Art. 8 Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi 1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, ((risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano)) esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che ((hanno)) dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. ((L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa((,)) l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici ((di cui al medesimo comma 1)). 3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Riferimenti normativi Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.