((Art. 4 ter 
 
Sospensione delle prescrizioni delle  autorizzazioni  ambientali  che
  disciplinano la gestione  degli  impianti  e  delle  infrastrutture
  colpiti dagli eventi alluvionali 
  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo  ripristino
degli  impianti  e  delle  infrastrutture  gravemente  danneggiati  a
seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori
dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per  il
periodo  dal  1°  maggio  2023  al  1°   maggio   2024   e'   sospesa
l'applicazione delle prescrizioni  incompatibili  con  lo  stato  dei
luoghi, o inapplicabili per  cause  di  forza  maggiore  connesse  ai
medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai
sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208,  214  e  216
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nei  provvedimenti
rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o
delle norme previgenti in materia di realizzazione e  gestione  delle
discariche nonche'  nei  provvedimenti  autorizzativi  rilasciati  ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  29-bis  a  29-
          quaterdecies, 208, 214,  216,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»: 
              «Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle  migliori
          tecniche  disponibili).  -  1.  L'autorizzazione  integrata
          ambientale e' rilasciata tenendo conto di  quanto  indicato
          all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni
          sono definite avendo a  riferimento  le  Conclusioni  sulle
          BAT, salvo quanto previsto  all'articolo  29-sexies,  comma
          9-bis,  e  all'articolo   29-octies.   Nelle   more   della
          emanazione  delle   conclusioni   sulle   BAT   l'autorita'
          competente utilizza  quale  riferimento  per  stabilire  le
          condizioni dell'autorizzazione  le  pertinenti  conclusioni
          sulle migliori tecniche disponibili, tratte  dai  documenti
          pubblicati  dalla   Commissione   europea   in   attuazione
          dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva  96/61/CE  o
          dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della  salute   e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   previa    consultazione    delle    associazioni
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  degli
          operatori delle installazioni interessate,  possono  essere
          determinati requisiti generali,  per  talune  categorie  di
          installazioni,  che  tengano   luogo   dei   corrispondenti
          requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,  purche'
          siano garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
          protezione equivalente dell'ambiente nel suo  complesso.  I
          requisiti  generali  si  basano  sulle  migliori   tecniche
          disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
          o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
          con l'articolo 29-sexies.  Per  le  categorie  interessate,
          salva l'applicazione dell'articolo 29-septies,  l'autorita'
          competente  rilascia  l'autorizzazione  in  base   ad   una
          semplice  verifica  di  conformita'  dell'istanza   con   i
          requisiti generali. 
              2-bis. I decreti di cui  al  comma  2  sono  aggiornati
          entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni
          sulle BAT da parte della Commissione europea,  al  fine  di
          tener  conto  dei   progressi   delle   migliori   tecniche
          disponibili  e  garantire  la  conformita'  con  l'articolo
          29-octies, ed inoltre contengono un  esplicito  riferimento
          alla  direttiva  2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione
          ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al  loro
          aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma  2
          assumono, per installazioni pertinenti a  tali  conclusioni
          sulle BAT, una mera valenza informativa e  conseguentemente
          non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2. 
              3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi
          del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti
          tecnici di cui al presente titolo  se  sono  soddisfatti  i
          requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13  gennaio
          2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative  conclusioni
          sulle BAT.» 
              «Art.  29-ter  (Domanda  di  autorizzazione   integrata
          ambientale).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  nuove
          installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
          e dell'adeguamento del funzionamento degli  impianti  delle
          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui all'articolo  29-sexies.  Fatto
          salvo quanto disposto  al  comma  4  e  ferme  restando  le
          informazioni richieste dalla  normativa  concernente  aria,
          acqua,  suolo  e  rumore,  la  domanda  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
              a)   descrizione   dell'installazione   e   delle   sue
          attivita', specificandone tipo e portata; 
              b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,  delle
          sostanze    e     dell'energia     usate     o     prodotte
          dall'installazione; 
              c)    descrizione    delle    fonti    di     emissione
          dell'installazione; 
              d) descrizione  dello  stato  del  sito  di  ubicazione
          dell'installazione; 
              e)  descrizione   del   tipo   e   dell'entita'   delle
          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto
          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
          significativi delle emissioni sull'ambiente; 
              f) descrizione della tecnologia e delle altre  tecniche
          di  cui  si  prevede  l'uso  per  prevenire  le   emissioni
          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse
          possibile, per ridurle; 
              g)  descrizione  delle  misure   di   prevenzione,   di
          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di
          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 
              h) descrizione delle misure previste per controllare le
          emissioni   nell'ambiente   nonche'   le    attivita'    di
          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono
          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di
          cui all'articolo 29-decies, comma 3; 
              i)  descrizione  delle  principali   alternative   alla
          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in
          esame dal gestore in forma sommaria; 
              l)  descrizione  delle  altre   misure   previste   per
          ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16; 
              m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione  o
          lo scarico di sostanze pericolose  e,  tenuto  conto  della
          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di
          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in
          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo
          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale
          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
          competente     esamina     la     relazione      disponendo
          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove
          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,
          ulteriori e specifici approfondimenti. 
              2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di
          cui alle lettere da a) a m) del  comma  1  e  l'indicazione
          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono
          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,
          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'
          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute
          nell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di
          pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale  caso  il
          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              3. Qualora le informazioni  e  le  descrizioni  fornite
          secondo un rapporto di sicurezza,  elaborato  conformemente
          alle norme  previste  sui  rischi  di  incidente  rilevante
          connessi a determinate attivita' industriali, o secondo  la
          norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per  i  siti
          registrati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e
          successive modifiche, nonche'  altre  informazioni  fornite
          secondo qualunque altra normativa, rispettino  uno  o  piu'
          requisiti di cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali
          dati possono essere utilizzati ai fini della  presentazione
          della domanda e possono  essere  inclusi  nella  domanda  o
          essere ad essa allegati. 
              4.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della
          domanda, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza
          della  stessa  e  della  documentazione  allegata.  Qualora
          queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
          nel caso di impianti di competenza statale, la  Commissione
          di   cui   all'art.   8-bis   potra'   chiedere    apposite
          integrazioni, indicando un termine non inferiore  a  trenta
          giorni   per   la   presentazione   della    documentazione
          integrativa. In tal caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli  elementi  mancanti,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.» 
              «Art.   29-quater   (Procedura    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione integrata  ambientale).  -  1.  Per  le
          installazioni  di  competenza   statale   la   domanda   e'
          presentata all'autorita' competente per mezzo di  procedure
          telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
          decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet dell'autorita'  competente,
          non appena sia ragionevolmente possibile, del  progetto  di
          decisione, compreso il verbale conclusivo della  conferenza
          di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione
          , compresa una copia dell'autorizzazione e degli  eventuali
          successivi aggiornamenti,  e  con  particolare  riferimento
          agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma
          13, nonche'  delle  proposte  di  riesame  pervenute  dalle
          autorita'  competenti  in  materia  ambientale   ai   sensi
          dell'articolo 29-octies, comma 4,  ovvero  dal  sindaco  ai
          sensi del comma 7, del presente articolo. 
              3. L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi dell'articolo  29-octies,  comma  4,  contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'articolo 7 ed ai commi 3  e  4  dell'articolo  8
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le   informazioni
          pubblicate dal gestore ai sensi  del  presente  comma  sono
          altresi' pubblicate dall'autorita' competente  nel  proprio
          sito web.  E'  in  ogni  caso  garantita  l'unicita'  della
          pubblicazione per gli impianti di cui al titolo  III  della
          parte seconda del presente decreto. 
              4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
              5. La convocazione da parte dell'autorita'  competente,
          ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale, di apposita Conferenza di servizi,  alla  quale
          sono invitate  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale e comunque, nel caso di impianti  di  competenza
          statale, i  Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
          oltre al soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  nonche',
          per le installazioni  di  competenza  regionale,  le  altre
          amministrazioni  competenti  per  il  rilascio  dei  titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Per  le
          installazioni soggette alle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le
          relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
          valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di
          concordare preliminarmente le condizioni  di  funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
              6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di  cui  al
          comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del  sindaco  di
          cui agli articoli 216 e 217 del  regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto  superiore
          per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,   per   le
          installazioni di competenza  statale,  o  il  parere  delle
          Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  per  le  altre  installazioni,  per  quanto
          riguarda le modalita' di  monitoraggio  e  controllo  degli
          impianti e delle emissioni nell'ambiente. 
              7.   In    presenza    di    circostanze    intervenute
          successivamente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga  necessario
          nell'interesse della salute  pubblica,  puo',  con  proprio
          motivato   provvedimento,    corredato    dalla    relativa
          documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte   di
          modifica   dell'autorizzazione,   chiedere    all'autorita'
          competente di riesaminare  l'autorizzazione  rilasciata  ai
          sensi dell'articolo 29-octies. 
              8.   Nell'ambito   della   Conferenza   dei    servizi,
          l'autorita' competente puo'  richiedere  integrazioni  alla
          documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
          di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
          termine massimo non  superiore  a  novanta  giorni  per  la
          presentazione  della  documentazione  integrativa.  In  tal
          caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
          presentazione della documentazione integrativa. 
              9. 
              10.   L'autorita'   competente   esprime   le   proprie
          determinazioni sulla domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale entro centocinquanta giorni dalla  presentazione
          della domanda. 
              11. Le autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate
          ai  sensi  del  presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni
          effetto    le    autorizzazioni    riportate    nell'elenco
          dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
          tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione  integrata
          ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
          gia'  definite  nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui
          necessita' permane.  Inoltre  le  autorizzazioni  integrate
          ambientali   sostituiscono   la   comunicazione   di    cui
          all'articolo 216. 
              12.  Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale   deve
          includere le modalita' previste dal presente decreto per la
          protezione dell'ambiente, nonche', la data entro  la  quale
          le prescrizioni debbono essere attuate. 
              13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,   e'    messa
          tempestivamente  a  disposizione   del   pubblico,   presso
          l'ufficio di cui al comma 2.  Presso  il  medesimo  ufficio
          sono inoltre rese disponibili: 
              a)  informazioni  relative  alla   partecipazione   del
          pubblico al procedimento; 
              b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
              c) i  risultati  delle  consultazioni  condotte,  anche
          coinvolgendo altri Stati  ai  sensi  dell'articolo  32-bis,
          prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
          modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; 
              d) il titolo dei documenti  di  riferimento  sulle  BAT
          pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; 
              e) il metodo utilizzato per determinare  le  condizioni
          di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  29-sexies,   ivi
          compresi i valori limite di emissione,  in  relazione  alle
          migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
          associati; 
              f) se e' concessa una  deroga  ai  sensi  dell'articolo
          29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga  sulla
          base dei criteri indicati in detto comma  e  le  condizioni
          imposte; 
              g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
          gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13,
          al momento della cessazione definitiva delle attivita'; 
              h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle  condizioni   di   autorizzazione   e   in   possesso
          dell'autorita' competente. 
              14. L'autorita' competente puo'  sottrarre  all'accesso
          le  informazioni,  in  particolare  quelle  relative   agli
          impianti militari di produzione  di  esplosivi  di  cui  al
          punto  4.6  dell'allegato  VIII,  qualora  cio'  si   renda
          necessario  per  l'esigenza  di  salvaguardare   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la  sicurezza
          pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
          inoltre sottrarre all'accesso informazioni non  riguardanti
          le emissioni dell'impianto nell'ambiente,  per  ragioni  di
          tutela della proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza
          industriale, commerciale o personale. 
              15.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto ambientale, della  complessita'  e  del  preminente
          interesse  nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto   delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al fine di garantire,  in  conformita'  con  gli  interessi
          fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio  e  le  strategie  aziendali.   In   tali   casi
          l'autorita'  competente,  fatto   comunque   salvo   quanto
          previsto al comma 12, assicura il necessario  coordinamento
          tra l'attuazione dell'accordo e la  procedura  di  rilascio
          dell'autorizzazione   integrata   ambientale.   Nei    casi
          disciplinati dal presente comma i termini di cui  al  comma
          10 sono raddoppiati.» 
              «Art.   29-quinques   (Coordinamento   per   l'uniforme
          applicazione sul territorio nazionale). - 1. E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   un   Coordinamento   tra   i
          rappresentanti  di  tale  Ministero,  di  ogni  regione   e
          provincia autonoma e dell'Unione  delle  province  italiane
          (UPI).   Partecipano   al   Coordinamento    rappresentanti
          dell'ISPRA,  nonche',  su  indicazione  della   regione   o
          provincia autonoma di  appartenenza,  rappresentanti  delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente.   Il    Coordinamento    opera    attraverso
          l'indizione di riunioni periodiche e la  creazione  di  una
          rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 
              2. Il Coordinamento  previsto  dal  comma  1  assicura,
          anche  mediante  gruppi  di   lavoro,   l'elaborazione   di
          indirizzi e di linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di
          comune interesse e permette  un  esame  congiunto  di  temi
          connessi all'applicazione del  presente  Titolo,  anche  al
          fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
          nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
          le relative conseguenze. 
              3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al
          Coordinamento previsto al  comma  1  non  sono  corrisposti
          gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri   emolumenti
          comunque denominati.» 
              «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata  ambientale).
          - 1. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  ai
          sensi del presente decreto, deve includere tutte le  misure
          necessarie a soddisfare i  requisiti  di  cui  ai  seguenti
          commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
          comma 16, e 29-septies, al fine di  conseguire  un  livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
              2. 
              3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori  limite  di  emissione  fissati  per   le   sostanze
          inquinanti, in  particolare  quelle  dell'allegato  X  alla
          Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
          interessata in quantita' significativa,  in  considerazione
          della  loro  natura   e   delle   loro   potenzialita'   di
          trasferimento dell'inquinamento da un  elemento  ambientale
          all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite  ai
          sensi della vigente normativa in  materia  di  inquinamento
          acustico.  I  valori  limite  di  emissione  fissati  nelle
          autorizzazioni integrate ambientali  non  possono  comunque
          essere meno rigorosi  di  quelli  fissati  dalla  normativa
          vigente nel territorio in cui e'  ubicata  l'installazione.
          Se del caso i valori limite  di  emissione  possono  essere
          integrati o sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
          equivalenti. 
              3-bis. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene
          le ulteriori disposizioni che  garantiscono  la  protezione
          del  suolo  e  delle  acque   sotterranee,   le   opportune
          disposizioni  per  la   gestione   dei   rifiuti   prodotti
          dall'impianto e per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
          nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la
          verifica periodiche delle misure adottate per prevenire  le
          emissioni  nel  suolo   e   nelle   acque   sotterranee   e
          disposizioni adeguate relative al controllo  periodico  del
          suolo e delle acque sotterranee in relazione alle  sostanze
          pericolose che possono essere presenti nel  sito  e  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 
              4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i  valori  limite
          di emissione, i parametri e le misure tecniche  equivalenti
          di   cui   ai   commi    precedenti    fanno    riferimento
          all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
          l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia
          specifica, tenendo  conto  delle  caratteristiche  tecniche
          dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
          e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti  i  casi,
          le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
              4-bis. L'autorita' competente fissa  valori  limite  di
          emissione che garantiscono che, in condizioni di  esercizio
          normali, le emissioni non superino i livelli  di  emissione
          associati alle migliori tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  l-ter.4),  attraverso
          una delle due opzioni seguenti: 
              a) fissando valori limite di emissione,  in  condizioni
          di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL,  adottino
          le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi  di
          riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
              b) fissando  valori  limite  di  emissione  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a) in termini di  valori,  tempi
          di  riferimento  e  condizioni,  a  patto  che  l'autorita'
          competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
          controllo delle emissioni al  fine  di  verificare  che  le
          emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
          i livelli di emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare   valori
          limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
          4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: 
              a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
              b) quando  lo  richiede  il  rispetto  della  normativa
          vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione  o
          il rispetto dei  provvedimenti  relativi  all'installazione
          non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4-quater. I valori limite di emissione  delle  sostanze
          inquinanti si applicano  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni dall'installazione e la  determinazione  di  tali
          valori e' effettuata al netto di ogni eventuale  diluizione
          che avvenga prima  di  quel  punto,  tenendo  se  del  caso
          esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
          sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
          concerne gli  scarichi  indiretti  di  sostanze  inquinanti
          nell'acqua, l'effetto di una stazione di  depurazione  puo'
          essere preso in  considerazione  nella  determinazione  dei
          valori limite di emissione dell'installazione  interessata,
          a  condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di
          protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
          carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 
              5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e  3.  In  mancanza  delle
          conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'  competente   rilascia
          comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale   secondo
          quanto indicato al comma 5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
          previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
              5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce  condizioni
          di  autorizzazione  sulla  base  di  una  migliore  tecnica
          disponibile  non  descritta  in  alcuna  delle   pertinenti
          conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale  tecnica  sia
          determinata prestando particolare attenzione ai criteri  di
          cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
              a)  qualora  le  conclusioni  sulle   BAT   applicabili
          contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli  obblighi  di
          cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero 
              b) qualora le conclusioni  sulle  BAT  applicabili  non
          contengano BAT-AEL verifica che la  tecnica  garantisca  un
          livello di protezione dell'ambiente non inferiore a  quello
          garantito dalle  migliori  tecniche  disponibili  descritte
          nelle conclusioni sulle BAT. 
              5-ter. Se  un'attivita',  o  un  tipo  di  processo  di
          produzione svolto all'interno di  un'installazione  non  e'
          previsto, ne' da alcuna delle conclusioni  sulle  BAT,  ne'
          dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,
          tratte dai documenti pubblicati dalla  Commissione  europea
          in  attuazione  dell'articolo  16,   paragrafo   2,   della
          direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo  2,  della
          direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non  prendono
          in   considerazione   tutti    gli    effetti    potenziali
          dell'attivita' o del  processo  sull'ambiente,  l'autorita'
          competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
          dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di   cui
          all'Allegato XI. 
              6. L'autorizzazione integrata ambientale  contiene  gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa  in  materia   ambientale   e   basandosi   sulle
          conclusioni sulle BAT  applicabili,  la  metodologia  e  la
          frequenza di misurazione, le  condizioni  per  valutare  la
          conformita', la relativa procedura di valutazione,  nonche'
          l'obbligo   di    comunicare    all'autorita'    competente
          periodicamente,  ed  almeno  una  volta  all'anno,  i  dati
          necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
          autorizzazione  ambientale  integrata  nonche',  quando  si
          applica il comma 4-bis, lettera b), una  sintesi  di  detti
          risultati espressi in un formato che consenta un  confronto
          con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
          disponibili, rendendo disponibili,  a  tal  fine,  anche  i
          risultati del controllo  delle  emissioni  per  gli  stessi
          periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili.
          L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di  comunicare
          all'autorita' competente e ai comuni  interessati,  nonche'
          all'ente   responsabile   degli   accertamenti    di    cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3,  i  dati  relativi   ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale.  Tra  i  requisiti   di   controllo,
          l'autorizzazione stabilisce in  particolare,  nel  rispetto
          del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
          modalita' e la frequenza dei controlli programmati  di  cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3.  Per  gli  impianti  di
          competenza statale le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
          per la protezione  e  la  ricerca  ambientale.  L'autorita'
          competente in sede  di  aggiornamento  dell'autorizzazione,
          per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
          su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
          sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
          all'autorizzazione e dei dati relativi ai  controlli  delle
          emissioni, nonche' dei dati reperiti durante  le  attivita'
          di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. 
              6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
          sulle   BAT   applicabili,    l'autorizzazione    integrata
          ambientale programma specifici controlli almeno  una  volta
          ogni cinque anni per le  acque  sotterranee  e  almeno  una
          volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che  sulla  base
          di   una   valutazione   sistematica   del    rischio    di
          contaminazione non siano state fissate diverse modalita'  o
          piu' ampie frequenze per tali controlli. 
              6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma  6  e'
          espressamente prevista  un'attivita'  ispettiva  presso  le
          installazioni  svolta  con  oneri  a  carico  del   gestore
          dall'autorita' di controllo di cui all'articolo  29-decies,
          comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la  gamma  degli
          effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
          Le  Regioni  possono  prevedere  il   coordinamento   delle
          attivita' ispettive in materia di autorizzazione  integrata
          ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
          impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
          rispetto delle relative normative. 
              7. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
          i   malfunzionamenti,   e    per    l'arresto    definitivo
          dell'installazione.  L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
          ferme  restando  le  diverse  competenze  in   materia   di
          autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei  suoli,
          disciplinare la pulizia, la protezione passiva e  la  messa
          in sicurezza di parti dell'installazione per  le  quali  il
          gestore dichiari non essere  previsto  il  funzionamento  o
          l'utilizzo durante la  durata  dell'autorizzazione  stessa.
          Gli spazi liberabili con la  rimozione  di  tali  parti  di
          impianto sono considerati  disponibili  alla  realizzazione
          delle migliori tecniche  disponibili  negli  stretti  tempi
          tecnici e amministrativi necessari alla demolizione  e,  se
          del caso, alla bonifica. 
              7-bis. Fermo restando quanto prescritto  agli  articoli
          237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per  gli
          impianti di incenerimento o  coincenerimento,  e'  facolta'
          dell'autorita'  competente,   considerata   la   stabilita'
          d'esercizio delle tecniche  adottate,  l'affidabilita'  dei
          controlli  e  la  mancata  contestazione  al  gestore,  nel
          periodo di validita' della  precedente  autorizzazione,  di
          violazioni  relative  agli   obblighi   di   comunicazione,
          indicare  preventivamente  nell'autorizzazione  il   numero
          massimo,  la  massima  durata  e  la   massima   intensita'
          (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
          valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
          una medesima causa, che  possono  essere  considerati,  nel
          corso di validita' dell'autorizzazione  stessa,  situazioni
          diverse dal normale esercizio e nel contempo non  rientrare
          tra le situazioni di incidente o  imprevisti,  disciplinate
          dall'articolo 29-undecies. 
              8.  Per  le  installazioni  assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  334,   l'autorita'
          competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
          competente per il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  le  piu'  recenti  valutazioni  assunte   e   i
          provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
          condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              8-bis.  Per  le  pratiche   assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  31  luglio  2020,  n.  101,  il  Prefetto
          trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
          per il rilascio dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
          Le  relative  prescrizioni  sono  espressamente   riportate
          nell'autorizzazione  e  ad   esse   sono   armonizzate   le
          condizioni ivi previste. 
              9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          ulteriori  condizioni  specifiche  ai  fini  del   presente
          decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente.  Ad
          esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
          precedenti  commi  e  in  particolare  del   comma   4-bis,
          l'autorizzazione puo' disporre  la  redazione  di  progetti
          migliorativi,  da  presentare  ai  sensi   del   successivo
          articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
          ulteriori  prestazioni   ambientali   in   tempi   fissati,
          impegnando  il  gestore  ad  individuare  le  tecniche   da
          implementare  a  tal  fine.  In  tale  ultimo  caso,  fermo
          restando   l'obbligo   di   comunicare   i    miglioramenti
          progettati, le disposizioni di cui  all'articolo  29-nonies
          non si applicano alle modifiche strettamente necessarie  ad
          adeguare la funzionalita' degli impianti alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9-bis. In casi specifici  l'autorita'  competente  puo'
          fissare valori limite di emissione meno  severi  di  quelli
          discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
          che una valutazione dimostri che porre limiti di  emissione
          corrispondenti ai  'livelli  di  emissione  associati  alle
          migliori   tecniche    disponibili'    comporterebbe    una
          maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
          ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica  e  delle
          condizioni ambientali locali dell'istallazione  interessata
          e   delle   caratteristiche   tecniche    dell'istallazione
          interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
          in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
          tali scelta, illustrando il risultato della  valutazione  e
          la  giustificazione  delle  condizioni  imposte.  I  valori
          limite di emissione cosi' fissati  non  superano,  in  ogni
          caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
          presente  decreto,  laddove  applicabili.  Ai  fini   della
          predisposizione di tale allegato  si  fa  riferimento  alle
          linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
          Tale  Allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sei mesi dall'emanazione, da parte della  Commissione
          europea, di eventuali linee guida comunitarie  in  materia,
          per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
          L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
          principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in  particolare
          che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo  e  che
          si realizzi  nel  complesso  un  elevato  grado  di  tutela
          ambientale. L'applicazione del presente comma  deve  essere
          espressamente riverificata e riconfermata in  occasione  di
          ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
              9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe
          temporanee alle disposizioni del  comma  4-bis  e  5-bis  e
          dell'articolo  6,  comma  16,  lettera  a),  in   caso   di
          sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per  un
          periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
          che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa  o
          che  le  emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno   i
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al  punto
          6.6 dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente
          articolo si applica fatta salva la normativa in materia  di
          benessere degli animali. 
              9-quinquies. Fatto salvo  quanto  disposto  alla  Parte
          Terza ed al  Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente
          decreto, l'autorita' competente  stabilisce  condizioni  di
          autorizzazione volte a garantire che il gestore: 
              a)   quando   l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la
          produzione o lo  scarico  di  sostanze  pericolose,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle  acque  sotterranee  nel   sito   dell'installazione,
          elabori   e   trasmetta   per   validazione   all'autorita'
          competente la relazione di riferimento di cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa  in  servizio
          della  nuova  installazione  o   prima   dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione    rilasciata    per    l'installazione
          esistente; 
              b)  al  momento  della  cessazione   definitiva   delle
          attivita', valuti lo stato di contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee da  parte  di  sostanze  pericolose
          pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 
              c) qualora dalla valutazione di  cui  alla  lettera  b)
          risulti che l'installazione ha  provocato  un  inquinamento
          significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con
          sostanze  pericolose  pertinenti,   rispetto   allo   stato
          constatato nella  relazione  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a), adotti le misure  necessarie  per  rimediare  a
          tale inquinamento in modo  da  riportare  il  sito  a  tale
          stato, tenendo conto della fattibilita'  tecnica  di  dette
          misure; 
              d) fatta salva la lettera c), se, tenendo  conto  dello
          stato del sito  indicato  nell'istanza,  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
          suolo e  delle  acque  sotterranee  nel  sito  comporta  un
          rischio significativo per la salute umana o per  l'ambiente
          in  conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
          gestore    anteriormente     al     primo     aggiornamento
          dell'autorizzazione per l'installazione  esistente,  esegua
          gli  interventi  necessari   ad   eliminare,   controllare,
          contenere o ridurre le sostanze  pericolose  pertinenti  in
          modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o  dell'uso
          futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
              e) se non  e'  tenuto  ad  elaborare  la  relazione  di
          riferimento di  cui  alla  lettera  a),  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
          necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
          sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,  tenuto
          conto dell'uso attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del
          medesimo non  comporti  un  rischio  significativo  per  la
          salute umana o per l'ambiente a causa della  contaminazione
          del suolo o delle acque sotterranee  in  conseguenza  delle
          attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato  del  sito
          di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 
              9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
          con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
              9-septies.  A  garanzia  degli  obblighi  di  cui  alla
          lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
          ambientale  prevede  adeguate  garanzie   finanziarie,   da
          prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
          o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
          l'autorita'  competente  dovra'   tenere   in   conto   nel
          determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.» 
              «Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme
          di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento
          di programmazione o di pianificazione ambientale, quali  ad
          esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione
          in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte  le
          sorgenti emissive coinvolte,  riconosca  la  necessita'  di
          applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
          misure piu' rigorose di quelle ottenibili con  le  migliori
          tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
          rispetto    delle    norme    di    qualita'    ambientale,
          l'amministrazione ambientale competente, per  installazioni
          di competenza statale, o la  stessa  autorita'  competente,
          per le altre  installazioni,  lo  rappresenta  in  sede  di
          conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater,  comma
          5. 
              2. Nei casi di cui al comma  1  l'autorita'  competente
          prescrive nelle autorizzazioni integrate  ambientali  degli
          impianti   nell'area   interessata,   tutte    le    misure
          supplementari particolari piu' rigorose di cui al  comma  1
          fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
          rispettare le norme di qualita' ambientale.» 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
              2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
          BAT, nuove o aggiornate,  applicabili  all'installazione  e
          adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o  da
          ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
          possano condizionare  l'esercizio  dell'installazione.  Nel
          caso di installazioni complesse, in cui  siano  applicabili
          piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento  va  fatto,  per
          ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni  sulle
          BAT pertinenti al relativo settore industriale. 
              3. Il riesame con valenza, anche in termini  tariffari,
          di     rinnovo     dell'autorizzazione     e'      disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
              a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  delle  decisioni
          relative alle conclusioni sulle BAT riferite  all'attivita'
          principale di un'installazione; 
              b)  quando  sono  trascorsi  10   anni   dal   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
              4.  Il  riesame  e'   inoltre   disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
              a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
          di  installazioni  di  competenza   statale,   a   giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
              c) a giudizio  di  una  amministrazione  competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o  nuove
          disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
          lo esigono; 
              e) una verifica di cui  all'articolo  29-sexies,  comma
          4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
          violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,   indicando
          conseguentemente    la     necessita'     di     aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
              5. A seguito della comunicazione di avvio  del  riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
              6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della  Unione  europea  delle  decisioni
          sulle  conclusioni   sulle   BAT   riferite   all'attivita'
          principale  di  un'installazione,  l'autorita'   competente
          verifica che: 
              a)  tutte   le   condizioni   di   autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
              b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni  di
          autorizzazione. 
              7. Il ritardo  nella  presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
              8. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
              9. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
              10. Il procedimento  di  riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
              11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso." 
              «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti  o  variazione
          del  gestore).  -  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'
          competente  le  modifiche  progettate  dell'impianto,  come
          definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l).  L'autorita'
          competente,   ove   lo   ritenga    necessario,    aggiorna
          l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
          condizioni, ovvero, se rileva che le  modifiche  progettate
          sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
          l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione ai fini  degli  adempimenti
          di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Decorso  tale
          termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
          modifiche comunicate. 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
          2,  informa  l'autorita'  competente   e   l'autorita'   di
          controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
          ad ogni nuova istanza  presentata  per  l'installazione  ai
          sensi della normativa in materia di prevenzione dai  rischi
          di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
          di valutazione di  impatto  ambientale  o  ai  sensi  della
          normativa in  materia  urbanistica.  La  comunicazione,  da
          effettuare prima di realizzare  gli  interventi,  specifica
          gli elementi in base ai quali il gestore  ritiene  che  gli
          interventi   previsti   non    comportino    ne'    effetti
          sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le    prescrizioni
          esplicitamente gia' fissate  nell'autorizzazione  integrata
          ambientale. 
              4.  Nel  caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella
          titolarita'  della  gestione  dell'impianto,   il   vecchio
          gestore e il nuovo gestore  ne  danno  comunicazione  entro
          trenta giorni all'autorita' competente, anche  nelle  forme
          dell'autocertificazione   ai   fini   della    volturazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale.» 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dall'invio della comunicazione di cui  al
          comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
          comuni interessati,  nonche'  all'ente  responsabile  degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  3,  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico  tramite   gli   uffici   individuati   ai   sensi
          dell'articolo   29-quater,   comma   3,   ovvero   mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          ai sensi  dell'articolo  29-quater,  comma  2.  Il  gestore
          provvede, altresi', ad informare immediatamente i  medesimi
          soggetti   in   caso   di   violazione   delle   condizioni
          dell'autorizzazione,  adottando  nel  contempo  le   misure
          necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
          conformita'. 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale, per impianti di competenza  statale,  o,  negli
          altri  casi,  l'autorita'  competente,  avvalendosi   delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  accertano,  secondo   quanto   previsto   e
          programmato  nell'autorizzazione  ai  sensi   dell'articolo
          29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita  in  loco,  il
          soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
          che  contiene  i  pertinenti  riscontri  in   merito   alla
          conformita'   dell'installazione   alle    condizioni    di
          autorizzazione  e  le  conclusioni  riguardanti   eventuali
          azioni da intraprendere.  La  relazione  e'  notificata  al
          gestore interessato e all'autorita'  competente  entro  due
          mesi dalla  visita  in  loco  ed  e'  resa  disponibile  al
          pubblico, conformemente al  comma  8,  entro  quattro  mesi
          dalla visita in loco. Fatto salvo il comma  9,  l'autorita'
          competente provvede affinche' il gestore, entro un  termine
          ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure  che  ritiene
          necessarie, tenendo in  particolare  considerazione  quelle
          proposte nella relazione. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'articolo 29-quater, comma 3,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di  sicurezza  di   cui   all'articolo   29-quattuordecies,
          l'autorita' competente procede secondo  la  gravita'  delle
          infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
          entro cui, fermi  restando  gli  obblighi  del  gestore  in
          materia di autonoma adozione  di  misure  di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni che costituiscano un pericolo immediato  per  la
          salute umana  o  per  l'ambiente  o  nel  caso  in  cui  le
          violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
          anno. Decorso il  tempo  determinato  contestualmente  alla
          diffida,  la  sospensione  e'  automaticamente   prorogata,
          finche' il gestore  non  dichiara  di  aver  individuato  e
          risolto il problema che  ha  causato  l'inottemperanza.  La
          sospensione e' inoltre  automaticamente  rinnovata  a  cura
          dell'autorita'  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alle
          medesime condizioni e  durata  individuate  contestualmente
          alla diffida, se i controlli sul successivo  esercizio  non
          confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
          in relazione alle situazioni che, costituendo  un  pericolo
          immediato per la salute umana  o  per  l'ambiente,  avevano
          determinato la precedente sospensione; 
              c) alla  revoca  dell'autorizzazione  e  alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
              d) alla chiusura dell'installazione, nel  caso  in  cui
          l'infrazione abbia  determinato  esercizio  in  assenza  di
          autorizzazione. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure  ai  sensi  dell'articolo  217  del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              11-bis.  Le  attivita'  ispettive  in   sito   di   cui
          all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui  al  comma  4
          sono definite in un piano d'ispezione ambientale a  livello
          regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
          della   Provincia   autonoma,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          garantire  il  coordinamento  con  quanto  previsto   nelle
          autorizzazioni integrate statali ricadenti nel  territorio,
          e caratterizzato dai seguenti elementi: 
              a)  un'analisi   generale   dei   principali   problemi
          ambientali pertinenti; 
              b) la identificazione della zona geografica coperta dal
          piano d'ispezione; 
              c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
              d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
          ispezioni ambientali ordinarie; 
              e)  le  procedure  per  le   ispezioni   straordinarie,
          effettuate per indagare nel piu' breve tempo  possibile  e,
          se  necessario,  prima  del   rilascio,   del   riesame   o
          dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le  denunce  ed  i
          casi gravi di incidenti,  di  guasti  e  di  infrazione  in
          materia ambientale; 
              f)  se  necessario,  le  disposizioni  riguardanti   la
          cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 
              11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera  un
          anno per le installazioni  che  presentano  i  rischi  piu'
          elevati, tre anni per le  installazioni  che  presentano  i
          rischi meno elevati, sei  mesi  per  installazioni  per  le
          quali la precedente  ispezione  ha  evidenziato  una  grave
          inosservanza  delle  condizioni  di  autorizzazione.   Tale
          periodo e' determinato, tenendo conto  delle  procedure  di
          cui  al  comma  11-bis,  lettera  d),  sulla  base  di  una
          valutazione sistematica effettuata dalla  Regione  o  dalla
          Provincia   autonoma   sui    rischi    ambientali    delle
          installazioni interessate, che considera almeno: 
              a) gli impatti potenziali e reali  delle  installazioni
          interessate sulla salute  umana  e  sull'ambiente,  tenendo
          conto  dei  livelli  e  dei  tipi   di   emissioni,   della
          sensibilita'  dell'ambiente  locale  e   del   rischio   di
          incidenti; 
              b)  il  livello  di  osservanza  delle  condizioni   di
          autorizzazione; 
              c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
          di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
          n. 1221/2009.» 
              «Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1.  Fatta
          salva   la   disciplina   relativa   alla   responsabilita'
          ambientale in materia  di  prevenzione  e  riparazione  del
          danno ambientale, in caso di incidenti o eventi  imprevisti
          che  incidano  in  modo  significativo  sull'ambiente,   il
          gestore informa  immediatamente  l'autorita'  competente  e
          l'ente responsabile degli accertamenti di cui  all'articolo
          29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le  misure  per
          limitare le conseguenze ambientali e a prevenire  ulteriori
          eventuali  incidenti  o  eventi  imprevisti,   informandone
          l'autorita' competente. 
              2. In  esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,
          l'autorita' competente puo' diffidare il gestore  affinche'
          adotti   ogni   misura   complementare   appropriata    che
          l'autorita'   stessa,   anche   su    proposta    dell'ente
          responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazioni
          competenti   in   materia    ambientale    territorialmente
          competenti, ritenga necessaria per limitare le  conseguenze
          ambientali e  prevenire  ulteriori  eventuali  incidenti  o
          imprevisti.   La   mancata   adozione   di   tali    misure
          complementari da parte  del  gestore  nei  tempi  stabiliti
          dall'autorita'   competente   e'   sanzionata   ai    sensi
          dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2. 
              3.  L'autorizzazione  puo'  meglio  specificare  tempi,
          modalita' e destinatari delle informative di cui  al  comma
          1, fermo restando il termine massimo di otto  ore,  di  cui
          all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un  guasto  non
          permetta di garantire il  rispetto  dei  valori  limite  di
          emissione in aria.» 
              «Art. 29-duodecies (Comunicazioni). - 1.  Le  autorita'
          competenti comunicano al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  con  cadenza  almeno
          annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute,
          copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e  dei
          successivi  aggiornamenti,  nonche'   un   rapporto   sulle
          situazioni di mancato  rispetto  delle  prescrizioni  della
          autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo  si  intende
          ottemperato nel caso in cui tali  informazioni  siano  rese
          disponibili   telematicamente   ed    almeno    annualmente
          l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare le  modalita'  per
          acquisire in remoto tali informazioni. 
              1-bis. In ogni caso in cui e' concessa  una  deroga  ai
          sensi dell'articolo 29-sexies, comma  9-bis,  le  autorita'
          competenti comunicano al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  entro  120   giorni
          dall'emanazione   del   provvedimento   di   autorizzazione
          integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e  le
          relative condizioni imposte. 
              2. Le domande  relative  agli  impianti  di  competenza
          statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i  dati  di
          cui al comma 1 del presente articolo e  quelli  di  cui  ai
          commi 6 e 7  dell'articolo  29-decies,  sono  trasmessi  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  per  il  tramite  dell'Istituto  Superiore  per   la
          Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
          modalita'  di  cui  al  decreto  dello  stesso  Ministro  7
          febbraio 2007.» 
              «Art. 29-terdecies (Scambio di informazioni). -  1.  Le
          autorita'   competenti   trasmettono   periodicamente    al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  per  il  tramite  dell'Istituto  superiore  per   la
          protezione e la  ricerca  ambientale  ,  una  comunicazione
          relativa  all'applicazione  del  presente  titolo,  ed   in
          particolare sui dati rappresentativi circa le  emissioni  e
          altre  forme  di  inquinamento  e  sui  valori  limite   di
          emissione applicati  in  relazione  agli  impianti  di  cui
          all'Allegato   VIII   nonche'   sulle   migliori   tecniche
          disponibili su  cui  detti  valori  si  basano,  segnalando
          eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
          di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
          tipo e il formato  delle  informazioni  che  devono  essere
          messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
          attivita'  e  inquinanti  specifici  a  cui   limitare   le
          informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
          Commissione europea. Nelle more della definizione  di  tale
          provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
          trasmesse  annualmente,  entro  il  30  giugno  2014,   con
          riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile  2017,
          con riferimento al triennio  2014-2016,  e  successivamente
          con frequenza  triennale,  facendo  riferimento  a  tipi  e
          formati definiti nel formulario adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 15 marzo 2012. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare predispone e invia  alla  Commissione
          europea    una    relazione    in    formato    elettronico
          sull'attuazione del Capo II della  direttiva  2010/75/UE  e
          sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti  comunitari
          di protezione dell'ambiente, sulla base delle  informazioni
          pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e  del  comma
          1, rispettando periodicita', contenuti e formati  stabiliti
          nelle  specifiche  decisioni  assunte  in  merito  in  sede
          comunitaria. 
              2-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   garantisce   la   partecipazione
          dell'Italia  al  Comitato  di  cui  all'articolo  75  della
          direttiva 2010/75/UE e al Forum  di  cui  all'articolo  13,
          paragrafo 3,  della  stessa  direttiva,  sulla  base  delle
          intese di cui al comma 3. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di intesa  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, con il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministero della salute e  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad  assicurare
          la partecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni
          organizzato dalla Commissione  europea  relativamente  alle
          migliori tecniche disponibili e al loro  sviluppo,  nonche'
          alle relative prescrizioni in materia  di  controllo,  e  a
          rendere  accessibili  i  risultati  di  tale   scambio   di
          informazioni.  Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  in
          particolare, dovranno consentire  il  coinvolgimento  delle
          autorita' competenti in  tutte  le  fasi  ascendenti  dello
          scambio di informazioni. Le attivita' di  cui  al  presente
          comma  sono  svolte  di  intesa  con  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari  e  forestali  limitatamente
          alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, provvede a garantire la  sistematica
          informazione del pubblico sullo stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi allo scambio  di  informazioni  di  cui  al
          comma 3 e adotta d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281  modalita'  di  scambio  di  informazioni  tra   le
          autorita' competenti, al fine di promuovere una piu'  ampia
          conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e  sul  loro
          sviluppo.» 
              «Art.  29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII  alla
          Parte Seconda senza essere in possesso  dell'autorizzazione
          integrata ambientale,  o  dopo  che  la  stessa  sia  stata
          sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
          caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
          di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
          di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato  5
          alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o  il
          recupero, o lo smaltimento di rifiuti  pericolosi,  nonche'
          nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
          chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
          da sei mesi a due anni  e  dell'ammenda  da  5.000  euro  a
          52.000 euro. Se l'esercizio non  autorizzato  riguarda  una
          discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
          discarica abusiva,  se  di  proprieta'  dell'autore  o  del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  15.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 
              3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la sola pena dell'ammenda da 5.000  euro  a  26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte  dall'  autorita'  competente
          nel caso in cui l'inosservanza: 
              a) sia costituita da violazione dei  valori  limite  di
          emissione,   rilevata   durante   i   controlli    previsti
          nell'autorizzazione  o  nel  corso  di  ispezioni  di   cui
          all'articolo 29-decies, commi  4  e  7,  a  meno  che  tale
          violazione non sia contenuta in margini di  tolleranza,  in
          termini    di     frequenza     ed     entita',     fissati
          nell'autorizzazione stessa; 
              b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
              c) sia relativa a scarichi recapitanti  nelle  aree  di
          salvaguardia delle risorse  idriche  destinate  al  consumo
          umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici  posti
          nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 
              4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,   si   applica   la   pena
          dell'ammenda  da  5.000  euro  a  26.000  euro  e  la  pena
          dell'arresto fino a due  anni  qualora  l'inosservanza  sia
          relativa: 
              a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 
              b) allo scarico di  sostanze  pericolose  di  cui  alle
          tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
              c) a casi in cui il superamento dei  valori  limite  di
          emissione determina anche il superamento dei valori  limite
          di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
              d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
              5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
          sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'  punito  con
          la pena dell'arresto fino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
          2.500 euro a 26.000 euro. 
              6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel  caso
          in  cui  per  l'esercizio   dell'impianto   modificato   e'
          necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
          colui il quale sottopone una installazione ad una  modifica
          non  sostanziale  senza   aver   effettuato   le   previste
          comunicazioni o  senza  avere  atteso  il  termine  di  cui
          all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
              7. e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 5.000 euro a  52.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          trasmettere  all'autorita'  competente   la   comunicazione
          prevista  all'articolo  29-decies,  comma  1,  nonche'   il
          gestore che omette di effettuare le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini  di  cui  al
          comma 3 del medesimo articolo 29-undecies. 
              8. e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.500 euro a  11.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          comunicare all'autorita' competente, all'ente  responsabile
          degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma  3,
          e ai comuni interessati i dati  relativi  alle  misurazioni
          delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel
          caso in cui il mancato  adempimento  riguardi  informazioni
          inerenti la gestione  di  rifiuti  pericolosi  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  sestuplicata.  La  sanzione
          amministrativa pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il
          gestore effettua tali comunicazioni con un  ritardo  minore
          di 60 giorni ovvero le effettua  formalmente  incomplete  o
          inesatte ma, comunque, con tutti gli  elementi  informativi
          essenziali   a   caratterizzare   i   dati   di   esercizio
          dell'impianto. 
              9. Si applica la  pena  di  cui  all'articolo  483  del
          codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
          al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 
              10. e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  5.000  euro  a  26.000  euro  il  gestore  che,   senza
          giustificato e documentato motivo,  omette  di  presentare,
          nel  termine  stabilito   dall'autorita'   competente,   la
          documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater,
          comma 8, o la  documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
          dall'autorita' competente per perfezionare  un'istanza  del
          gestore o per consentire  l'avvio  di  un  procedimento  di
          riesame. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
          ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
              12. Le sanzioni sono  irrogate  dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
              13.  I  proventi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza  statale,
          per le  violazioni  previste  dal  presente  decreto,  sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  I  soli
          proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
          comma  7,  limitatamente  alla   violazione   dell'articolo
          29-undecies, comma 1, e al comma 10, con  esclusione  della
          violazione di cui  all'articolo  29-quater,  comma  8,  del
          presente articolo, nonche' di cui  all'articolo  29-octies,
          commi  5  e  5-ter,  sono  successivamente  riassegnati  ai
          pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e sono  destinati  a
          potenziare le ispezioni ambientali  straordinarie  previste
          dal   presente   decreto,   in   particolare   all'articolo
          29-decies, comma 4,  nonche'  le  ispezioni  finalizzate  a
          verificare  il  rispetto  degli  obblighi  ambientali   per
          impianti ancora privi di autorizzazione. 
              14. Per gli impianti autorizzati ai sensi  della  Parte
          Seconda,  dalla  data  della  prima  comunicazione  di  cui
          all'articolo  29-decies,  comma  1,  non  si  applicano  le
          sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
          a fattispecie oggetto del presente  articolo,  a  meno  che
          esse non configurino anche un piu' grave reato.» 
              «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui  all'articolo  6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie  di  cui  all'articolo  208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
              f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma  18,
          e'    effettuata    dall'amministrazione    che    rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma  19,
          e' effettuata dal soggetto pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita'   del   progetto   con    quanto    previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
          installazioni   di   cui   all'articolo   6,   comma    13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito temporaneo prima  della  raccolta  effettuato  nel
          rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis. 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al registro  nazionale
          per la raccolta delle  autorizzazioni  rilasciate  e  delle
          procedure semplificate concluse (RECER), di  cui  al  comma
          3-septies  dell'articolo  184-ter,  interoperabile  con  il
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e  secondo  gli
          standard concordati con  ISPRA,  accessibile  al  pubblico,
          indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti, e il registro nazionale per  la  raccolta  delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse (RECER) secondo standard condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani 
              20.» 
              «Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  177,
          comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
              L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
          operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai  sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme
          restando le disposizioni delle direttive e dei  regolamenti
          dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio  aerobico
          di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
          vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
          che hanno una capacita' di  trattamento  non  eccedente  80
          tonnellate  annue  e  sono  destinati   esclusivamente   al
          trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i  suddetti
          rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
          una convenzione di associazione per la  gestione  congiunta
          del servizio, acquisito il  parere  dell'Agenzia  regionale
          per   la    protezione    dell'ambiente    (ARPA)    previa
          predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
          che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
          ambito comunale,  possono  essere  realizzati  e  posti  in
          esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree  agricole,
          nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
          delle  norme  antisismiche,   ambientali,   di   sicurezza,
          antincendio  e  igienico-sanitarie,  delle  norme  relative
          all'efficienza energetica nonche'  delle  disposizioni  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al registro nazionale per  la
          raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle  procedure
          semplificate concluse (RECER), di cui  al  comma  3-septies
          dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con
          ISPRA,  accessibile  al  pubblico,  i   seguenti   elementi
          identificativi delle imprese iscritte nei registri  di  cui
          agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11.  Con  uno  o  piu'  decreti,   emanati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.» 
              «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1.  A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9. - 15.».