Art. 5 
 
Misure  a  sostegno  delle  istituzioni   scolastiche   ((statali   e
          paritarie)) dei territori colpiti dall'emergenza 
 
  1. Al fine di  consentire  la  tempestiva  ripresa  della  regolare
attivita'  didattica  nelle  istituzioni  scolastiche   ((statali   e
paritarie)) che hanno sede nei  territori  interessati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del  merito
e' istituito un fondo, denominato  «Fondo  straordinario  a  sostegno
della continuita' didattica», con ((la dotazione)) di 20  milioni  di
euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro,  all'acquisizione  di
beni,  servizi  e  lavori  funzionali  a  garantire  la   continuita'
didattica e a  potenziare  e  supportare  la  didattica  a  distanza,
nonche' di  attrezzature,  arredi,  servizi  di  pulizia,  interventi
urgenti di ripristino degli spazi  interni  ed  esterni,  servizi  di
trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi  e  noleggio  di
strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
definito il riparto delle risorse di cui al  presente  comma  tra  le
istituzioni   scolastiche   ((statali   e   paritarie))   interessate
dall'emergenza. 
  2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche  ((statali  e
paritarie)) interessate procedono all'acquisizione dei beni,  servizi
e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in  deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo
il rispetto delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi  di  cui  al  presente
comma, le istituzioni scolastiche  ((statali  e  paritarie))  possono
altresi' derogare all'utilizzo di strumenti di  cui  all'articolo  1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'articolo
1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo  1,
comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Con una o piu' ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito  possono  essere  adottate,  anche  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni normative, specifiche misure  volte  ad  autorizzare  lo
svolgimento a distanza delle  attivita'  didattiche  e  delle  sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni grado, nonche' ad assicurare la validita'  dell'anno  scolastico
2022/2023 per gli studenti dei  territori  interessati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali
e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli
studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo
e del secondo ciclo di istruzione. 
  ((3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito  scolastico  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  62,  e'
riconosciuto lo svolgimento delle attivita'  di  volontariato  svolte
dagli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  nei  territori
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a  partire  dal  1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,  del
23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante «Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. S.O. 
              Si riporta l'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
              «Omissis 
              449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di  cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
              450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
          ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine
          e grado, delle istituzioni educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  per  gli
          acquisti di beni e servizi di importo pari  o  superiore  a
          5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia   di   rilievo
          comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso   al   mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449  del  presente  articolo,  nonche'  le  autorita'
          indipendenti. Per gli acquisti di beni e servizi di importo
          pari o superiore a 5.000 euro e inferiore  alla  soglia  di
          rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso  al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad  altri
          mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi   del   medesimo
          articolo  328  ovvero  al  sistema   telematico   messo   a
          disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
          svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le
          scuole di ogni ordine e grado,  le  istituzioni  educative,
          tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e   della   ricerca,   linee   guida    indirizzate    alla
          razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
          e  servizi  omogenei  per  natura  merceologica  tra   piu'
          istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
          comma. A decorrere dal 2014 i  risultati  conseguiti  dalle
          singole istituzioni sono presi in  considerazione  ai  fini
          della distribuzione delle risorse per il funzionamento. 
              Omissis.» 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  583,  della  legge  27
          dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
              «Omissis 
              583. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,
          commi 449e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le
          amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ivi
          compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine  e  grado,
          le istituzioni educative  e  le  istituzioni  universitarie
          nonche' gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  assistenza
          sociale pubblici e le agenzie fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  tenute   ad
          approvvigionarsi attraverso gli  accordi  quadro  stipulati
          dalla Consip Spa o  il  sistema  dinamico  di  acquisizione
          realizzato e gestito dalla Consip Spa. 
              Omissis.» 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  512,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato»
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Omissis 
              512.  Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e   la
          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi  dell'articolo1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
          2014. 
              Omissis.» 
              Si riporta l'articolo 15  del  decreto  legislativo  13
          aprile  2017,  n.  62,  recante  «Norme   in   materia   di
          valutazione e certificazione  delle  competenze  nel  primo
          ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»: 
              «Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico). - 1. In
          sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce
          il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo
          biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo  di  quaranta
          punti, di cui dodici per il  terzo  anno,  tredici  per  il
          quarto anno e quindici per il quinto anno.  Partecipano  al
          consiglio  tutti  i  docenti  che  svolgono   attivita'   e
          insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli  studenti
          o per gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di
          religione cattolica e per  le  attivita'  alternative  alla
          religione cattolica, limitatamente  agli  studenti  che  si
          avvalgono di questi insegnamenti. 
              2. Con la tabella di cui all'allegato  A  del  presente
          decreto e' stabilita la corrispondenza  tra  la  media  dei
          voti conseguiti dalle studentesse e  dagli  studenti  negli
          scrutini finali per ciascun anno di corso e  la  fascia  di
          attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico,
          nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno
          non frequentato,  nella  misura  massima  prevista  per  lo
          stesso. La tabella di cui all'allegato A si  applica  anche
          ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito  di  esame
          preliminare  e  a  coloro  che  hanno  sostenuto  esami  di
          idoneita'. Per i candidati che svolgono  l'esame  di  Stato
          negli anni  scolastici  2018/2019  e  2019/2020  la  stessa
          tabella  reca  la  conversione   del   credito   scolastico
          conseguito, rispettivamente nel  terzo  e  quarto  anno  di
          corso e nel terzo anno di corso. 
              3. Per i candidati esterni  il  credito  scolastico  e'
          attribuito  dal  consiglio  di  classe  davanti  al   quale
          sostengono  l'esame  preliminare  di   cui   al   comma   2
          dell'articolo  14,  sulla  base  della  documentazione  del
          curriculum  scolastico  e   dei   risultati   delle   prove
          preliminari.»