Art. 8 
 
             Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi 
 
  1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  in  favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti
di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o
professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e  assistenza,
che, alla data del 1° maggio 2023, ((risiedevano o erano  domiciliati
ovvero  operavano))  esclusivamente  o,  nel  caso  degli  agenti   e
rappresentanti,  prevalentemente   in   uno   dei   Comuni   indicati
nell'allegato 1 e che ((hanno)) dovuto sospendere l'attivita' a causa
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e
del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita'  una  tantum,  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, pari a  euro  500  per  ciascun  periodo  di  sospensione  non
superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima
complessiva di euro 3.000. ((L'indennita' di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)). 
  2. L'indennita' di cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  ed  erogata
dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite  di  spesa
complessivo pari a 253,6 milioni di  euro  per  l'anno  2023.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via
prospettica, il raggiungimento del  complessivo  predetto  limite  di
spesa((,))  l'INPS  non  procede  all'accoglimento  delle   ulteriori
domande per l'accesso ai benefici ((di cui al medesimo comma 1)). 
  3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS  provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O.