((Art. 1 bis 
 
              Disposizioni di interpretazione autentica 
 
  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023  ivi  indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  e'  applicato  anche  al  termine
previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato  decreto-legge
n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unita' di missione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  centrali).-
          1. - (Omissis) 
              2.  Al  fine  di  rafforzare   l'organizzazione   della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
              (Omissis).» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,   comma   1,   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 4, si  vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13: 
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  titolari
          degli interventi PNRR).- 1. - 3.(Omissis) 
              3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno
          o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  di  ministri
          adottati,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  si  procede  alla
          riorganizzazione delle unita' di missione istituite  presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del
          medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche'  del  Nucleo
          PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge
          6 novembre 2021, n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.  La  riorganizzazione
          prevista dal primo periodo puo' essere limitata  ad  alcune
          delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
          dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi
          alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si
          applicano le previsioni di cui al comma 2. 
              (Omissis).»