Art. 9 
 
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e
  medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori  indicati
nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura: 
    a)  nel   caso   di   garanzia   diretta,   dell'80   per   cento
dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90
per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti
notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03; 
    b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo
dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo  livello.
Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a
quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C
101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di  primo
livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per
cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto
esclusivamente dei costi amministrativi. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo) 
              (Omissis) 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) Omissis.» 
              La  comunicazione  della  Commissione  europea   2023/C
          101/03,  recante  il  «Quadro   temporaneo   di   crisi   e
          transizione  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro  l'Ucraina»,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 17 marzo 2023.