Art. 12
Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura
1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacita'
organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia
delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero
e' incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale, ((nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare
riguardo alla rappresentativita' di genere,)) da inquadrare
nell'ambito dell'area delle elevate professionalita'. A tali fini, il
Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento
unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito
dell'area delle elevate professionalita', mediante lo svolgimento di
procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore al
cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure
comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in
ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una spesa pari a
600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure
concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
((Agli oneri di cui al primo periodo si provvede)) mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute
funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi
relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli
articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il
contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica
amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo di
dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del
citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli
uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, e' incrementato
complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro
per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. - (Omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno
cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 46, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di
assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti
della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per
singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a
trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre 2025. (69)
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli
incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51,
comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di
cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente
all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di
spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato di ulteriori
900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e
di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le
medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di
euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di
incarichi ad esperti di comprovata qualificazione
professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (69)
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4,
quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno
2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
(Omissis).»
«Art. 46 (Semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di beni culturali).- 1. Con
riferimento agli immobili di proprieta' pubblica e con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
interessati da interventi finanziati con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione
ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che
non comportino modifiche delle caratteristiche
architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione
alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2, la soprintendenza competente per
territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite
e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate
conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal
Ministero della cultura»; (123)
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
2) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare
il provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante Regolamento di
organizzazione del Ministero ((della cultura)), degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1.-2
(Omissis)
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e'
assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici,
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando,
nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero
non superiore a venticinque, di esperti estranei alla
amministrazione assunti con contratto a tempo determinato
comunque di durata non superiore a quella di permanenza in
carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare un proprio
portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico.
(Omissis).»