Art. 6 
 
               Disposizioni in materia di universita' 
                          e alta formazione 
 
  1. Al fine di garantire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'
didattiche e curriculari,  nonche'  lo  svolgimento  degli  esami  di
profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022  e  2022/2023,
le universita' e le istituzioni  di  alta  formazione  artistica((,))
musicale e coreutica che hanno sede nei territori  interessati  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, possono, anche  in  deroga  rispetto  alle  disposizioni
vigenti in materia di accreditamento dei corsi  di  studio,  svolgere
attivita' didattiche ed esami con  modalita'  a  distanza,  prestando
particolare attenzione alle esigenze degli studenti con  disabilita'.
Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e
in ogni caso individuandone  le  modalita',  assicurano  il  recupero
delle attivita' didattiche, formative e  curriculari  ((nonche'))  di
ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che   risultino
funzionali al completamento del percorso didattico. 
  2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1  e
fatto salvo quanto gia' versato, sono  esonerati  dal  pagamento  dei
contributi universitari o delle  tasse  di  iscrizione  previsti  per
l'anno accademico  2022/2023,  escluse  la  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli  studenti
che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) alla data  del  1°  maggio  2023,  ((risultano))  residenti  o
domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1; 
    b) sono regolarmente iscritti  ad  un  corso  di  laurea,  laurea
magistrale o specialistica ovvero ai corsi  di  primo  o  di  secondo
livello delle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. 
  3. Al fine di  dare  sostegno  agli  studenti  iscritti  presso  le
universita' di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali
hanno subito la perdita ((o il danneggiamento)) delle  strumentazioni
e  attrezzature  personali  di  studio  e  ricerca,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro  nell'anno
2023. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  per
l'anno 2023 la somma di cui al primo  periodo  e'  ripartita  tra  le
universita' in proporzione al peso dei costi standard  di  formazione
di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con
il Fondo per il ((finanziamento ordinario)) di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  per
l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e  non  assegnate  ai
sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilita'  delle
universita' per l'acquisto di beni e servizi per la didattica. 
  4. Al fine di  dare  sostegno  agli  studenti  iscritti  presso  le
istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli  eventi  alluvionali
hanno subito la perdita ((o il danneggiamento)) delle  strumentazioni
e  attrezzature  personali  di  studio  e  ricerca,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro  nell'anno
2023. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  per
l'anno 2023 la somma di cui al primo  periodo  e'  ripartita  tra  le
((istituzioni)) statali di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica di cui al presente comma. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro  per
l'anno  2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106. 
  6. La quota del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  attribuita
all'Universita' degli studi di Bologna e'  incrementata,  per  l'anno
2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di: 
    a) istituire  un  fondo  di  solidarieta'  da  ripartire  tra  il
personale  dipendente,  nonche'  in  favore  di   professori   e   di
ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse
sedi dell'Ateneo, residenti  o  domiciliati  nei  territori  indicati
nell'allegato 1; 
    b) erogare in favore delle medesime sedi contributi  destinati  a
sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle
funzionalita'  logistiche  e  strumentali  delle  sedi  situate   nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. 
  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' istituito un fondo, per il 2023, pari  a  3,5  milioni  di
euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo,  anche
a tempo determinato, in servizio presso le ((istituzioni)) statali di
alta formazione artistica((,)) musicale e coreutica di cui  al  comma
1, residente o domiciliato  nei  territori  di  cui  all'allegato  1,
nonche' all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi
manutentivi  straordinari  per  il  ripristino  delle   funzionalita'
logistiche e strumentali degli immobili delle  medesime  istituzioni.
Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
primo periodo. 
  8. I contributi e le provvidenze ((erogati)) ai sensi dei commi 6 e
7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono  intendersi
((aggiuntivi))  rispetto  a  ((quelli))   gia'   ((destinati))   alle
ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per
il trattamento accessorio. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e  7((,  pari  a  19.528.598
euro per l'anno 2023,)) si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 12 del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 12 (Costo standard per studente). - 1. Per  costo
          standard per studente delle universita' statali si  intende
          il costo di  riferimento  attribuito  al  singolo  studente
          iscritto entro la  durata  normale  dei  corsi  di  studio,
          tenuto conto della tipologia  di  corso,  delle  dimensioni
          dell'ateneo   e   dei   differenti   contesti    economici,
          territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
          In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma  4,
          lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il  costo
          standard per studente costituisce parametro di  riferimento
          per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di
          finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto  indicato  nel
          presente articolo. 
              2. La determinazione e  l'eventuale  aggiornamento  del
          modello di  calcolo  del  costo  standard  di  ateneo  sono
          definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi  indici
          di costo: 
              a)  criterio  del  costo  del  personale  docente:   si
          utilizzano come indici di costo  gli  standard  di  docenza
          previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di  studio
          e come costo  medio  di  riferimento,  cui  parametrare  la
          dotazione standard di docenza, il costo  caratteristico  di
          ateneo del professore di  I  fascia.  Nella  determinazione
          della dotazione di docenza si utilizza come numero standard
          di  studenti  nelle  classi  delle  aree  medico-sanitaria,
          scientifico tecnologica  e  umanistico  sociale  il  valore
          compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il  100  per
          cento  del  numero  di  riferimento  previsto  in  sede  di
          accreditamento, in modo da tenere  conto  dei  costi  fissi
          della docenza necessaria per l'accreditamento; 
              b) criterio del costo della  docenza  a  contratto:  e'
          riferito al monte ore di didattica  integrativa  aggiuntiva
          stabilito in misura pari al 30 per cento del monte  ore  di
          didattica standard della docenza di cui  alla  lettera  a),
          parametrato al valore medio di 120 ore per i  professori  e
          60 ore per i ricercatori; 
              c)   criterio   del   costo   del   personale   tecnico
          amministrativo: si attribuisce una dotazione standard  pari
          ad una unita' di personale per ogni docente come risultante
          dal criterio di cui alla lettera  a)  e,  in  aggiunta,  un
          numero di figure di supporto tecnico parametrato  a  quelle
          eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi
          di  studio  e  un  numero  di  collaboratori   ed   esperti
          linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo; 
              d) criterio dei costi di funzionamento  e  di  gestione
          delle strutture didattiche, di ricerca e  di  servizio  dei
          diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base
          degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo
          altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non
          dipendenti dalla numerosita' degli iscritti. 
              2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard
          di docenza di cui al comma 2, letteraa), e' determinata  in
          modo che rimanga costante quando il numero di  studenti  e'
          compreso tra le  numerosita'  minime  e  massime  per  ogni
          classe di corso di studi, stabilite con il decreto  di  cui
          al comma 6. 
              3. Al fine di  tenere  conto  dei  differenti  contesti
          economici e territoriali in cui ogni universita'  si  trova
          ad operare, al costo standard di ateneo di cui al  comma  2
          e' aggiunto un importo di  natura  perequativa  parametrato
          fino ad un massimo del  10  per  cento  rispetto  al  costo
          standard medio nazionale, in base  alla  diversa  capacita'
          contributiva  degli  studenti   iscritti   all'universita',
          determinata tenendo conto del reddito medio familiare della
          ripartizione territoriale, di norma  a  livello  regionale,
          ove ha sede l'ateneo. 
              4. Al fine di assicurare la continuita'  e  l'integrale
          distribuzione dei finanziamenti per le universita'  statali
          sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli  anni
          2014, 2015 e 2016  a  valere  sul  fondo  di  finanziamento
          ordinario che, in relazione al costo standard per studente,
          sono state attribuite in coerenza con  quanto  definito  ai
          commi 2 e 3  per  l'ammontare  gia'  indicato  nei  decreti
          ministeriali di attribuzione del FFO. 
              5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita  in  base
          al criterio del costo standard per studente e' fissata  con
          il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca relativo ai criteri di riparto del  fondo  di
          finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra  il
          19 per cento e il 22 per cento del  relativo  stanziamento,
          al netto degli interventi con vincolo di  destinazione.  Al
          fine di assicurare il tempestivo riparto dei  finanziamenti
          sono utilizzati gli stessi importi del costo standard  e  i
          dati sugli studenti  utilizzati  per  il  riparto  del  FFO
          dell'anno 2016. 
              6. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, acquisti  i  pareri  di  CRUI  e  ANVUR,  si
          provvede alla rideterminazione del modello di  calcolo  del
          costo standard  per  studente  sulla  base  dei  criteri  e
          relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
          ulteriore importo di  natura  perequativa,  in  aggiunta  a
          quello di cui al comma 3, che  tenga  conto  della  diversa
          accessibilita' di ogni universita' in funzione  della  rete
          dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e'
          parametrato rispetto al  costo  standard  medio  nazionale,
          fino ad un massimo del 10 per cento. 
              7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita'  triennale
          e trova applicazione a decorrere  dall'anno  2018  ai  fini
          della ripartizione di una percentuale  del  FFO,  al  netto
          degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore
          a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e  il
          5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la
          quota  di  finanziamento   determinata   sulla   base   del
          trasferimento storico e fino  ad  un  massimo  del  70  per
          cento. 
              8. Ai fini di cui al comma 7,  il  costo  standard  per
          studente  di  ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di
          studenti regolarmente iscritti al  corso  di  studi  da  un
          numero di anni accademici non  superiore  alla  sua  durata
          normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti  al  primo
          anno fuori corso. 
              8-bis. All'Accademia  nazionale  di  Santa  Cecilia  e'
          concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4
          milioni  di  euro  e,  a  decorrere  dall'anno   2018,   un
          contributo ordinario di  euro  250.000  annui  a  copertura
          degli oneri riferibili al pagamento  degli  emolumenti  dei
          docenti   dei   corsi    di    perfezionamento    istituiti
          dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n.  1076,
          e relativi agli insegnamenti  individuati  dall'articolo  2
          del medesimo regio decreto. Al relativo onere si  provvede,
          quanto a 4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, e, quanto a  euro  250.000  a  decorrere  dall'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo2 della legge 30  aprile  1985,
          n. 163.» 
              Si riporta l'articolo 5 della legge 24  dicembre  1993,
          n.  537,  recante   «Interventi   correttivi   di   finanza
          pubblica»: 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dallalegge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              2.  Al  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie di  cui  all'art.  52,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni, relative al personale delle universita',  le
          disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
          contratti in itinere con il personale non docente,  nonche'
          le disponibilita' finanziarie a copertura degli  incrementi
          di retribuzione del personale docente. 
              3. Nel  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
          le universita'  in  misura  proporzionale  alla  somma  dei
          trasferimenti statali e delle spese sostenute  direttamente
          dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
          una quota di riequilibrio,  da  ripartirsi  sulla  base  di
          criteri    determinati    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentito  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   la
          Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard  dei
          costi  di  produzione  per  studente,  al   minore   valore
          percentuale  della  quota  relativa  alla  spesa   per   il
          personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
          e agli obiettivi di qualificazione  della  ricerca,  tenuto
          conto  delle   dimensioni   e   condizioni   ambientali   e
          strutturali. 
              4. Il Fondo  per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in  relazione
          alle  necessita'  di  riequilibrio   delle   disponibilita'
          edilizie, ed alle esigenze di investimento in  progetti  di
          ricerca di rilevante interesse nazionale. 
              5. Il fondo per la programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema universitario e' ripartito in conformita' ai  piani
          di sviluppo. 
              6. Le universita' possono, altresi', stipulare  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione  delle
          risorse finanziarie di cui  ai  commi  3,  4  e  5  per  la
          gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
          e attivita' specifiche. 
              7. Salvo quanto previsto al comma 2, il  Fondo  per  il
          finanziamento ordinario delle universita'  e'  determinato,
          per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti  previsti
          nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   per   l'anno
          medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 
              8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo  per  il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente ridotta e la quota di  riequilibrio  dello
          stesso Fondo sara' aumentata almeno  di  pari  importo.  La
          quota di riequilibrio concorre al  finanziamento  a  regime
          delle iniziative realizzate  in  conformita'  ai  piani  di
          sviluppo.  Il  riparto  della  quota  di  riequilibrio   e'
          finalizzato anche  alla  riduzione  dei  differenziali  nei
          costi   standard   di   produzione   nelle   diverse   aree
          disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
          le  aree  disciplinari,   tenendo   conto   delle   diverse
          specificita' e degli standard europei. 
              9. Le funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico ed economico dei professori  universitari  e  dei
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di stato giuridico, sono  attribuite  alle  universita'  di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'. 
              10. - 13. 
              14.  Le  singole  universita'  fissano  le   tasse   di
          iscrizione in lire 300.000. 
              15. - 18. 
              19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
          gli  anni   accademici   successivi   all'anno   accademico
          1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso  di  inflazione
          programmato, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              20. 
              21. I provvedimenti di nomina, promozione e  cessazione
          dal servizio  del  personale  delle  universita'  non  sono
          soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
          dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
          cui all'art. 7, comma 10, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168,  e'  esercitato  ai  soli  fini  della  Relazione   al
          Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
          regolarita' contabile e sui singoli  atti  della  gestione.
          All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti  i
          consuntivi annuali, corredati della relazione del  rettore,
          dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
          non oltre quindici  giorni  dopo  la  loro  approvazione  e
          comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
          finanziario a cui si riferiscono. 
              22. Nelle universita',  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti nuclei di valutazione interna con il  compito  di
          verificare, mediante analisi comparative dei  costi  e  dei
          rendimenti, la corretta gestione delle  risorse  pubbliche,
          la produttivita' della ricerca e della  didattica,  nonche'
          l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
          amministrativa.  I  nuclei  determinano  i   parametri   di
          riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
          generali  di  direzione,  cui  riferiscono   con   apposita
          relazione almeno annualmente. 
              23. La relazione dei nuclei di valutazione  interna  e'
          trasmessa al Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori  per  la
          valutazione dei risultati relativi  all'efficienza  e  alla
          produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
          per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
          del sistema universitario, anche ai fini  della  successiva
          assegnazione delle risorse. 
              24.   L'organico   di   ciascuno   degli    Osservatori
          astronomici, astrofisici  e  vesuviano  e'  costituito  dai
          posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche'  dai
          posti di ruolo di personale tecnico  ed  amministrativo  in
          servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi  quelli
          per i quali a tale data siano stati pubblicati  i  bandi  o
          iniziate  le  procedure  di  concorso.   In   vista   della
          riorganizzazione   degli    Osservatori    astronomici    e
          astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
          di astronomia  ed  astrofisica",  l'organico  nazionale  e'
          costituito  dalla  somma  delle  dotazioni  organiche   dei
          singoli osservatori, dai posti di  cui  all'art.  30  della
          legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e  16
          del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,
          n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Analogamente, in vista del riordinamento  dell'Osservatorio
          vesuviano  nell'ente  denominato  "Istituto  nazionale   di
          vulcanologia",   rimangono    assegnati    all'Osservatorio
          vesuviano i  posti  della  dotazione  organica  e  i  posti
          assegnati ai sensi dell'art.  30  della  legge  29  gennaio
          1986, n. 23, e quelli di cui agliarticoli 30, 33 e  36  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
          163. 
              25. Le dotazioni organiche delle  istituzioni  e  degli
          enti di ricerca sono costituite dai  posti  coperti  al  31
          agosto 1993, dai posti per la  cui  copertura  siano  stati
          banditi concorsi o iniziate procedure entro  il  31  agosto
          1993,  nonche'  dai  posti  previsti  in   conseguenza   di
          operazioni  di  rideterminazione  delle  piante   organiche
          svolte in base alle disposizioni e alle  procedure  di  cui
          all'art.  13  dell'accordo  sindacale  reso  esecutivo  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1991,
          n. 171. 
              26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
          di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il  limite
          massimo del 15 per cento per ciascun  anno  dei  posti  non
          coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti  previsti
          per ciascun anno. 
              27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art.  36
          della  legge  20   marzo   1975,   n.   70   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo  sindacale  reso
          esecutivo dal decreto del Presidente  della  Repubblica  12
          febbraio 1991,  n.  171.  Sono  fatti  salvi,  altresi',  i
          contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
          ricerca  i  cui  oneri  ricadano  su  Fondi  derivanti   da
          contratti con istituzioni  comunitarie  ed  internazionali,
          nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge  7  agosto
          1973, n. 519. 
              28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25,  26
          e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
          di intesa fra il Ministro per la  funzione  pubblica  e  il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.» 
              Si riporta l'art. 61 del decreto-legge 25 maggio  2021,
          n. 73, recante «Misure urgenti  connesse  all'emergenza  da
          COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
          i servizi  territoriali»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
              «Art. 61 (Fondo italiano per la scienza). - 1. Al  fine
          di promuovere lo sviluppo della  ricerca  fondamentale,  e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca,  un  apposito   fondo,
          denominato  «Fondo  italiano  per  la  scienza"   con   una
          dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021  e
          di 150 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita'  per  l'assegnazione  delle  risorse  del   fondo
          attraverso  procedure  competitive  ispirate  ai  parametri
          dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
          riferimento alle tipologie denominate  "Starting  Grant"  e
          "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
          presente articolo, determinati in 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e 150 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»