Art. 3 Modalita' e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni 1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilita', tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma e' effettuato utilizzando l'identita' digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica. 2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta. 3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma. 4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene: a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito; b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta; c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalita', l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda. 5. La domanda di cui al comma 1, e' presentata, a pena di inammissibilita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. 6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta ai sensi del presente decreto, e' tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere. 7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.