((Art. 1 ter 
 
Disposizioni in materia di formazione  del  personale  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali 
 
  1. Nelle more  del  riordino  della  disciplina  dell'accesso  alla
carriera dirigenziale, della valutazione della  performance  e  della
formazione  iniziale  e  continua  del  personale  dirigente  e   non
dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare  la
capacita' funzionale delle agenzie  fiscali  per  l'attuazione  della
riforma    fiscale    e    tributaria,    la     Scuola     nazionale
dell'amministrazione (SNA),  con  atti  di  organizzazione,  adottati
secondo  le  linee  di  indirizzo  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con le modalita' previste a  legislazione  vigente,
provvede  alla  formazione  superiore,  alla  specializzazione  e  al
continuo aggiornamento professionale in  materia  di  fiscalita'  del
personale del Ministero dell'economia e delle  finanze,  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche'  al
reclutamento mediante specifico corso-concorso di  dirigenti  per  le
predette  amministrazioni  dotati  di   specifiche   professionalita'
tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente
il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  predette  Agenzie  e
quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  con  la  SNA
apposite convenzioni per definire, in particolare: 
    a)  l'articolazione  della  formazione  dedicata,  di   carattere
teorico, pratico o  divulgativo,  idonea  a  garantire,  a  decorrere
dall'anno 2024,  un  volume  annuo  di  iniziative  non  inferiore  a
quindici  corsi  specialistici,  nonche'  l'individuazione  condivisa
delle professionalita' cui  affidare  la  docenza  e  delle  sedi  di
svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le
sedi centrali e  periferiche  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e delle agenzie fiscali; 
    b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo  sviluppo
di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale  e
del comparto; 
    c)  la   predisposizione,   l'organizzazione   e   la   gestione,
stabilendone  altresi'  le  materie  specialistiche   e   i   profili
organizzativi e  logistici,  di  specifici  corsi-concorsi  volti  al
reclutamento  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  dotato   di
specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e
catastale. 
  2. Le convenzioni relative al corso-concorso di  cui  al  comma  1,
lettera c), definiscono in particolare: 
    a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti  i
titoli  di  studio  valevoli  come  requisiti  per  l'ammissione   al
corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70; 
    b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova  preselettiva  e
il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte; 
    c)  il  contenuto  di  una  o  piu'   ulteriori   prove   scritte
obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura  tecnica,
per la  verifica  del  possesso  delle  capacita'  tecniche  e  delle
attitudini afferenti agli specifici compiti  da  svolgere  presso  le
articolazioni  interne  dei  Dipartimenti  delle  finanze   e   della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e  delle  finanze  o
presso le agenzie fiscali; 
    d) la composizione e le modalita'  di  nomina  delle  commissioni
esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e  degli
esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e  14  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272; 
    e) i programmi del corso, mirati a fornire  ai  partecipanti  una
formazione complementare rispetto al titolo posseduto  per  l'accesso
al corso medesimo. 
  3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui  al  comma
1, lettera c), e' stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, anche  in  deroga  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in  coerenza  con
la  programmazione  dei  fabbisogni  di   personale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali.  I  bandi  del
corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono  prevedere  una
riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale
dipendente del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
agenzie  fiscali  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti   a
legislazione vigente e che alla data  di  scadenza  del  bando  abbia
maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi  a  frequentare
il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il  limite
dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento. 
  4. Per quanto non diversamente disposto, trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
e dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70. 
  5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5-bis. - (Formazione continua dei  giudici  e  magistrati
tributari)  -  1.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria,  con  proprio  regolamento,  definisce  i  criteri  e  le
modalita'   della   formazione    continua    e    dell'aggiornamento
professionale  dei  giudici  e  dei  magistrati  tributari   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici
di carattere teorico-pratico organizzati  e  gestiti  sulla  base  di
apposita  convenzione,  prioritariamente,  dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto
ai corsi di formazione destinati all'amministrazione  finanziaria  o,
subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del  decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la  formazione  di
cui al primo  periodo  si  provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti
annuali  dell'apposita  voce  di  bilancio  in  favore  dello  stesso
Consiglio e  sulla  base  di  un  programma  di  formazione  annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese
di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  1,  lettera  h),  le   parole   da:
«nell'ambito degli stanziamenti» fino a: «lo svolgimento  dei  corsi»
sono soppresse; 
    c) l'articolo 41 e' abrogato. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4  si  applicano,  previa
definizione  in  via  convenzionale  delle  relative   modalita'   di
attuazione,  anche  all'Agenzia  del  demanio  e  all'Agenzia   delle
entrate-Riscossione. 
  7. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma  1  si  provvede  nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte
corrispondente alla componente formativa di  natura  tributaria  gia'
ordinariamente svolta  dalla  medesima  Scuola  e,  per  il  residuo,
secondo  quanto  stabilito  dalle  convenzioni,  con   gli   ordinari
stanziamenti di bilancio degli enti in favore  dei  quali  e'  svolta
l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di predisposizione e
di gestione dello specifico corso-concorso  si  provvede  nei  limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio  degli  enti  in  favore  dei
quali i corsi-concorsi sono svolti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70,  "Regolamento   recante   riordino   del   sistema   di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a  norma  dell'articolo  11
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135": 
              «Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti).- 1.- (Omissis) 
              2. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo 28, i soggetti muniti di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  13  e  14,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272, recante regolamento di  disciplina  in  materia  di
          accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
          28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2004,  n.
          267: 
              «Art. 13  (Valutazione  continua  ed  esame  conclusivo
          della fase di formazione generale). - 1.  Gli  allievi  che
          conseguono  nella  valutazione  continua  una  media  delle
          votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
          conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
          l'esame gli allievi che si  collocano  in  graduatoria  nel
          limite dei posti di dirigente in concorso.» 
              «Art. 14 (Formazione specialistica).-  1.  Gli  allievi
          che  superano  l'esame  di  cui  all'articolo  13   vengono
          assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione,  scelte
          sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
          graduatoria  di  merito,  per  svolgere   un   periodo   di
          formazione specialistica di quattro mesi. Il  Comitato  per
          il  coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di  formazione
          provvede  all'organizzazione  del  periodo  di   formazione
          specialistica tramite le Scuole di riferimento per  singolo
          Ministero o,  in  mancanza,  tramite  la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
              2.   A   conclusione   del   periodo   di    formazione
          specialistica  gli  allievi  sostengono  un  esame  finale.
          Superano l'esame finale  gli  allievi  che  conseguono  una
          votazione di almeno ottanta su cento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia).- 1. L'accesso alla qualifica di  dirigente
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene  per
          concorso indetto dalle singole amministrazioni  ovvero  per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 70,  recante  «Regolamento  recante  riordino  del
          sistema  di  reclutamento  e  formazione   dei   dipendenti
          pubblici e delle Scuole pubbliche di  formazione,  a  norma
          dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. » e' pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  24  giugno
          2013, n. 146». 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
          recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,
          recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
          conseguente  introduzione  di  meccanismi  premiali   nella
          distribuzione di risorse pubbliche sulla  base  di  criteri
          definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
          di  accreditamento  periodico  delle   universita'   e   la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  30
          dicembre 2010, n. 240.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          8 marzo 2012, n. 57.