((Art. 7 bis 
 
                 Rinnovo o proroga dei contratti di 
               lavoro subordinato a tempo determinato 
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima
complessiva  di  ventiquattro  mesi,  i  datori  di  lavoro   possono
rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche
in assenza delle condizioni di cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i  contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, anche a scopo  di  somministrazione,
dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede  legale  od
operativa in uno dei territori  di  cui  all'allegato  1  annesso  al
presente decreto e che sono impossibilitati  a  prestare  la  propria
attivita' lavorativa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 21  del  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  recante  «Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183»: 
              «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto  puo'
          essere prorogato e rinnovato liberamente nei  primi  dodici
          mesi e, successivamente, solo in presenza delle  condizioni
          di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di  violazione  di
          quanto  disposto  dal  primo  periodo,  il   contratto   si
          trasforma in contratto a tempo indeterminato.  I  contratti
          per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
          articolo, possono essere rinnovati  o  prorogati  anche  in
          assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo  di  quattro
          volte nell'arco di  ventiquattro  mesi  a  prescindere  dal
          numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe  sia
          superiore, il contratto si trasforma in contratto  a  tempo
          indeterminato  dalla  data  di  decorrenza   della   quinta
          proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite.» 
              Si riporta l'articolo 19, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).  -
          1. Al contratto di lavoro subordinato puo'  essere  apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
              a) nei casi previsti dai contratti  collettivi  di  cui
          all'articolo 51; 
              b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera  a),
          nei contratti collettivi applicati in azienda,  e  comunque
          entro il 30 aprile 2024, per esigenze  di  natura  tecnica,
          organizzativa o produttiva individuate dalle parti; 
              b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»