((Art. 4 bis 
 
Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti
  di emissione agli  scarichi  idrici  delle  infrastrutture  colpite
  dagli eventi alluvionali 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma  6,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di  consentire  il
risanamento e il successivo ripristino delle  infrastrutture  idriche
gravemente   danneggiate   a   seguito   degli   eventi   alluvionali
verificatisi  nei  territori  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1
annesso  al  presente  decreto,  con  particolare  riferimento   alle
fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti  di
sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque  reflue,  per
il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino,  comunque  non
oltre  il  1°  maggio  2024,  per  i  soli  impianti  di  depurazione
danneggiati o inaccessibili e' sospesa l'applicazione dei  limiti  di
emissione degli scarichi idrici di cui alle  tabelle  1,  2,  3  e  4
dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo  n.
152 del 2006.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  124,  comma  6,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  «Norme
          in materia ambientale». 
              «Art. 124 (Criteri generali). - Omissis 
              6. Le regioni disciplinano le  fasi  di  autorizzazione
          provvisoria agli scarichi  degli  impianti  di  depurazione
          delle acque reflue per il tempo necessario  al  loro  avvio
          oppure,  se  gia'  in  esercizio,   allo   svolgimento   di
          interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture  ad  essi
          connesse,  finalizzati   all'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
          alla dismissione.»