Art. 7 
 
          Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del
1° maggio 2023, ((risiedevano o erano domiciliati  ovvero  lavoravano
presso un'impresa avente))  sede  legale  od  operativa  in  uno  dei
territori  indicati  nell'allegato  1  e  che  ((sono  stati  o  sono
impossibilitati)) a prestare attivita'  lavorativa  a  seguito  degli
eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello  stato
di emergenza del Consiglio dei ministri del 4  maggio  2023,  del  23
maggio 2023 e del 25 maggio  2023,  e'  riconosciuta  ((dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) )), in ogni caso  entro  il
limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate  massime
stabilite dal presente articolo, una  integrazione  al  reddito,  con
relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari  a
quello previsto per le integrazioni salariali di cui  all'articolo  3
del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148.  La  medesima
integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai  lavoratori  privati
dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro,
ove residenti o domiciliati nei medesimi territori  e  ai  lavoratori
agricoli impossibilitati a prestare  l'attivita'  lavorativa  per  il
medesimo evento straordinario. 
  2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, di cui al comma  1,  deve
essere  collegata  a  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo
direttamente connesso  all'evento  straordinario  emergenziale,  alla
interruzione o impraticabilita' delle  vie  di  comunicazione  ovvero
alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi   di   trasporto,   ovvero   alla
inagibilita'  della  abitazione  di  residenza  o   domicilio,   alle
condizioni di salute di familiari  conviventi,  ovvero  ad  ulteriori
avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo
diverso  da  quello  di  lavoro,   tutti   ricollegabili   all'evento
straordinario  ed  emergenziale.  Tali   condizioni   devono   essere
adeguatamente documentate((, anche mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)). 
  3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare  attivita'  lavorativa,
di cui al primo periodo del comma 1,  l'integrazione  al  reddito  e'
riconosciuta  per   le   giornate   di   sospensione   dell'attivita'
lavorativa, nel limite massimo di novanta. 
  4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di  cui  ((al
secondo))  periodo  del  comma  1,  l'integrazione  al   reddito   e'
riconosciuta per le giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate. 
  5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento  straordinario
emergenziale ((avevano)) un rapporto di lavoro  attivo,  e'  concessa
l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il  limite  massimo
di  novanta   giornate.   Per   i   restanti   lavoratori   agricoli,
l'integrazione al reddito di cui  al  comma  1  e'  concessa  per  un
periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell'anno  precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite
massimo di novanta. Le integrazioni al reddito  di  cui  al  presente
comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
di disoccupazione agricola. 
  6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al
reddito disciplinate dal  presente  articolo,  in  conseguenza  degli
eventi alluvionali  di  cui  al  presente  decreto,  sono  dispensati
dall'osservanza degli  obblighi  di  consultazione  sindacale  e  dei
limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  7. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  con  il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,
nonche' con i trattamenti di cui  all'articolo  21,  comma  4,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  8. I  periodi  di  concessione  dell'integrazione  al  reddito,  in
conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito  i  Comuni  di
cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini
delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo  12,  comma  4,
del medesimo decreto legislativo. In relazione alle  integrazioni  al
reddito di cui al presente  articolo  non  e'  dovuto  il  contributo
addizionale di cui all'articolo 5,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  9. Le integrazioni al reddito di  cui  ai  commi  da  1  a  8  sono
concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e
le medesime sono erogate con pagamento diretto ((da parte dell'INPS))
nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che  disciplina  i
termini e le modalita' di presentazione delle  domande,  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa  fornendo  i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via
prospettica, il raggiungimento del  complessivo  predetto  limite  di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento  delle  ulteriori  domande
per l'accesso ai benefici ((di cui ai medesimi commi da 1 a 8.)) 
  10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto  a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a carico  dello  Stato  di
cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto a 20 milioni  ((di  euro))  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    d) quanto  a  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al  comma  9
dovessero  emergere   minori   esigenze   finanziarie   rispetto   al
complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse  non  utilizzate
sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalita' di cui al
comma 11, lettera b), oltre tale misura  alle  finalita'  di  cui  al
comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo  ivi  indicato,
anche((, ove necessario,)) mediante riassegnazione alla spesa  previo
versamento ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,    recante
          «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: 
              «Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento  di  integrazione
          salariale  ammonta  all'80  per  cento  della  retribuzione
          globale che sarebbe spettata al lavoratore per  le  ore  di
          lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e  il  limite
          dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
          conto dell'orario di ciascuna  settimana  indipendentemente
          dal  periodo  di  paga.  Nel  caso  in  cui  la   riduzione
          dell'orario  di  lavoro  sia  effettuata  con  ripartizione
          dell'orario su  periodi  ultra-settimanali  predeterminati,
          l'integrazione e' dovuta, nei  limiti  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
          dell'orario nel periodo ultra settimanale considerato. 
              2. Ai lavoratori con retribuzione fissa  periodica,  la
          cui  retribuzione  sia  ridotta  in  conformita'  di  norme
          contrattuali per effetto di una contrazione  di  attivita',
          l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma  1,
          ragguagliando  ad  ora  la  retribuzione  fissa  goduta  in
          rapporto all'orario normalmente praticato. 
              3.  Agli  effetti   dell'integrazione   le   indennita'
          accessorie  alla   retribuzione   base,   corrisposte   con
          riferimento  alla  giornata  lavorativa,   sono   computate
          secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di  legge  e
          di contratto collettivo che regolano le indennita'  stesse,
          ragguagliando  in  ogni  caso  ad  ora  la   misura   delle
          indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
              4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e  per  quelli
          retribuiti in tutto o in parte  con  premi  di  produzione,
          interessenze  e  simili,  l'integrazione  e'  riferita   al
          guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per  il
          quale l'integrazione e' dovuta.» 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              Il decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di  lavoro»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto  1972,  n.
          457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
          assistenziali, nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario in favore dei lavoratori agricoli»: 
              «Art. 8 - Agli operai agricoli con  contratto  a  tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al datore di lavoro o ai  lavoratori  (17),  e'  dovuto  un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione di cui all'articolo 3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
              Ai lavoratori beneficiari del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
              Ai fini della presente legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda. 
              A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di  cui
          al  primo  comma  e'  riconosciuto  anche   ai   lavoratori
          dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
          in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
          di cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai  proprietari
          armatori, imbarcati sulla nave dai  medesimi  gestita,  per
          periodi diversi da  quelli  di  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa  derivante  da  misure  di  arresto   temporaneo
          obbligatorio e non obbligatorio.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  4,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro»: 
              «Art.  21  (Norme  in  materia  di  trattamenti  per  i
          lavoratori appartenenti  al  settore  dell'agricoltura).  -
          Omissis 
              4. Agli impiegati ed operai agricoli con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site  in
          comuni  dichiarati  colpiti  da  eccezionali  calamita'   o
          avversita' atmosferiche  ai  sensi  dell'articolo  4  della
          legge 15 ottobre 1981, n.  590,  puo'  essere  concesso  il
          trattamento di cui all'articolo  8  della  legge  8  agosto
          1972, n. 457,  per  un  periodo  non  superiore  a  novanta
          giorni. 
              Omissis.» 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,    recante
          «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»: 
              «Art. 12  (Durata).  -  1.  Le  integrazioni  salariali
          ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di  13
          settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino  a
          un massimo complessivo di 52 settimane. 
              2. Qualora  l'impresa  abbia  fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
              3. L'integrazione salariale ordinaria relativa  a  piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  non  trovano
          applicazione relativamente agli interventi  determinati  da
          eventi  oggettivamente  non  evitabili,  ad  eccezione  dei
          trattamenti richiesti da imprese di  cui  all'articolo  10,
          lettere m), n), e o). 
              5. Nei limiti di durata definiti nei commi da  1  a  4,
          non  possono  essere  autorizzate   ore   di   integrazione
          salariale ordinaria eccedenti il limite di un  terzo  delle
          ore  ordinarie   lavorabili   nel   biennio   mobile,   con
          riferimento a tutti  i  lavoratori  dell'unita'  produttiva
          mediamente occupati nel semestre precedente la  domanda  di
          concessione dell'integrazione salariale. 6. Con riferimento
          all'unita' produttiva oggetto di  sospensione  o  riduzione
          dell'orario  di  lavoro,  nella  domanda   di   concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa  comunica  il  numero
          dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,  lettera
          a), del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - Omissis 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  203,  della
          legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
              «Omissis 
              203.Il beneficio  dell'anticipo  del  pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  12,  comma  1,  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni»: 
              «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del  Rdc).  -  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".»