Art. 10
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali
1. Al fine di consentire l'immediata operativita' degli
investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione
delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi
e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156, gia' inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con
qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo
svolgimento delle citate attivita' di verifica e di autorizzazione,
puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo,
nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica
prima, della medesima Agenzia.
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita'
di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i relativi criteri e
requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente disciplina
contrattuale per l'accesso all'area ((dei professionisti sono
determinati)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di
cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della
dotazione organica ((dell'ANSFISA)). Il decreto di cui al presente
comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento
del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate
dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'Agenzia ((provvede senza)) nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza ((pubblica e nei limiti)) delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture
stradali e autostradali, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali). - 1. - 4.
(Omissis)
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di
seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il relativo personale, pari a sei
unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue
unita' di personale delle aree funzionali, di cui
quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area
I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di
livello dirigenziale non generale e 7.674 unita' di
personale delle aree funzionali di cui 2.966 di area III,
4.497 di area II e 211 di area I. Le risorse umane
trasferite includono il personale di ruolo dirigenziale e
non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
risulta in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Al personale non
dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si
applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative
del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Nelle more dell'entrata
in vigore del regolamento di amministrazione di cui al
comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi i contratti
individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito nella misura
gia' corrisposta e le eventuali differenze sono a carico
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali. A decorrere
dalla medesima data, le risorse finanziarie sono allocate
sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere
trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Tale importo considera i costi del trattamento economico
corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni
pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
amministrazione di cui al comma 4, l'attivita' facente capo
agli USTIF continua ad essere esercitata presso le sedi e
gli uffici gia' individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.