilioni per le violazioni  da  parte  di  enti  e
          societa'. 
              2.   L'accertamento   delle   violazioni,    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
              3. Il competente ufficio di statistica redige  motivato
          rapporto in ordine alla violazione e, previa  contestazione
          degli addebiti agli interessati secondo il procedimento  di
          cui agli articoli 13 e seguenti  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia,  il
          quale procede, ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  della
          medesima legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e'  data
          comunicazione all'ISTAT.» 
              «Art.  13(Programma  statistico  nazionale).  -  1.  Le
          rilevazioni statistiche di interesse pubblico  affidate  al
          Sistema statistico nazionale ed i relativi  obiettivi  sono
          stabiliti nel programma statistico nazionale. 
              2.  Il  programma  statistico   nazionale   ha   durata
          triennale  e  viene  tenuto  aggiornato   annualmente.   Il
          programma  statistico  nazionale   prevede   modalita'   di
          raccordo e di  coordinamento  con  i  programmi  statistici
          predisposti a livello regionale. 
              3. Il programma  statistico  nazionale  e'  predisposto
          dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione  per  la
          garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
          approvato con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione del CIPE. 
              3-bis.  Nel   programma   statistico   nazionale   sono
          individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
          disaggregata, ove cio' risulti  necessario  per  soddisfare
          particolari  esigenze  conoscitive   anche   di   carattere
          internazionale o europeo. 
              3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma  2
          dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo e' approvato l'elenco  delle  rilevazioni
          comprese nel programma statistico nazionale  rispetto  alle
          quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7,
          e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai
          fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2,  le
          unita' di rilevazione  la  cui  mancata  risposta  comporta
          l'applicazione della sanzione di cui al  medesimo  articolo
          7. 
              4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
          sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
          ai commi 3 e 3-ter. 
              4-bis.  Il  programma  statistico  nazionale  comprende
          un'apposita  sezione  concernente  le   statistiche   sulle
          pubbliche amministrazioni  e  sulle  societa'  pubbliche  o
          controllate  da  soggetti  pubblici,  nonche'  sui  servizi
          pubblici. Tale  sezione  e'  finalizzata  alla  raccolta  e
          all'organizzazione dei  dati  inerenti  al  numero,  natura
          giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
          e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
          nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi  costi  e
          risultati,  anche  alla   luce   della   comparazione   tra
          amministrazioni in ambito nazionale  e  internazionale.  Il
          programma statistico nazionale comprende i dati  utili  per
          la rilevazione del grado di soddisfazione e della  qualita'
          percepita dai cittadini e dalle imprese con  riferimento  a
          settori e servizi pubblici individuati a rotazione.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  136  e
          136-bis, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «Omissis 
              136.Il comune beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma  135  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione delle opere pubbliche o  le  forniture  entro
          dodici mesi decorrenti dalla  data  di  attribuzione  delle
          risorse. I risparmi derivanti da eventuali  ribassi  d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione e successivamente possono essere utilizzati  per
          ulteriori investimenti, per le medesime finalita'  previste
          dal  comma  135,  a  condizione  che  gli  stessi   vengano
          impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare
          esecuzione. 
              136-bis.Nel caso di mancato  rispetto  del  termine  di
          affidamento dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma
          136 o  di  parziale  utilizzo  del  contributo,  verificato
          attraverso il sistema di cui  al  comma  138,  il  medesimo
          contributo e' revocato, in tutto o in parte,  entro  il  31
          dicembre di ciascun  anno  di  riferimento  del  contributo
          stesso; le somme revocate sono riassegnate con il  medesimo
          provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere  ovvero
          per forniture o lavori pubblici cantierabili per le  stesse
          finalita' previste dal comma 135. I comuni beneficiari  del
          contributo di cui al  periodo  precedente  sono  tenuti  ad
          affidare i  lavori  o  le  forniture  entro  il  30  aprile
          dell'anno  successivo  e  sono  tenuti  agli  obblighi   di
          monitoraggio di cui al  comma  138.  Nel  caso  di  mancato
          rispetto  del  termine  di  cui  al   periodo   precedente,
          verificato attraverso il sistema di cui al  comma  138,  le
          somme sono revocate e versate  dalle  regioni  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito con  modificazioni,  della
          legge 1° luglio  2021,  n.  101,  recante  «Misure  urgenti
          relative al  Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti»: 
              «Art.  1  (Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
              a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 
              1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni
          di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024,
          40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
          l'anno 2026; 
              2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni
          di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per  l'anno
          2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24  milioni
          di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Tecnologie satellitari ed economia  spaziale:  65,98
          milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per
          l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56
          milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31  milioni  di  euro
          per l'anno 2026; 
              4. Ecosistemi per  l'innovazione  al  Sud  in  contesti
          urbani marginalizzati: 70  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026; 
              b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
              1. Interventi per le aree  del  terremoto  del  2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
              c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
              1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e  navi  verdi  -
          Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022,  80,74  milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026; 
              2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e  navi  verdi  -
          Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150
          milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 405 milioni di euro  per  l'anno  2023,  376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
              4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture  per
          il trasporto ferroviario delle merci: 60  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 50 milioni di euro  per  l'anno  2022,  40
          milioni di euro per l'anno 2023, 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 
              5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione
          di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo  da
          remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):  150  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni  di
          euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno  2024,
          223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50  milioni  di  euro
          per l'anno 2026; 
              6. Strade sicure - Implementazione  di  un  sistema  di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
              7.  Sviluppo  dell'accessibilita'  marittima  e   della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
              8.  Aumento  selettivo  della  capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
              9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:  20,41
          milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno  2023,  46,65
          milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 
              10. Efficientamento energetico: 3 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
              11. Elettrificazione  delle  banchine  (Cold  ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
              12. Strategia Nazionale Aree  Interne  -  Miglioramento
          dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa
          la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni  di
          dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione  della
          circolazione: 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  50
          milioni di euro per l'anno 2022, 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  100
          milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026; 
              13.   Sicuro,   verde   e   sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
              d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma: 
              1.  Piano  di  investimenti  strategici  su  siti   del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
              e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
              1.  Salute,  ambiente,  biodiversita'  e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
              2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250  milioni
          di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
          120 milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 105,28 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
              f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi: 
              1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale:
          125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni  di  euro
          per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro  per  l'anno  2024,
          245 milioni di euro per l'anno 2025  e  122,38  milioni  di
          euro per l'anno 2026; 
              2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, 1.414,95 milioni di euro per  l'anno  2022,  1.624,88
          milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per
          l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79
          milioni di euro per l'anno 2026; 
              3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
              g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento: 
              1. Costruzione e miglioramento di  padiglioni  e  spazi
          per  strutture  penitenziarie  per  adulti  e  minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
              h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
              1. Contratti di filiera e distrettuali  per  i  settori
          agroalimentare,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          silvicoltura,  della  floricoltura  e  del  vivaismo:   200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
              i) quanto a complessivi 500 milioni  di  euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
              1. Iniziative di  ricerca  per  tecnologie  e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
              l) quanto a complessivi 210 milioni  di  euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
              1. Piani urbani  integrati:  80  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
              m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,  829,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno  2026
          per il finanziamento degli interventi di cui ai commi  3  e
          4. 
              2-bis.  Al  fine  di  favorire  la   realizzazione   di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
              2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),  punto
          2, sono destinate: 
              a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno  2021,
          di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di
          euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro  per  l'anno
          2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  108,7
          milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,  fino  a
          concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo  di
          importo non superiore al 50 per cento dei  costi  necessari
          per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
          fase di costruzione delle stesse; 
              b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno  2021,
          di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di  30  milioni  di
          euro per l'anno 2023, al rinnovo  ovvero  all'acquisto,  da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
              c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno  2023,
          di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro  per  l'anno
          2026, al finanziamento, in misura non superiore al  50  per
          cento del relativo  costo,  di  interventi  destinati  alla
          realizzazione di impianti di liquefazione di  gas  naturale
          sul territorio nazionale necessari alla  de-carbonizzazione
          dei trasporti  e  in  particolare  nel  settore  marittimo,
          nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto
          (GNL)  e  Bio-GNL  in  ambito  portuale  con  le   relative
          capacita' di stoccaggio,  e  per  l'acquisto  delle  unita'
          navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a
          partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 
              2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
              a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al
          comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di
          contributi in favore delle imprese del settore  ferroviario
          merci e della logistica che svolgono le  proprie  attivita'
          sul territorio nazionale. I contributi  sono  destinati  al
          finanziamento, in misura non superiore  al  50  per  cento,
          dell'acquisto  di  nuovi  carri,  locomotive  e  mezzi   di
          movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei
          terminal  intermodali,  nonche'  al  finanziamento,   nella
          misura  del  100  per  cento,   di   interventi   destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
              b) la tipologia e i parametri tecnici degli  interventi
          ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c)  del
          comma 2-ter, l'entita'  del  contributo  riconoscibile,  ai
          sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di
          intervento e le modalita' e  le  condizioni  di  erogazione
          dello stesso. 
              2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera  c),
          punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
          e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese,  con  particolare
          riferimento   alla   promozione    e    al    miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) entita' della popolazione residente; 
              b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
              c) esistenza di rischi derivanti dalla  classificazione
          sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; 
              d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e
          relativa entita'. 
              2-sexies. Ai fini dell'assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
              2-septies.  Al  fine  di  favorire   l'incremento   del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
              a) interventi diretti alla verifica e alla  valutazione
          della sicurezza sismica e statica di  edifici  di  edilizia
          residenziale pubblica e  progetti  di  miglioramento  o  di
          adeguamento sismico; 
              b) interventi di efficientamento energetico di  alloggi
          o  di  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica,   ivi
          comprese le relative progettazioni; 
              c)  interventi  di  razionalizzazione  degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
              d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici,
          se eseguiti congiuntamente a uno degli  interventi  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  ivi  compresi  i   progetti   di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
              e) operazioni di acquisto  di  immobili,  da  destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
              f) operazioni di  locazione  di  alloggi  da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
              2-octies. Gli interventi finanziati con le  risorse  di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
              a) sono individuati gli indicatori di riparto  su  base
          regionale delle risorse di cui al comma  2-septies,  tenuto
          conto  del  numero  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
              b)  sono  stabilite  le  modalita'  e  i   termini   di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
              c) sono disciplinate le  modalita'  di  erogazione  dei
          finanziamenti. 
              2-decies. Al fine  di  incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
              a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di
          alloggi e immobili gia' destinati a  edilizia  residenziale
          pubblica; 
              b)   interventi   finalizzati   al    riutilizzo,    al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. (6) 
              3. All'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3-bis, le parole «31  dicembre  2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
              b) il comma 8-bis e' sostituito dal  seguente:  «8-bis.
          Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di  cui
          al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  60  per
          cento dell'intervento complessivo, la  detrazione  del  110
          per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai  condomini
          di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti
          di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
          giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2023.». 
              4.  La  copertura  di  parte   degli   oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
              6. Agli interventi ricompresi nel Piano  nazionale  per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2026, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
              7. Ai fini del  monitoraggio  degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
              7-bis.  Fatte  salve  le   procedure   applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
              7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al  comma
          2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
          68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          prorogato, a decorrere dal 2013,  dall'articolo  15,  comma
          24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  la
          relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza e dal  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti  di  cui  rispettivamente  all'articolo   9   e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
              7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
          finanziario e procedurale previsto dal presente articolo  e
          dal decreto di cui al  comma  7,  alla  ripartizione  delle
          risorse per la concreta attuazione degli interventi di  cui
          al comma 2, lettera d), punto 1, si  provvede  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              7-quinquies. A  partire  dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
              8. L'attuazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa autorizzazione della Commissione europea. I  termini
          per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi  e
          finali, individuati ai sensi  del  comma  7,  sono  sospesi
          dalla data di notificazione  dell'intervento  e  riprendono
          corso  dalla  data   di   notifica   della   decisione   di
          autorizzazione  della  Commissione  europea.   Qualora   la
          Commissione  europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
          risorse destinate all'intervento  notificato  e  dichiarato
          non   compatibile   sono   revocate   e   rimangono   nella
          disponibilita'  dell'amministrazione  titolare  per  essere
          destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
          il cui  cronoprogramma  procedurale,  da  adottare  con  le
          modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
          di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi   del
          medesimo Piano. Le amministrazioni attuano  gli  interventi
          ricompresi  nel  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari in coerenza con il principio dell'assenza  di
          un danno significativo agli obiettivi  ambientali,  di  cui
          all'articolo  17  del   regolamento   (UE)   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
              9.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  26,  comma  7,  del
          decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  «Misure  urgenti  in
          materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'
          delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'  in
          materia  di  politiche  sociali  e   di   crisi   ucraina»,
          convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio  2022,
          n. 91: 
              «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori). - Omissis 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma 6, per fronteggiare i maggiori costi presente decreto
          e sino al 31 dicembre 2022  che  siano  relativi  ad  opere
          finanziate, in tutto o in parte, con  le  risorse  previste
          dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
          2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per
          l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500
          milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Le
          risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei  limiti   degli
          stanziamenti annuali di bilancio, in apposita  contabilita'
          del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183.  Fermi  restando   gli   interventi
          prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
          presente  comma  possono  accedere,  secondo  le  modalita'
          definite ai sensi del  comma  7-bis  e  relativamente  alle
          procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere  avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
              a) il Commissario straordinario di cui all'articolo  1,
          comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
              b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina  2020-2026
          S.p.A. di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
          al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.  16
          del 2020; 
              c) l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              Omissis."