Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali 
 
  1.  Al  fine   di   consentire   l'immediata   operativita'   degli
investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche  in  attuazione
delle relative misure del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi
e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA), il personale trasferito alla medesima  Agenzia,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156, gia' inquadrato  presso  l'Amministrazione  di  provenienza  con
qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo
svolgimento delle citate attivita' di verifica e  di  autorizzazione,
puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del  presente  articolo,
nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione  economica
prima, della medesima Agenzia. 
  2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita'
di  inquadramento,  nel  rispetto  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  i  relativi  criteri  e
requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente  disciplina
contrattuale  per  l'accesso  all'area  ((dei   professionisti   sono
determinati)) con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento  di
cui  al  primo  periodo  si  procede  mediante  rimodulazione   della
dotazione organica ((dell'ANSFISA)). Il decreto di  cui  al  presente
comma stabilisce anche la variazione dei fondi per  il  finanziamento
del trattamento accessorio delle categorie di  personale  interessate
dalla   rimodulazione   della   dotazione    organica,    assicurando
l'invarianza della spesa complessiva. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'Agenzia ((provvede senza)) nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza ((pubblica e nei limiti)) delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   recante
          Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
          delle infrastrutture, dei trasporti  e  della  circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza  ((delle  ferrovie  e))  delle  infrastrutture
          stradali e  autostradali,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156: 
              «Art. 6  (Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
          delle infrastrutture stradali e autostradali). -  1.  -  4.
          (Omissis) 
              5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti  fissi,  di
          seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e il relativo personale, pari  a  sei
          unita' di livello dirigenziale non  generale  e  novantadue
          unita'  di  personale  delle  aree   funzionali,   di   cui
          quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area
          I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali,   a   decorrere   dal   1°   gennaio    2022.
          Conseguentemente, la dotazione organica del  personale  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, ferme restando  le  38  posizioni  di  livello
          dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di
          livello  dirigenziale  non  generale  e  7.674  unita'   di
          personale delle aree funzionali di cui 2.966 di  area  III,
          4.497 di area  II  e  211  di  area  I.  Le  risorse  umane
          trasferite includono il personale di ruolo  dirigenziale  e
          non dirigenziale, nonche' il personale a tempo  determinato
          con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
          risulta in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. Al personale non
          dirigenziale trasferito ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica   il   trattamento   economico,   compreso   quello
          accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
          viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
          all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative
          del   trattamento   economico    dell'amministrazione    di
          provenienza, ove superiore, e  quelle  riconosciute  presso
          l'amministrazione di destinazione. Nelle more  dell'entrata
          in vigore del regolamento  di  amministrazione  di  cui  al
          comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi  del
          presente  comma  continuano  ad  applicarsi   i   contratti
          individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  6,
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili provvede alla  corresponsione  del  trattamento
          economico spettante al personale  trasferito  nella  misura
          gia' corrisposta e le eventuali differenze  sono  a  carico
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
          delle infrastrutture stradali e autostradali.  A  decorrere
          dalla medesima data, le risorse finanziarie  sono  allocate
          sul  pertinente  capitolo  di  spesa  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  per  essere
          trasferite all'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture  stradali  e  autostradali.
          Tale importo considera i costi  del  trattamento  economico
          corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle
          voci retributive fisse e continuative, del costo dei  buoni
          pasto, della remunerazione del lavoro straordinario  e  del
          trattamento economico di cui al Fondo  risorse  decentrate.
          Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di
          amministrazione di cui al comma 4, l'attivita' facente capo
          agli USTIF continua ad essere esercitata presso le  sedi  e
          gli uffici gia' individuati dal decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 4  agosto  2014,  pubblicato
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014. 
              (Omissis).» 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   35,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 2.