((Art. 1 ter
Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali
1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla
carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della
formazione iniziale e continua del personale dirigente e non
dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la
capacita' funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della
riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati
secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica
amministrazione e con le modalita' previste a legislazione vigente,
provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al
continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalita' del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' al
reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le
predette amministrazioni dotati di specifiche professionalita'
tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente
il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e
quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA
apposite convenzioni per definire, in particolare:
a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere
teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere
dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a
quindici corsi specialistici, nonche' l'individuazione condivisa
delle professionalita' cui affidare la docenza e delle sedi di
svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le
sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo
di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e
del comparto;
c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione,
stabilendone altresi' le materie specialistiche e i profili
organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al
reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di
specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e
catastale.
2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1,
lettera c), definiscono in particolare:
a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i
titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al
corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e
il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
c) il contenuto di una o piu' ulteriori prove scritte
obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica,
per la verifica del possesso delle capacita' tecniche e delle
attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le
articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o
presso le agenzie fiscali;
d) la composizione e le modalita' di nomina delle commissioni
esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli
esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272;
e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una
formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso
al corso medesimo.
3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma
1, lettera c), e' stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con
la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del
corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una
riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale
dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia
maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare
il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite
dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.
4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70.
5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. - (Formazione continua dei giudici e magistrati
tributari) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le
modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento
professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici
di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di
apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto
ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o,
subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di
cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti
annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso
Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese
di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi»;
b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da:
«nell'ambito degli stanziamenti» fino a: «lo svolgimento dei corsi»
sono soppresse;
c) l'articolo 41 e' abrogato.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa
definizione in via convenzionale delle relative modalita' di
attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
7. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma 1 si provvede nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte
corrispondente alla componente formativa di natura tributaria gia'
ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo,
secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari
stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali e' svolta
l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di predisposizione e
di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei
quali i corsi-concorsi sono svolti.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, "Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135":
«Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti).- 1.- (Omissis)
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n.
267:
«Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che
conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel
limite dei posti di dirigente in concorso.»
«Art. 14 (Formazione specialistica).- 1. Gli allievi
che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia).- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. » e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2013, n. 146».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
8 marzo 2012, n. 57.