((Art. 1 bis
Disposizioni di interpretazione autentica
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si
interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e
delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' applicato anche al termine
previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge
n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unita' di missione.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali).-
1. - (Omissis)
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 4, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR).- 1. - 3.(Omissis)
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri
adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla
riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo
PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione
prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune
delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi
alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
(Omissis).»