Art. 3 
 
Modalita' e termini di presentazione della  domanda  di  attribuzione
                dei crediti d'imposta e comunicazioni 
 
  1. La domanda di attribuzione dei crediti  di  imposta  di  cui  al
presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilita',  tramite
la  piattaforma  accessibile  dal  sito  giustizia.it   mediante   le
credenziali SPID, CIEId almeno  di  livello  due  e  CNS.  Quando  la
domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica,
l'accesso alla  piattaforma  e'  effettuato  utilizzando  l'identita'
digitale del responsabile del ODM o del legale  rappresentante  della
persona giuridica. 
  2.  Ciascun  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della
domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e  14
del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  27  aprile  2016,  sul  trattamento  dei  propri  dati
personali per la valutazione della richiesta  di  riconoscimento  del
credito di imposta. 
  3. Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni
previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma
di cui al comma 1, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
indicato  dal  richiedente.  Quando  il  richiedente  non  indica  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  comunicazioni  sono
rese disponibili all'interessato in  apposita  area  riservata  della
piattaforma. 
  4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di  attribuzione
del credito di imposta contiene: 
    a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del
soggetto avente diritto al credito; 
    b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa  dal  ODM,
dall'avvocato o dall'arbitro per  le  somme  oggetto  di  domanda  di
attribuzione del credito di imposta; 
    c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalita', l'importo, la
data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in  favore
del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato; 
    d)  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   ove   il
richiedente  intende  ricevere  tutte  le   eventuali   comunicazioni
relative alla domanda. 
  5. La domanda  di  cui  al  comma  1,  e'  presentata,  a  pena  di
inammissibilita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello  di
conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. 
  6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo  stesso  soggetto
richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta  ai  sensi  del
presente  decreto,  e'  tenuto  a  presentare  una  domanda   annuale
cumulativa  con   indicazione   specifica   di   ciascuna   procedura
nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere. 
  7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per  il
riconoscimento del  credito  di  imposta  e'  attestato  dalla  parte
richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.