Art. 12 
 
  Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  rafforzamento   della   capacita'
organizzativa del Ministero della  cultura  e  garantire  l'efficacia
delle relative azioni, la dotazione organica del  medesimo  Ministero
e' incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale,  ((nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  con  particolare
riguardo  alla  rappresentativita'   di   genere,))   da   inquadrare
nell'ambito dell'area delle elevate professionalita'. A tali fini, il
Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere, con contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento
unita' di  personale  non  dirigenziale,  da  inquadrare  nell'ambito
dell'area delle elevate professionalita', mediante lo svolgimento  di
procedure concorsuali pubbliche, anche senza  il  previo  esperimento
delle  procedure  di  mobilita',  per  una  quota  non  inferiore  al
cinquanta per cento,  e  per  la  restante  quota  tramite  procedure
comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e,  in
ogni caso, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 52, comma  1-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una  spesa  pari  a
600.000 euro per l'anno  2023  per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali e a 9.676.734 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.
((Agli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede))   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((2-bis. Al fine  di  assicurare  l'adempimento  delle  accresciute
funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli  interventi
relativi al PNRR e, in particolare,  alle  funzioni  assegnate  dagli
articoli  20  e  46  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  il
contingente di personale degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  della  cultura  di  cui  all'articolo  5,  comma   3,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 dicembre  2019,  n.  169,  anche  estraneo  alla  pubblica
amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo  di
dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al  comma  4  del
citato articolo 5, tra i quali individuare anche i  vice  capi  degli
uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo  5,  e'  incrementato
complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e  di  1.212.134
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari  a  606.067  euro
per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.   487,   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi.» e' pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  52,  comma  1-bis,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. - (Omissis) 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per  almeno
          cinque anni, anche in deroga  al  possesso  del  titolo  di
          studio  richiesto  per  l'accesso  all'area   dall'esterno.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse destinate ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato disponibili a legislazione vigente. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  20  e  46,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: 
              «Art. 20  (Disposizioni  in  materia  di  funzionamento
          della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di
          assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione  degli
          interventi del PNRR, all'articolo 29 del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito  dal
          seguente: 
              «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni  di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR,  adottando  il  relativo  provvedimento   finale   in
          sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
          paesaggio, avvalendosi di  queste  ultime  per  l'attivita'
          istruttoria.». 
              2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  agli  esperti
          della segreteria tecnica di cui all'articolo 29,  comma  4,
          del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti
          dall'articolo 51, comma  2,  del  decreto-legge  17  maggio
          2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo  riconoscibile  per
          singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui.
          Agli esperti,  qualora  provenienti  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso  come
          definito dal primo periodo esclusivamente  in  ragione  dei
          compiti istruttori effettivamente svolti e solo  a  seguito
          dell'adozione del relativo  parere  finale.  Gli  incarichi
          conferiti  ai  sensi  dell'articolo  29,   comma   4,   del
          decreto-legge n.  77  del  2021,  nonche'  quelli  previsti
          dall'articolo 51, comma 2,  del  decreto-legge  n.  50  del
          2022, sono rinnovabili  per  un  periodo  non  superiore  a
          trentasei mesi e,  comunque,  non  oltre  la  data  del  31
          dicembre 2025. (69) 
              3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  agli
          incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto ai sensi dell'articolo 29,  comma  4,  del
          decreto-legge n. 77  del  2021,  ovvero  dell'articolo  51,
          comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di
          cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente
          all'attivita' svolta a partire dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di
          spesa  annuo  previsto  dall'articolo  29,  comma  4,   del
          decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato  di  ulteriori
          900.000  euro   per   l'anno   2023   e   quello   previsto
          dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
          e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e
          di  ulteriori  3.300.000  euro  per  l'anno  2024.  Per  le
          medesime finalita', e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
          euro 4.800.000 per  l'anno  2025  per  il  conferimento  di
          incarichi   ad   esperti   di   comprovata   qualificazione
          professionale  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo n.  165  del  2001,  a  supporto  della
          Segreteria tecnica di cui all'articolo  29,  comma  4,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (69) 
              5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,   3   e   4,
          quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per  l'anno
          2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000
          per  l'anno  2025,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 
              (Omissis).» 
              «Art.    46    (Semplificazione    dei     procedimenti
          amministrativi in  materia  di  beni  culturali).-  1.  Con
          riferimento agli immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
          destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della  parte
          seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
          cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          interessati  da  interventi  finanziati  con   le   risorse
          previste dal PNRR e  dal  PNC,  le  opere  di  manutenzione
          ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
          lettera a), del testo unico delle disposizioni  legislative
          e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  che
          non    comportino    modifiche    delle     caratteristiche
          architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o  delle
          finiture esistenti,  sono  consentite  previa  segnalazione
          alla soprintendenza competente per territorio. 
              2. La soprintendenza competente per territorio, in caso
          di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
          al comma 1, nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento
          della segnalazione di  cui  al  medesimo  comma,  adotta  i
          motivati   provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti
          dannosi di essa. 
              3. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di  cui  al  comma  2,  la  soprintendenza  competente  per
          territorio adotta comunque  i  provvedimenti  previsti  dal
          medesimo comma 2  in  presenza  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4. Nel caso di attestazioni false e non  veritiere,  la
          soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione  dei
          lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite
          e il ripristino  dello  stato  dei  luoghi  anche  dopo  la
          scadenza del  termine  di  cui  al  comma  2,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              5. Al codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Le funzioni di  tutela  sono  esercitate
          conformemente a criteri omogenei e  priorita'  fissati  dal
          Ministero della cultura»; (123) 
                b) all'articolo 12: 
                  1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono
          sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
                  2) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
                  «10-bis. In caso di inerzia, il potere di  adottare
          il  provvedimento  e'  attribuito  al  Direttore   generale
          competente per materia del  Ministero  della  cultura,  che
          provvede entro i successivi trenta giorni. 
                  10-ter. Il mancato rispetto dei termini di  cui  ai
          commi  10  e   10-bis   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita'  disciplinare  e  dirigenziale,  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 9, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   2
          dicembre   2019,   n.   169,   recante    Regolamento    di
          organizzazione  del  Ministero  ((della  cultura)),   degli
          uffici   di   diretta   collaborazione   del   Ministro   e
          dell'Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance: 
              «Art. 5 (Uffici  di  diretta  collaborazione).  -  1.-2
          (Omissis) 
              3. Agli Uffici di cui al comma 2,  fatto  salvo  quanto
          previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato,  e'
          assegnato personale del Ministero  e  dipendenti  pubblici,
          anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo  o  comando,
          nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in  numero
          non superiore  a  venticinque,  di  esperti  estranei  alla
          amministrazione assunti con contratto a  tempo  determinato
          comunque di durata non superiore a quella di permanenza  in
          carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare  un  proprio
          portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della  legge  7  giugno
          2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico. 
              (Omissis).»